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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 608/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lentini Barbara, Parte_1 P.IVA_1
appellante appellato incidentale contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Curiale Roberto, Controparte_1 P.IVA_2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.03.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento di contratto di prestazione d'opera
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“In via principale: accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza la sentenza n. 2274/2024 emessa dal Tribunale di Torino,
pagina 1 di 34 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- In via principale nel merito: accertato l'adempimento di in relazione al contratto Parte_1
oggetto di causa, rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto dedotte negli atti;
- In subordine nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse anche solo parzialmente inadempiente, accertare la non gravità Pt_1 dell'inadempimento, in considerazione dell'attuale funzionamento di e del suo utilizzo Pt_2 da parte dell'attrice; accertare inoltre, la non imputabilità del medesimo in capo a parte Con convenuta in ragione del concorso del creditore e di nella causazione del medesimo;
CP_1
- In ogni caso, rigettare la domanda restitutoria, in quanto infondata stante l'utilizzazione del prodotto consegnato da parte dell'attrice, e, eventualmente, limitare la condanna al risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato;
- In ogni caso, in via riconvenzionale: per tutte le ragioni esposte e documentate in atti, accertare il danno patrimoniale subito da in conseguenza della condotta tenuta da Pt_1 CP_1
per come risulterà provato in corso di causa, e condannare parte attrice al risarcimento del danno in favore della convenuta, quantificato in € 77.770,00, a titolo di danno emergente, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante costituito dalla mancata partecipazione di alla commercializzazione del prodotto (come Pt_1
previsto dal contratto), da liquidarsi in via equitativa ex art.
1.226 c.c.;
- Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione degli importi corrisposti dall'attrice, condannare CP_1
Par alla restituzione dei componenti ricevuti da nel corso del rapporto contrattuale (DM, Pt_1
Pa e ) e, nel caso di impossibilità della restituzione, condannare al pagamento per equivalente Pa determinato nella misura di € 64.000,00 per l' ;
- Nella denegata ipotesi in cui fosse tenuta a risarcire anche solo parzialmente si Pt_1 CP_1
chiede di porre in composizione totale o parziale quanto reciprocamente dovuto tra le parti in causa;
- In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttoria articolati nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. con particolare riferimento alla richiesta di ammissione della CTU;
pagina 2 di 34 - In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di giudizio con applicazione dell'aumento fino al 30% delle stesse rispetto ai parametri ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del Decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n.
37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.04.2018 atteso che il presente atto è redatto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
- In via istruttoria: disporre la CTU tesa ad appurare che il progetto e le ottiche consegnate da sono dotate di requisiti che soddisfano l'oggetto del contratto e che, in subordine, le Parte_1
specifiche dei test di shock richieste da sono ridondanti rispetto allo scopo per il quale il CP_1
prototipo doveva essere realizzato, nonché accerti la responsabilità di (quantomeno in CP_1
termini di concorso) nella erronea determinazione delle specifiche dei test di shock, nella errata gestione delle tempistiche e delle modalità di esecuzione del contratto (con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei test di shock).
Si insiste, inoltre, per l'ammissione delle prove per testi indicate nelle memorie istruttorie depositate nel procedimento di primo grado, in quanto determinanti ai fini dell'accertamento dei fatti di causa e dell'adempimento di Parte_1
- In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accertamento dell'inadempimento di Parte_1
accertare che lo stesso non possiede i requisiti di gravità e imputabilità e, pertanto, respingere la domanda di risoluzione del contratto e escludere il risarcimento in favore di o, in ulteriore CP_1
subordine, limitare la condanna al risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato, avuto riguardo all'utilità comunque pervenuta a parte appellata attraverso l'opera di Pt_1
(realizzazione e commercializzazione di ), nonchè al concorso di parte appellata ex art. Pt_2
1227 C.C.;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello ecc.ma, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria,
- in via principale: rigettare integralmente l'impugnazione avversaria;
- in via di appello incidentale:
pagina 3 di 34 1) riformulare la disposizione in ordine all'obbligazione restitutoria ex art. 1458 c.c. a carico di disponendo che essa restituisca ad le tre lenti (ottiche) Controparte_1 Parte_1
Pa
, di cui n. 2 per consegna materiale e n. 1 (quella imbarcata sul satellite, impossibile da riconsegnare materialmente) per equivalente monetario, nell'importo quantificato in euro
16.000,00. Con conseguente retrocessione da parte di del maggior importo CP_3
trattenuto in compensazione al momento del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) rideterminare le spese di lite del primo grado, aggiungendo la liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione, quantificata nella misura che si era proposta nella nota spese di causa o nella diversa misura che la Corte riterrà congrua, nonché degli esposti pari ad euro 786,00;
- confermare per il resto la pronunciata decisione. Con vittoria di spese del presente grado, sia per la fase di merito che per la fase cautelare (sospensiva), oltre IVA, CPA, rimborso forfettario delle spese generali e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. conveniva in giudizio la al fine di far dichiarare Controparte_1 CP_4
l'intervenuta risoluzione, ai sensi degli artt.1453 e 1455 c.c., del contratto stipulato in data
07.08.2017, integrato con scrittura dell'01.10.2019, avente ad oggetto la fornitura, previa progettazione e sviluppo, di un'ottica per uso spazio, debitamente qualificata secondo i livelli di resistenza commissionati, per grave ed esclusivo inadempimento della convenuta e di sentirla dichiarare tenuta e condannare a restituire, ex art. 1458 c.c., tutte le somme percepite in esecuzione del contratto (€ 187.000,00 al netto dell'iva), nonché a risarcirle tutti i danni cagionati in conseguenza dell'inadempimento (quantificati in € 23.846,20).
