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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/06/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 443/2025 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da
, Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Conte e Andrea Ranfagni,
domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Firenze, piazza Dei Rossi
n. 1
ricorrenti
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De
Feo, domicilio eletto in Milano, piazza Diaz n. 6, presso lo studio dell'avv.
Luca Failla,
resistente
con l'intervento adesivo dipendente di
Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De
Feo, domicilio eletto in Milano, piazza Diaz n. 6, presso lo studio dell'avv.
Luca Failla,
interveniente
OGGETTO: retribuzione;
assorbimento superminimo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio per sentir dichiarare la non Controparte_1
assorbibilità del superminimo loro riconosciuto e ottenere la ricostituzione della predetta voce retributiva nonchè il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in ragione della predetta non assorbibilità.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità delle riduzioni e/o degli assorbimenti del
superminimo/sovraminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con
decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018, o dalle diverse date che
emergeranno in corso di causa e/o saranno ritenute di giustizia,
e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del
superminimo/sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita
prima di tali assorbimenti di € 125,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda
€ 120,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 419,84 Parte_1 Pt_4
lordi fissi mensili per quanto riguarda € 100,00 lordi fissi mensili per Pt_3
quanto riguarda , € 110,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_2
o pari alle diverse somme maggiori o minori che emergeranno in corso di Pt_5
causa e/o saranno ritenute di giustizia al termine del presente giudizio e, per
l'effetto, condannare la convenuta a ricostituire il superminimo/sovraminimo
individuale dei ricorrenti nelle misure originariamente attribuite, oltre che a
2 corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla
differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non
fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1°
gennaio 2018 o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e/o essere
ritenuta di giustizia al termine del presente giudizio, oltre interessi e
rivalutazione da dì dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e rimborso del
contributo unificato nella misura di € 118,50, limitatamente ai ricorrenti che lo
hanno corrisposto, ovvero i ricorrenti e . Pt_4 Pt_5
Si è costituita ritualmente contrastando, con ampie difese, le CP_1
pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
si è costituita a sua volta in giudizio mediante atto di CP_2
intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c., in ragione della responsabilità solidale per tutti i crediti operante ex art. 2112 comma 2 c.c.
rinvenibile nel caso di specie.
Fallita la conciliazione, all'udienza del 07/05/2025 la difesa dei ricorrenti ha chiesto di estendere le domande a limitatamente al periodo CP_2
sino al 30/06/2024.
La causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, si afferma in causa che tutti i ricorrenti sono divenuti dipendenti di all'esito di cessione di ramo d'azienda da parte di CP_1
avvenuta il 1° luglio 2024. CP_3
Il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità, con conservazione dell'anzianità di servizio pregressa.
I ricorrenti godevano di un superminimo individuale di diverso importo e riconosciuto spettante con decorrenze diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti che, a far data dal febbraio 2018, è stato unilateralmente
3 assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della Controparte_2
In particolare, alla data del gennaio 2018, i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi, mai assorbiti in occasione dei numerosi precedenti aumenti contrattuali, come buste paga allegate:
1) per quanto riguarda il ricorrente l'incremento Parte_1
retributivo ricevuto con decorrenza 1° dicembre 2009 pari ad €
125,00 lordi mensili, non è stato assorbito in occasione di 7 aumenti stipendiali e, in particolare, di quelli del 1° gennaio 2010, del 1°
giugno 2010 e del 1° giugno 2011 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni dell'ottobre 2009), del 1° aprile 2013, del 1°
ottobre 2013, del 1° aprile 2014 e del 1° ottobre 2014 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni del febbraio 2013).
Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
2) per quanto riguarda il ricorrente l'incremento retributivo Pt_4
ricevuto dal 1° dicembre 2010 e pari ad € 120,00 lordi mensili, non è
stato assorbito in occasione di 5 aumenti stipendiali e, in particolare, di quelli del 1° giugno 2011 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni dell'ottobre 2009), del 1° aprile 2013, del 1°
4 ottobre 2013, del 1° aprile 2014 e del 1° ottobre 2014 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni del febbraio 2013).
Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
3) Per quanto riguarda la ricorrente l'incremento retributivo Pt_3
ricevuto con decorrenza 1° novembre 2000 pari ad € 44,84 lordi mensili, poi passati ad € 134,84,00 lordi mensili dal 1° settembre
2002, ad € 234,84 lordi mensili dal 1° ottobre 2007 e ad € 419,84 lordi mensili dal 1° dicembre 2008, non è stato assorbito in occasione di almeno 14 aumenti stipendiali ed, in particolare, di quelli del 1°
gennaio 2002 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del giugno 2000)
1° luglio 2003 e 1° luglio 2004 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni
del luglio 2003), del 1° gennaio 2006 e del 1° ottobre 2006 (rinnovo
CCNL Telecomunicazioni del dicembre 2005), del 1° ottobre 2007 e del 1° giugno 2008 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del luglio
2007), 1° gennaio 2010, del 1° giugno 2010 e del 1° giugno 2011
(rinnovo CCNL Telecomunicazioni dell'ottobre 2009), del 1° aprile
2013, del 1° ottobre 2013, del 1° aprile 2014 e del 1° ottobre 2014
(rinnovo CCNL Telecomunicazioni del febbraio 2013).
Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli
5 aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
4) Per quanto riguarda il ricorrente , l'incremento retributivo Pt_2
ricevuto da effetti dal 1° ottobre 2004 pari ad € 100,00 lordi mensili,
non è stato assorbito in occasione di 11 aumenti stipendiali ed, in particolare, di quelli del del 1° gennaio 2006 e del 1° ottobre 2006
(rinnovo CCNL Telecomunicazioni del dicembre 2005), del 1°
ottobre 2007 e del 1° giugno 2008 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni del luglio 2007), 1° gennaio 2010, del 1° giugno
2010 e del 1° giugno 2011 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni
dell'ottobre 2009), del 1° aprile 2013, del 1° ottobre 2013, del 1°
aprile 2014 e del 1° ottobre 2014 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni
del febbraio 2013).
Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
5) Per quanto riguarda il ricorrente l'incremento retributivo Pt_5
ricevuto con effetti dal 1° dicembre 2009 pari ad € 110,00 lordi mensili, non è stato assorbito in occasione di 7 aumenti stipendiali e, in particolare, di quelli del 1° gennaio 2010, del 1° giugno 2010 e del 1° giugno 2011 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni dell'ottobre
2009), del 1° aprile 2013, del 1° ottobre 2013, del 1° aprile 2014 e del
1° ottobre 2014 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del febbraio
2013).
6 Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
Si osserva che in occasione dell'accordo di programma del 23 novembre
2017 la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà
di procedere, per la prima volta nella sua storia, ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà manifesta è stata quella di aumentare le retribuzioni dei lavoratori.
, d'altronde, non ha mai assorbito i superminimi in occasione CP_2
degli aumenti contrattuali anche quando era CP_4
I primi ed unici assorbimenti dei superminimi si erano dunque registrati in corrispondenza del pagamento degli aumenti dei minimi tabellari e dell'ERS previsti dall'accordo di rinnovo del 23.11.2017.
A seguito del rinnovo contrattuale del 2018, e dell'erogazione dei relativi
Con aumenti, ha, per la prima volta dopo molti anni di mancato assorbimento, ridotto parzialmente gli importi corrisposti ai ricorrenti a titolo di superminimo.
Inoltre, sempre nel 2018 è stato introdotto, con accordo sindacale, un nuovo “elemento retributivo separato” (ERS), a fronte della cui erogazione la società ha parimenti ridotto il superminimo dei ricorrenti, e ciò malgrado si trattasse di un emolumento di natura non omogenea.
Con la busta paga di febbraio 2018, è stato riconosciuto ai dipendenti della convenuta l'aumento contrattuale previsto dall'accordo del novembre
7 2017; in tale occasione, i ricorrenti (al pari di tutti i loro colleghi che godevano di superminimi contrattuali) hanno riscontrato una decurtazione del loro superminimo, di entità corrispondente all'incremento dei minimi contrattuali.
A seguito del rinnovo del CCNL del 2020 non vi erano stati ulteriori assorbimenti, così come espressamente previsto in sede di stipulazione dello stesso.
Avverso gli assorbimenti operati nel 2018 avevano infatti preso posizione le OO.SS., contestando fermamente il comportamento aziendale. Ciò in quanto la società convenuta non aveva mai anticipato, anche in sede di contrattazione, l'intenzione di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Le OO.SS. non avevano quindi motivo di ritenere che la convenuta avrebbe modificato il proprio comportamento, reiterato per decenni, e ciò
malgrado già in passato la società avesse conosciuto momenti di crisi e di difficoltà economiche, e proceduto per questo anche a significative riduzioni del personale.
