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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 115/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 115/2022 promossa da:
C.F. nata in [...] il [...] ed ivi _1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale erede di - C.F. Persona_1
nato in [...] il [...] e deceduto il 5.2.2022 in Parma (PR) ed C.F._2
, C.F. nato il [...] in [...] quale erede Parte_2 C.F._3 di , rappresentati e difesi dall' Avv. Alberto Brunazzi del Foro di Parma (pec Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Via Email_1
Borgo del Gallo n. 2 in Parma (PR)
APPELLANTE
Contro
, in persona del Responsabile dell'Ufficio Legale Dott. Controparte_1 CP_2
C.F. e P. IVA , con sede in Via Ettore Vernazza n. 27 in Genova (GE),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Ravazzoni del Foro di Parma (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore Email_2 sito in Piazzale Macina n. 3 in Parma (PR)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1577/2021, Rep. 2445/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 5537/2019 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 1° dicembre 2021
e pubblicata in pari data pagina 1 di 4 Assegnata in decisione con ordinanza emessa in data 25 marzo 2025 e pubblicata in data 28 marzo
2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25 febbraio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 25.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue. E così
Per e come da note di trattazione scritta del 24 _1 Parte_2 febbraio 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, pronunciate le declaratorie anche incidentali del caso e di legge, in accoglimento dell'appello e con integrale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: In via principale di merito: - dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, del contratto di fideiussione e del contratto di pegno di cui in premessa ai sensi di cui agli artt. 1343, 1418, 1419 cc nonché 644 co. 3 cp, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 240.000,00 dalla stessa illegittimamente detenuti, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo, ai sensi di cui agli artt. 2033,
1282 e 1284, co. 4 cc, nonché con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme sinora versate da in adempimento del mutuo nullo, oltre interessi dal dì del dovuto _1 sino al saldo, ai sensi di cui agli artt. 2033, 1282 e 1284, co. 4 cc;
In via istruttoria, si chiede di ammettere la prova orale dedotta con la seconda memoria istruttoria, limitatamente al teste Tes_1
e al relativo capitolo di prova (cfr. sezione atti doc. 05), per le ragioni di cui in parte
[...] motiva: 1) è vero che Lei ebbe a proporre, a partire dall'autunno 2013 a ed _1 R_
la stipulazione di un mutuo ipotecario alle condizioni contrattuali effettivamente pattuite
[...] nell'ottobre 2015. Inoltre, si richiede alla Corte di ordinare la comparizione personale delle parti ex. art. 117 cpc, perché possano in contradditorio tra loro essere interrogate sui fatti di cui in parte narrativa. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
***
Espletato l'incombente, ai fini della trattazione dell'udienza, si fa rinvio alle conclusioni di cui all'atto introduttivo insistendo per il corso della prova orale già articolata e sulla comparizione delle parti ex art. 117 cpc. Inoltre, si dichiara di rinunciare all'istanza di sospensione, fondata sulle condizioni di salute dell'appellate, ormai deceduto”.
Per ome da note di trattazione scritta del 21.2.2025: Controparte_1
“La difesa della Banca precisa le conclusioni come da proprio atto introduttivo, comparsa di costituzione e risposta, affinchè la Corte d'Appello Ill.ma rigetti integralmente l'impugnazione promossa, confermando per intero la sentenza n° 1577/2021 del Tribunale di Parma pubblicata in data
1.12.2021 nel procedimento R.G. 5537/2019 promosso dai signori e _1 Persona_1
pagina 2 di 4 nei confronti di . Ci si oppone, altresì, alla richiesta di prove orali, del tutto Controparte_1 irrilevanti ed ampiamente superate dalla prova scritta in atti. Con condanna al rimborso delle spese legali, oltre accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
***
1. – Con sentenza emessa in data 1° dicembre 2021 nel giudizio recante R.G. 5537/2019 il Tribunale di
Parma, dinanzi al quale ed hanno evocato in giudizio
_1 Persona_1 spiegando opposizione avverso l'atto di precetto intimante il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di euro 587.886,92, oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso contrattualmente pattuito dal 6.11.2019 sino al saldo, oltre successive occorrende, in forza del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito Notaio Rep. 53415 Racc. 23683, Persona_2 collegato ad una fideiussione stipulata da a garanzia delle obbligazioni
_1 assunte dall'azienda di famiglia SIRCE S.R.L. e ad un contratto di pegno su titoli contestualmente sottoscritto dalla medesima a garanzia della suddetta obbligazione
_1 fideiussoria, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite in ragione della metà e, per la residua parte, ha condannato e a rimborsare a
_1 Persona_1 controparte le spese di lite liquidate per il merito e per la fase sospensiva in complessivi euro 8.536,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
2. - Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello ed _1 R_
deducendo l'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 644 comma 3 c.p. e, per
[...]
l'effetto, ha invocato l'applicazione degli articoli 1418 commi 1 e 2 c.c. e 1343 c.c.
