Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/04/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
1240/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata, 1° Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato PRESIDENTE Rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello GIUDICE
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1240/2024 EL Ruolo Generale Degli Affari Di
Volontaria Giurisdizione ELl'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
( ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.09.1980 ed ivi residente a[...], di cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Staiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in RE EL RE alla Via Roma, 50, come da procura alle liti in atti ed ammessa al patrocino a spese ELlo Stato in virtù ELla ELibera EL C.O.A. di RE Annunziata
E
, ( ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
16.05.1977, di cittadinanza italiana, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale “ sita in contrada Sant'Oronzo B. Irpino, Controparte_2
n.1 in Avellino, rappresentato e difeso dall' avy. Anna Rosa Brancaccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Nazionale, 493, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato ed ammesso al patrocinio a spese ELlo Stato in virtù ELla ELibera EL C.O.A. di RE Annunziata
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note congiunte di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza EL 05.02.2025, i procuratori dei ricorrenti si sono riportati al ricorso introduttivo EL giudizio chiedendone l'integrale accoglimento alle condizioni nello stesso indicate.
Il P.M. in data 10.03.2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.06.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in RE EL RE (NA) il 07.12.2002; che dall'unione coniugale sono nati due figli: Per_1 nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente in [...]
[...]
(Na) alla via Dei Remaioli, n. 2, e nata a [...] il Parte_2
07.09.2006, cittadina italiana, residente in [...], ad oggi entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
che dopo i primi anni di matrimonio, la convivenza è diventata intollerabile e, pertanto, il si era trasferito da sua madre, fino al mese di CP_1 novembre 2022 allorchè lo stesso veniva arrestato ed attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale “ sita in contrada Controparte_2
Sant'Oronzo B. Irpino, n.1 in Avellino;
che dopo l'arresto EL Parte_1 marito, si è trasferita unitamente ai figli presso la casa dei suoi genitori, dove attualmente vive;
che la figlia frequenta l'istituto alberghiero sito in Parte_2
RE EL RE, mentre il figlio pur essendo diplomato e pur Persona_1 avendo frequentato un corso di pizzaiolo, ancora oggi non ha trovato lavoro.
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione ELl'udienza EL 05.02.2025, le parti concordemente hanno chiesto omologarsi la loro separazione riportandosi ai patti e alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo, con le modifiche apportate a seguito dei rilievi effettuati dal Tribunale, avendo la figlia raggiunto la maggiore età. Pt_2
Con ordinanza resa in data 28.02.2025, all'esito di note scritte in sostituzione di detta udienza, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice ELegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere di sua competenza. Il Pubblico Ministero concludeva in data 10.03.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento EL ricorso.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili.
Riguardo le condizioni economico patrimoniali ELle parti, da quanto dedotto ed allegato dalle stesse al ricorso, ad oggi, non svolge alcuna attività Parte_1 lavorativa e percepisce entrate unicamente dall'INPS mentre Controparte_1 attualmente è detenuto presso la Casa Circondariale “ Controparte_2 sita in contrada Sant'Oronzo B. Irpino, n.1 in Avellino, percepisce la pensione di invalidità e svolge attività lavorativa in carcere.
Quanto alle condizioni patrimoniali ELla separazione, le parti hanno previsto un assegno di mantenimento a carico EL in favore dei figli ed CP_1 Per_1 Pt_2 maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, da rivalutarsi annualmente al 100% degli indici ISTAT oltre alla metà ELle spese straordinarie nell'interesse di detti figli.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
così provvede: Controparte_1
A. Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 16.09.1980, e nato a [...] il [...], ai Controparte_1 seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo EL mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in RE EL RE alla via Dei Remaioli n. 2 verrà assegnata alla sig.ra in quanto genitore convivente con i figli Parte_1
e entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_1 Pt_2 autosufficienti;
3. il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando Controparte_1
l'importo complessivo di euro 300,00 mensili entro il 5 di ogni mese a partire dal mese corrente. Tale somma sarà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT;
4. il sig. contribuirà alle spese straordinarie nella misura EL Controparte_1
50%. Per l'individuazione di tali spese le parti faranno riferimento al Protocollo EL Tribunale di RE Annunziata che le parti dichiarano di aver letto e di averne compreso il contenuto;
5. l'assegno unico ed universale ed eventuali sostegni economici per la crescita dei figli verranno percepiti interamente dalla sig.ra Parte_1
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di RE EL RE (NA) per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 684 parte II dei registri di matrimonio EL Comune di RE EL RE ELl'anno 2002);
C. Nulla sulle spese. RE Annunziata, camera di consiglio EL 07.04.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato