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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2502/2024 promossa da:
( c.f. ) con l'avv. DELLA Parte_1 C.F._1
FAZIA GIULIA contro
(c.f. ) con l'avv. DEL SECCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e con l'avv. MAGGIOLO MARIO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 4 FATTO
Con ricorso in data 24.10.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] dalla convivenza more uxorio Persona_1 con la resistente, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 18.11.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025, successivamente rinviata al 13.3.2025. In data 24.1.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale dava atto di aver raggiunto un accordo con il ricorrente in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore. Il Giudice Relatore, in data 13.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento, quali risultanti dall'accordo sottoscritto dalle parti personalmente in data 18.1.2025, possono essere recepite. Ed invero, dette condizioni sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue: Per_1
1. la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori;
Per_1
2. la figlia manterrà la sua residenza nell'abitazione della madre, da Per_1 quest'ultima condotta in locazione e posta in Livorno Via dei Condotti Vecchi n. 6;
pagina 2 di 4 3. la figlia sarà collocata in modo paritario presso entrambi i genitori con i Per_1 quali trascorrerà a settimane alterne: il lunedì, il martedì, il venerdì il sabato e la domenica con la madre e il mercoledì ed il giovedì con il padre;
la settimana successiva: il lunedì, il martedì, il venerdì il sabato e la domenica con il padre e il mercoledì e il giovedì con la madre: tutti comprensivi del pernotto e sempre dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva nei periodi scolastici e dalla mattina alle ore 10.00 alla mattina seguente alle ore 10.00 nei giorni di interruzione scolastica.
4.la figlia trascorrerà le festività del 24 dicembre, Natale, Santo Stefano, 31 Per_1 dicembre, primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre di ciascun anno in alternanza tra i genitori, con rinuncia dell'altro genitore a far valere le regole del regime di visita ordinario. Fatto salvo qualsiasi altro accordo che le parti vorranno prendere;
5.La minore trascorrerà una settimana di vacanze estive anche non consecutive con ciascun genitore (da concordare entro il 30 aprile di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori). Ciascun genitore può tenere la figlia con sé per una settimana durante le vacanze invernali concordando con l'altro genitore tempi e modi.
6.la casa di proprietà del sig.re posta in Via U. Foscolo n.48/A sarà Parte_1 assegnata al sig.re che ivi continuerà ad abitare;
Parte_1
7.Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia a entro il giorno 12 di ogni mese nelle mani della signora Per_1 la somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente Controparte_1 secondo gli indici Istat. L'assegno unico erogato dall' per la figlia CP_2 Per_1 continuerà ad essere percepito nella sua totalità dalla signora;
Controparte_1
8.le spese straordinarie (scolastiche, sportive, di formazione e sanitarie) saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore, previo accordo sulle stesse;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite e-mail; se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto o non avrà dato una valida giustificazione di rifiuto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore pagina 3 di 4 entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
9.Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Livorno, 17. 3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2502/2024 promossa da:
( c.f. ) con l'avv. DELLA Parte_1 C.F._1
FAZIA GIULIA contro
(c.f. ) con l'avv. DEL SECCO Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA e con l'avv. MAGGIOLO MARIO
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: prendere atto degli accordi intercorsi tra le parti e regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 4 FATTO
Con ricorso in data 24.10.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata il [...] dalla convivenza more uxorio Persona_1 con la resistente, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 18.11.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.2.2025, successivamente rinviata al 13.3.2025. In data 24.1.2025 si costituiva in giudizio la resistente, la quale dava atto di aver raggiunto un accordo con il ricorrente in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore. Il Giudice Relatore, in data 13.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento della figlia minore ed al di lei mantenimento, quali risultanti dall'accordo sottoscritto dalle parti personalmente in data 18.1.2025, possono essere recepite. Ed invero, dette condizioni sono conformi all'interesse della minore, in quanto capaci di garantire una significativa frequentazione con entrambi i genitori nonché un adeguato concorso di entrambi i genitori al mantenimento della figlia. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore nel modo che segue: Per_1
1. la figlia sarà affidata ad entrambi i genitori;
Per_1
2. la figlia manterrà la sua residenza nell'abitazione della madre, da Per_1 quest'ultima condotta in locazione e posta in Livorno Via dei Condotti Vecchi n. 6;
pagina 2 di 4 3. la figlia sarà collocata in modo paritario presso entrambi i genitori con i Per_1 quali trascorrerà a settimane alterne: il lunedì, il martedì, il venerdì il sabato e la domenica con la madre e il mercoledì ed il giovedì con il padre;
la settimana successiva: il lunedì, il martedì, il venerdì il sabato e la domenica con il padre e il mercoledì e il giovedì con la madre: tutti comprensivi del pernotto e sempre dall'uscita di scuola sino alla mattina successiva nei periodi scolastici e dalla mattina alle ore 10.00 alla mattina seguente alle ore 10.00 nei giorni di interruzione scolastica.
4.la figlia trascorrerà le festività del 24 dicembre, Natale, Santo Stefano, 31 Per_1 dicembre, primo dell'anno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre di ciascun anno in alternanza tra i genitori, con rinuncia dell'altro genitore a far valere le regole del regime di visita ordinario. Fatto salvo qualsiasi altro accordo che le parti vorranno prendere;
5.La minore trascorrerà una settimana di vacanze estive anche non consecutive con ciascun genitore (da concordare entro il 30 aprile di ogni anno salvo diverso accordo tra i genitori). Ciascun genitore può tenere la figlia con sé per una settimana durante le vacanze invernali concordando con l'altro genitore tempi e modi.
6.la casa di proprietà del sig.re posta in Via U. Foscolo n.48/A sarà Parte_1 assegnata al sig.re che ivi continuerà ad abitare;
Parte_1
7.Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia a entro il giorno 12 di ogni mese nelle mani della signora Per_1 la somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente Controparte_1 secondo gli indici Istat. L'assegno unico erogato dall' per la figlia CP_2 Per_1 continuerà ad essere percepito nella sua totalità dalla signora;
Controparte_1
8.le spese straordinarie (scolastiche, sportive, di formazione e sanitarie) saranno sostenute in misura del 50% da ciascun genitore, previo accordo sulle stesse;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite e-mail; se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto o non avrà dato una valida giustificazione di rifiuto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore pagina 3 di 4 entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg.
9.Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Livorno, 17. 3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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