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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/03/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2058/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(P. IVA ), in persona del Dott. in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
qualità di procuratore della medesima società, rappresentata e difesa ,per delega in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Prof. Marco Marazza e Domenico De Feo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanfrancesco Conforti, sito in Salerno, Via Velia n. 34
Ricorrente
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa, come da mandato in calce alla CP_1 C.F._1
memoria di costituzione, dagli Avv.ti Osvaldo Bellocchio e Dario Bellocchio, entrambi del Foro di
Santa Maria Capua Vetere, presso i quali elett.te domicilia in Caserta (CE), via San Nicola, 27, Parco
Rosa
Resistente
Avente ad oggetto : ricorso per accertamento legittimità sanzione disciplinare Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 7 aprile 2023 la ricorrente adiva il Tribunale di Parte_1
Salerno in funzione di giudice del lavoro ai fini di ottenere l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni tre irrogata nei confronti della NO . La ricorrente riferiva che la NO , CP_1 CP_1
dipendente di con contratto di lavoro a tempo indeterminato, era impiegata Parte_1
Contr presso la Struttura sede di Salerno con mansioni di magazziniere nell'Area di attività di
Supporto Tecnico/Operativo e Logistico, occupandosi ,in particolare, della gestione del magazzino
DP, Depositi Periferici, di Salerno al cui interno venivano gestiti gli apparati Fonia e Dati (non autoinstallanti), utilizzati presso le sedi dei Clienti aggiungeva che la stessa, solo in Parte_3
via eccezionale, si occupava anche di consegnare ed assegnare materiale ai tecnici del Magazzino
FI FO, cioè quella tipologia di magazzino al cui interno venivano gestiti, oltre agli Strumenti ed alle Dotazioni Comuni (DPI/Attrezzi), i soli materiali nomenclati di tipo commerciale e tecnico;
evidenziava che, a seguito di verifiche sulla corretta gestione della movimentazione ed approvvigionamento di materiali (apparati tlc) presso i magazzini della Funzione FI Operations
Line Basilicata/Campania, era emerso che nel periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 la , CP_1
Contr operando sui sistemi di gestione del magazzino (c.d. ) – disattendendo le Linee Guida dettate dall'Azienda per la gestione dei materiali nomenclati in ambito Open Access e limitandosi all'utilizzo della generica formulazione “ mancanti in sede “ , ometteva di indicare nelle note la ragione dell'assenza in magazzino di 584 model , giustificando così , senza alcuna autorizzazione ,
l'irreperibilità dei suddetti apparecchi nel magazzino di cui la Società perdeva traccia;
poiché le giustificazioni fornite dalla lavoratrice, cui veniva contestata la condotta, erano ritenute inidonee a motivare i fatti contestati, veniva decisa l'irrogazione della sanzione disciplinare sopra indicata;
tanto esposto, la ricorrente chiedeva al giudice adito di “previa fissazione dell'udienza di discussione del presente ricorso, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e alla retribuzione di tre giorni comminata alla Sig.ra con nota prot. n. 00042588-TI del 22.03.2023, CP_1 condannando la lavoratrice al pagamento delle spese del presente giudizio”.
La parte resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, lamentava in primo luogo l'assoluta genericità delle contestazioni, nonché la mancata tempestività della adozione e comunicazione del provvedimento disciplinare;
nel merito poi chiedeva al giudice di dichiarare l'illegittimità della sanzione. La resistente ribadiva di essere referente del solo magazzino denominato “ deposito periferico di Salerno “ e di essere stata addetta al “ magazzino di OA “ soltanto sporadicamente;
chiariva che dei 584 casi segnalati dall'azienda soltanto 236 erano riconducibili ai fatti contestati , mentre i rimanenti sarebbero stati riconducibili ad attività di delivery e quindi uscite di materiale e non mancati rientri in magazzino;
affermava comunque , a giustificazione del proprio operato , di non aver ricevuto alcuna formazione specifica e di essere stata affidata per la formazione a due colleghi esperti i quali , tuttavia , venivano licenziati per negligenza nella vicenda in esame;
lamentava comunque la sproporzione della sanzione a lei irrogata e concludeva chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, nonché l'invalidità, illegittimità e comunque l'inefficacia della sanzione disciplinare adottata ai suoi danni, con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita con prova testimoniale e all'esito , , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il Giudice ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
************
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento .
Occorre preliminarmente chiarire che , con istanza inoltrata all'Ispettorato Territoriale del lavoro in data 29.3.2023 , la sig.ra , dipendente di , chiedeva la costituzione di un CP_1 Parte_1
Collegio di Conciliazione ed Arbitrato impugnando la sanzione disciplinare irrogatale dalla datrice di lavoro.
L'ITL , con PEC del 30.3.2023 , ne dava tempestiva comunicazione a invitandola a Pt_1
nominare , nel termine di dieci giorni , il proprio rappresentante .
La società , ai sensi dell'art. 7 , co.7 , st. lav. decideva , in luogo della nomina del proprio rappresentante in seno al Collegio di cui sopra , di adire l'Autorità Giudiziaria al fine di veder accertata la legittimità della sanzione di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata alla sig.ra . CP_1
Di qui la domanda sottoposta all'esame di questo giudicante;
domanda che ,alla luce delle risultanze istruttorie acquisite agli atti , è risultata fondata e quindi meritevole di accoglimento .
Le rimostranze sollevate dalla lavoratrice avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dalla ricorrente non appaiono infatti condivisibili .
Non è ravvisabile , nella specie , alcuna genericità nella contestazione degli addebiti , né alcuna lesione del diritto di difesa della resistente .
Nella nota di contestazione pervenuta alla lavoratrice viene chiaramente indicata la condotta da lei posta in essere in contrasto con le regole e procedura aziendali relative alla gestione e movimentazione materiali . In particolare la contestazione contiene un puntuale elenco (di ben 18 pagine) dei modem relativamente ai quali la lavoratrice “senza alcuna autorizzazione e senza essere in possesso di alcuna valida documentazione a supporto né effettuare alcuna verifica a sostegno - ha indebitamente ed immotivatamente effettuato molteplici operazioni mediante le quali ha scaricato imputando la generica motivazione “mancanti in sede” complessivamente 584 modem, di cui in tal modo ha “giustificato” l'irreperibilità presso il magazzino”.
Si legge infatti nella contestazione di addebito :” “A seguito di verifiche recentemente ultimate sulla corretta gestione della movimentazione ed approvvigionamento di materiali (apparati tlc) presso i magazzini della Funzione FI Operations Line Basilicata/Campania, abbiamo accertato i seguenti fatti e comportamenti da Lei effettuati nello svolgimento delle Sue mansioni di “Addetto al magazzino” nell'ambito della Funzione FI FO Campania Sud sede Salerno che, integrando gravi illeciti disciplinari, qui di seguito Le contestiamo.
Al riguardo è emerso che nel periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 Lei, operando sui sistemi di gestione del magazzino (c.d. GEM) - senza alcuna autorizzazione e senza essere in possesso di alcuna valida documentazione a supporto né effettuare alcuna verifica a sostegno - ha indebitamente ed immotivatamente effettuato molteplici operazioni mediante le quali ha scaricato imputando la generica motivazione “mancanti in sede” complessivamente 584 modem, di cui in tal modo ha “giustificato” l'irreperibilità presso il magazzino.
Ciò in particolare si è verificato nei casi e per gli apparati di seguito elencati in dettaglio”:
[seguiva elenco apparati]
“In relazione a quanto sopra Le contestiamo che con le Sue reiterate ed immotivate operazioni di scarico di modem sui sistemi dedicati, imputando la generica motivazione “mancanti in sede”, ha ripetutamente contravvenuto alle regole e procedure aziendali relative alla gestione e movimentazione materiali - che è tenuto ad osservare nelle Sue mansioni di Addetto al magazzino - ed ha “giustificato” irregolarmente l'irreperibilità dei suddetti beni aziendali presso il magazzino e di cui la Società ha perso traccia”.
Appare evidente che la società ha addebitato alla ricorrente di avere, nello svolgimento delle Pt_1
mansioni di addetto al magazzino e nel periodo decorrente da gennaio 2022 a dicembre 2022, operato irregolarmente sui sistemi di gestione del magazzino (c.d. GEM), avendo in particolare “senza alcuna autorizzazione e senza essere in possesso di alcuna valida documentazione a supporto, nè effettuare alcuna verifica a sostegno … indebitamente ed immotivatamente effettuato molteplici operazioni mediante le quali ha scaricato, imputando la generica motivazione “mancanti in sede”, complessivamente 584 modem (analiticamente indicati con denominazione e NMU -numero di serie-), di cui in tal modo ha “giustificato” l'irreperibilità presso il magazzino”. La società ha quindi contestato alla ricorrente di avere “con le … reiterate ed immotivate operazioni di scarico di modem sui sistemi dedicati, imputando la generica motivazione “mancanti in sede”, “ripetutamente contravvenuto alle regole e procedure aziendali relative alla gestione e movimentazione materiali
…avendo “giustificato” irregolarmente l'irreperibilità dei suddetti beni aziendali presso il magazzino e di cui la Società ha perso traccia”.