A fondamento della propria pretesa deduceva che era un'azienda high- Controparte_1
tech italiana fondata nel 1984, specializzata nella modellistica, simulazione e controllo di sistemi complessi le cui principali aree di attività includevano lo spazio, l'automotive e l'automazione industriale.
In particolare, si occupava di progettare soluzioni innovative e personalizzate, sviluppando CP_1
algoritmi di controllo e software real-time, strumenti per la progettazione di controlli automatici,
pagina 4 di 34 tecniche di sicurezza ed affidabilità, sistemi di localizzazione precisa per veicoli intelligenti e tecnologie per Industry 4.0.
Uno dei progetti chiave di era il sistema di determinazione dell'assetto dei veicoli spaziali, CP_1
noto come . Questo progetto, sviluppato con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana e Pt_2
dell'Agenzia Spaziale Europea, utilizzava algoritmi di auto calibrazione per sviluppare star tracker ad alta precisione destinati ai piccoli satelliti (Smallsats).
L'innovazione risiedeva negli algoritmi di mentre l'hardware della telecamera era costituito CP_1
da ottica ed elettronica avanzata.
Precisava che tale progetto aveva ricevuto un finanziamento dalla Commissione Europea nel
2016 per la realizzazione e la validazione in orbita del prototipo ARGO 1.0 e che nell'ottobre
2016, in collaborazione con la società VA International S.r.l., aveva iniziato ad attuare il suddetto Progetto Europeo ARGO.
A tal fine, necessitando il sistema di telecamere idonee ad essere lanciate e a viaggiare nello spazio, era venuta in contatto con la società che si era proposta quale soggetto Parte_1
realizzatore delle medesime con l'ausilio della società Techno System Development S.r.l..
A seguito di vari incontri con e VA, aveva formulato l'offerta del 31.07.2017 in CP_1 Pt_1
virtù della quale si sarebbe occupata della parte ottica e TSD della parte elettronica. Pt_1
Cont In data 03.08.2017 VA aveva trasmesso ad e a una lettera di conferma d'ordine, Pt_1
Cont subordinata all'accettazione di una serie di condizioni aggiuntive. e , valutate le nuove Pt_1
condizioni, ne avevano trasmesso l'accettazione in data il 07.08.2017 e in data 25.08.2017.
Il contratto così concluso consisteva nella progettazione e realizzazione dell'hardware (essendo il software a carico di , di un sensore stellare, rappresentato da tre elementi di base: CP_1
l'obbiettivo (Wide Angle Lens F28.5/1 – P/N C1732.001.000), la telecamera (Camera1 FPA and main electronics) ed il Router, i quali avrebbero rappresentato la componente materiale del
“Prodotto” oggetto di commercializzazione, fine ultimo di CP_1
Riferiva di aver, quindi, richiesto lo sviluppo e la fornitura di vari modelli hardware: progettazione e sviluppo di n. 1 Development Model (Modello di Sviluppo, abbreviato con la sigla DM) costituito da un obbiettivo ed una telecamera;
n. 1 Ground Model System (Sistema di
Modello di Terra, abbreviato con la sigla GM) costituito da 3 unità (ciascuna formata da un obbiettivo + una telecamera) ed 1 router;
n. 1 Flight Model (Modello di Volo, abbreviato con la
Pa sigla ) costituito da 3 unità (ciascuna formata da un obbiettivo + una telecamera + 1 router).
pagina 5 di 34 Ai sensi del contratto, avrebbe dunque dovuto fornire n. 7 obbiettivi (1 del DM, 3 del GM Pt_1
Pa e 3 del ), ciascuno a sua volta formato da sette singole lenti.
L'accordo prevedeva inoltre che dovesse provvedere a qualificare il proprio prodotto Pt_1
tramite il superamento di vari test ambientali, incluso espressamente il test di Shock, che era di importanza essenziale in quanto doveva attestare e garantire il richiesto elevato livello di robustezza dell'obiettivo (con le sue lenti).
Precisava che il modello “Engineering Qualification Model” era del tutto identico al modello di volo “Fly Model” (FM) e che, pertanto i test di verifica potevano essere indifferentemente svolti Pa sia sull'EQM che sul .
Aggiungeva che la formulazione delle specifiche dei test ambientali, incluso lo shock test, anziché essere contenuta nel contratto stipulato fra le parti era stata rimandata ad un momento successivo ed inserita all'interno del documento denominato “Enviromental loads for Argo system qualification” dell'01.12.2017.
Precisava di aver richiesto espressamente che i carichi corrispondenti ai livelli indicati nella tabella fossero applicati direttamente alla telecamera e non alla telecamera inserita nell'ambiente di volo del veicolo usato per una specifica missione e precisava che la differenza era rilevante perché nel secondo caso le sollecitazioni effettivamente subite dalla telecamera risultavano affievolite dalla protezione fornita dall'involucro satellitare e dunque di fatto l'oggetto in sé veniva testato per livelli nettamente inferiori.
Cont Precisava poi che in data 08.05.2018 il contratto intervenuto con e era stato ceduto da Pt_1
VA ad CP_1
Nonostante i test ambientali non fossero ancora stati eseguiti affermava di aver comunque effettuato il saldo delle fatture per complessivi € 187.000,00 + iva rimanendo in attesa dell'esecuzione dei detti test.
Allegava che durante i test di shock presso il laboratorio CIRA, l'ottica fornita da si era Pt_1
rotta ripetutamente, nonostante le modifiche apportate alle lenti al fine di ricalibrare il prodotto.
A fronte del fallimento del test numero tre, aveva comunicato ad che il fallimento CP_1 Pt_1
dell'ultimo test rendeva impossibile consegnare a entro la scadenza del 29.10.2020 la CP_5
camera di volo e la relativa documentazione, necessari per poter accedere al programmato volo di dicembre 2020 per cui aveva comunicato di non avere interesse a continuare a cercare soluzioni per rimediare agli insuccessi di Pt_1
pagina 6 di 34 Veniva poi eseguito un ultimo test che pure era fallito ed costretta ad ammettere la non Pt_1
conformità del proprio prodotto, aveva proposto ad di rifare completamente il progetto CP_1
dell'ottica ridisegnando la meccanica del nuovo obbiettivo ma non aveva accettato tale CP_1
proposta.
Riteneva quindi evidente l'inadempimento di al contratto concluso dal momento che Pt_1
l'ottica realizzata dalla convenuta non aveva soddisfatto i requisiti di robustezza commissionati dall'attrice.
La gravità dell'inadempimento era insita nel fatto stesso che il prodotto commissionato non era stato fornito e la progettazione e i modelli di sviluppo realizzati, essendo riferiti ad un oggetto risultato non conforme ai requisiti richiesti, erano privi di qualsiasi utilità per CP_1
Chiedeva quindi che venisse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta ai sensi degli artt. 1453 e ss. con obbligo da parte di di Pt_1
restituire quanto percepito.
Si costituiva in giudizio contestando nel merito il proprio inadempimento e Parte_1
formulando in via riconvenzionale richiesta di rimborso dei costi che aveva sostenuto a causa della rottura delle ottiche impiegate durante i quattro tentativi di test di qualifica falliti, dei costi per un test di vibrazione e per il personale e relative trasferte sopportati in occasione di tali operazioni, il tutto per un totale di € 77.770,00.
Chiedeva, altresì, il risarcimento in via equitativa del danno per lucro cessante, sostenendo di avere diritto di partecipare alla commercializzazione del sistema e che l'aveva Pt_2 CP_1
estromessa.
In subordine, per il caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva che le venissero restituiti i suoi componenti o, in caso di impossibilità, che le venisse rimborsato il costo per il
Pa modello , da lei quantificato in € 48.000,00 eventualmente in compensazione con le maggiori somme dovute all'attrice.
Deduceva che il contratto era costituito da un insieme di proposte ed accettazioni reciproche, piuttosto che da un unico documento organico e precisava che in nessuna parte dei contratti o della documentazione erano state specificate le caratteristiche riguardanti i carichi dei test di shock.
pagina 7 di 34 Affermava che l'offerta tecnica di prevedeva che i test fossero eseguiti da essa stessa e in Pt_1
tutta la documentazione contrattuale non vi erano specifiche sui test di prova, incluso quello di shock.
Rilevava che le specifiche dei test erano state comunicate solo nel dicembre 2017 tramite il documento "Enviromental loads for Argo system qualification" e che, non essendo parte del contratto, detto documento non aveva efficacia obbligatoria nei suoi confronti.
Affermava che conformemente agli standard per la gestione dei progetti stabiliti dalla Pt_1
European Cooperation for Space Satandardization, aveva formulato la propria offerta prevedendo i 4 modelli: Development Model (DM), il cui scopo era verificare l'effettiva fattibilità del sistema ed eventualmente mettere in evidenza criticità e quindi rivedere le specifiche del sistema finale;
Ground Model (GM), modello per l'espletamento delle prove a terra;
Engineering Qualification
Model (EQM), destinato ad essere sottoposto alle prove ambientali (test di vibrazione, shock e temperatura); Flyght Model (FM), ovverosia il prodotto definitivo da mettere in volo.
