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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.855/2022
promossa da
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettiva- Parte_1 mente domiciliata in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 132, presso lo studio dell'avv. David Zanforlini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n.5, presso lo studio dell'avv. Paolo Coli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, (di seguito solo , per sentirla con- Controparte_1 CP_1 dannare al risarcimento del danno derivante dall'asserito inadempimento di un contrato di appalto di ser- vizi.
Più in dettaglio, a sostegno della propria domanda, ha dedotto:
- di aver stipulato con la convenuta un contratto di vigilanza avente ad oggetto la tenuta di un sistema di teleallarme presso un capannone sito in Reggio Emilia;
- di aver subito, in data 09.07.2018, il furto, ad opera di ignoti, di 126 batterie, patendo un danno patrimo- niale di € 22.000;
- ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento di tale somma. CP_1
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, affermando di aver adempiuto correttamente alle prestazioni a suo carico, consistenti nella sola tenuta del sistema di teleallarme, che aveva funzionato regolarmente per tutta la notte del furto.
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di in quanto già indennizzata dalla propria Pt_1 compagnia di assicurazioni.
1 Con la sentenza n. 440/2022, il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda attorea con la seguente motivazione.
“Bisogna premettere che la presente causa, avendo a oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, soggiace al principio per cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risolu- zione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso per cui si procede, la ha effettivamente offerto prova del titolo (vale a dire il contratto di Pt_1 teleallarme, la cui esistenza è pacifica, oltre che comprovata dal doc. 1 di parte attrice), ma non ha adem- piuto all'onere di allegare l'inadempimento della CP_1
Nelle proprie difese, infatti, l'attrice si è limitata a evidenziare di aver subito un furto, ma non ha indicato in modo espresso e specifico la negligenza da imputare alla convenuta.
Sul punto, bisogna ricordare che, per giurisprudenza di legittimità, il creditore/danneggiato non può limi- tarsi ad allegare un inadempimento generico del debitore, ma deve prospettare un inadempimento speci- fico e “qualificato”, cioè causalmente idoneo a cagionare il danno lamentato, mentre compete al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno (cfr. Cass. S.U. 577/2008).
Ad avviso di questo Giudice, la avrebbe dunque dovuto individuare una specifica negligenza della Pt_1 rispetto alle obbligazioni contrattuali, le quali – come rilevato dalla convenuta – avevano a CP_1 oggetto esclusivamente la tenuta di un sistema di teleallarme. Ciò non è stato fatto, in quanto l'attrice non ha neppure chiarito in cosa consisterebbe l'inadempimento della (scorretto espletamento dell'attività di vigilanza, malfunzionamento dell'allarme, erro- CP_1 neo montaggio, scarsi standard qualitativi dell'allarme, ecc.) che avrebbe causato il furto. Di fatto, la si è limitata a sostenere che il verificarsi del furto implicherebbe un inadempimento Pt_1 della tuttavia, tenuto conto del fatto che il contratto aveva a oggetto una prestazione specifica CP_1
e limitata, deve escludersi che si possa ricorrere a una simile presunzione senza individuare una precisa violazione contrattuale. Peraltro, la genericità della tesi dell'attrice si coglie in modo chiaro dall'affermazione contenuta a pag. 4 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, in cui questa dichiara espressamente che la dovrebbe CP_1 essere ritenuta responsabile a prescindere dalle modalità del furto (“se dovesse verificarsi un furto per qualsiasi ragione come ad esempio la destrezza dei malviventi”). Analogo discorso vale per la richiesta di CTU avanzata dalla con cui si chiedeva al Giudice di Pt_1 affidare a un perito la verifica dell'idoneità del sistema d'allarme installato dalla e di stabilire CP_1 se lo stesso fosse eludibile dai malviventi. Va infatti ricordato che era onere dell'attrice, da un lato, individuare e prospettare – quanto meno in astratto – lo specifico difetto del sistema d'allarme, e, dall'altro, fornire adeguati elementi di prova che giustificassero una CTU (se del caso ricorrendo a una CTP). Ciò perché, come noto, la consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valuta- zione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne con- segue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire
2 alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. ord. 30218/2015).
Infine, deve osservarsi che non ha nessun rilievo la circostanza – richiamata dall'attrice nelle note di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. – per cui sarebbe emersa in sede testimoniale un'asserita “incomple- tezza” dello storico allarmi fornito dalla Le dichiarazioni del teste infatti, oltre ad CP_1 Tes_1 essere generiche sul punto, sono irrilevanti dal momento che, come già accennato, la on ha (entro Pt_1
i termini per l'attività assertiva, vale a dire la citazione e la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) conte- stato la completezza dell'attività svolta dalla sicché la questione deve ritenersi introdotta CP_1 tardivamente.
In sintesi, quindi, la domanda va rigettata, in quanto l'attrice non è stata in grado di individuare tempesti- vamente e specificamente una o più negligenze della convenuta, precludendo un reale esame del suo even- tuale inadempimento.” Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'appellante non avesse
“adempiuto all'onere di allegare l'inadempimento della (pag. 3 sentenza impugnata). CP_1
Sostiene, al riguardo, che il Tribunale, dopo avere riconosciuto che il titolo contrattuale era certamente e correttamente in vigore, ha tuttavia ritenuto che on avesse provato l'inadempimento, confondendo Pt_1 l'allegazione richiesta ex lege, con una sorta di onere probatorio qualificato che va oltre alla previsione normativa, invertendo di fatto i limiti dell'onere della prova imposto dall'art. 1218 c.c.
Rileva che è vero che parte attrice non deve allegare un inadempimento generico, ma un inadempimento specifico e qualificato, tuttavia, nel caso di specie, ciò non è avvenuto poiché ha osservato che si CP_2 trattava di un semplice contratto di sorveglianza (e non di colpa medica, come nella citata sentenza
Cass.S.U.n.577/2008 cit.), nel quale l'inadempimento imputato alla convenuta riguarda la sua inefficienza con riferimento al compito contrattuale assunto.
DI ha stipulato un contratto di sorveglianza con al fine di evitare furti alla propria CP_2 CP_1 ditta e pertanto, che ha assunto l'obbligo di adempiere a tale servizio, avrebbe dovuto dimo- CP_1 strare di avere correttamente adempiuto all'onere contrattuale dimostrando, per esempio, che il furto era avvenuto senza sua colpa ovvero che, il servizio di teleallarme, aveva comunque consentito al contraente
“sorvegliato” di intervenire tempestivamente, anche solo per ridurre il danno (ecc.). Con il secondo motivo, lamenta che la controparte, che ne era onerata, non ha dimostrato il proprio adem- pimento, visto che il report relativo al funzionamento del dispositivo di allarme (doc. 3 fasc. I grado ap- pellata) - sul quale ha fondato la propria difesa - è stato superato all'esito di quanto emerso CP_1 dall'espletata istruttoria. Sostiene, al riguardo, che tra i testimoni indotti dalla società di vigilanza, è stato sentito anche TE
, qualificatosi come guardia giurata presso il quale sul capitolo di prova “Vero che,
[...] CP_1 l'impianto di allarme di cui al capitolo 4 è stato inserito alle 13:00 del giorno 8 luglio 2018 ed è rimasto ininterrottamente in funzione sino alle ore 8:00 del giorno 9 luglio 2018?”, ha così risposto “Non lo so perché lo storico è incompleto”. Deduce quindi che, da quanto dichiarato dal testimone, è emerso che detto report non aveva restituito in modo genuino quanto realmente registrato dall'impianto di teleallarme e, pertanto, non aveva CP_1 assolto l'onere probatorio a suo carico, richiesto dall'art. 1218 c.c. Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardive le contestazioni sul funzionamento dell'allarme e, per tale ragione, non ha neppure ammesso la richiesta CTU.
3 Osserva, al riguardo, che l'asserito valore probatorio del documento rappresentante lo storico del sistema di teleallarme prodotto da è certamente venuto meno all'esito della successiva testimonianza CP_1 resa dal teste Tes_1
Rileva che, alla luce delle predette circostanze, emerse solo nel corso dell'istruttoria, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la CTU, già richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6, ribadita nuova- mente dopo l'escussione dei testi. Reitera quindi la richiesta di CTU anche in questa sede. Conclude chiedendo l'accoglimento della domanda e la condanna della convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, chiede ammettersi CTU sui quesiti indicati.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costi- Controparte_1 tuzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni. Sul primo motivo sostiene che correttamente, il Tribunale ha ritenuto che on avesse indicato alcun
Pt_1 intelligibile inadempimento ascrivibile a mentre non ha mai affermato che dovesse CP_1 Pt_1 provare l'inadempimento. Ribadisce che tra e era intercorso un contratto di teleallarme e che l'impianto di al-
Pt_1 CP_1 larme, in proprietà non aveva emesso alcun segnale e nessun segnale era pervenuto alla centrale
Pt_1 operativa di CP_1 non ha indicato in giudizio alcun inadempimento e comunque è stato provato che non vi è stato
Pt_1 alcun inadempimento ascrivibile a CP_1 on ha indicato quali obbligazioni, tra quelle immanenti il contratto di teleallarme, sarebbero rima-
Pt_1 ste inadempiute e, questa dirimente circostanza, è stata poi evidenziata dal Tribunale. Il solo fatto che l'appellante ha subito un furto, diversamente da quanto sostenuto da non comporta,
Pt_1 di per sé solo, la prova di un inadempimento di in ragione del fatto che, il contratto stipulato CP_1 tra le parti, non era un contratto di "sorveglianza", ma di teleallarme cioè di intervento su allarme.
La videosorveglianza è una ben diversa attività, che implica la presenza di un sistema di videocamere collegate alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza. Nel caso di specie non era stato installato alcun sistema di videosorveglianza presso il sito e, so- Pt_1 prattutto, non esisteva, né era stato oggetto di contratto, un collegamento tra un sistema di videosorve- glianza presso il sito e la centrale operativa di Pt_1 CP_1 non si è quindi obbligata a tenere indenne dalle conseguenze di fatti illeciti perpetrati CP_1 Pt_1 ai danni di questa, ma ha stipulato un contratto di appalto di servizi, obbligandosi a fornire a un Pt_1 servizio di teleallarme e di pronto intervento di una pattuglia, nel caso in cui fosse pervenuto un segnale di allarme dal sito oggetto di sorveglianza alla centrale operativa dell' . Pt_2 L'oggetto del servizio in appalto è definito in modo esatto dal regolamento di servizio dell' , appro- Pt_2 vato dal questore di Reggio Emilia in data 22 marzo 2018 (doc. 6 fasc. I grado appellata).
Nel caso in esame, l'impianto di allarme era perfettamente funzionante e non aveva trasmesso alcun segnale di allarme alla centrale operativa.
Quindi, in difetto di trasmissione e di ricezione di un segnale di allarme, non si è determinato alcun ina- dempimento ascrivibile a CP_1
Sul secondo motivo di appello, osserva che il principio della specificità dell'allegazione dell'inadempi- mento, è un principio di generale applicazione non limitato, diversamente da quanto sostenuto dall'appel- lante, alla sola materia della responsabilità medica.
4 Richiama, al riguardo precedenti della Suprema Corte che hanno ribadito tale principio in casi del tutto diversi (Cass.n.13836/2019, in materia di contratti di investimento;
Cass.n.29909/2021, in materia di in- fortuni sul lavoro). Ribadisce quindi che l'appellante, che ne era onerata, non ha identificato il comportamento che Coopser- vice avrebbe dovuto tenere in luogo di quello effettivamente tenuto.
Sostiene che il documento (doc. 3) riporta i dati relativi al sistema di teleallarme e attesta che detto impianto funzionava regolarmente e non aveva registrato alcun evento idoneo a far scattare un segnale di allarme.
Con riferimento a quanto dichiarato dal teste , evidenzia che è vero che la guardia giurata, Testimone_2 sul capitolo 4 ha risposto “Non lo so perché lo storico è incompleto”, ma successivamente, sul cap. n. 6
“Dica il testimone se nell'arco di tempo di cui al capitolo 5 la Centrale Operativa di abbia CP_1 ricevuto un segnale di allarme proveniente dall'impianto di allarme di cui al capitolo 4”; ha dichiarato
“No, perché non ci sono segnalazioni di allarme". È pertanto provato, anche testimonialmente, che non sono pervenuti segnali di allarme alla centrale opera- tiva di nel periodo preso in esame. CP_1
La deposizione testimoniale ha confermato l'assenza di allarmi in centrale operativa e non ha introdotto alcun elemento che non fosse già a conoscenza di che potesse giustificare un approfondimento Pt_1 tramite CTU.
Sul terzo motivo di appello, si oppone alla richiesta di CTU, perché meramente esplorativa e ultronea, vertendo su circostanze estranee al giudizio.
Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello, con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.07.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha correttamente affermato che “ la presente causa, avendo a oggetto un'ipotesi di responsa- bilità contrattuale, soggiace al principio per cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costi- tuito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001”.
Ebbene, nel caso in esame, come peraltro riconosciuto dallo stesso Giudice di prime cure, ha alle- Pt_1 gato e provato (doc. 1 fasc. I grado appellante) la sussistenza del contratto di appalto del servizio di teleal- larme installato da e ha altresì provato l'avvenuto furto all'interno del capannone, adibito al CP_1 deposito di batterie, verificatosi a seguito dell'intrusione di ignoti ladri dal tetto di detta struttura, senza che fosse stato emesso alcun segnale di allarme (fatto, quest'ultimo, pacifico e non contestato). Pertanto, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, pur richiamati dal Tribunale, Pt_1 ha adempiuto all'onere della prova a suo carico e tuttavia, diversamente da quanto dedotto nella sentenza impugnata, non aveva l'obbligo di provare un ulteriore inadempimento, specifico e qualificato, in capo a diverso da quello, pacifico, della mancata attivazione del sistema di allarme. CP_1
DI, a fronte della stipula di un contratto di appalto del servizio di teleallarme con fornitura del relativo impianto - evidentemente finalizzato ad evitare furti all'interno dei propri locali- era onere di CP_1 che aveva assunto tale servizio, dare prova di avere correttamente adempiuto all'obbligo contrattuale, di- mostrando che l'allarme non aveva suonato- in ciò concretandosi obiettivamente il suo inadempimento - per una causa specificamente individuata e a lei non imputabile.
5 Tale prova non può essere fornita dai report di funzionamento: la commissione del furto senza attivazione dell'allarme dimostra, in mancanza di elementi di valutazione ulteriori, che il sistema di allarme non ha funzionato.
In difetto di tale prova, di cui era onerata ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve essere riconosciuta la responsa- bilità contrattuale di che è pertanto tenuta al risarcimento del danno subito dall'appellante. CP_1
A tale riguardo, dalla documentazione in atti (V. doc. 5,6,7, 8 fasc. I grado , risulta che il danno Pt_1 riportato da per il furto di n.126 batterie, è stato pari ad € 22.000. Pt_1
Detta circostanza è stata confermata in sede testimoniale. DI , dipendente di sentito all'udienza dello 06.07.2021, sul cap.3 della seconda Testimone_3 Pt_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di “ Vero o non vero che la mattina del giorno 09.07.2018 Pt_1 recatosi presso l'unità commerciale sita in Reggio nell'Emilia alla Via Ragazzi del '99 n. 7 si avvedeva come lo spazio adibito allo stoccaggio delle batterie fosse vacante e che da un confronto con l'inventario periodicamente redatto, risultava una mancanza di n. 124 batterie [come da elenco che si rammostra (doc. 8)”, ha così risposto “Noi abbiamo eseguito il riscontro del materiale presente dopo il furto;
poi CP_2 ha provveduto a fare la differenza”. Pur tuttavia, dall'espletata istruttoria è altresì emerso che aveva sottoscritto una polizza assicurativa CP_2
“Multirischi per il Commercio” con vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva un massimale CP_3 di somma assicurata, in caso di furto, pari ad € 5.000 (doc. 9 fasc. I grado e detta somma risulta Pt_1 essere stata effettivamente liquidata da doc. 8 fasc. . CP_3 Pt_1 ha tempestivamente allegato tale circostanza nel precedente grado di giudizio (pag. 7 com- CP_1 parsa di costituzione), ribadita poi in sede di memorie ex art. 183 cpc comma 6 e, sebbene non specifica- mente riproposta in questa sede, perché assorbita dalla pronuncia dal rigetto della domanda principale di deve tuttavia ritenersi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art.345 comma 2. Pt_1
Ciò premesso, la fattispecie attiene l'applicabilità del cd. principio indennitario, per cui, a fronte di un medesimo evento di danno, opera, in linea generale, il divieto di cumulo tra indennizzi assicurativi e risar- cimenti civilistici. DI, secondo la consolidata giurisprudenza (Cass.S.U.n.12565/2018), l'indennità assicurativa e il risar- cimento del danno assolvono ad un'identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convi- vere: la percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azio- nato;
inoltre, il subingresso dell'assicuratore in base all'art. 1916 c.c. si produce automaticamente, in virtù del mero fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Pertanto, dovendo detrarre dal risarcimento del danno subito e provato da (pari ad € 22.000), l'in- Pt_1 dennizzo già a questa versato ad (pari ad € 5.000), consegue che è tenuta al CP_3 CP_1 risarcimento in favore di della complessiva somma di € 17.000. Pt_1
Si osserva poi che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è un debito di valore e non di valuta e quindi, detto importo deve essere maggiorato della rivalutazione, decorrente dalla data di messa in mora (24.09.2018, doc. 8 fasc. I grado Va-Bat) fino alla data della presente sentenza, ma non anche degli interessi compensativi, non espressamente richiesti (Cass.n.10376/2024; Cass.n.4938/2023). Si ottiene quindi l'importo complessivo di € 20.162 e, su detto importo, sono dovuti gli interessi legali maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
6 Per tali motivi e nei descritti limiti, l'appello deve essere accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata:
- accerta e dichiara la responsabilità per inadempimento contrattuale di Controparte_1
con riferimento al furto subito da in data 09.07.2018 e, per l'effetto:
[...] Parte_1
- dichiara tenuta e condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 20.162, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del doppio Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado, in complessivi € 264 per spese ed € 5.077 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 382,50 per spese e € 4.888 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.855/2022
promossa da
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, elettiva- Parte_1 mente domiciliata in Ferrara, Via Borgo dei Leoni n. 132, presso lo studio dell'avv. David Zanforlini che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione del precedente grado di giudizio
- Appellante –
contro
in persona del legale Controparte_1 rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n.5, presso lo studio dell'avv. Paolo Coli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata - CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Reggio Emilia, (di seguito solo , per sentirla con- Controparte_1 CP_1 dannare al risarcimento del danno derivante dall'asserito inadempimento di un contrato di appalto di ser- vizi.