Come appare evidente , nella nota di contestazione vengono espressamente richiamate le regole e le procedure aziendali relative alla gestione e movimentazione materiali e quindi vi è un chiaro rimando alle Linee Guida sulla gestione dei materiali anche se non specificamente richiamate.
Ed invero , l'art. 45 , n. 5 del CCNL telecomunicazioni , applicato al rapporto di lavoro della resistente
, espressamente stabilisce che “ dovranno essere osservate le norme di legge e del presente contratto
, i regolamenti aziendali e le disposizioni di servizio ed in particolare l'attività lavorativa assegnata andrà eseguita con la diligenza , la professionalità e l'impegno necessari per assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali “ .
La norma contrattuale impone quindi al lavoratore di attenersi , oltre che alle norme di legge e pattizie
, ai regolamenti aziendali e alle disposizioni di servizio e , pertanto , nella specie , è evidente il rimando alle Linee Guida per la gestione dei materiali nomenclati in ambito Magazzini Open Access
, vale a dire le Linee Guida operative nel settore di competenza della resistente .
Del tutto inconferente , pertanto , è il richiamo alla mancata indicazione delle disposizioni interne violate dalla lavoratrice con i fatti contestati. Invero, per giurisprudenza consolidata, il principio di specificità risponde all'esigenza di garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato e si concretizza in quelle “indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa” (ex multis Cass. civ.,
Sez. Lav., 29332/2022, Cass. n. 6889/2018, Cass. n. 9590/2018).
Del resto che la contestazione degli addebiti fosse sufficientemente specifica appare evidente già dalle difese spiegate dalla lavoratrice nel corso del procedimento disciplinare , atteso che la lavoratrice dimostra di aver compreso perfettamente i termini della contestazione , vale a dire la violazione delle procedure di tracciamento dei modem non rientrati in sede , limitandosi ad addurre a giustificazione del proprio operato unicamente l'assenza di una adeguata formazione .
E dunque l'eccezione di genericità della contestazione degli addebiti non è fondata .
E del pari infondata è anche l'eccezione di tardività nella contestazione degli addebiti .
In tema di tempestività ex art. 7 Statuto Lav., giova al riguardo rilevare, con riferimento ai requisiti che qualificano la tempestività della contestazione e della sanzione disciplinare, come la Suprema Corte abbia più volte ribadito che il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito, la cui ratio riflette l'esigenza del rispetto della regola della buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, oltre che dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'affidamento del lavoratore incolpato, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto, ad una adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e delle giustificazioni da lui fornite.
Più in particolare, si è affermato che, nel valutare l'immediatezza della contestazione ai fini dell'intimazione del licenziamento disciplinare, occorre tener conto dei contrapposti interessi del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito e valutato i dati essenziali della vicenda, e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione (vedi ex aliis, Cass. 18/1/2007 n. 1101, Cass. 13/2/2013 n. 3532, Cass. 20/9/2013 n.
21633, Cass. n. 26655/2013; Cass. n. 24367/2017; Cass. n. 30679/2018; Cass. n. 12366/2019).
La Suprema Corte ha evidenziato che il disvalore della violazione dell'obbligo di tempestività dell'azione disciplinare, deve essere apprezzato in relazione alle funzioni riconosciute al principio di immediatezza della contestazione nonché alle finalità al cui perseguimento il principio in questione è preordinato;
garanzia del diritto di difesa del lavoratore e tutela del suo affidamento.
Sotto il primo profilo l'immediatezza della contestazione viene in rilievo quale strumento che, in un'ottica di effettività del diritto di difesa, è finalizzato a consentire al lavoratore di poter esercitare compiutamente le sue difese, reperendo, ad esempio, in tempo utile, prima che possa andare disperso, il materiale probatorio idoneo a contrastare gli elementi accusatori in possesso del datore di lavoro.