3. – In data 22 febbraio 2022 si è costituita al solo fine di Controparte_1 invocare l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. a seguito di decesso dell'appellante R_
, riservando ogni più ampia difesa a successivo scritto costitutivo, depositato in data 30
[...] marzo 2022, col quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e domandato la conferma integrale della sentenza impugnata.
3.1 – Con decreto del 23 marzo 2022 veniva disposta la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione ed entrambe le parti hanno depositato note scritte nel termine concesso. Segnatamente,
l'appellata ha provveduto al deposito delle note scritte sostitutive d'udienza in data 22 aprile 2022 e, con note del 27 aprile 2022, si costituivano ex artt. 300 e 302 c.p.c. in _1 proprio ed in qualità di erede legittima di ed in qualità di Persona_1 Parte_2 erede legittimo di . Persona_1
pagina 3 di 4 3.2 - Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 e con ordinanza datata 28.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
3.3 - In data 18.6.2025 parte appellante ha depositato telematicamente rinuncia agli atti del giudizio, notificata a controparte, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di litee la a provveduto in data 23 giugno 2025 a depositare l'accettazione, Controparte_1 aderendo alla richiesta senza alcuna contestazione, neppure in punto di spese.
3.4. - Ciò premesso, rilevata la regolarità di rinuncia e accettazione, deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio.
4- Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, come da richiesta dell'appellante, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 115/2022 promossa da:
C.F. nata in [...] il [...] ed ivi _1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale erede di - C.F. Persona_1
nato in [...] il [...] e deceduto il 5.2.2022 in Parma (PR) ed C.F._2
, C.F. nato il [...] in [...] quale erede Parte_2 C.F._3 di , rappresentati e difesi dall' Avv. Alberto Brunazzi del Foro di Parma (pec Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Via Email_1
Borgo del Gallo n. 2 in Parma (PR)
APPELLANTE
Contro
, in persona del Responsabile dell'Ufficio Legale Dott. Controparte_1 CP_2
C.F. e P. IVA , con sede in Via Ettore Vernazza n. 27 in Genova (GE),
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Ravazzoni del Foro di Parma (pec elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore Email_2 sito in Piazzale Macina n. 3 in Parma (PR)
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 1577/2021, Rep. 2445/2021, nella causa civile iscritta al n. R.G. 5537/2019 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 1° dicembre 2021
e pubblicata in pari data pagina 1 di 4 Assegnata in decisione con ordinanza emessa in data 25 marzo 2025 e pubblicata in data 28 marzo
2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 25 febbraio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 25.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come segue. E così
Per e come da note di trattazione scritta del 24 _1 Parte_2 febbraio 2025
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, pronunciate le declaratorie anche incidentali del caso e di legge, in accoglimento dell'appello e con integrale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: In via principale di merito: - dichiarare la nullità del contratto di mutuo fondiario, del contratto di fideiussione e del contratto di pegno di cui in premessa ai sensi di cui agli artt. 1343, 1418, 1419 cc nonché 644 co. 3 cp, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 240.000,00 dalla stessa illegittimamente detenuti, oltre interessi dal dì del dovuto sino al saldo, ai sensi di cui agli artt. 2033,
1282 e 1284, co. 4 cc, nonché con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme sinora versate da in adempimento del mutuo nullo, oltre interessi dal dì del dovuto _1 sino al saldo, ai sensi di cui agli artt. 2033, 1282 e 1284, co. 4 cc;
In via istruttoria, si chiede di ammettere la prova orale dedotta con la seconda memoria istruttoria, limitatamente al teste Tes_1
e al relativo capitolo di prova (cfr. sezione atti doc. 05), per le ragioni di cui in parte
[...] motiva: 1) è vero che Lei ebbe a proporre, a partire dall'autunno 2013 a ed _1 R_
la stipulazione di un mutuo ipotecario alle condizioni contrattuali effettivamente pattuite
[...] nell'ottobre 2015. Inoltre, si richiede alla Corte di ordinare la comparizione personale delle parti ex. art. 117 cpc, perché possano in contradditorio tra loro essere interrogate sui fatti di cui in parte narrativa. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio rifuse.