Precisava che per contenere i costi, aveva escluso l'EQM ed aveva scelto di eseguire i test CP_1
ambientali direttamente sul modello destinato al volo. Pa Sottolineava che non sussisteva equivalenza tra il modello Fly ( ) ed il modello “Engineering qualification” (EQM) poiché scopo di quest'ultimo modello era essere sottoposto alle prove Pa ambientali (test di vibrazione, shock e temperatura), mentre il modello era il prodotto definitivo che sarebbe stato messo in volo, sicché il fatto che i test erano stati eseguiti su un
Pa modello e non su un modello EQM aveva influito sull'insuccesso delle prove.
Sottolineava che la prima rottura delle lenti era stata causata da un errore del laboratorio, evitabile se fosse stata in grado di partecipare al test o se vi avesse presenziato. Pt_1 CP_1
Precisava infatti che i test di shock presso il laboratorio Cira erano stati organizzati con tempistiche che avevano impedito oggettivamente ad di presenziare. Pt_1
Rilevava infine che si era resa disponibile a migliorare le ottiche secondo i requisiti Pt_1
maggiori richiesti ma era stata a rifiutarsi e ad insistere per la restituzione dei materiali. CP_1
Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2274/2024, pubblicata in data 16/04/2024, il Tribunale di Torino:
- accertava l'inadempimento contrattuale di e dichiarava la risoluzione del contratto;
Parte_1
pagina 8 di 34 - condannava a restituire in favore di € 201.019,00 oltre Iva ed interessi legali dalla Pt_1 CP_1 domanda al saldo, nonché al risarcimento dei danni che quantificava in € 9.827,30; Par
- condannava a restituire le ottiche DM e a ed a pagare € 48.000,00 per le lenti CP_1 Pt_1
Pa
non restituibili;
- respingeva la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
- condannava a rimborsare le spese legali ad Pt_1 CP_1
Il Tribunale osservava quanto segue:
- oggetto del contratto stipulato tra ed era la realizzazione e fornitura di n. 7 obiettivi, CP_1 Pt_1
ciascuno dei quali formato da diverse lenti rispondenti a determinate caratteristiche tecniche;
- tali caratteristiche dovevano essere attestate e garantite da mediante il superamento di Pt_1
determinati test ambientali, tra i quali lo shock test, poiché le lenti dovevano essere in grado di non deteriorarsi e compromettersi durante il lancio nello spazio a bordo di un satellite;
- i carichi di shock non erano contenuti all'interno dell'offerta ma nel documento del 01.12.2017 denominato “Environmental loads for ”, accettato per comportamenti Parte_5
concludenti da come desumibile dal comportamento delle parti, dalle loro interazioni e Pt_1
dallo scambio di corrispondenza.
Il Tribunale osservava in particolare che non aveva avanzato riserve sulle Parte_1
potenzialità delle proprie ottiche neanche quando le erano stati trasmessi i parametri definitivi dei test di qualifica ed al contrario aveva affermato che si trattava di “richieste” rispetto alle quali non doveva richiedere spiegazioni di sorta. Parte_1
Il Tribunale riteneva pertanto che le pattuizioni contrattuali prevedevano che mediante Pt_1
varie fasi di sviluppo, produzione, test e ottimizzazione del prodotto fornisse ad la CP_1
componente ottica e che tale realizzazione dovesse presentare determinate caratteristiche tecniche.
Passava quindi a valutare se l'ottica realizzata dalla convenuta avesse o meno soddisfatto i requisiti di robustezza commissionati dall'attrice, e in caso negativo, se tale inadempimento fosse da ritenersi di lieve o di grave entità.
pagina 9 di 34 Dopo aver richiamato la giurisprudenza sulla valutazione della gravità dell'inadempimento, precisava che avrebbe dovuto fornire un'ottica che soddisfacesse specifici requisiti di Pt_1
robustezza previsti dal contratto, sennonché i test di qualifica allo shock, ripetuti quattro volte in diversi laboratori, avevano dimostrato che il prodotto non rispettava le specifiche richieste, con le lenti che risultavano sempre danneggiate o scheggiate nonostante le modifiche apportate dai tecnici di Pt_1
Pa Era irrilevante che i test di shock fossero stati eseguiti su un modello anziché su un modello
EQM, atteso che (condividendo tali modelli le stesse caratteristiche intrinseche) la scelta del modello su cui effettuare la verifica non aveva alcuna influenza sugli esiti dei test.