Più in dettaglio, a sostegno della propria domanda, ha dedotto:
- di aver stipulato con la convenuta un contratto di vigilanza avente ad oggetto la tenuta di un sistema di teleallarme presso un capannone sito in Reggio Emilia;
- di aver subito, in data 09.07.2018, il furto, ad opera di ignoti, di 126 batterie, patendo un danno patrimo- niale di € 22.000;
- ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento di tale somma. CP_1
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa con la quale ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda, affermando di aver adempiuto correttamente alle prestazioni a suo carico, consistenti nella sola tenuta del sistema di teleallarme, che aveva funzionato regolarmente per tutta la notte del furto.
Ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva di in quanto già indennizzata dalla propria Pt_1 compagnia di assicurazioni.
1 Con la sentenza n. 440/2022, il Tribunale di Reggio Emilia, all'esito dell'espletata istruttoria, consistita nell'escussione dei testimoni indicati dalle parti e nella disamina della documentazione in atti, ha rigettato la domanda attorea con la seguente motivazione.
“Bisogna premettere che la presente causa, avendo a oggetto un'ipotesi di responsabilità contrattuale, soggiace al principio per cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risolu- zione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso per cui si procede, la ha effettivamente offerto prova del titolo (vale a dire il contratto di Pt_1 teleallarme, la cui esistenza è pacifica, oltre che comprovata dal doc. 1 di parte attrice), ma non ha adem- piuto all'onere di allegare l'inadempimento della CP_1
Nelle proprie difese, infatti, l'attrice si è limitata a evidenziare di aver subito un furto, ma non ha indicato in modo espresso e specifico la negligenza da imputare alla convenuta.
Sul punto, bisogna ricordare che, per giurisprudenza di legittimità, il creditore/danneggiato non può limi- tarsi ad allegare un inadempimento generico del debitore, ma deve prospettare un inadempimento speci- fico e “qualificato”, cioè causalmente idoneo a cagionare il danno lamentato, mentre compete al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno (cfr. Cass. S.U. 577/2008).
Ad avviso di questo Giudice, la avrebbe dunque dovuto individuare una specifica negligenza della Pt_1 rispetto alle obbligazioni contrattuali, le quali – come rilevato dalla convenuta – avevano a CP_1 oggetto esclusivamente la tenuta di un sistema di teleallarme. Ciò non è stato fatto, in quanto l'attrice non ha neppure chiarito in cosa consisterebbe l'inadempimento della (scorretto espletamento dell'attività di vigilanza, malfunzionamento dell'allarme, erro- CP_1 neo montaggio, scarsi standard qualitativi dell'allarme, ecc.) che avrebbe causato il furto. Di fatto, la si è limitata a sostenere che il verificarsi del furto implicherebbe un inadempimento Pt_1 della tuttavia, tenuto conto del fatto che il contratto aveva a oggetto una prestazione specifica CP_1
e limitata, deve escludersi che si possa ricorrere a una simile presunzione senza individuare una precisa violazione contrattuale. Peraltro, la genericità della tesi dell'attrice si coglie in modo chiaro dall'affermazione contenuta a pag. 4 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1, in cui questa dichiara espressamente che la dovrebbe CP_1 essere ritenuta responsabile a prescindere dalle modalità del furto (“se dovesse verificarsi un furto per qualsiasi ragione come ad esempio la destrezza dei malviventi”). Analogo discorso vale per la richiesta di CTU avanzata dalla con cui si chiedeva al Giudice di Pt_1 affidare a un perito la verifica dell'idoneità del sistema d'allarme installato dalla e di stabilire CP_1 se lo stesso fosse eludibile dai malviventi. Va infatti ricordato che era onere dell'attrice, da un lato, individuare e prospettare – quanto meno in astratto – lo specifico difetto del sistema d'allarme, e, dall'altro, fornire adeguati elementi di prova che giustificassero una CTU (se del caso ricorrendo a una CTP). Ciò perché, come noto, la consulenza tecnica
d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, ma ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valuta- zione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
ne con- segue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire
2 alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. ord. 30218/2015).
Infine, deve osservarsi che non ha nessun rilievo la circostanza – richiamata dall'attrice nelle note di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. – per cui sarebbe emersa in sede testimoniale un'asserita “incomple- tezza” dello storico allarmi fornito dalla Le dichiarazioni del teste infatti, oltre ad CP_1 Tes_1 essere generiche sul punto, sono irrilevanti dal momento che, come già accennato, la on ha (entro Pt_1
i termini per l'attività assertiva, vale a dire la citazione e la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.) conte- stato la completezza dell'attività svolta dalla sicché la questione deve ritenersi introdotta CP_1 tardivamente.