Reputano i ricorrenti che l'assorbimento applicato sia da ritenersi illegittimo con conseguente loro diritto alla ricostituzione dell'importo percepito fino al mese di gennaio 2018 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive non erogate.
Così delineata la fattispecie, sulla nota vicenda, la Sezione Lavoro di
Milano, compreso chi scrive (ex multis, sent. n. 1098/2021 integralmente confermata da Corte d'Appello Milano n. 146/2022 est. Vitali), ha già avuto modo di pronunciarsi con frequenza, ottenendo anche conferma avanti al giudice di secondo grado.
8 Si valuta, dunque, che non vi sia motivo per non dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…i ricorrenti sono dipendenti di
, nota società operante nel settore della telefonia con circa 50.000 CP_2
dipendenti in Italia cui applica il CCNL Telecomunicazioni.
Il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e
Con l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce , concludevano
un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”. In tale
accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero
scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro, che sarebbe stato
riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile,
denominato E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) di importo variabile in base al
livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva
ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato
considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”.
Quindi, gli importi in questione non incidevano sugli istituti contrattuali e sul
TFR.
Tuttavia, a far data da luglio 2018, nulla veniva riconosciuto ai ricorrenti, in
quanto, a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato
l'assorbimento del superminimo individuale;
lo stesso avveniva con l' CP_5
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
[...]
della domanda rispetto all'ERS
Ciò in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale 23 novembre 2017, le
parti avevano legittimamente concordato di “espungere” dalla retribuzione utile
ai fini del calcolo del TFR detto Elemento Retributivo Separato e di quantificare il
9 medesimo già considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione
diretta ed indiretta di origine legale e collettiva, risultando comprensivo degli
stessi.
Di conseguenza i ricorrenti non avevano subìto alcuna riduzione del trattamento
economico complessivo erogato, ma solo una diversa quantificazione delle voci che
compongono la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce
il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
ha altresì eccepito il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e CP_2
dell'onere probatorio a carico dei ricorrenti.
La società ha affermato di riconoscere unilateralmente a ciascun lavoratore degli
incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo ad personam
individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di
livello.
I suddetti incrementi retributivi non venivano riconosciuti in quanto connessi alle
“mansioni svolte” ed alle “capacità dimostrate” dai lavoratori, essendo pacifica la
facoltà della stessa società di assorbire tali voci economiche.
Mai era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura “non
assorbibile” ai superminimi in questione.
In data 23 novembre 2017, e le OO.SS. maggiormente rappresentative CP_6
sul piano nazionale, avevano sottoscritto un apposito accordo, stabilendo, a
decorrere dal 1° luglio 2018, alcuni incrementi retributivi.
Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società aveva quindi proceduto al parziale
assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte dell'aumento
della retribuzione di base.
A decorrere dal 1° luglio 2018, veniva riconosciuto a ciascun dipendente, l'E.R.S.
Tale importo, differenziato per livello di inquadramento, aveva le seguenti
caratteristiche: veniva proporzionato alla percentuale part – time;
era corrisposto
10 per 13 mensilità, era escluso dalla base del calcolo del TFR, era comprensivo dei
riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, era considerato ai fini del
computo di tutte le indennità a carico di enti di legge quali INPS, INAIL, ecc.; era
utile alla determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso;
in caso di assenze
non retribuite sarebbe stato ridotto per quote orarie, con le medesime metodologie
della retribuzione lorda mese;
che quindi, per tali ragioni, il superminimo
individuale corrisposto ai ricorrenti veniva assorbito legittimamente e
parzialmente in misura pari alla somma corrisposta.
Nelle prime udienze di trattazione, veniva dato atto che i signori Parte_6
e avevano proceduto a conciliare la lite, con conseguente Parte_7
estinzione del procedimento nei loro confronti.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, fallita la conciliazione e previa acquisizione
dell'esito di procedimento pendente in materia avanti la Corte d'Appelli di
Milano, la causa veniva discussa e decisa da remoto, con termine alle parti per il
deposito di note difensive.
Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento
economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin
dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione
in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di
inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del
proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di
ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in
corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il
superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
11 Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l'ERS, sulla CP_2
base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti
decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante
dall'aumento retributivo e dall'importo dell'ERS.
