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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5916 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2024, promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. SECCI FRANCESCO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1
ROMA, 17 9016 IGLESIAS, presso lo studio dell'Avv. AURELI PAOLO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da LAI in data 25/09/2024, all'udienza di comparizione del 19.03.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio domandando la pronuncia del solo divorzio.
Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 25.09.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1
[...] Controparte_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. ? , è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimoni celebrato a IGLESIAS il 20/09/1997
tra nata a [...], il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1 IGLESIAS (CI), il 02/06/1969, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 73, parte II, serie A, anno 1997 - Comune di
IGLESIAS).
2. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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