In sintesi, quindi, la domanda va rigettata, in quanto l'attrice non è stata in grado di individuare tempesti- vamente e specificamente una o più negligenze della convenuta, precludendo un reale esame del suo even- tuale inadempimento.” Avverso detta sentenza ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'appellante non avesse
“adempiuto all'onere di allegare l'inadempimento della (pag. 3 sentenza impugnata). CP_1
Sostiene, al riguardo, che il Tribunale, dopo avere riconosciuto che il titolo contrattuale era certamente e correttamente in vigore, ha tuttavia ritenuto che on avesse provato l'inadempimento, confondendo Pt_1 l'allegazione richiesta ex lege, con una sorta di onere probatorio qualificato che va oltre alla previsione normativa, invertendo di fatto i limiti dell'onere della prova imposto dall'art. 1218 c.c.
Rileva che è vero che parte attrice non deve allegare un inadempimento generico, ma un inadempimento specifico e qualificato, tuttavia, nel caso di specie, ciò non è avvenuto poiché ha osservato che si CP_2 trattava di un semplice contratto di sorveglianza (e non di colpa medica, come nella citata sentenza
Cass.S.U.n.577/2008 cit.), nel quale l'inadempimento imputato alla convenuta riguarda la sua inefficienza con riferimento al compito contrattuale assunto.
DI ha stipulato un contratto di sorveglianza con al fine di evitare furti alla propria CP_2 CP_1 ditta e pertanto, che ha assunto l'obbligo di adempiere a tale servizio, avrebbe dovuto dimo- CP_1 strare di avere correttamente adempiuto all'onere contrattuale dimostrando, per esempio, che il furto era avvenuto senza sua colpa ovvero che, il servizio di teleallarme, aveva comunque consentito al contraente
“sorvegliato” di intervenire tempestivamente, anche solo per ridurre il danno (ecc.). Con il secondo motivo, lamenta che la controparte, che ne era onerata, non ha dimostrato il proprio adem- pimento, visto che il report relativo al funzionamento del dispositivo di allarme (doc. 3 fasc. I grado ap- pellata) - sul quale ha fondato la propria difesa - è stato superato all'esito di quanto emerso CP_1 dall'espletata istruttoria. Sostiene, al riguardo, che tra i testimoni indotti dalla società di vigilanza, è stato sentito anche TE
, qualificatosi come guardia giurata presso il quale sul capitolo di prova “Vero che,
[...] CP_1 l'impianto di allarme di cui al capitolo 4 è stato inserito alle 13:00 del giorno 8 luglio 2018 ed è rimasto ininterrottamente in funzione sino alle ore 8:00 del giorno 9 luglio 2018?”, ha così risposto “Non lo so perché lo storico è incompleto”. Deduce quindi che, da quanto dichiarato dal testimone, è emerso che detto report non aveva restituito in modo genuino quanto realmente registrato dall'impianto di teleallarme e, pertanto, non aveva CP_1 assolto l'onere probatorio a suo carico, richiesto dall'art. 1218 c.c. Con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto tardive le contestazioni sul funzionamento dell'allarme e, per tale ragione, non ha neppure ammesso la richiesta CTU.
3 Osserva, al riguardo, che l'asserito valore probatorio del documento rappresentante lo storico del sistema di teleallarme prodotto da è certamente venuto meno all'esito della successiva testimonianza CP_1 resa dal teste Tes_1
Rileva che, alla luce delle predette circostanze, emerse solo nel corso dell'istruttoria, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la CTU, già richiesta nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6, ribadita nuova- mente dopo l'escussione dei testi. Reitera quindi la richiesta di CTU anche in questa sede. Conclude chiedendo l'accoglimento della domanda e la condanna della convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, chiede ammettersi CTU sui quesiti indicati.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costi- Controparte_1 tuzione con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni. Sul primo motivo sostiene che correttamente, il Tribunale ha ritenuto che on avesse indicato alcun
Pt_1 intelligibile inadempimento ascrivibile a mentre non ha mai affermato che dovesse CP_1 Pt_1 provare l'inadempimento. Ribadisce che tra e era intercorso un contratto di teleallarme e che l'impianto di al-
Pt_1 CP_1 larme, in proprietà non aveva emesso alcun segnale e nessun segnale era pervenuto alla centrale
Pt_1 operativa di CP_1 non ha indicato in giudizio alcun inadempimento e comunque è stato provato che non vi è stato
Pt_1 alcun inadempimento ascrivibile a CP_1 on ha indicato quali obbligazioni, tra quelle immanenti il contratto di teleallarme, sarebbero rima-
Pt_1 ste inadempiute e, questa dirimente circostanza, è stata poi evidenziata dal Tribunale. Il solo fatto che l'appellante ha subito un furto, diversamente da quanto sostenuto da non comporta,
Pt_1 di per sé solo, la prova di un inadempimento di in ragione del fatto che, il contratto stipulato CP_1 tra le parti, non era un contratto di "sorveglianza", ma di teleallarme cioè di intervento su allarme.
