TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/02/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI CAUSA
Numero di Ruolo RG 5129 / 2021
All'udienza del 12.02.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni, come da verbale telematico depositato in atti.
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, depositandola telematicamente, in allegato al presente verbale.
Catania 12.02.2025
Il G.I.
Dott.ssa Giada Maria Patanè
1
N. R.G. 5129/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giada Maria Patane
ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5129/2021 promossa da:
, nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...]
Abruzzi n. 54, C.F. , e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
il 29/04/1978 ed ivi residente in [...], C.F. C.F._2
, entrambi elettivamente domiciliati in Catania, corso Italia n.196 presso lo
[...]
studio dell'Avv. Giuseppe M. Marino che li rappresenta e difende giusta procura in atti di causa;
ATTORE/I
contro in persona dell'amministratore pro-tempore, CF: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv , che lo P.IVA_1
rappresenta e difende giusta procura agli atti di causa;
CONVENUTO/I CONTUMACE
2 CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, parte attrice ha discusso e concluso come in verbale telematico. Il Giudice si è ritirato in camera di Consiglio, adottando, all'esito, il presente provvedimento depositato telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 19.04.2021, notificato in data 04.06.2021, parte attrice ha impugnato la delibera adottata dal convenuto in data 31/10/2019, CP_1
comunicata a mezzo mail del 17/03/2021, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità
o l'annullamento.
In particolare gli attori espongono di non avere ricevuto alcuna convocazione per l'assemblea del 31.10.2019.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del convenuto, il quale CP_1
benchè regolarmente citato, non ha curato di costituirsi.
Nel merito la domanda formulata da parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Parte attrice lamenta la violazione dell'art. 66 disp att. c.c perché non avrebbe ricevuto la convocazione per l'assemblea del 31.10.2019.
La detta norma impone che “ l'avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima
della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve
contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione…”.
3 La S.C. ha statuito sul punto il seguente principio:
“Qualora il condomino impugni la deliberazione assembleare lamentando la mancata menzione della regolarità delle convocazioni, la prova che tutti i condomini siano stati tempestivamente avvisati incombe sul , non potendosi porre a CP_1
carico del l'onere di una dimostrazione negativa, quale quella dell'omessa CP_1
osservanza dell'obbligo di convocare l'universalità dei condomini, trattandosi di elemento costitutivo della validità della delibera. (Cass. 22685/2014)
Poiché nella fattispecie in esame, il convenuto non si è costituito, benchè CP_1
ritualmente citato, ne consegue che non ha dato la prova di avere regolarmente convocato gli attori, derivandone l'annullamento della delibera.
Secondo l'orientamento consolidato della S.C., il vizio di mancata convocazione di uno dei condomini determina l'annullabilità della delibera e non la sua nullità: “ In tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti
4 qualificate maggioranze in relazione all'oggetto. Ne consegue che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale,
la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, terzo comma, cod. civ. (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al . (Cass. SSUU 4806/2005) CP_1
Alla luce di quanto sopra, la delibera del 31.10.2019, impugnata nel presente giudizio,
va annullata.
Considerato quanto statuito dalla S.C. nell'ordinanza 7292/2018, il CP_1
convenuto, benchè contumace, va condannato a rifondere a parte attrice le spese processuali che si liquidano, ai sensi del DM 147/2022, in € 700,00, di cui € 100,00 per spese ed € 600,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, tenuto conto del valore dichiarato da parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
Accoglie la domanda spiegata da parte attrice e per l'effetto annulla la delibera del
31.10.2019, adottata dal convenuto. CP_1
Condanna altresì la parte conventa a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 100,00 per spese, € 600,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
5 Così deciso in Catania, il 12/02/2025
Il GIUDICE
dott.ssa Giada Maria Patanè
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
6