A seguito dell'ultimo test, condotto peraltro con carichi diversi da quelli concordati tra le parti e più “leggeri”, lo shock test era stato superato. In proposito non era condivisibile la tesi di Pt_1
secondo cui il superamento di tale ultimo test ed il fatto che aveva potuto partecipare
[...] CP_1
al lancio del satellite nel mese di gennaio 2021 comprovassero il suo esatto adempimento. In senso contrario, il Tribunale evidenziava che aveva commissionato un prodotto che CP_1 soddisfacesse standard di resistenza più elevati, per cui l'oggetto del contratto non era limitato alla realizzazione di un'ottica che potesse soddisfare i soli requisiti del volo di prova con CP_5
ma doveva essere in grado di soddisfare gli specifici requisiti di robustezza richiesti dal committente, requisiti che erano finalizzati consentire il montaggio del prodotto su una varietà di satelliti (non solo quello di , sopportando i carichi dei più comuni lanciatori. CP_5
Non era neanche fondata la tesi di secondo cui il differimento ed il ritardo con cui era stato Pt_1
eseguito il test finale di shock fosse da imputare alle esigenze di (tanto da arrivare a ridosso CP_1
della data del lancio del satellite -novembre 2020- con conseguente impossibilità per di Pt_1
Pa mettere ulteriormente a punto il secondo le richieste di . Era infatti dimostrato che già CP_1 precedentemente all'accordo del 01.10.2019 le parti si fossero accordate nel posticipare i test di shock “al fine di effettuare un test di qualifica che fosse compatibile anche con le esigenze del
Programma Striving”.
L'obiettivo realizzato da non aveva soddisfatto i requisiti richiesti dal contratto e pertanto, Pt_1
la mancata realizzazione e successiva consegna di un prodotto conforme alle specifiche, integrava un grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto.
La risoluzione contrattuale comportava come conseguenza la condanna di alla Parte_1
pagina 10 di 34 restituzione degli importi ricevuti da in esecuzione del contratto per un importo CP_1
complessivo di euro 187.000,00 oltre IVA e interessi.
Sottolineava poi che la risoluzione del contratto determinava anche per la parte non inadempiente l'obbligo di restituzione delle prestazioni pecuniarie o della restituzione delle cose specifiche, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della proposizione della domanda di risoluzione contrattuale, per cui riteneva che fosse tenuta a corrispondere ad tutta l'ottica dalla CP_1 Pt_1
stessa fornita, comprensiva dei modelli DM e GM nonché le lenti attualmente collocate sul
Pa satellite ).
Precisava che, stante l'oggettiva impossibilità di restituire le lenti in volo, dovesse CP_1 corrispondere ad l'equivalente monetario di tali lenti, pari al prezzo di cui al contratto, Pt_1 ovvero € 16.000 a lente per totali € 48.000,00.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno avanzata da il Tribunale osservava che CP_1 con riferimento agli importi di € 6.500,00 versato alla , i costi delle trasferte per CP_5
€ 1.396,80 ed i costi per ripetere i test ambientali di vibrazione per € 1.930,50, erano documentati e diretta conseguenza dell'inadempimento della e conseguentemente riteneva che gli stessi Pt_1
dovessero essere risarciti, poiché corrispondevano alla perdita subita dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore.
Con riferimento ai costi sostenuti da per lo svolgimento dei falliti testi di shock (primo e CP_1 secondo test € 8.916,00; terzo test € 5.102,00) precisava invece che con scrittura privata del
01.10.2019 si era accollata i costi del test di shock. CP_1
Secondo il Tribunale la scrittura privata del 01.10.2019 doveva essere intesa quale scrittura integrativa del primo contratto con la conseguenza che, venuta meno l'efficacia tra le parti della prima offerta per effetto della risoluzione contrattuale, anche la seconda scrittura privata era priva di effetti giuridici e soggiaceva alla risoluzione contrattuale, per cui la era tenuta a Pt_1 restituire alla quanto versato da quest'ultima. CP_1
Condannava quindi a restituire ad l'importo di € 14.019,00 (ricavato dalla somma Pt_1 CP_1 degli importi di € 8.916 ed € 5.103,00) come effetto restitutorio conseguente alla risoluzione contrattuale.
In relazione alla domanda riconvenzionale proposta da relativa alla richiesta di Pt_1
risarcimento delle spese sostenute per le esecuzioni dei test di shock presso il laboratorio
SERMS, le relative trasferte ed il corrispettivo del valore di n. 4 ottiche rotte e/o danneggiate pagina 11 di 34 durante lo svolgimento errato del predetto test, per un totale di € 77.770,00, il Tribunale rigettava la domanda venendo in rilievo costi generati dalla stessa parte inadempiente.
Parimenti il Tribunale non accoglieva la domanda di risarcimento danni per lucro cessante
(mancata partecipazione alla commercializzazione del prodotto) non avendo la convenuta fornito alcun genere di prova, neppure indiziaria, sull'utilità patrimoniale che la stessa avrebbe conseguito, né sulla ragionevole e fondata previsione che il danno si sarebbe potuto concretamente verificare.
Sul giudizio di appello. proponeva tempestiva impugnazione, instando per la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza impugnata e rassegnando le conclusioni anche istruttorie (CTU e prova orale) riportate in epigrafe.
si costituiva in appello opponendosi all'istanza di sospensiva instando Controparte_1
per il rigetto del gravame.
Rigettata l'istanza di sospensiva, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 13.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 14.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo deduce che il Tribunale abbia erroneamente individuato Parte_1
l'oggetto del contratto.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il contratto originario non conteneva specifiche dettagliate riguardanti i test di shock che avrebbero dovuto essere eseguiti sulle ottiche. Infatti, le specifiche dei test erano state determinate in una fase successiva e non accettate automaticamente da Pt_1
Sottolinea che il contratto prevedeva la fornitura di un prototipo funzionante, che consentisse ad di adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Unione Europea (che aveva CP_1
pagina 12 di 34 finanziato il progetto), capace di essere successivamente commercializzato, ma senza l'obbligo di rispettare specifici livelli di carico di shock imposti unilateralmente da CP_1
Sostiene che i documenti prodotti in giudizio dimostrino chiaramente che il contratto in questione non fosse costituito da un testo organico, bensì da un'offerta presentata congiuntamente da Pt_1
Cont e a seguito di concertazione tra le parti, successivamente accettata da VA.
In particolare, l'oggetto del contratto era delineato nel testo di accettazione delle offerte tecniche e ribadito nel contratto di cessione dell'08.05.2018 (doc. 1 fascicolo di primo grado).
Precisa che la realizzazione di 1.0 era finanziata dalla Commissione Europea nell'ambito Pt_2 del Progetto Horizon 2020, con l'obiettivo di incentivare l'accesso delle piccole e medie imprese al settore spaziale. Il progetto mirava a sviluppare uno Star Tracker denominato Argo 1.0, distinguendosi per la miniaturizzazione dei componenti e il contenimento dei costi, rendendolo così appetibile sul mercato internazionale.
Afferma che il progetto è stato concluso, approvato e finanziato per € 1.966.867,50, per cui sarebbe evidente che abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi contrattuali. Pt_1
Rileva che la descrizione del progetto operata dalla Commissione Europea corrisponda esattamente al contenuto dell'accettazione delle conferme d'ordine.
Rileva, inoltre, che la qualificazione del progetto da parte della Commissione Europea come livello TRL6 (Tecnologia dimostrata in ambiente industrialmente rilevante) indica che le ottiche fornite da siano state adeguate. Pt_1
Rileva che sia l'accettazione dell'offerta tecnica, sia la scrittura privata di cessione dei contratti, specificavano che le ottiche e la telecamera fornite rispettivamente da e TSD dovessero Pt_1
essere testate per il livello TRL6 (mentre per la commercializzazione di occorre un livello Pt_2
di certificazione TRL9), ma non vi era alcuna previsione nella documentazione contrattuale che il prototipo dovesse essere qualificato per la commercializzazione, sicché ritiene che sia infondata la lamentela di riguardo il mancato raggiungimento dei requisiti per la CP_1
commercializzazione di . Pt_2
Evidenzia, quindi, che le specifiche di carico richieste da anche se in ipotesi tecnicamente CP_1
possibili, non sono state contrattualmente vincolanti venendo in rilievo un requisito aggiunto successivamente alla conclusione degli accordi contrattuali.
pagina 13 di 34 Sottolinea che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non abbia accettato i Pt_1
requisiti di shock ed al contrario abbia sin da subito segnalato di ritenerli sproporzionati rispetto agli standard di settore e alle effettive necessità del progetto.
Evidenzia che dalla corrispondenza intercorsa fra le parti emerge che e avessero Pt_1 CP_1
concordato di lavorare insieme per determinare i requisiti tecnici.
In particolare, in una mail del 5 dicembre 2017 aveva affermato che i carichi di shock Pt_1
erano considerati esagerati e richiedevano ulteriori discussioni per trovare un compromesso accettabile e ciò a dimostrazione che le specifiche dei test non fossero state accettate tout court da
Pt_1
Afferma inoltre che le specifiche dovevano essere concertate e adattate durante l'esecuzione del contratto e sostiene che abbia adempiuto al contratto fornendo le ottiche richieste nei tempi Pt_1
previsti e collaborando per eseguire i test necessari, sennonché le condizioni eccessive imposte successivamente da avrebbero reso impossibile il superamento dei test di shock. CP_1
La sentenza, secondo avrebbe quindi errato nel ritenere essenziali e vincolanti le Pt_1
specifiche dei test di shock successivamente imposte da ignorando il contesto collaborativo CP_1
e l'evoluzione contrattuale.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza nella parte in cui definisce l'oggetto del contratto e valuta l'adempimento contrattuale, riconoscendo la non essenzialità delle specifiche di shock e la piena conformità delle ottiche fornite agli accordi contrattuali originali.
Con il secondo motivo censura la sentenza sostenendo che il Tribunale abbia ingiustamente considerato come grave l'inadempimento contrattuale di ai sensi dell'art. 1455 c.c. Pt_1
ignorando le specifiche dinamiche contrattuali e le modalità di esecuzione dei test.
Ribadisce che le specifiche dei test di shock imposte da siano state eccessive (rispetto agli CP_1
standard di settore) e prontamente contestate da in quanto ritenute sproporzionate che Parte_1
ciononostante si sia offerta di collaborare per definire specifiche più realistiche. Parte_1
Inoltre, ritiene che la sentenza abbia errato nel considerare tali specifiche come essenziali, essendo probabilmente il Tribunale giunto a tale conclusione per mancanza di conoscenza del settore specifico e altamente tecnico in cui si inserisce il contratto in esame, ragione per la quale sostiene che l'elevato livello di tecnicismo che caratterizza la materia avrebbe richiesto pagina 14 di 34 l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) anche solo ai fini della lettura e dell'interpretazione della documentazione in atti, tale da richiedere competenze molto specifiche.
Al fine di chiarire meglio la documentazione del fascicolo di primo grado, produce in appello la relazione tecnica del prof. secondo cui: Testimone_1
- per tutti i lanciatori esaminati, la curva della resistenza agli shock cresce costantemente fino alla fascia di alta frequenza (1000 Hz), per poi diventare piatta;
- i grafici delle specifiche di shock richieste da mostrano per contro una crescita continua CP_1
oltre questa frequenza, segno evidente dell'eccessività delle specifiche richieste;
- le linee guida del settore, espresse nel manuale ECSS-E-HB-32-25, non sono state considerate da VA ed per l'elaborazione delle specifiche richieste;
CP_1
- è buona prassi eseguire i test di shock su modelli di qualifica (EQM) e non su modelli di volo
(FM), come richiesto da che aveva eliminato la realizzazione del modello EQM per ragioni CP_1
di budget;
- le specifiche di test richieste da sono immotivatamente superiori sia al necessario che ai CP_1
requisiti della maggior parte dei lanciatori sul mercato;
- ì livelli di shock per cui sono state testate le ottiche prodotte da sono per contro adeguati Pt_1
agli standard ECSS;
- le modalità di esecuzione dei test da parte di sono state contrarie alle buone pratiche di CP_1
settore.
Ribadisce che le comunicazioni tra ed dimostrano che vi sia stato un accordo per Pt_1 CP_1
lavorare insieme alla definizione dei requisiti tecnici, sottolineando di aver sempre mostrato disponibilità a collaborare per trovare soluzioni che rispettassero gli standard di settore.
Si duole quindi che abbia imposto unilateralmente specifiche non realistiche. CP_1
Sostiene che abbia gestito male le tempistiche e le modalità di esecuzione dei test, CP_1
ritardando l'avvio dei test e comunicando le date dei test con preavviso insufficiente, così impedendo a di partecipare adeguatamente. Pt_1
Si duole che i test siano stati eseguiti su modelli non idonei e con carichi di shock eccessivi, determinando risultati negativi che non riflettevano la qualità delle ottiche fornite.
Si duole che il Tribunale non abbia dato rilevanza alla circostanza che ha proposto Pt_1
soluzioni alternative per risolvere i problemi riscontrati durante i test, offrendo di rivedere il pagina 15 di 34 progetto delle ottiche e di eseguire nuovi test presso laboratori qualificati, sennonché ha CP_1
rifiutato queste proposte, dimostrando mancanza di collaborazione costruttiva.
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto riconoscere che le specifiche dei test di shock imposte da non sono state parte dell'accordo originale, che ha adempiuto correttamente alle CP_1 Pt_1
proprie obbligazioni fornendo ottiche conformi agli accordi originali, che le specifiche dei test di shock imposte successivamente da non erano vincolanti. CP_1
Afferma che non può essere ritenuta gravemente inadempiente e la responsabilità deve Pt_1
essere per lo meno condivisa tra le parti.
Alla luce di quanto esposto, ritiene evidente che il Tribunale abbia errato nell'interpretazione dei fatti riguardanti l'adempimento di e l'impatto della condotta di Pt_1 CP_1
Inoltre, il perfetto funzionamento di 1.0, ancora oggi in orbita e pubblicizzato da Pt_2 CP_1 dimostrerebbe l'esatto adempimento da parte di Pt_1
Chiede quindi disporsi la riforma della sentenza con l'accertamento dell'esatto adempimento di accogliendosi altresì la domanda di risarcimento del danno formulata dalla stessa Pt_1 Pt_1
Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1436, 1455 e 1227 c.c. e si duole dell'erroneo rigetto delle istanze istruttorie presentate dalla difesa Pt_1
In relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c. (determinazione dell'oggetto del contratto), ribadisce che il Tribunale ha erroneamente considerato le specifiche di carico (test di shock) come un elemento essenziale del contratto.
Sostiene che se le parti avessero voluto conferire carattere di essenzialità a tali specifiche certamente le avrebbero determinate sin dalla stipula del primo contratto anziché rimettere la loro individuazione ad un atto successivo ed unilaterale di CP_1
Rileva che la determinazione dell'oggetto del contratto debba essere chiara e condivisa da entrambe le parti, cosa che non sarebbe avvenuta in questo caso.
In relazione alla violazione dell'art. 1455 c.c. (gravità dell'inadempimento) deduce che il suo asserito inadempimento non potrebbe comunque essere considerato grave dal momento che le specifiche imposte da erano “esagerate” rispetto agli standard industriali. CP_1
pagina 16 di 34 Sostiene inoltre che abbia continuato ad utilizzare e commercializzare il prodotto ( CP_1 Pt_2
[...