La videosorveglianza è una ben diversa attività, che implica la presenza di un sistema di videocamere collegate alla centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza. Nel caso di specie non era stato installato alcun sistema di videosorveglianza presso il sito e, so- Pt_1 prattutto, non esisteva, né era stato oggetto di contratto, un collegamento tra un sistema di videosorve- glianza presso il sito e la centrale operativa di Pt_1 CP_1 non si è quindi obbligata a tenere indenne dalle conseguenze di fatti illeciti perpetrati CP_1 Pt_1 ai danni di questa, ma ha stipulato un contratto di appalto di servizi, obbligandosi a fornire a un Pt_1 servizio di teleallarme e di pronto intervento di una pattuglia, nel caso in cui fosse pervenuto un segnale di allarme dal sito oggetto di sorveglianza alla centrale operativa dell' . Pt_2 L'oggetto del servizio in appalto è definito in modo esatto dal regolamento di servizio dell' , appro- Pt_2 vato dal questore di Reggio Emilia in data 22 marzo 2018 (doc. 6 fasc. I grado appellata).
Nel caso in esame, l'impianto di allarme era perfettamente funzionante e non aveva trasmesso alcun segnale di allarme alla centrale operativa.
Quindi, in difetto di trasmissione e di ricezione di un segnale di allarme, non si è determinato alcun ina- dempimento ascrivibile a CP_1
Sul secondo motivo di appello, osserva che il principio della specificità dell'allegazione dell'inadempi- mento, è un principio di generale applicazione non limitato, diversamente da quanto sostenuto dall'appel- lante, alla sola materia della responsabilità medica.
4 Richiama, al riguardo precedenti della Suprema Corte che hanno ribadito tale principio in casi del tutto diversi (Cass.n.13836/2019, in materia di contratti di investimento;
Cass.n.29909/2021, in materia di in- fortuni sul lavoro). Ribadisce quindi che l'appellante, che ne era onerata, non ha identificato il comportamento che Coopser- vice avrebbe dovuto tenere in luogo di quello effettivamente tenuto.
Sostiene che il documento (doc. 3) riporta i dati relativi al sistema di teleallarme e attesta che detto impianto funzionava regolarmente e non aveva registrato alcun evento idoneo a far scattare un segnale di allarme.
Con riferimento a quanto dichiarato dal teste , evidenzia che è vero che la guardia giurata, Testimone_2 sul capitolo 4 ha risposto “Non lo so perché lo storico è incompleto”, ma successivamente, sul cap. n. 6
“Dica il testimone se nell'arco di tempo di cui al capitolo 5 la Centrale Operativa di abbia CP_1 ricevuto un segnale di allarme proveniente dall'impianto di allarme di cui al capitolo 4”; ha dichiarato
“No, perché non ci sono segnalazioni di allarme". È pertanto provato, anche testimonialmente, che non sono pervenuti segnali di allarme alla centrale opera- tiva di nel periodo preso in esame. CP_1
La deposizione testimoniale ha confermato l'assenza di allarmi in centrale operativa e non ha introdotto alcun elemento che non fosse già a conoscenza di che potesse giustificare un approfondimento Pt_1 tramite CTU.
Sul terzo motivo di appello, si oppone alla richiesta di CTU, perché meramente esplorativa e ultronea, vertendo su circostanze estranee al giudizio.
Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di appello, con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 09.07.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti e per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha correttamente affermato che “ la presente causa, avendo a oggetto un'ipotesi di responsa- bilità contrattuale, soggiace al principio per cui il creditore, sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costi- tuito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 13533/2001”.
Ebbene, nel caso in esame, come peraltro riconosciuto dallo stesso Giudice di prime cure, ha alle- Pt_1 gato e provato (doc. 1 fasc. I grado appellante) la sussistenza del contratto di appalto del servizio di teleal- larme installato da e ha altresì provato l'avvenuto furto all'interno del capannone, adibito al CP_1 deposito di batterie, verificatosi a seguito dell'intrusione di ignoti ladri dal tetto di detta struttura, senza che fosse stato emesso alcun segnale di allarme (fatto, quest'ultimo, pacifico e non contestato). Pertanto, in applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza, pur richiamati dal Tribunale, Pt_1 ha adempiuto all'onere della prova a suo carico e tuttavia, diversamente da quanto dedotto nella sentenza impugnata, non aveva l'obbligo di provare un ulteriore inadempimento, specifico e qualificato, in capo a diverso da quello, pacifico, della mancata attivazione del sistema di allarme. CP_1
DI, a fronte della stipula di un contratto di appalto del servizio di teleallarme con fornitura del relativo impianto - evidentemente finalizzato ad evitare furti all'interno dei propri locali- era onere di CP_1 che aveva assunto tale servizio, dare prova di avere correttamente adempiuto all'obbligo contrattuale, di- mostrando che l'allarme non aveva suonato- in ciò concretandosi obiettivamente il suo inadempimento - per una causa specificamente individuata e a lei non imputabile.
