Articolo 4 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 aprile 1963
Art. 4.
La classificazione degli uffici locali di nuova istituzione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta.
Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali viene provveduto alla loro classificazione definitiva, con i criteri stabiliti dal regolamento.
Per la istituzione di nuove zone di recapito la durata della relativa prestazione e' stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base alla presunta entita' del lavoro.
Decorso un anno dalla data di istituzione viene stabilita, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, la prestazione effettiva da calcolarsi secondo i criteri previsti dall'articolo 6.
Entrata in vigore il 13 aprile 1963