Esigenza, questa, che verrebbe inevitabilmente pregiudicata qualora il datore procrastinasse oltre misura il momento della contestazione, giacché, come appare intuitivo, lo scorrere del tempo non giova all'approntamento dei mezzi difensivi da parte del prestatore.
Sotto il secondo profilo la necessità di una contestazione tempestiva muove dalla riconosciuta esigenza del lavoratore di veder definita in tempi ragionevoli la vicenda disciplinare che lo riguarda;
in questa prospettiva una contestazione tardiva potrebbe concretare violazione della regola della buona fede in quanto capace di far sorgere un legittimo affidamento del lavoratore sulla valenza non disciplinare della condotta, oppure sulla rinunzia da parte del datore di lavoro all'esercizio del potere disciplinare oppure, ancora, sulla valutazione datoriale di compatibilità della persistenza del rapporto, con conseguente inconfigurabilità della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario ai sensi dell'art. 2119 cod. civ..
In quest'ultimo caso, tuttavia, l'inerzia della parte datoriale, oltre a rilevare sul piano della contrarietà
a buona fede in funzione di tutela dell'affidamento del lavoratore, potrebbe assumere autonoma valenza quale elemento in astratto idoneo ad escludere i necessari caratteri di gravità dell'inadempimento destinati a sorreggere il recesso senza preavviso (cfr Cass. 3904/2020).
Ma nelle specie le contestazioni disciplinari sono state mosse tempestivamente, ovvero in un termine assolutamente breve rispetto alla completa conoscenza dei fatti. Dobbiamo tener presente , infatti , che la datrice di lavoro ha operato una valutazione complessiva dei comportamenti della lavoratrice su un intero anno , sicchè la contestazione effettuata agli inizi del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento non è assolutamente tardiva rispetto all'acquisizione dei dati utili alla contestazione . Né , del resto , la ricorrente deduce alcun vulnus che ne sarebbe derivato alle sue ragioni difensive.
E , del pari infondata , è anche l'eccezione di illegittimità della sanzione per violazione del termine per la sua adozione .
Dispone in proposito l'art. 46 , comma 4, CCNL di categoria :” se il provvedimento non verrà comunicato entro i dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per il presentare le giustificazioni
, queste si riterranno accolte “.
La norma contrattuale invocata dalla resistente , infatti , contrariamente a quanto asserito in memoria difensiva , fa decorrere il termine decadenziale per l'adozione del provvedimento sanzionatorio , non dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore , bensì dalla scadenza del termine a lui assegnato per presentare le giustificazioni . Questo vuol dire che , laddove , come nel caso di specie , le giustificazioni siano state fornite dal lavoratore prima della scadenza del termine di cinque giorni a lui assegnato , il termine decadenziale per l'adozione del provvedimento sanzionatorio decorrerà comunque dalla scadenza del termine per le giustificazioni non potendosi escludere che il lavoratore integri le proprie giustificazioni o chieda un'audizione fino alla scadenza del termine a lui assegnato .
Nella specie , dunque , poiché è incontestato che la ricorrente riceveva la contestazione degli addebiti in data 7 marzo 2023 , con l'assegnazione di cinque giorni per fornire le proprie giustificazioni , è soltanto alle scadere di tale termine che è cominciato a decorrere il termine decadenziale di dieci giorni per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e poiché detto provvedimento è datato 22 marzo 2023 , non è maturata alcuna decadenza .
Sulla scia di quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 28/20024 , è infatti ormai acquisita in giurisprudenza la distinzione tra il perfezionamento delle notifiche per il notificante rispetto a quello del ricevente la notifica;
scissione di fatti e atti giuridici che valorizza enormemente il ruolo delle pari e controparti coinvolte nei rapporti giuridici secondo ciò che è ( o non è ) nella signoria di ciascuno . In un bilanciamento di differenti interessi confliggenti , si è ritenuto che il fatto giuridico di emettere una dichiarazione finalizzata a produrre l'effetto impeditivo della decadenza , risulta irrilevante il momento della ricezione della dichiarazione da parte del destinatario .
Nella specie , pertanto , la circostanza che la lavoratrice abbia avuto legale conoscenza del provvedimento di sospensione in data 23 marzo 2023 non è idonea ad una pronuncia di intervenuta decadenza del potere disciplinare .
Quanto poi al merito del provvedimento disciplinare , esso risulta legittimo in quanto idoneo a sanzionare la condotta negligente posta in essere dalla lavoratrice .