***
Espletato l'incombente, ai fini della trattazione dell'udienza, si fa rinvio alle conclusioni di cui all'atto introduttivo insistendo per il corso della prova orale già articolata e sulla comparizione delle parti ex art. 117 cpc. Inoltre, si dichiara di rinunciare all'istanza di sospensione, fondata sulle condizioni di salute dell'appellate, ormai deceduto”.
Per ome da note di trattazione scritta del 21.2.2025: Controparte_1
“La difesa della Banca precisa le conclusioni come da proprio atto introduttivo, comparsa di costituzione e risposta, affinchè la Corte d'Appello Ill.ma rigetti integralmente l'impugnazione promossa, confermando per intero la sentenza n° 1577/2021 del Tribunale di Parma pubblicata in data
1.12.2021 nel procedimento R.G. 5537/2019 promosso dai signori e _1 Persona_1
pagina 2 di 4 nei confronti di . Ci si oppone, altresì, alla richiesta di prove orali, del tutto Controparte_1 irrilevanti ed ampiamente superate dalla prova scritta in atti. Con condanna al rimborso delle spese legali, oltre accessori di legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
***
1. – Con sentenza emessa in data 1° dicembre 2021 nel giudizio recante R.G. 5537/2019 il Tribunale di
Parma, dinanzi al quale ed hanno evocato in giudizio
_1 Persona_1 spiegando opposizione avverso l'atto di precetto intimante il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di euro 587.886,92, oltre interessi moratori maturati e maturandi al tasso contrattualmente pattuito dal 6.11.2019 sino al saldo, oltre successive occorrende, in forza del contratto di mutuo ipotecario fondiario a rogito Notaio Rep. 53415 Racc. 23683, Persona_2 collegato ad una fideiussione stipulata da a garanzia delle obbligazioni
_1 assunte dall'azienda di famiglia SIRCE S.R.L. e ad un contratto di pegno su titoli contestualmente sottoscritto dalla medesima a garanzia della suddetta obbligazione
_1 fideiussoria, ha rigettato l'opposizione, compensando le spese di lite in ragione della metà e, per la residua parte, ha condannato e a rimborsare a
_1 Persona_1 controparte le spese di lite liquidate per il merito e per la fase sospensiva in complessivi euro 8.536,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
2. - Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello ed _1 R_
deducendo l'errata interpretazione ed applicazione dell'articolo 644 comma 3 c.p. e, per
[...]
l'effetto, ha invocato l'applicazione degli articoli 1418 commi 1 e 2 c.c. e 1343 c.c.
3. – In data 22 febbraio 2022 si è costituita al solo fine di Controparte_1 invocare l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. a seguito di decesso dell'appellante R_
, riservando ogni più ampia difesa a successivo scritto costitutivo, depositato in data 30
[...] marzo 2022, col quale ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e domandato la conferma integrale della sentenza impugnata.
3.1 – Con decreto del 23 marzo 2022 veniva disposta la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione ed entrambe le parti hanno depositato note scritte nel termine concesso. Segnatamente,
l'appellata ha provveduto al deposito delle note scritte sostitutive d'udienza in data 22 aprile 2022 e, con note del 27 aprile 2022, si costituivano ex artt. 300 e 302 c.p.c. in _1 proprio ed in qualità di erede legittima di ed in qualità di Persona_1 Parte_2 erede legittimo di . Persona_1
pagina 3 di 4 3.2 - Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 e con ordinanza datata 28.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
3.3 - In data 18.6.2025 parte appellante ha depositato telematicamente rinuncia agli atti del giudizio, notificata a controparte, chiedendo l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di litee la a provveduto in data 23 giugno 2025 a depositare l'accettazione, Controparte_1 aderendo alla richiesta senza alcuna contestazione, neppure in punto di spese.
3.4. - Ciò premesso, rilevata la regolarità di rinuncia e accettazione, deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio.
4- Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, come da richiesta dell'appellante, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 giugno 2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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