Articolo 1 della Legge 6 marzo 1950, n. 108
Articolo 2
Versione
4 aprile 1950
Art. 1.
L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, e' autorizzato ad istituire una propria Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', nell'ambito delle Province venete e di quella di Mantova, mediante l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici e dei loro consorzi e aziende autonome nonche' di imprese private di nazionalita' italiana, concessionarie delle opere e degli impianti anzidetti.
Entrata in vigore il 4 aprile 1950