Stante il carattere “tecnico” della condotta contestata al ricorrente occorre chiarire che come ricostruito sulla base della documentazione in atti e della espletata istruttoria orale- essa attiene alla Contr procedura di gestione informatica (c.d. ) che i dipendenti addetti al magazzino “periferico” devono seguire in ordine al reso/recupero del materiale (modem) guasto e sostituito presso il cliente con nuovo modem.
La regolamentazione di tale procedura è contenuta nelle “Linee Guida” per la gestione dei materiali di magazzino emesse dalla in data 19.9.2017 e prodotte in atti dalla società convenuta (doc. Pt_1
2).
Al paragrafo 4.4.8.3. delle predette Linee Guida, per quanto rilevante in questa sede, è previsto che tramite la funzionalità “resi/recuperi da manutenzione” l'addetto al magazzino “scarica” nel sistema Contr
” il materiale (modem) guasto, sostituito presso il cliente con nuovo modem, e rientrato in magazzino che può essere utilizzato per i pezzi componenti, per la riparazione o comunque rottamato.
Il medesimo paragrafo prevede poi “nel caso non sia stato possibile recuperare il materiale guasto” che l'addetto al magazzino utilizzi la funzionalità “recupero materiale mancante in sede” con inserimento nelle note delle “motivazioni” e del codice “U0009” nel caso quest'ultimo sia stato compilato (il predetto codice, come emerso in giudizio, è quello relativo al modem venduto al cliente e che, quindi, non va recuperato come viceversa nel caso del materiale concesso in comodato gratuito che rientra in magazzino a seguito del guasto e della sostituzione con il nuovo).
Non vi è dubbio che le linee guida prevedano quale regola quella del “rientro” in magazzino del materiale guasto, con annesso tracciamento di quest'ultimo con la funzionalità informatica del
“resi/recuperi da manutenzione”, così come conseguentemente non vi è dubbio che tale regolamento preveda la funzionalità “recupero materiale mancante in sede” come opzione residuale ed eccezionale che l'addetto al magazzino deve seguire in caso di impossibilità del recupero del materiale guasto o per la ipotesi di modem venduto al cliente (con conseguente indicazione del relativo codice U0009)
o per altre circostanze da motivare a cura dell'addetto nelle “note”. Tale ultimo adempimento richiesto all'addetto al magazzino è intuibilmente ed evidentemente finalizzato a tenere traccia della movimentazione del materiale nei magazzini e consentire la verifica della consistenza delle scorte.
Tanto premesso e chiarito vi è da evidenziare che nella fattispecie in esame è incontestato che la ricorrente dall'aprile 2021 è stata addetta al magazzino DP e saltuariamente al magazzino AOU .
In sede istruttoria sono state escusse le dott.sse ed , le quali Persona_1 Persona_2 hanno ricoperto entrambe il ruolo di “ Responsabile FI FO “ , rispettivamente da settembre 2019
a marzo 2022 e da marzo 2022 a luglio 2023 , e quindi superiori gerarchici della ricorrente.
In proposito , la teste dichiara :” La ricorrente si occupa in particolare del Deposito Persona_2
Periferico , che si occupa della ricezione e distribuzione di apparati fonia e dati per clienti business
e top . La ricorrente , in sostanza , acquisiva il materiale consegnato dal vettore esterno , aggiornando il sistema GEM;
inoltre , poiché il materiale che arrivava in magazzino era destinato ad uno specifico impianto , lei andava ad associare tale materiale in arrivo alla destinazione finale
( vale a dire il cliente a cui il materiale doveva essere consegnato ) , e quindi consegnava detto materiale alla impresa o tecnici che si occupavano delle consegne . Una volta consegnata la merce , la ricorrente si occupava dell'aggiornamento al sistema GEM . Detto materiale , poiché era un materiale “ pregiato “ , se non ritirato entro il 35% giorno , veniva rimandato al magazzino centrale
. Ed era sempre la ricorrente che si occupava di tale restituzione , nel senso che si occupava dell'aggiornamento del sistema ….All'occorrenza , quando necessario , la ricorrente supportava colleghi del magazzino originario , FI FO . Come ho detto , il curava la Parte_4
clientela di fascia altra , per altro tipo di clientela esisteva un'altra area del magazzino , cui la ricorrente di tanto in tanto veniva in supporto .”
