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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4223/2022 del R.G.A.C. pendente TRA
nato il [...] a [...] (c.f.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avvocato Sbrescia Vincenzo Francesco C.F._1
(c.f. ) dal quale è come da procura su foglio separato;
C.F._2
APPELLANTE E
Controparte_1
(c.f.: , in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Filippi Giorgio (c.f:. , unitamente C.F._3 agli avv.ti Mignone Saverio (c.f.: ) e Gaggero Francesco (c.f. C.F._4
) come da procura allegata in copia alla comparsa di costituzione di C.F._5 primo grado. APPELLANTE INCIDENTALE
(c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
(c.f.: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Di Girolamo Fabrizio (c.f. ) din virtù di C.F._6 procura su foglio separato;
APPELLANTE INCIDENTALE
iscritta nel Registro delle Imprese inglesi Controparte_4 con il n. 93792, rappresentata e difesa dall'avv. Filippi Giorgio (c.f:. , e C.F._3 unitamente agli avv.ti Mignone Saverio (c.f.: ) e Gaggero Francesco (c.f. C.F._4
) come da procura allegata in copia alla comparsa di costituzione di C.F._5 primo grado;
1 APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI All'udienza del 15/01/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio la e (già Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, al fine di ottenere l'indennizzo per il furto del natante identificato con targa CP_5 Cont ROMA 3528/D oggetto di contratto di leasing stipulato con in data CP_2
09.06.2008 prospettando quanto segue:
• che, come previsto dal contratto di leasing, aveva sottoscritto la polizza assicurativa n. H077763K12AA con la SA ( per tutti i rischi relativi Controparte_4 all'imbarcazione, compresi il furto e l'incendio, con vincolo a favore della concedente fino al 06.06.2016, con capitale assicurato di euro 120.000,00; CP_5
• durante il periodo di validità contrattuale, in data 09.10.2012, il natante era stato sottratto nel porto di Torre Annunziata;
• aveva provveduto a sporgere denuncia di furto e comunicava il sinistro alla società di leasing ed alla compagnia assicurativa e pertanto, la società di leasing aveva proceduto alla risoluzione anticipata del contratto e ad addebitare all'attore la somma di euro 107.075,77 a titolo di penalità;
• aveva esperito plurimi tentativi di escussione della garanzia assicurativa, dapprima mediante raccomandate e successivamente in sede di mediazione, senza ottenere nessun riscontro utile. In particolare, la compagnia assicuratrice aveva comunicato di non aderire alla procedura di mediazione in quanto l'assicurato non aveva trasmesso la certificazione dell'avvenuta archiviazione del procedimento penale scaturito dalla denuncia di furto. Conseguentemente l'istante aveva prodotto il documento richiesto ma, nonostante ciò, la compagnia assicurativa aveva omesso qualsivoglia risposta alle richieste dell'assicurato. Sulla base di quanto esposto, l'attore riteneva sussistenti i presupposti ex artt. 1882 ss. c.c. per la condanna della compagnia assicuratrice all'integrale risarcimento del danno. In particolare, l'attore domandava:
• l'accertamento della copertura assicurativa e la conseguente condanna della CP_1 al pagamento del valore assicurato del natante al momento del furto;
• l'applicazione del vincolo previsto dalla polizza con condanna della compagnia assicurativa al versamento in favore della Controparte_2
• in via subordinata, la condanna della convenuta a tenere indenne l'attore per i danni subiti.
1.2. Si costituiva la chiedendo l'accoglimento della domanda dell'attore; in Controparte_2 subordine chiedeva di accertarsi l'inadempimento del dell'obbligo contrattuale di Pt_1 stipulare una polizza assicurativa e, per l'effetto, la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 120.000,00.
