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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10134 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 22325/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. AS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata in [...] il [...]), elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma, via Renato Fucini 59, presso lo studio dell'avv. Alessandro Barretta che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
ES DD in virtù di procura generali alle liti in atti convenuto all'udienza del 14.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, cittadina rumena, è stata titolare del reddito di cittadinanza da Parte_1 luglio 2019 a dicembre 2020 e sulla base di un provvedimento di revoca adottato dall' nel giugno 2024 (revoca motivata dalla mancanza del requisito della CP_1 residenza decennale) le è stata richiesta dall' la restituzione di tutti gli CP_2
importi percepiti (per € 9.970,20).
La ha impugnato giudizialmente detta pretesa restitutoria, anche Pt_1
sulla scorta di Corte Cost. n. 31/2025 (che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2, comma 1, lett. a, n. 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, “nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”).
Nel costituirsi in giudizio, l' ha fatto presente che i competenti uffici CP_1
avevano proceduto, sulla scorta di detta decisione, all'abbandono della presente pretesa creditoria.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta rinuncia dell' a richiedere alla ricorrente la somma in questione. CP_1
Le spese del procedimento devono essere interamente compensate poiché
l'intervenuta pronuncia del giudice delle leggi (del marzo 2025) è ragione che consente la detta compensazione, non potendo pretendersi che l' non CP_1
applichi una norma in vigore fino al momento della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Roma, 14.10.2025.
Il giudice
AS NI
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