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza
dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'E.R.S, si osserva
che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di
allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per
tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione
e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del
superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di
legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già
tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che le tali documenti, emessi e
rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della
retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad
aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali
oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in
considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto
della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi
tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della
retribuzione.
12 Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto
unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal
contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo,
prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni
inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa
questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non
può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né
tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo
collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva
contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un
generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo
derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto
collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore,
salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione
collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la
natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente
connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle
mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e
quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso:
Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio
2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685;
Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
13 Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o
comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex
multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia
idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche
il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi,
anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società,
sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi
contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce
e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da
svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n,
1610/2018; n. 966/2018).
Venendo ora all'E.R.S., per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è
stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore
parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di
un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel
suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta
paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di
importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l'ERS. Sul punto, l'accordo
del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è
riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui
alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i
14 riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo
del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due
emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo,
oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non
può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la
incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma
corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo
trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del
superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è
escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori
subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli
istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti
sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento
aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti
dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL
scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo
CCNL in fase di rinnovo.
Il ricorso può quindi trovare accoglimento, dovendo il superminimo goduto dai
ricorrenti essere dichiarato non assorbibile, con condanna della società al
pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme illegittimamente detratte dal
febbraio 2018…Il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
15 saldo effettivo” (sent. n. 1098/2021, conf. n. 1668/2022; Corte d'Appello
Milano n. 411/2024).
Ancora più recentemente, in relazione a controversie identiche,
appartenenti al medesimo “filone”, si riscontrano le pronunce n. 4782/2024
dott.ssa e n. 5407/2024 dott. . Per_1 Per_2
Applicando i citati principi al caso concreto, che perfettamente si attaglia agli stessi, deve essere dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto ai ricorrenti, con conseguente condanna della società
convenuta al pagamento, in favore dei singoli lavoratori, delle somme loro illegittimamente detratte dal febbraio 2018 e dal luglio 2018, secondo la seguente quantificazione:
- € 125,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Parte_1
- € 120,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_4
- € 419,84 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_3
- € 100,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda , Pt_2
- € 110,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_5
oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna - in solido con sino al 30 Controparte_1 Controparte_2
giugno 2024 - alla ricostituzione, in favore dei ricorrenti, dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio 2018 e luglio 2018;
2) condanna – in solido con sino al 30 Controparte_1 Controparte_2
giugno 2024 - al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo
16 assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio 2018, nelle seguenti rispettive misure:
- € 125,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Parte_1
- € 120,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_4
- € 419,84 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_3
- € 100,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda , Pt_2
- € 110,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_5
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c., dal deposito del ricorso, sulle somme via via rivalutate;
3) condanna in solido le società resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 5.118,50 di cui euro 118,50 per contributo unificato ed euro 5.000,00 per compensi,
oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 07/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 443/2025 R.G., promossa con ricorso ritualmente notificato da
, Parte_1 Parte_2 Pt_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Conte e Andrea Ranfagni,
domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Firenze, piazza Dei Rossi
n. 1
ricorrenti
contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De
Feo, domicilio eletto in Milano, piazza Diaz n. 6, presso lo studio dell'avv.
Luca Failla,
resistente
con l'intervento adesivo dipendente di
Controparte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Marco Marazza e Domenico De
Feo, domicilio eletto in Milano, piazza Diaz n. 6, presso lo studio dell'avv.
Luca Failla,
interveniente
OGGETTO: retribuzione;
assorbimento superminimo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio per sentir dichiarare la non Controparte_1
assorbibilità del superminimo loro riconosciuto e ottenere la ricostituzione della predetta voce retributiva nonchè il pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate in ragione della predetta non assorbibilità.
I ricorrenti hanno quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti domande:
“Accertare e dichiarare l'illegittimità delle riduzioni e/o degli assorbimenti del
superminimo/sovraminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con
decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018, o dalle diverse date che
emergeranno in corso di causa e/o saranno ritenute di giustizia,
e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del
superminimo/sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita
prima di tali assorbimenti di € 125,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda
€ 120,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 419,84 Parte_1 Pt_4
lordi fissi mensili per quanto riguarda € 100,00 lordi fissi mensili per Pt_3
quanto riguarda , € 110,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_2
o pari alle diverse somme maggiori o minori che emergeranno in corso di Pt_5
causa e/o saranno ritenute di giustizia al termine del presente giudizio e, per
l'effetto, condannare la convenuta a ricostituire il superminimo/sovraminimo
individuale dei ricorrenti nelle misure originariamente attribuite, oltre che a
2 corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla
differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non
fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1°
gennaio 2018 o dalla diversa data che dovesse emergere in corso di causa e/o essere
ritenuta di giustizia al termine del presente giudizio, oltre interessi e
rivalutazione da dì dovuto sino al saldo. Con vittoria di spese e rimborso del
contributo unificato nella misura di € 118,50, limitatamente ai ricorrenti che lo
hanno corrisposto, ovvero i ricorrenti e . Pt_4 Pt_5
Si è costituita ritualmente contrastando, con ampie difese, le CP_1
pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
si è costituita a sua volta in giudizio mediante atto di CP_2
intervento adesivo dipendente ex art. 105 c.p.c., in ragione della responsabilità solidale per tutti i crediti operante ex art. 2112 comma 2 c.c.
rinvenibile nel caso di specie.
Fallita la conciliazione, all'udienza del 07/05/2025 la difesa dei ricorrenti ha chiesto di estendere le domande a limitatamente al periodo CP_2
sino al 30/06/2024.
La causa, di natura documentale e vertente su questione di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, si afferma in causa che tutti i ricorrenti sono divenuti dipendenti di all'esito di cessione di ramo d'azienda da parte di CP_1
avvenuta il 1° luglio 2024. CP_3
Il rapporto di lavoro è proseguito senza soluzione di continuità, con conservazione dell'anzianità di servizio pregressa.
I ricorrenti godevano di un superminimo individuale di diverso importo e riconosciuto spettante con decorrenze diverse, come risultante anche dalle buste paga in atti che, a far data dal febbraio 2018, è stato unilateralmente
3 assorbito dalla convenuta in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017 che, nelle more del rinnovo del CCNL del 01 febbraio 2013, ha stabilito aumenti contrattuali ai dipendenti della Controparte_2
In particolare, alla data del gennaio 2018, i ricorrenti avevano maturato i seguenti superminimi, mai assorbiti in occasione dei numerosi precedenti aumenti contrattuali, come buste paga allegate:
1) per quanto riguarda il ricorrente l'incremento Parte_1
retributivo ricevuto con decorrenza 1° dicembre 2009 pari ad €
125,00 lordi mensili, non è stato assorbito in occasione di 7 aumenti stipendiali e, in particolare, di quelli del 1° gennaio 2010, del 1°
giugno 2010 e del 1° giugno 2011 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni dell'ottobre 2009), del 1° aprile 2013, del 1°
ottobre 2013, del 1° aprile 2014 e del 1° ottobre 2014 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni del febbraio 2013).
Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
2) per quanto riguarda il ricorrente l'incremento retributivo Pt_4
ricevuto dal 1° dicembre 2010 e pari ad € 120,00 lordi mensili, non è
stato assorbito in occasione di 5 aumenti stipendiali e, in particolare, di quelli del 1° giugno 2011 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni dell'ottobre 2009), del 1° aprile 2013, del 1°
4 ottobre 2013, del 1° aprile 2014 e del 1° ottobre 2014 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni del febbraio 2013).
Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
3) Per quanto riguarda la ricorrente l'incremento retributivo Pt_3
ricevuto con decorrenza 1° novembre 2000 pari ad € 44,84 lordi mensili, poi passati ad € 134,84,00 lordi mensili dal 1° settembre
2002, ad € 234,84 lordi mensili dal 1° ottobre 2007 e ad € 419,84 lordi mensili dal 1° dicembre 2008, non è stato assorbito in occasione di almeno 14 aumenti stipendiali ed, in particolare, di quelli del 1°
gennaio 2002 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del giugno 2000)
1° luglio 2003 e 1° luglio 2004 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni
del luglio 2003), del 1° gennaio 2006 e del 1° ottobre 2006 (rinnovo
CCNL Telecomunicazioni del dicembre 2005), del 1° ottobre 2007 e del 1° giugno 2008 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del luglio
2007), 1° gennaio 2010, del 1° giugno 2010 e del 1° giugno 2011
(rinnovo CCNL Telecomunicazioni dell'ottobre 2009), del 1° aprile
2013, del 1° ottobre 2013, del 1° aprile 2014 e del 1° ottobre 2014
(rinnovo CCNL Telecomunicazioni del febbraio 2013).
Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli
5 aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
4) Per quanto riguarda il ricorrente , l'incremento retributivo Pt_2
ricevuto da effetti dal 1° ottobre 2004 pari ad € 100,00 lordi mensili,
non è stato assorbito in occasione di 11 aumenti stipendiali ed, in particolare, di quelli del del 1° gennaio 2006 e del 1° ottobre 2006
(rinnovo CCNL Telecomunicazioni del dicembre 2005), del 1°
ottobre 2007 e del 1° giugno 2008 (rinnovo CCNL
Telecomunicazioni del luglio 2007), 1° gennaio 2010, del 1° giugno
2010 e del 1° giugno 2011 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni
dell'ottobre 2009), del 1° aprile 2013, del 1° ottobre 2013, del 1°
aprile 2014 e del 1° ottobre 2014 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni
del febbraio 2013).
Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
5) Per quanto riguarda il ricorrente l'incremento retributivo Pt_5
ricevuto con effetti dal 1° dicembre 2009 pari ad € 110,00 lordi mensili, non è stato assorbito in occasione di 7 aumenti stipendiali e, in particolare, di quelli del 1° gennaio 2010, del 1° giugno 2010 e del 1° giugno 2011 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni dell'ottobre
2009), del 1° aprile 2013, del 1° ottobre 2013, del 1° aprile 2014 e del
1° ottobre 2014 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del febbraio
2013).
6 Detto sovraminimo individuale risulta essere stato assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° gennaio 2018 e del 1°
luglio 2018 (rinnovo del CCNL Telecomunicazioni del novembre
2017), salvo poi non essere stato più assorbito in occasione degli aumenti stipendiali del 1° aprile 2021, del 1° dicembre 2021 e del 1°
aprile 2022 (rinnovo CCNL Telecomunicazioni del novembre 2020).
Si osserva che in occasione dell'accordo di programma del 23 novembre
2017 la convenuta non aveva manifestato alle parti sociali alcuna volontà
di procedere, per la prima volta nella sua storia, ad assorbire in quota parte i superminimi in godimento del personale dipendente. L'unica volontà manifesta è stata quella di aumentare le retribuzioni dei lavoratori.
, d'altronde, non ha mai assorbito i superminimi in occasione CP_2
degli aumenti contrattuali anche quando era CP_4
I primi ed unici assorbimenti dei superminimi si erano dunque registrati in corrispondenza del pagamento degli aumenti dei minimi tabellari e dell'ERS previsti dall'accordo di rinnovo del 23.11.2017.
A seguito del rinnovo contrattuale del 2018, e dell'erogazione dei relativi
Con aumenti, ha, per la prima volta dopo molti anni di mancato assorbimento, ridotto parzialmente gli importi corrisposti ai ricorrenti a titolo di superminimo.
Inoltre, sempre nel 2018 è stato introdotto, con accordo sindacale, un nuovo “elemento retributivo separato” (ERS), a fronte della cui erogazione la società ha parimenti ridotto il superminimo dei ricorrenti, e ciò malgrado si trattasse di un emolumento di natura non omogenea.
Con la busta paga di febbraio 2018, è stato riconosciuto ai dipendenti della convenuta l'aumento contrattuale previsto dall'accordo del novembre
7 2017; in tale occasione, i ricorrenti (al pari di tutti i loro colleghi che godevano di superminimi contrattuali) hanno riscontrato una decurtazione del loro superminimo, di entità corrispondente all'incremento dei minimi contrattuali.
A seguito del rinnovo del CCNL del 2020 non vi erano stati ulteriori assorbimenti, così come espressamente previsto in sede di stipulazione dello stesso.
Avverso gli assorbimenti operati nel 2018 avevano infatti preso posizione le OO.SS., contestando fermamente il comportamento aziendale. Ciò in quanto la società convenuta non aveva mai anticipato, anche in sede di contrattazione, l'intenzione di procedere all'assorbimento dei superminimi.
Le OO.SS. non avevano quindi motivo di ritenere che la convenuta avrebbe modificato il proprio comportamento, reiterato per decenni, e ciò
malgrado già in passato la società avesse conosciuto momenti di crisi e di difficoltà economiche, e proceduto per questo anche a significative riduzioni del personale.
Reputano i ricorrenti che l'assorbimento applicato sia da ritenersi illegittimo con conseguente loro diritto alla ricostituzione dell'importo percepito fino al mese di gennaio 2018 e condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive non erogate.