2 1.3. Si costituiva la eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di CP_1 citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c., sostenendo che l'attore, al momento dell'iscrizione a ruolo della causa, non aveva depositato alcuna produzione documentale, con conseguente incertezza assoluta sulle ragioni della domanda e lesione del diritto di difesa della convenuta. Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva dell'attore, rilevando che la polizza assicurativa prevedeva un vincolo in favore della società unica beneficiaria Controparte_2 dell'indennizzo per il furto dell'imbarcazione, con conseguente inammissibilità della richiesta avanzata da Parte_1
eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione passiva, affermando di non CP_1 essere l'assuntrice del rischio assicurativo oggetto di causa poiché la polizza era stata negoziata direttamente dal broker AS con RO & SU IA PL (SA) nel Regno Unito e che aveva acquisito solo le polizze assicurative contratte in regime di stabilimento CP_1 dalla Rappresentanza Generale per l'Italia di SA. Evidenziava, pertanto, che la Rappresentanza Generale in Italia di SA non aveva partecipato alla conclusione del contratto assicurativo, il quale era stato negoziato e concluso interamente con la sede britannica di SA. Inoltre, eccepiva la tardività della denuncia dell'evento, evidenziando che il CP_1 sinistro, avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2012, era stato segnalato all'assicuratrice solo il 22 gennaio 2013, in violazione dell'art. 1913 c.c. e delle condizioni contrattuali di polizza, che imponevano all'assicurato l'obbligo di segnalare tempestivamente il sinistro per consentire all'assicuratore di attivarsi per la tutela del bene sottratto. La convenuta, inoltre, eccepiva la perdita o la riduzione dell'indennità assicurativa ai sensi dell'art. 1915 c.c., sostenendo che la condotta omissiva dell'assicurato aveva arrecato un pregiudizio all'assicuratore, il quale, se tempestivamente informato, avrebbe potuto attivarsi per il recupero dell'imbarcazione.
sollevava, altresì, l'eccezione di inoperatività della polizza, assumendo che il CP_1 natante, al momento del furto, sarebbe stato lasciato incustodito nel porto, con conseguente aggravamento del rischio e perdita o riduzione dell'indennizzo assicurativo e, inoltre, deduceva il pregiudizio del diritto di rivalsa dell'assicuratore, sostenendo che la condotta dell'attore, lasciando incustodito il bene, aveva impedito alla compagnia assicuratrice di esercitare l'azione di regresso nei confronti del custode. Infine, la compagnia assicurativa contestava la mancanza di prova del furto, osservando che la semplice denuncia del sinistro non era elemento sufficiente a dimostrarne l'effettivo accadimento e che l'attore, a seguito del decreto di archiviazione del procedimento penale, non aveva proposto alcuna opposizione. Sulla base di tali eccezioni, concludeva chiedendo: CP_1
In via pregiudiziale, l'accertamento della nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; In subordine, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva dell'attore e della carenza di interesse ad agire;
Ancora in subordine, l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio;
Nel merito, in via preliminare, la dichiarazione di perdita o riduzione dell'indennità assicurativa per violazione dell'obbligo di avviso ex art. 1913 c.c. e art. 1915 c.c.; L'accertamento dell'inoperatività della polizza per aggravamento del rischio;
3 L'accertamento della mancanza di prova dell'evento e, per l'effetto, il rigetto integrale della domanda attorea.
1.4. Alla prima udienza del 27.09.2016, la difesa di parte attrice contestava le eccezioni sollevate da e, al fine di accertare il soggetto passivo del rapporto assicurativo, chiedeva CP_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa di ai sensi Controparte_6 dell'art. 269 c.p.c. Con ordinanza dello stesso giorno, il Giudice Istruttore, accoglieva l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e disponeva il rinvio della causa ex art. 164 c.p.c. all'udienza del 10.01.2017. A tale udienza, accogliendo l'istanza attorea, il Giudice autorizzava la chiamata in causa di SA, rinviando la causa al 03.10.2017. Quindi, SA si costituiva in giudizio eccependo:
- la carenza di legittimazione attiva dell'attore, poiché la polizza assicurativa prevedeva una clausola di vincolo in favore di unica legittimata a richiedere Controparte_2
l'indennizzo per il furto del natante;
- la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo, ai sensi dell'art. 547 Cod. Nav. e dell'art. 2952, comma II, c.c. poiché nessun atto interruttivo della prescrizione era stato indirizzato all'effettivo assicuratore del rischio, ossia la compagnia con sede nel Regno Unito, e che gli atti inviati alla Rappresentanza Generale per l'Italia (poi acquisita da CP_1
non potevano produrre effetti interruttivi nei suoi confronti;
[...]
