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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10599/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LONGO MASSIMILIANO ANGELO e l'Avv. PETRUZZELLI
ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. CURIGLIANO GRAZIA C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente con ricorso depositato in Parte_1
data 15/10/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere co- niuge di , parte resistente, in Controparte_1
forza di matrimonio celebrato in data 16/11/2017, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, e le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni indicate nello stesso verbale d'udienza. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando l'ac- coglimento del ricorso.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi
2 hanno contratto matrimonio religioso in data 16/11/2017 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellana Grotte al n. 55, parte II, serie C, anno 2017).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione voluta dalle parti, come da verbale di udienza del 14/05/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10599/2024 introdotto con ricorso del 15/10/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione riportata nel verbale di udienza del 14/05/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 10599/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 14 maggio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LONGO MASSIMILIANO ANGELO e l'Avv. PETRUZZELLI
ANTONIO – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con l'Avv. CURIGLIANO GRAZIA C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente con ricorso depositato in Parte_1
data 15/10/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere co- niuge di , parte resistente, in Controparte_1
forza di matrimonio celebrato in data 16/11/2017, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollera- bile per essere venuta meno la affectio coniugalis ed ha chiesto pro- nunciarsi la separazione personale e l'adozione dei provvedimenti conseguenti e accessori.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente, e le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato che la causa fosse decisa secondo le condizioni indicate nello stesso verbale d'udienza. Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio domandando l'ac- coglimento del ricorso.
La domanda di separazione, formulata congiuntamente dalle parti nel corso del giudizio, è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le stesse.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi
2 hanno contratto matrimonio religioso in data 16/11/2017 (atto tra- scritto nei registri dello stato civile del Comune di Castellana Grotte al n. 55, parte II, serie C, anno 2017).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione voluta dalle parti, come da verbale di udienza del 14/05/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 10599/2024 introdotto con ricorso del 15/10/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: Controparte_2
1. DICHIARA la separazione tra i coniugi, che sarà regolata in conformità degli accordi specificati nella convenzione riportata nel verbale di udienza del 14/05/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 20/05/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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