E , sul funzionamento del settore FI FO , la teste riferisce ancora: “ Ci sono due tipi Per_1
di magazzino del FI FO , vale adire il magazzino DP , che si occupa di prodotti TOP , cioè prodotti pregiati per clienti di livello superiore ai clienti residenziali, come per esempio strutture pubbliche o strutture commerciali , numericamente inferiori , ma con un volume di affari maggiore
“, e il magazzino AOU , che si occupa invece dei clienti residenziali e quindi si occupa prevalentemente di MODEM “
-...Entrambi i magazzini prevedono oltre ad azioni materiali , come la ricezione del materiale ed il loro inserimento negli scaffali , anche delle azioni all'interno di sistemi , che possono essere svolte
Contr anche da remoto con il sistema . In particolare il magazziniere deve registrare al sistema “ entrata merci “ ,vale a dire che devono controllare fisicamente il materiale in arrivo e confermato al sistema . Inoltre il magazziniere si occupa della delle distribuzione del materiale e dell'assegnazione del materiale al tecnico . …. Per il Deposito Periferico la logica è la stessa anche se la consegna di materiale è numericamente inferiore perché , come ho detto , i clienti erano meno
“.
E dunque , come chiarito dalla dott.ssa , gli elementi distintivi tra i due magazzini sono solo Per_1
la merce maneggiata e i clienti destinatari della medesima ( prodotti di categoria TOP per clientela
TOP nel magazzino DP e prodotti MODEM per clientela residenziale nel magazzino AOU ) , ma la logica di funzionamento è la stessa ed è sempre la teste a riferire :” Preciso che di tutto il Per_1
materiale in uscita ci deve essere traccia , nel senso che può accadere che il materiale non venga utilizzato , oppure si registra un guasto al primo utilizzo . Oppure può accadere che un cliente già munito di modem chieda una sostituzione perché guasto . All'atto della sostituzione , il cliente restituisce il modem se è in comodato d'uso . Da quanto mi è stato riferito l'azienda ha registrato una certa quantità di modem che risultavano “guasti” , e che quindi teoricamente dovevano essere stati restituiti all'azienda , ma che invece non sono stati rinvenuti . Il magazziniere ha etichettato detti Modem come “ mancanti in sede “Tale dicitura è prevista dalle linee guida , ma deve essere accompagnata da una “nota “ che specifica il motivo per cui è mancante in sede , oppure può essere redatto il modello U0009T , che è il modello che viene sottoscritto dal cliente allorquando questi decide di acquistare il modem “.
Può innanzitutto osservarsi che , nella specie , l'accadimento storico delle condotte addebitate alla ricorrente ( il fatto materiale ) , ovvero il fatto che questa abbia utilizzato per un rilevante numero di modem la funzionalità “ materiale mancante in sede “ senza indicazione di una motivazione del mancato rientro , è provato dalle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria .
La teste riferisce ancora :” per quanto riguarda la ricorrente , era accaduto che nel momento Per_2 in cui bisognava giustificare l'uscita del materiale nuovo , la NO ha certificato sul sistema GEM che il reso fisicamente era mancante , cosa che , come ho detto , si verifica solo se viene redatto comunque il modellino di vendita sottoscritto dal cliente o per eventi particolari che vanno annotati nel sistema . …. E come ho detto l'operazione è stata ritenuta non corretta perché al materiale nuovo in uscita non è stato associato un materiale deperito in restituzione , né un modellino di vendita …”
Acclarata in questi termini la sussistenza dei fatti (materiali) contestati alla ricorrente, deve altresì senz'altro ritenersi la rilevanza disciplinare degli stessi in quanto consistenti in condotte poste in essere in violazione delle regole aziendali e comunque del generale dovere di diligenza gravante sul dipendente con mansioni, quali quelle espletate dalla NO , di addetta al magazzino. CP_1
Si è infatti, sotto tale profilo, già visto che le linee guida aziendali prevedevano da un lato la regola del rientro in azienda dei modem guasti (e sostituiti) e dall'altro il ricorso alla funzionalità “recupero materiale mancante in sede” nella ipotesi (eccezionale) di impossibilità di rientro del materiale, espressamente motivata dall'addetto al magazzino con note o con la indicazione del codice U009
(codice di vendita).