- la denuncia tardiva del sinistro e la conseguente violazione dell'art. 1913 c.c.;
- la perdita o la riduzione dell'indennità, ai sensi dell'art. 1915 c.c., poiché l'inosservanza dell'obbligo di avviso avrebbe arrecato un pregiudizio agli assicuratori tale da giustificare una riduzione proporzionale dell'indennità e, in caso di dolo, la perdita totale del diritto all'indennizzo;
- l'inoperatività della polizza, in quanto l'imbarcazione, al momento del furto, risultava lasciata incustodita nel porto di Torre Annunziata
- la mancanza di prova del furto, osservando che la semplice denuncia presentata ai Carabinieri non fosse sufficiente a dimostrare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso e che l'attore non avesse proposto opposizione al decreto di archiviazione del procedimento penale per il furto. Sulla base di tali argomentazioni, SA concludeva chiedendo:
• In via pregiudiziale, l'accertamento della carenza di legittimazione attiva dell'attore e la conseguente dichiarazione di inammissibilità della domanda;
• In via preliminare, l'accertamento della prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 547 Cod. Nav. e dell'art. 2952, comma II, c.c.;
• In subordine, la dichiarazione di perdita o riduzione dell'indennizzo per violazione dell'obbligo di avviso ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.;
• Nel merito, la dichiarazione di inoperatività della polizza per aggravamento del rischio e il rigetto integrale della domanda attorea per mancanza di prova del sinistro. Espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1617/2022, pubblicata in data 29.06.2022, rigettava la domanda compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
4 In sintesi, il Tribunale, in via preliminare, riteneva sussistente la legittimazione attiva del Pt_1 quale parte contraente della polizza assicurativa dedotta in giudizio affermando che la clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (cosiddetta appendice di vincolo), crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento, ma non fa sorgere in capo al finanziatore la qualità di assicurato, giacché a suo favore non è stipulata l'intera polizza, ma consente a quest'ultimo di pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'utilizzatore - contraente assicurato, ovviamente entro i limiti del suo credito. Secondo il primo Giudice, peraltro, in tale caso l'assicurato non perde la legittimazione ad esperire le azioni derivanti dal contratto di assicurazione dallo stesso concluso ma l'appendice di vincolo legittima l'assicuratore, in caso di mancata autorizzazione da parte del vincolatario, a non procedere all'erogazione dell'indennizzo in favore dell'assicurato e a provvedere invece al pagamento diretto a favore di quest'ultimo sino alla concorrenza del suo credito. Nel caso di specie, tuttavia, il agendo in giudizio, aveva chiesto la condanna della Pt_1 CP_1 ovvero , al pagamento in favore della concedente dell'indennizzo spettante in virtù CP_4 della polizza n. H077763K12AA, contenente un'appendice di vincolo in favore del finanziatore. Sempre in via preliminare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da evidenziando che, se il contratto assicurativo n. CP_1
H077763K12AA era stato stipulato – seppur per mezzo di un broker assicurativo – direttamente con la compagnia di CU , tuttavia dall'atto di ricognizione e CP_4 ripetizione di cessione del ramo d'azienda del 21.12.2015, prodotto dalla parte attrice, si evinceva che la predetta aveva ceduto “l'intera attività assicurativa della filiale italiana CP_4 del Venditore”, ossia ad CP_1
Passando al merito della lite, in primo luogo, il Giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta sul presupposto che il non avrebbe Pt_1 denunziato il sinistro “prontamente” rispetto alla data del sinistro come previsto dalla Sezione 10 delle Condizioni di CU, nonché all'art. 1915 c.c. Sul punto il Tribunale evidenziava che l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed, eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sé, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c., comma 2. Tuttavia, secondo il primo Giudice, l'attore non aveva sufficientemente provato la sottrazione dell'imbarcazione né la sussistenza del diritto all'indennizzo poiché la sola denuncia di furto ai Carabinieri non poteva considerarsi prova sufficiente del sinistro, e le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice apparivano generiche e lacunose, ovvero esclusivamente de relato e, quindi, inidonee a dimostrare il verificarsi del rischio garantito. Sotto altro aspetto la sentenza impugnata riteneva fondata l'eccezione di colpa grave dell'assicurato, formulata dalla compagnia assicurativa in relazione al mancato utilizzo di un'adeguata misura di protezione dell'imbarcazione di cui l'attore non aveva dato prova.
5 Il Tribunale rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_2 volta a ottenere la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 120.000,00, per la presunta violazione dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa evidenziando che la sottoscrizione da parte dell'attore della polizza assicurativa n. H077763K12AA costituiva evidente prova dell'adempimento dell'obbligo in oggetto. Infine, il primo Giudice affermava che “le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti stante l'adesione della alla domanda formulata da e stante la sussistenza Controparte_2 Parte_1 di gravi ed eccezionali ragioni che si compendiano nella particolare complessità degli accertamenti posti a fondamento della presente sentenza, anche con riferimento alla legittimazione passiva”.
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato in data 30/09/2022 tramite pec ai difensori di tutte le altre parti del giudizio di primo grado) ha proposto appello principale Parte_1 per i seguenti motivi:
[...]
2.1. In primo luogo, l'appellante ribadiva il proprio diritto a richiedere l'indennizzo assicurativo, indipendentemente dalla clausola di vincolo a favore di in qualità di contraente CP_2 della polizza, contestando l'interpretazione restrittiva del Tribunale.
2.2. Col secondo motivo di appello il censurava l'affermazione del Giudice di Parte_1 primo grado secondo cui la denuncia di furto non costituiva prova del sinistro evidenziando che tale denuncia era stata presentata da un terzo ( ), il quale non aveva alcun interesse Per_1 personale nella riscossione dell'indennizzo e che, inoltre, le dichiarazioni rese dal teste confermavano la presenza dell'imbarcazione nel porto di Torre Annunziata la sera Tes_1 prima del furto, mentre la mattina successiva la stessa risultava scomparsa;
sotto altro aspetto l'appellante riteneva errata la dichiarazione di inattendibilità della teste Sbrescia che, invece, aveva confermato la dinamica dei fatti.
2.3. Col terzo motivo l'appellante censura la parte della motivazione della sentenza impugnata nella quale il Tribunale riteneva, erroneamente, che l'imbarcazione fosse stata lasciata incustodita, quando in realtà era stata regolarmente ormeggiata nel porto a causa di un'avaria al motore;
rilevava, infatti, che l'ormeggio presso il porto di Torre Annunziata era avvenuto per necessità e che la successiva sottrazione della barca non poteva essere imputata a una condotta negligente o a un aggravamento del rischio.
2.4. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo il ribadiva che il valore assicurato Pt_1 dell'imbarcazione, stabilito al momento dell'ultimo rinnovo, ammontava a € 120.000,00 e che non aveva mai fornito un valido motivo per il diniego del pagamento CP_1 dell'indennizzo, omettendo di rispondere alle richieste di risarcimento e alla procedura di mediazione. In conclusione, l'appellante chiedeva di:
1. Accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'indennizzo assicurativo per il furto della Parte_1 propria imbarcazione "FIART MARE targata ROMA 3528/D, N. SCAFO it- CP_7
FRM21164E000, per effetto della polizza n. H077763K12AA, stipulata con la compagnia
[...]
, per tutti i rischi relativi all'imbarcazione, compresi il furto e l'incendio; Controparte_6
2. Per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa convenuta al pagamento dell'indennizzo CP_1 assicurativo ed, in ogni caso, al risarcimento dei danni conseguenti al furto, per l'importo di € 120,000,00 o per
6 il diverso importo che sarà accertato all'esito del giudizio e comunque corrispondente al valore commerciale del natante al momento del furto;
3. In applicazione del vincolo contrattualmente previsto nella polizza, condannare la compagnia assicuratrice convenuta al pagamento dell'importo liquidato direttamente in favore della Controparte_2
4. Accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dall'attore in favore della in ragione del Controparte_2 contratto di leasing stipulato per l'acquisto dell'imbarcazione;
5. In via subordinata ed in ogni caso, condannare la compagnia assicuratrice a garantire e tenere indenne l'attore da ogni pretesa della Controparte_2
2.5. Si costituiva in giudizio in qualità di incorporante di Controparte_3 CP_2
evidenziando che il contratto di leasing sottoscritto dall'appellante
[...] Parte_1 Cont il 9 giugno 2008 con (successivamente divenuta
[...] CP_2 Controparte_2 prevedeva l'obbligo per l'utilizzatore di stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio di furto del bene oggetto di leasing, con vincolo in favore della società concedente sicché la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto liquidare tale importo in favore di (ora CP_2
). CP_3
In ogni caso, secondo la parte appellata, qualora la polizza non fosse stata operativa, l'appellante sarebbe stato responsabile per l'inadempimento dell'obbligo contrattuale di stipulare l'assicurazione e, di conseguenza, tenuto a risarcire il danno in favore della banca. chiedeva quindi di: Controparte_3
