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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 8122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8122/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ELENA DE NARD Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. ELENA DE NARD;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra la sig.ra
[...]
ed il sig. contratto in Brescia in data 1° febbraio 1996 in regime di comunione Pt_1 CP_1 dei beni (atto di matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Brescia al n. 18 –
Parte II – Serie A - anno 1996) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Nessun assegno divorzile dovrà, pertanto, essere corrisposto.
1 3. La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare di sua proprietà sita in Castel Mella Pt_1
(BS) via Per Torbole n. 6/G con i due figli. Si dà atto che, a seguito della separazione, il sig. CP_1 si è trasferito presso l'immobile di cui è proprietario pro quota sito in Concesio (BS) via Enrico Mattei
n. 128 ove ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica.
4. I due figli e entrambi maggiorenni ma economicamente non del tutto Per_1 Per_2 autosufficienti, risiederanno prevalentemente con la madre presso la casa familiare. Nulla si statuisce in merito al diritto di visita del padre rispetto ai figli in quanto gli incontri e la permanenza degli stessi presso l'abitazione paterna verranno concordati direttamente tra il sig. ed i figli. CP_1
Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento diretto dei figli.
5. Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli e Per_1 siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da protocollo in uso presso Per_2 questo Tribunale e di seguito indicate:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma comunque prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
F) spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che eventualmente le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una
2 richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di dieci giorni: in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore questione economica tra di loro pendente è stata integralmente definita e che pertanto null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto.
7. Per espresso accordo e volontà delle Parti tutte le condizioni sopra indicate e concordemente stabilite hanno avuto attuazione dal deposito del ricorso introduttivo.
8. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio che confermi le condizioni sovrascritte non avendovi alcun interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/02/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 18, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8122/2025
V.G. instaurato da
(c.f.: ) con l'avv. ELENA DE NARD Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. ELENA DE NARD;
CP_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario fra la sig.ra
[...]
ed il sig. contratto in Brescia in data 1° febbraio 1996 in regime di comunione Pt_1 CP_1 dei beni (atto di matrimonio trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Brescia al n. 18 –
Parte II – Serie A - anno 1996) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano pertanto reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento. Nessun assegno divorzile dovrà, pertanto, essere corrisposto.
1 3. La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare di sua proprietà sita in Castel Mella Pt_1
(BS) via Per Torbole n. 6/G con i due figli. Si dà atto che, a seguito della separazione, il sig. CP_1 si è trasferito presso l'immobile di cui è proprietario pro quota sito in Concesio (BS) via Enrico Mattei
n. 128 ove ha provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica.
4. I due figli e entrambi maggiorenni ma economicamente non del tutto Per_1 Per_2 autosufficienti, risiederanno prevalentemente con la madre presso la casa familiare. Nulla si statuisce in merito al diritto di visita del padre rispetto ai figli in quanto gli incontri e la permanenza degli stessi presso l'abitazione paterna verranno concordati direttamente tra il sig. ed i figli. CP_1
Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento diretto dei figli.
5. Disporre che le spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli e Per_1 siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore come da protocollo in uso presso Per_2 questo Tribunale e di seguito indicate:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma comunque prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
F) spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
G) spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze.
Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che eventualmente le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata. Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una
2 richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso entro un tempo massimo di dieci giorni: in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore questione economica tra di loro pendente è stata integralmente definita e che pertanto null'altro hanno a che pretendere l'uno dall'altra in relazione all'intercorso rapporto.
7. Per espresso accordo e volontà delle Parti tutte le condizioni sopra indicate e concordemente stabilite hanno avuto attuazione dal deposito del ricorso introduttivo.
8. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio che confermi le condizioni sovrascritte non avendovi alcun interesse”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/02/1996, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 18, parte II, serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse dei figli maggiorenni economicamente non indipendenti e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/06/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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