TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/04/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4833/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4833/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
PAMELA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PERICA CP_1 C.F._2
CHIARA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 24.6.2001 in Palestrina, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palestrina, al n. 18, Parte II, Serie A, Ufficio 2 dell'anno 2001.
Dall'unione è nato il figlio n. 30.5.2002), oggi maggiorenne. Per_1 I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del 1.4.2021 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La signora CP_1
regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio e, per il resto, si è opposta alle domande di controparte precisando le proprie conclusioni.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., con istanza congiunta del 25.3.2025 le parti hanno chiesto che l'udienza si tenesse in modalità cartolare, avendo le stesse raggiunto un accordo nei seguenti termini: “pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 3 punto 2, lett b L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con la Sig.ra in data 24.06.2001, a CP_1
Palestrina, come da estratto di matrimonio atto n. 18 parte 2 serie A, anno 2001, Comune di
Palestrina, prodotto in sede di deposito del ricorso introduttivo e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palestrina, di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, senza reciproco obbligo di assegno divorzile di mantenimento, in vista delle attuali precarie condizioni economiche di entrambi;
3) la casa coniugale di , in Via Orsini, 80, di esclusiva proprietà del Sig. Per_2 Pt_1
, rimane assegnata alla madre in vista dell'attuale convivenza con il figlio maggiorenne, che
[...] vive ancora stabilmente nell'immobile coniugale e non ha raggiunto l'autosufficienza economica;
4) il figlio maggiorenne provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando la Sig.ra
all'assegno di mantenimento disposto a carico del Sig. in sede di CP_1 Parte_1
omologa delle condizioni di separazione personale dei coniugi e in favore del figlio;
5) le parti in causa dichiarano di non avere pendenze per dare e avere per il periodo fino oggi;
6) spese di lite compensate”.
Atteso l'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e i cui Parte_1 CP_1
estremi sono riportati in parte motiva;
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palestrina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 09/04/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Riccardo Massera presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4833/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ESPOSITO Parte_1 C.F._1
PAMELA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PERICA CP_1 C.F._2
CHIARA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio il 24.6.2001 in Palestrina, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Palestrina, al n. 18, Parte II, Serie A, Ufficio 2 dell'anno 2001.
Dall'unione è nato il figlio n. 30.5.2002), oggi maggiorenne. Per_1 I ricorrenti sono separati come da decreto di omologa del 1.4.2021 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha chiesto la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La signora CP_1
regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio e, per il resto, si è opposta alle domande di controparte precisando le proprie conclusioni.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., con istanza congiunta del 25.3.2025 le parti hanno chiesto che l'udienza si tenesse in modalità cartolare, avendo le stesse raggiunto un accordo nei seguenti termini: “pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 e 3 punto 2, lett b L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto con la Sig.ra in data 24.06.2001, a CP_1
Palestrina, come da estratto di matrimonio atto n. 18 parte 2 serie A, anno 2001, Comune di
Palestrina, prodotto in sede di deposito del ricorso introduttivo e conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palestrina, di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni;
2) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento, senza reciproco obbligo di assegno divorzile di mantenimento, in vista delle attuali precarie condizioni economiche di entrambi;
3) la casa coniugale di , in Via Orsini, 80, di esclusiva proprietà del Sig. Per_2 Pt_1
, rimane assegnata alla madre in vista dell'attuale convivenza con il figlio maggiorenne, che
[...] vive ancora stabilmente nell'immobile coniugale e non ha raggiunto l'autosufficienza economica;
4) il figlio maggiorenne provvederà autonomamente al proprio mantenimento, rinunciando la Sig.ra
all'assegno di mantenimento disposto a carico del Sig. in sede di CP_1 Parte_1
omologa delle condizioni di separazione personale dei coniugi e in favore del figlio;
5) le parti in causa dichiarano di non avere pendenze per dare e avere per il periodo fino oggi;
6) spese di lite compensate”.
Atteso l'accordo raggiunto dalle parti, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene inoltre questo Collegio che l'accordo raggiunto possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e i cui Parte_1 CP_1
estremi sono riportati in parte motiva;
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. Compensa tra le parti le spese di procedura;
4. Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palestrina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 09/04/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Riccardo Massera