Così delineata la fattispecie, sulla nota vicenda, la Sezione Lavoro di
Milano, compreso chi scrive (ex multis, sent. n. 1098/2021 integralmente confermata da Corte d'Appello Milano n. 146/2022 est. Vitali), ha già avuto modo di pronunciarsi con frequenza, ottenendo anche conferma avanti al giudice di secondo grado.
8 Si valuta, dunque, che non vi sia motivo per non dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale, qui richiamato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “…i ricorrenti sono dipendenti di
, nota società operante nel settore della telefonia con circa 50.000 CP_2
dipendenti in Italia cui applica il CCNL Telecomunicazioni.
Il 23 novembre 2017 le OO.SS., maggiormente rappresentative e
Con l'Assotelecomunicazioni, associazione datoriale cui aderisce , concludevano
un accordo titolato “Ipotesi di programma per il rinnovo del CCNL TLC”. In tale
accordo era previsto, da un lato, che a far data dal mese di luglio 2018 sarebbero
scattati degli aumenti della retribuzione base;
dall'altro, che sarebbe stato
riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile,
denominato E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) di importo variabile in base al
livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si prevedeva espressamente che l'E.R.S. doveva
ritenersi “escluso dalla base di calcolo del TFR ed è stato quantificato
considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed
indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi”.
Quindi, gli importi in questione non incidevano sugli istituti contrattuali e sul
TFR.
Tuttavia, a far data da luglio 2018, nulla veniva riconosciuto ai ricorrenti, in
quanto, a fronte dell'aumento della retribuzione base, veniva effettuato
l'assorbimento del superminimo individuale;
lo stesso avveniva con l' CP_5
, costituitasi ritualmente in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità
[...]
della domanda rispetto all'ERS
Ciò in quanto, nel caso di specie, con l'Accordo sindacale 23 novembre 2017, le
parti avevano legittimamente concordato di “espungere” dalla retribuzione utile
ai fini del calcolo del TFR detto Elemento Retributivo Separato e di quantificare il
9 medesimo già considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione
diretta ed indiretta di origine legale e collettiva, risultando comprensivo degli
stessi.
Di conseguenza i ricorrenti non avevano subìto alcuna riduzione del trattamento
economico complessivo erogato, ma solo una diversa quantificazione delle voci che
compongono la loro retribuzione, la cui sommatoria, complessivamente, restituisce
il medesimo valore percepito prima dell'assorbimento del superminimo.
ha altresì eccepito il mancato assolvimento dell'onere di allegazione e CP_2
dell'onere probatorio a carico dei ricorrenti.
La società ha affermato di riconoscere unilateralmente a ciascun lavoratore degli
incrementi retributivi di importi diversificati a titolo di superminimo ad personam
individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di
livello.
I suddetti incrementi retributivi non venivano riconosciuti in quanto connessi alle
“mansioni svolte” ed alle “capacità dimostrate” dai lavoratori, essendo pacifica la
facoltà della stessa società di assorbire tali voci economiche.
Mai era intervenuto alcun accordo tra le parti volto ad attribuire natura “non
assorbibile” ai superminimi in questione.
In data 23 novembre 2017, e le OO.SS. maggiormente rappresentative CP_6
sul piano nazionale, avevano sottoscritto un apposito accordo, stabilendo, a
decorrere dal 1° luglio 2018, alcuni incrementi retributivi.
Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società aveva quindi proceduto al parziale
assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte dell'aumento
della retribuzione di base.
A decorrere dal 1° luglio 2018, veniva riconosciuto a ciascun dipendente, l'E.R.S.
Tale importo, differenziato per livello di inquadramento, aveva le seguenti
caratteristiche: veniva proporzionato alla percentuale part – time;
era corrisposto
10 per 13 mensilità, era escluso dalla base del calcolo del TFR, era comprensivo dei
riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, era considerato ai fini del
computo di tutte le indennità a carico di enti di legge quali INPS, INAIL, ecc.; era
utile alla determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso;
in caso di assenze
non retribuite sarebbe stato ridotto per quote orarie, con le medesime metodologie
della retribuzione lorda mese;
che quindi, per tali ragioni, il superminimo
individuale corrisposto ai ricorrenti veniva assorbito legittimamente e
parzialmente in misura pari alla somma corrisposta.
Nelle prime udienze di trattazione, veniva dato atto che i signori Parte_6
e avevano proceduto a conciliare la lite, con conseguente Parte_7
estinzione del procedimento nei loro confronti.
Quanto alle restanti parti ricorrenti, fallita la conciliazione e previa acquisizione
dell'esito di procedimento pendente in materia avanti la Corte d'Appelli di
Milano, la causa veniva discussa e decisa da remoto, con termine alle parti per il
deposito di note difensive.
Ciò posto, non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento
economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin
dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione
in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di
inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del
proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di
ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in
corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il
superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto.
11 Non solo.
A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l'ERS, sulla CP_2
base di un accordo sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti
decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale alla somma derivante
dall'aumento retributivo e dall'importo dell'ERS.
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza
dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all'E.R.S, si osserva
che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di
allegazione e prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per
tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione
e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del
superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, va richiamata la recente pronuncia di
legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già
tracciato da Cass. n. 18169/2019, ha ribadito che le tali documenti, emessi e
rilasciati dal datore di lavoro, hanno piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della
retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad
aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali
oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in
considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto
della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi
tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della
retribuzione.
12 Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto
unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal
contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo,
prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni
inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa
questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non
può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né
tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo
collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva
contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un
generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo
derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto
collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore,
salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione
collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la
natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente
connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle
mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e
quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso:
Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio
2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685;
Cass. 29 agosto 2012, n. 14689).
13 Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o
comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex
multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia
idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche
il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi,
anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società,
sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi
contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce
e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da
svariate pronunce e recenti della Corte d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n,
1610/2018; n. 966/2018).
Venendo ora all'E.R.S., per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è
stata riconosciuta l'erogazione con decorrenza dal luglio 2018 e con valore
parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di
un nuovo aumento retributivo del minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel
suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta
paga di luglio la convenuta ha apportato una decurtazione del superminimo di
importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l'ERS. Sul punto, l'accordo
del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è
riconosciuto un Elemento Retributivo Separato riparametrato nella misura di cui
alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del
trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i
14 riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o
contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo
del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di
retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale.
Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due
emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo,
oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” non
può essere vanificato per effetto della corresponsione dell'ERS proprio per la
incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma
corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo
trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del
superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è
escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori
subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli
istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti
sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento
aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti
dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL
scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo
CCNL in fase di rinnovo.
Il ricorso può quindi trovare accoglimento, dovendo il superminimo goduto dai
ricorrenti essere dichiarato non assorbibile, con condanna della società al
pagamento, in favore dei lavoratori, delle somme illegittimamente detratte dal
febbraio 2018…Il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
15 saldo effettivo” (sent. n. 1098/2021, conf. n. 1668/2022; Corte d'Appello
Milano n. 411/2024).
Ancora più recentemente, in relazione a controversie identiche,
appartenenti al medesimo “filone”, si riscontrano le pronunce n. 4782/2024
dott.ssa e n. 5407/2024 dott. . Per_1 Per_2
Applicando i citati principi al caso concreto, che perfettamente si attaglia agli stessi, deve essere dichiarato non assorbibile il superminimo riconosciuto ai ricorrenti, con conseguente condanna della società
convenuta al pagamento, in favore dei singoli lavoratori, delle somme loro illegittimamente detratte dal febbraio 2018 e dal luglio 2018, secondo la seguente quantificazione:
- € 125,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Parte_1
- € 120,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_4
- € 419,84 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_3
- € 100,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda , Pt_2
- € 110,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_5
oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna - in solido con sino al 30 Controparte_1 Controparte_2
giugno 2024 - alla ricostituzione, in favore dei ricorrenti, dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio 2018 e luglio 2018;
2) condanna – in solido con sino al 30 Controparte_1 Controparte_2
giugno 2024 - al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo
16 assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio 2018, nelle seguenti rispettive misure:
- € 125,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Parte_1
- € 120,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_4
- € 419,84 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_3
- € 100,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda , Pt_2
- € 110,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda Pt_5
il tutto con rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 comma 1
c.c., dal deposito del ricorso, sulle somme via via rivalutate;
3) condanna in solido le società resistenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti ricorrenti, liquidate in complessivi euro 5.118,50 di cui euro 118,50 per contributo unificato ed euro 5.000,00 per compensi,
oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 07/05/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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