5 Tale prova non può essere fornita dai report di funzionamento: la commissione del furto senza attivazione dell'allarme dimostra, in mancanza di elementi di valutazione ulteriori, che il sistema di allarme non ha funzionato.
In difetto di tale prova, di cui era onerata ai sensi dell'art. 1218 c.c., deve essere riconosciuta la responsa- bilità contrattuale di che è pertanto tenuta al risarcimento del danno subito dall'appellante. CP_1
A tale riguardo, dalla documentazione in atti (V. doc. 5,6,7, 8 fasc. I grado , risulta che il danno Pt_1 riportato da per il furto di n.126 batterie, è stato pari ad € 22.000. Pt_1
Detta circostanza è stata confermata in sede testimoniale. DI , dipendente di sentito all'udienza dello 06.07.2021, sul cap.3 della seconda Testimone_3 Pt_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di “ Vero o non vero che la mattina del giorno 09.07.2018 Pt_1 recatosi presso l'unità commerciale sita in Reggio nell'Emilia alla Via Ragazzi del '99 n. 7 si avvedeva come lo spazio adibito allo stoccaggio delle batterie fosse vacante e che da un confronto con l'inventario periodicamente redatto, risultava una mancanza di n. 124 batterie [come da elenco che si rammostra (doc. 8)”, ha così risposto “Noi abbiamo eseguito il riscontro del materiale presente dopo il furto;
poi CP_2 ha provveduto a fare la differenza”. Pur tuttavia, dall'espletata istruttoria è altresì emerso che aveva sottoscritto una polizza assicurativa CP_2
“Multirischi per il Commercio” con vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva un massimale CP_3 di somma assicurata, in caso di furto, pari ad € 5.000 (doc. 9 fasc. I grado e detta somma risulta Pt_1 essere stata effettivamente liquidata da doc. 8 fasc. . CP_3 Pt_1 ha tempestivamente allegato tale circostanza nel precedente grado di giudizio (pag. 7 com- CP_1 parsa di costituzione), ribadita poi in sede di memorie ex art. 183 cpc comma 6 e, sebbene non specifica- mente riproposta in questa sede, perché assorbita dalla pronuncia dal rigetto della domanda principale di deve tuttavia ritenersi rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art.345 comma 2. Pt_1
Ciò premesso, la fattispecie attiene l'applicabilità del cd. principio indennitario, per cui, a fronte di un medesimo evento di danno, opera, in linea generale, il divieto di cumulo tra indennizzi assicurativi e risar- cimenti civilistici. DI, secondo la consolidata giurisprudenza (Cass.S.U.n.12565/2018), l'indennità assicurativa e il risar- cimento del danno assolvono ad un'identica funzione risarcitoria e non possono cumulativamente convi- vere: la percezione dell'indennizzo, da parte del danneggiato, elide in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue e non può essere più preteso, né azio- nato;
inoltre, il subingresso dell'assicuratore in base all'art. 1916 c.c. si produce automaticamente, in virtù del mero fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Pertanto, dovendo detrarre dal risarcimento del danno subito e provato da (pari ad € 22.000), l'in- Pt_1 dennizzo già a questa versato ad (pari ad € 5.000), consegue che è tenuta al CP_3 CP_1 risarcimento in favore di della complessiva somma di € 17.000. Pt_1
Si osserva poi che l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è un debito di valore e non di valuta e quindi, detto importo deve essere maggiorato della rivalutazione, decorrente dalla data di messa in mora (24.09.2018, doc. 8 fasc. I grado Va-Bat) fino alla data della presente sentenza, ma non anche degli interessi compensativi, non espressamente richiesti (Cass.n.10376/2024; Cass.n.4938/2023). Si ottiene quindi l'importo complessivo di € 20.162 e, su detto importo, sono dovuti gli interessi legali maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
6 Per tali motivi e nei descritti limiti, l'appello deve essere accolto, con integrale riforma dell'impugnata sentenza. Le spese del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., nonché del grado di complessità, dell'attività svolta (con fase istruttoria limitata in grado di appello, in difetto di istru- zione probatoria) e delle questioni esaminate.
PQM
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- in accoglimento del proposto appello e in riforma della sentenza impugnata:
- accerta e dichiara la responsabilità per inadempimento contrattuale di Controparte_1
con riferimento al furto subito da in data 09.07.2018 e, per l'effetto:
[...] Parte_1
- dichiara tenuta e condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1 di € 20.162, già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del doppio Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado, in complessivi € 264 per spese ed € 5.077 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in complessivi € 382,50 per spese e € 4.888 per onorari, oltre al rimborso forf.spese generali del 15%, IVA e CPA;
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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