Che poi tale fosse la direttiva aziendale in ordine al materiale in questione è emerso oltre che dal più volte citato regolamento aziendale anche dalla prova testimoniale. Il teste dichiara Persona_2 infatti :” Preciso che il magazzino è una entità semplice , nel senso che un pezzo esce , un pezzo entra . Quanto detto si riferisce al magazzino FI FO . Quando per esempio viene consegnato un modem ad un tecnico , questi si reca presso il cliente e , se sostituisce un modem danneggiato , lo riporta in magazzino , se invece non c'è da sostituire un modem danneggiato , allora il tecnico fa sottoscrivere al cliente un modello di vendita e restituisce in magazzino tale modello o a mezzo mail
o in formato cartaceo . Ogni modello ha naturalmente un codice identificativo . Ciò è necessario perché , come ho detto , ci deve essere sempre corrispondenza tra ciò che esce e ciò che entra , nel senso che deve essere sempre possibile verificare il destino del materiale associato ad un intervento
….l'addetto al magazzino era onerato della indagine circa l'esito dei modem consegnati , nel senso che doveva chiedere al tecnico o all'impresa che si era occupava dell'installazione del nuovo modem
o la restituzione di quello usurato o il modello di vendita . Era infatti il magazziniere a dover aggiornare il sistema GEM indicando , rispetto ad ogni modem nuovo in uscita , il reso “.
E' evidente , dunque , che la NO ha agito in spregio alle procedure aziendali e tale CP_1
comportamento non può essere giustificato dalla circostanza che la lavoratrice fosse assegnata al magazzino DP e non al magazzino AOU . Sempre la teste dichiara infatti sul punto : “ Il Tes_1
sistema GEM era unico e la ricorrente era abituata a tale sistema che utilizzava anche nel DP …Il sistema GEM doveva essere utilizzato da tutto il personale addetto al magazzino e non esistevano prassi che consentivano procedure diverse “.
Ed anche la teste conferma :” la ricorrente non ha avuto una formazione specifica per il Per_1
magazzino AOU dove eccezionalmente veniva destinata , ma comunque , come ho già detto , il sistema operativo era lo stesso per i due magazzini “ .
Va aggiunto che , proprio perché non esistevano dei corsi specifici per i magazzinieri , nel giugno
2021 veniva consegnato ai magazzinieri , e quindi anche alla sig.ra , un Vademecum CP_1
principali operatività e punti di attenzione per i Depositi Periferici e Magazzini FF .
La teste riferisce infatti : “Ricordo che c'è stata la distribuzione di una linea guida da parte Per_1
della Direzione regionale nel giugno 2021 e la resistente , al pari degli altri magazzinieri , era a conoscenza di tali linee guida “ .
A ciò si aggiunga che , come rilevato dalla dott.ssa , “ le procedure aziendali e dunque anche Per_2
le Linee Guida per la gestione dei materiali nomenclati presso i magazzini OA – sono presenti sull'intranet , accessibili a tutti “ . E dunque la ricorrente , contrariamente a quanto affermato in memoria difensiva , era stata posta in condizione di conoscere le procedure aziendali di gestione del magazzino , non rilevando , a giustificazione del suo operato , la circostanza di essere stata affiancata a personale che disattendeva tali procedure .
Va aggiunto tra l'altro che, proprio l' inesperienza della lavoratrice è stata valorizzata dall'Azienda che , nella scelta della sanzione da irrogare, ha optato per una sanzione conservativa a differenza degli altri magazzinieri interessati dalla medesima contestazione e licenziati per giusta causa .
Il provvedimento disciplinare irrogato alla NO appare pertanto legittimo e proporzionato CP_1
ai fatti contestati .
La lavoratrice , infatti , sebbene informata dall'Azienda circa le procedure da seguire nell'espletamento delle proprie mansioni , a fronte del mancato rientro in sede del materiale sostituito
, ometteva di riportare nelle note la motivazione dell'assenza degli apparecchi in magazzino, contribuendo in tal modo alla irreperibilità di un gran numero di modem mai più rinvenuti dalla società .
E poiché l'art. 45 , comma 5, del CCNL impone al lavoratore di attenersi , oltre che alle norme di legge e pattizie , ai regolamenti aziendali e alle disposizioni di servizio , espletando le proprie mansioni con diligenza e accortezza , ne consegue la legittimità della sanzione e proporzione della sanzione irrogata .
Il ricorso proposto da va pertanto accolto . Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della peculiarità della fattispecie esaminata, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso e , per l'effetto , accerta e dichiara la validità , legittimità ed efficacia della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni comminata alla sig.ra con nota pro. N. 00042588-TI del 22.3.2023; CP_1
-compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno 26 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio