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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6328/2019 depositato il 17/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 509/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 14/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0224124/2012 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate – territorio ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 509 del 2019 pronunciata dalla Sezione I della Commissione tributaria provinciale di Siracusa: ne ha chiesto - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Contribuente Resistente_1 ritenendo che “ … in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd procedura
OC, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati catastali e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatti indicati dal contribuente la motivazione deve essere più approfondita…”: a parere del primo Collegio l'Amministrazione non aveva adeguata soddisfatto il proprio onere motivazionale (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente appellata non si è costituita.
L'Agenzia delle entrate ha versato in atti documentazione afferente la notifica del ricorso (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento originariamente in contestazione contiene una sintetica esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della pretesa.
La Contribuente, quindi, è stato posta nelle condizioni di potere riscontrare i dati in suo possesso e di tutelare le proprie ragioni (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 11804 del 14/05/2010) - in tema di procedura
OC - ha ritenuto (in breve) che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del Territorio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione.
3.- Secondo i Giudici di vertice l'Avviso di classamento catastale esprime “ … un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma della attendibilità concreta del giudizio cennato',
e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cassazione, n.
2006/13319).
4.- Pertanto, deve ritenersi soddisfatto l'onere motivazione anche attraverso la mera indicazione dei dati catastali che hanno consentito alla Contribuente, mediante il confronto con i dati indicati nel OC, la piena comprensione delle motivazioni del provvedimento, ponendola nelle condizione di potere esercitare la propria tutela: “..In ipotesi d'attribuzione della rendita catastale, a seguito della procedura OC, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto. Detto principio deve, infatti, trovare applicazione nel caso in cui gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (Cassazione Civile Sez. V n. 23237 del 31/10/2014).
5.- Nella fattispecie concreta in esame il provvedimento originariamente in contestazione indica “ … i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione ...”: la dichiarazione OC, il D.M. 701/94, le relative norme di riferimento, i dati catastali (cfr. provvedimento in atti).
La categoria A/6 (“abitazione rurale”) è stata “soppressa” (Circolare MEF 14/3/1992 modificativa delle categorie catastali).
Gli immobili già censiti in detta categoria erano quelli carenti o privi di servizi igienici.
Le unità già censite nella predetta categoria che siano state ristrutturate e che siano state adeguate alle (pur se minime) condizioni abitative sono state classate nella categoria che rappresenta le unità immobiliari più povere di dotazioni: cat. A/4 “Categorie da istituire”: pertanto, nessun immobile di nuovo accatastamento può essere censito nella categoria in parola che deve ritenersi “residuale”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La complessità della controversia, le novità giurisprudenziali e di prassi (come sopra richiamate) giustificano la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 20 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG AR
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
FERLA GIROLAMO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6328/2019 depositato il 17/10/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 509/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 14/02/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. SR0224124/2012 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate – territorio ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 509 del 2019 pronunciata dalla Sezione I della Commissione tributaria provinciale di Siracusa: ne ha chiesto - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha accolto il ricorso della Contribuente Resistente_1 ritenendo che “ … in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd procedura
OC, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati catastali e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatti indicati dal contribuente la motivazione deve essere più approfondita…”: a parere del primo Collegio l'Amministrazione non aveva adeguata soddisfatto il proprio onere motivazionale (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Contribuente appellata non si è costituita.
L'Agenzia delle entrate ha versato in atti documentazione afferente la notifica del ricorso (cfr. documentazione in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- Il provvedimento originariamente in contestazione contiene una sintetica esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto poste alla base della pretesa.
La Contribuente, quindi, è stato posta nelle condizioni di potere riscontrare i dati in suo possesso e di tutelare le proprie ragioni (cfr. provvedimento originariamente impugnato in atti).
2.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenza n. 11804 del 14/05/2010) - in tema di procedura
OC - ha ritenuto (in breve) che l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Agenzia del Territorio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione.
3.- Secondo i Giudici di vertice l'Avviso di classamento catastale esprime “ … un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma della attendibilità concreta del giudizio cennato',
e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cassazione, n.
2006/13319).
4.- Pertanto, deve ritenersi soddisfatto l'onere motivazione anche attraverso la mera indicazione dei dati catastali che hanno consentito alla Contribuente, mediante il confronto con i dati indicati nel OC, la piena comprensione delle motivazioni del provvedimento, ponendola nelle condizione di potere esercitare la propria tutela: “..In ipotesi d'attribuzione della rendita catastale, a seguito della procedura OC, l'obbligo di motivazione è soddisfatto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell'atto. Detto principio deve, infatti, trovare applicazione nel caso in cui gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e risultino, perciò, immutati, di tal che la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita sia la risultante di una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (Cassazione Civile Sez. V n. 23237 del 31/10/2014).
5.- Nella fattispecie concreta in esame il provvedimento originariamente in contestazione indica “ … i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione ...”: la dichiarazione OC, il D.M. 701/94, le relative norme di riferimento, i dati catastali (cfr. provvedimento in atti).
La categoria A/6 (“abitazione rurale”) è stata “soppressa” (Circolare MEF 14/3/1992 modificativa delle categorie catastali).
Gli immobili già censiti in detta categoria erano quelli carenti o privi di servizi igienici.
Le unità già censite nella predetta categoria che siano state ristrutturate e che siano state adeguate alle (pur se minime) condizioni abitative sono state classate nella categoria che rappresenta le unità immobiliari più povere di dotazioni: cat. A/4 “Categorie da istituire”: pertanto, nessun immobile di nuovo accatastamento può essere censito nella categoria in parola che deve ritenersi “residuale”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
La complessità della controversia, le novità giurisprudenziali e di prassi (come sopra richiamate) giustificano la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 20 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG AR