a) accertare e dichiarare il diritto del Sig. all'indennizzo assicurativo per il furto Parte_1 dell'imbarcazione sopra meglio individuata e, per l'effetto, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, o la Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere Controparte_4 direttamente alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro Controparte_3
120.000 ovvero quella, maggiore o minore, realmente dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (sulle cifre di volta in volta rivalutate) dalla data dell'evento (9 ottobre 2012) fino a quella dell'effettivo e completo soddisfo;
b) in linea subordinata - e, se del caso, in riforma incidentale della sentenza di primo grado -, accertare e dichiarare l'inadempimento del Sig. di non scarsa rilevanza all'obbligo contrattuale di Parte_1 stipulare una polizza assicurativa in favore della in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, per il caso di furto dell'imbarcazione in leasing;
c) in conseguenza di quanto sopra, dichiarare risolto il contratto di leasing ed accertare e dichiarare il diritto della
in persona del legale rappresentante pro tempore, di ricevere il pagamento Controparte_3 dell'indennizzo, o il risarcimento del danno, direttamente dal Sig. e, per l'effetto e (per Parte_1 quant'occorra, in riforma incidentale della sentenza impugnata), condannarlo a corrispondere alla CP_9 appellata la somma di euro 120.000 ovvero quella, maggiore o minore, realmente dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (sulle cifre di volta in volta rivalutate) dalla data dell'evento (9 ottobre 2012) fino a quella dell'effettivo e completo soddisfo;
3.6. Si costituiva, altresì, in giudizio la , già CP_1 Controparte_10
, contestando integralmente l'appello e proponendo appello
[...] incidentale ai sensi dell'art. 343 c.p.c.
7 , in particolare, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 cpc e, nel merito, affermava che:
− la polizza non era operativa, in quanto l'imbarcazione, al momento del furto, era incustodita nel porto di Torre Annunziata, circostanza che integrava una colpa grave ai sensi dell'art. 1900 c.c., tale da escludere la copertura assicurativa.
− mancava la prova del furto, in quanto la denuncia presentata ai Carabinieri non era sufficiente a dimostrare l'effettiva sottrazione del bene e le dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice si erano rivelate generiche e contraddittorie. Inoltre, nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal la Pt_1 CP_1 proponeva appello incidentale insistendo per l'accoglimento delle eccezioni già
[...] formulate in primo grado e disattese dal Primo Giudice affermando che:
− l'appellante era privo di legittimazione attiva, poiché la polizza stipulata prevedeva un vincolo in favore della società di leasing, unica beneficiaria dell'indennizzo;
− l'indennizzo non era dovuto, poiché l'assicurato aveva violato l'obbligo di immediata comunicazione del sinistro, previsto dall'art. 1913 c.c., avendo denunciato il furto oltre tre mesi dopo l'evento;
− la società era del tutto priva di legittimazione a stare nel giudizio avente ad CP_1 oggetto domande derivanti dal contratto di assicurazione corpo macchine dell'imbarcazione poiché la relativa polizza era stata negoziata, per il tramite del broker assicurativo AS, direttamente con la IA di CU;
Controparte_4
− il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa al pregiudizio arrecato dal all'eventuale azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 c.c., di nei confronti del Pt_1 CP_1 custode dell'imbarcazione poiché, l'aver lasciato che la stessa venisse ricoverata presso un'area incustodita ed in assenza di qualsivoglia contratto di ormeggio, oltre ad aver provocato un evidente aggravamento del rischio assicurato, aveva pregiudicato altresì il diritto di rivalsa degli Assicuratori. Infine, la censurava la sentenza nella parte in cui statuiva la compensazione CP_1 integrale delle spese di lite rilevando che è il era risultato integralmente soccombente e Pt_1 che, nella specie, non ricorrevano le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” indicate dal Giudice di primo grado tra le quali non poteva farsi certamente rientrare “la particolare complessità degli accertamenti posti a fondamento della sentenza”. In conclusione, chiedeva: CP_1
- in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto dal ai sensi dell'art. 342 ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Pt_1 Parte_1
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto
- in via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni e in via di appello incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse del Sig.
per le ragioni Parte_1 esposte in parte narrativa;
8 - sempre in via subordinata e in via di appello incidentale, che è priva di legittimazione CP_1 passiva, e, conseguentemente, assolverla da ogni pretesa, a qualsivoglia titolo avanzata, dal Sig. Pt_1
[...]
- la violazione dolosa o quantomeno colposa dell'obbligo di avviso previsto dalla polizza e dall'articolo 1913 Codice Civile, dichiarare, in odio al Sig. la perdita o quantomeno la Parte_1 proporzionale riduzione di qualsivoglia diritto all'indennità assicurativa ai sensi dell'articolo 1915, comma I
o comma II, Codice Civile;
- in ogni caso, in via di appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite del primo grado, e, per l'effetto, condannare alle stesse il
[...] eventualmente in solido con Parte_1 Controparte_2
Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. Si costituiva, a sua volta, la compagnia assicurativa SA la quale evidenziava l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello principale, per ragioni analoghe a quelle già prospettate dall' CP_1
e, nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto dal
[...] Pt_1 proponeva appello incidentale insistendo per l'accoglimento delle eccezioni già formulate in primo grado e disattese, ovvero non esaminante, dal Primo Giudice affermando:
− la prescrizione del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 547 Cod. Nav. e dell'art. 2952 c.c., in quanto non vi era stata alcuna valida interruzione della prescrizione nei propri confronti;
− la perdita o riduzione dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., a causa della tardiva denuncia del sinistro, che aveva impedito agli assicuratori di attivarsi tempestivamente per il recupero del bene. Infine, anche la Rsa censurava la sentenza nella parte in cui statuiva la compensazione integrale delle spese di lite per le medesime ragioni già indicate dalla CP_1
In conclusione, SA formulava le seguenti conclusioni:
- in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto dal ai sensi dell'art. 342 ovvero ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; Parte_1
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto
- in via subordinata rispetto alle precedenti conclusioni e in via di appello incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello ex adverso proposto, riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando la carenza di legittimazione attiva e/o la carenza di interesse del Sig.
per le ragioni Parte_1 esposte in parte narrativa;
- la prescrizione del diritto all'indennizzo assicurativo nei confronti sia del Sig. sia di Pt_1 [...]
CP_2
- la violazione dolosa o quantomeno colposa dell'obbligo di avviso previsto dalla polizza e dall'articolo 1913 Codice Civile, dichiarare, in odio al Sig. la perdita o quantomeno la Parte_1 proporzionale riduzione di qualsivoglia diritto all'indennità assicurativa ai sensi dell'articolo 1915, comma I o comma II, Codice Civile;
- in ogni caso, in via di appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato integralmente le spese di lite del primo grado, e, per l'effetto, condannare alle stesse il
[...] eventualmente in solido con Parte_1 Controparte_2
9 Con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. All'udienza del 15/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. L'appello principale è infondato e non può essere accolto. Il rigetto della domanda proposta dal (e dalla società di leasing) risulta fondato, nella Pt_1 sentenza impugnata, sia sulla mancanza di sufficiente prova della sottrazione dell'imbarcazione, sia sull'affermazione che non risultava provato che il cui l'imbarcazione era stata affidata Per_1 da per il trasporto della stessa presso il porto di Scario, abbia chiuso a chiave l'imbarcazione ovvero Parte_1 abbia adottato tutte le misure di protezione della stessa, ormeggiando la stessa presso una banchina del porto turistico, ovvero del porto commerciale, circostanza questa che avrebbe reso più sicuro l'attracco” e, quindi, che
“Dalle citate circostanze emerge la colpa grave dell'assicurato. Nella fattispecie l'operatività della polizza è, quindi, esclusa per la colpa grave dell'assicurato e, specificamente, della persona cui l'imbarcazione era stata affidata, ai sensi dell'art. 3, lett. a) delle Condizioni generali di assicurazione e dell'art. 1900 c.c., in forza del quale la compagnia non è tenuta al pagamento dell'indennizzo nel caso di sinistri cagionati da colpa grave dell'assicurato”. Sul punto l'appellante si è limitato a censurare l'operato del primo Giudice affermando che, di contro, dall'istruttoria svolta nel primo grado di giudizio era risultato provato che l'imbarcazione al momento del furto era adeguatamente custodita in quanto affidata al sig. tecnico del settore Per_1 marittimo, e da questi regolarmente ormeggiata al porto di Torre Annunziata. Tuttavia, quanto alle dichiarazioni rese dai testi indicati da parte attrice si rileva che:
- si limitava a riferire circostanze che aveva appreso dal marito, Parte_2 ovvero dall'attore odierno appellante;
trattandosi di un testimone de relato actoris, la rilevanza di tali dichiarazioni è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr. Cassazione civile, sez. I , 15/02/2024 , n. 4157).
- confermava di essere stato presente al momento della consegna Persona_2 dell'imbarcazione a tale , di essersi recato, il giorno dopo al porto di Torre Persona_3
Annunziata per verificare la presenza del natante e di aver riscontrato la presenza del il quale riferiva di problemi al motore e, infine, di aver costatato il giorno ancora Per_1 seguente, sempre su richiesta dell'amico che la barca non si trovava più Parte_1 ormeggiata in porto deducendone che era stata rubata;
tuttavia, come indicato nella sentenza impugnata, appare poco verosimile che il abbia chiamato il residente in Pt_1 Tes_1
Pollena Trocchia e gestore di parcheggi al Santuario della Madonna dell'Arco, e pertanto senza nessuna attinenza con i luoghi e/o con l'imbarcazione, “per controllare la barca la quale si era fermata presso il porto di Torre Annunziata” e che lo abbia, per giunta, richiamato il giorno seguente perché “non si trovava più la barca”; né, sul punto, l'appellante ha formulato qualche osservazione;
ma, soprattutto, il teste si è limitato ad indicare che l'imbarcazione del Pt_1
“si trovava di fronte alla Capitaneria di Porto a circa 50/80 mt dalla stessa” ma non ha fornito nessuna specificazione sulle misure di sicurezza adottate dal per impedire la Per_1 sottrazione del natante. Quanto, invece, alla denuncia sporta dal predetto presso i C.C. di Torre annunziata, Per_1 va rilevato che risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito il principio
10 secondo cui in materia di assicurazione contro i danni, tra le quali rientra quella contro il furto, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia. A tal fine la denuncia in sede penale di un reato non è sufficiente per ritenere dimostrato che effettivamente il fatto illecito si sia verificato (cfr. Cassazione civile, sez. VI 03/02/2023 , n. 3446). Al riguardo, peraltro, risulta irrilevante che la denuncia sia stata presentata da un c.d. terzo soggetto, ovvero il al quale il natante era stato Persona_3 affidato per il trasporto da Napoli a Scario e per effettuare una revisione; va rilevato, infatti, che tale ultimo soggetto non era affatto disinteressato rispetto all'evento furto trattandosi, evidentemente, della persona a cui l'imbarcazione era stata affidata in custodia e che, dunque, potrebbe essere chiamato a rispondere dell'omesso o non corretto assolvimento degli oneri su di lui incombenti in dipendenza di tale rapporto di custodia. Alla luce di quanto premesso appaiono corrette le conclusioni del Giudice di prime cure in ordine alla mancanza di adeguata prova, quantomeno, delle circostanze in cui l'imbarcazione era stata ormeggiata dopo aver manifestato problemi al motore non essendo nemmeno certo che la stessa si trovasse attraccata alla banchina del porto (circostanza che, come osservato nella sentenza impugnata, avrebbe reso certamente più difficile il furto del natante); d'altra parte, dalle dichiarazioni rese dalla teste Sbrescia, risulta che il giorno della consegna al “la Per_1 barca non era ormeggiata al porto, ma ancorata ad una boa”, sicché non appare affatto inverosimile che, avendo avuto problemi al motore, il conducente del natante abbia ritenuto di ripetere la medesima operazione magari anche per i costi conseguenti all'individuazione di un ormeggio sicuro presso il porto di Torre Annunziata. In conclusione, le deduzioni dell'appellante non consentono di ritenere provato che la persona a cui il natante era stato affidato avesse adottato tutte le misure di protezione della stessa e, quindi, di escludere la colpa grave dell'assicurato con conseguente esclusione dell'indennizzo ai secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di assicurazione e dell'art. 1900 c.c. Atteso il rigetto dell'appello principale, quindi, deve essere esaminata, in primo luogo, la domanda formulata da anche nella comparsa di costituzione nel Controparte_3 presente giudizio di appello, in via subordinata – ossia, nell'ipotesi di mancato accoglimento per una qualsiasi motivazione della domanda del di liquidazione diretta dell'importo di euro 120.000, o di Pt_1 risarcimento del danno di pari ammontare (o di quello, maggiore o minore, effettivamente dovuto), a vantaggio di Co
-, di accertare e dichiarare (in riforma incidentale della sentenza impugnata) che l'importo dovuto le sia direttamente corrisposto dal a titolo di risarcimento del Parte_1 danno subito, anche per effetto del suo grave inadempimento contrattuale all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa che coprisse l'evento furto del bene finanziato. Ebbene, il gravame proposto dalla non può ritenersi tardivo perché Controparte_12 proposto, sia pure tramite costituzione nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'iniziativa del in data 30.1.2023 ovvero il giorno della scadenza del termine previsto dall'art. 327 Pt_1 cpc per l'impugnazione della sentenza pubblicata dal Tribunale di Napoli in data 29.6.2022 (né la sentenza in oggetto risulta mai notificata alla ). Controparte_12
11 Tuttavia, l'impugnazione proposta dalla risulta infondata considerato Controparte_12 che, nel giudizio di primo grado, la domanda di risarcimento dei danni formulata dalla società di leasing nei confronti del era stata fondata unicamente sul grave inadempimento Pt_1 contrattuale dell'utilizzatore dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa che coprisse l'evento furto del bene finanziato;
obbligo che, tuttavia, risulta pacificamente assolto dall'utilizzatore sicché, come già affermato nella sentenza impugnata, tale domanda non può essere accolta e deve essere rigettata. Sotto altro ma correlato aspetto va anche evidenziato che, comunque, la società di leasing non ha mai nemmeno dedotto che l'utilizzatore abbia omesso di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto di leasing e, quindi, non è chiaro quale sarebbe il danno subito dalla concedente nell'ipotesi di inoperatività della polizza assicurativa. Il rigetto dell'appello principale, evidentemente, rende superflua la trattazione degli appelli incidentali subordinati proposti dalla e dalla SA, mentre, invece, risultano CP_1 fondati gli appelli incidentali proposti dalle richiamate società in ordine alla regolamentazione delle spese di lite del giudizio di primo grado. All'esito di tale giudizio, infatti, la domanda proposta dal e dalla Parte_1 [...]
– che si era costituita in giudizio chiedendo la condanna della compagnia CP_2 assicurativa al pagamento dell'indennizzo in suo favore, come già richiesto dall'attore – sono risultate infondate, sicché tali parti devono essere considerate integralmente soccombenti;
né può assumere alcuna rilevanza nei rapporti con la , ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e CP_1 diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, l'asserita difficolta di individuare la compagnia assicurativa legittimata a resistere in giudizio posto che, come sopra indicato, la pretesa oggetto di lite è rimasta sfornita di prova. Al contrario, posto che la chiamata in causa della SA si era resa necessaria per effetto delle difese, in primo grado, della , CP_1 appare corretto compensare le spese tra tutte le parti e la predetta SA. In conclusione, le spese di lite del primo – e del presente - grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra e la Parte_1 Controparte_12 CP_1
e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi
[...] stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili per lo scaglione relativo al valore della controversia (e, quindi, rientrante nello scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00) e all'attività concretamente svolta dai difensori costituiti per parte appellata (e, per il presente grado di giudizio, il riconoscimento del compenso in misura minima per la c.d. fase istruttoria o di trattazione, essendosi definita la controversia senza il compimento di alcuna ulteriore attività istruttoria), rapportata altresì al tenore delle difese svolte.
Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e di un ulteriore importo a Parte_1 Controparte_12 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da e nei Parte_1 Controparte_3 confronti di , e avverso la sentenza n. CP_1 Controparte_4
1617/2022, pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 29.06.2022, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da e;
Parte_1 Controparte_3
2. accoglie l'appello incidentale proposto da CP_1
e, per l'effetto:
3. in riforma dell'impugnata sentenza, condanna e Parte_1 Controparte_3
al pagamento, in solido tra loro e in favore di delle spese di lite, che si
[...] CP_1 liquidano, per il primo grado di giudizio in € 14.103,00 (quattordicimilacentotre/00) per onorari e, per il presente grado di giudizio, in € 1.138,50 (millecentotrentotto/50) per spese ed € 12.154,00 (dodicimilacentocinquantaquattro/00) per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
4. compensa le spese nei rapporti tra tutte le parti e la;
Controparte_4
5. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e di un ulteriore Parte_1 Controparte_12 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 26.3.2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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