), dimostrando così che l'inadempimento non sia stato di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Ritiene che lo stesso avvenuto pagamento del lavoro eseguito dimostri inequivocabilmente la correttezza dell'adempimento o quanto meno la scarsa importanza dell'inadempimento.
In relazione alla violazione dell'art. 1227 c.c. (concorso di colpa del creditore), ritiene che il
Tribunale non abbia considerato adeguatamente il concorso di CP_1
avrebbe infatti imposto specifiche di shock non realistiche, avrebbe mal gestito le CP_1
tempistiche e le modalità di esecuzione dei test e questi elementi avrebbero dovuto essere valutati per accertare la responsabilità condivisa nella mancata conformità alle specifiche.
Infine, critica la decisione del Tribunale di escludere le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ritenendo tali prove essenziali per dimostrare che le specifiche di shock imposte da siano state eccessive, non concordate e che l'inadempimento di non possa essere CP_1 Pt_1
considerato grave né imputabile esclusivamente ad essa.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza di primo grado per quanto riguarda l'identificazione dell'oggetto del contratto, la valutazione della gravità dell'inadempimento ed il concorso di colpa di CP_1
Inoltre, richiede l'ammissione delle prove testimoniali e della CTU per valutare correttamente i fatti di causa.
Sostiene che, tenendo conto di tutti questi elementi, il contratto non avrebbe dovuto essere risolto e la richiesta di risarcimento danni di avrebbe dovuto essere respinta o quantomeno CP_1
limitata ai danni effettivamente provati.
II) Difese ed appello incidentale di Controparte_1
ha innanzitutto contestato la ricostruzione fattuale operata da parte Controparte_1
appellante deducendo che non sia vero:
- che la collocazione del software all'interno della telecamera invece che all'esterno fosse stata un'idea di Pt_1
pagina 17 di 34 - che le specifiche dei test di prova ai quali il prodotto avrebbe dovuto essere sottoposto non fossero state oggetto di pattuizione contrattuale fra le parti;
- che il test finale di qualifica allo shock, fosse stato rimandato di mesi per esigenze di e CP_1
che fosse stato sottratto all'incarico di (in senso contrario osserva che il test avrebbe potuto Pt_1
e dovuto essere eseguito da già dal maggio 2019); Pt_1
- che con la scrittura dell' 01.10.2019 le parti avevano pattuito un esonero di responsabilità per in ordine alla conduzione del test finale di qualifica allo shock e in ordine al suo esito (in Pt_1 senso contrario osserva che in quell'occasione era stato concordato che il test sarebbe stato posticipato e che il relativo costo sarebbe stato sopportato da per una volta sola, fermo CP_1
rimanendo che la responsabilità per la conduzione del test e per il suo esito sarebbero invece rimasti totalmente in capo a . Pt_1
In ordine poi allo svolgimento del test di qualifica dello shock rileva che con il Parte_1
gravame abbia omesso di riferire che erano stati svolti altri tre test (07.10.2020, 21.10.2020 e
29.10.2020) tutti falliti e che l'ultimo test (07.11.2020) utile per accedere al volo con era CP_5
stato eseguito con specifiche notevolmente ridotte, ragione per la quale lo stesso non poteva essere considerato un test atto a dimostrare l'adempimento del contratto con CP_1
Passa quindi all'esame dei singoli motivi di appello.
In ordine al primo motivo contesta che l'oggetto del contratto fosse la fornitura di un prodotto generico che consentisse ad di adempiere al contratto con la Commissione Europea. CP_1
Sostiene che l'oggetto del contratto fosse la realizzazione un'ottica con precisi requisiti tanto è vero che era stato svolto il test di qualifica allo shock.
Precisa che il finanziamento europeo non era condizionato alla realizzazione di ottiche aventi determinati requisiti tecnici.
Ritiene che la circostanza che le specifiche dei test siano state fornite ad in un Parte_1
momento successivo alla stipula del contratto non significhi che le stesse non fossero vincolanti.
In senso contrario rileva che già nel contratto era stato espressamente previsto che le suddette specifiche dovessero essere individuate in un secondo momento nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Ribadisce che dette specifiche erano state comunicate alla nel dicembre Pt_1
2017 tramite il documento “Environmental loads for Argo system qualification” (doc. 7 di CP_1
pagina 18 di 34 e proprio sulla base di esso aveva condotto i test di qualifica, fra cui quello di resistenza Pt_1
allo shock, ripetuto ben quattro volte con esito fallimentare.
Aggiunge inoltre che tali specifiche erano state accettate da che dopo aver eseguito i Pt_1
quattro tentativi di qualifica, tutti falliti, aveva ammesso di aver sbagliato totalmente il progetto.
Deduce che la tesi di (secondo la quale le specifiche non sarebbero state accettate e Parte_1
non sarebbero state vincolanti) sia oltre che infondata anche assurda, essendo impensabile che abbia corrisposto al fornitore € 187.000,00 per fargli fare “un po' come Controparte_1 gli pareva”.
Rileva inoltre che nel momento in cui aveva accettato tali specifiche le stesse erano Pt_1 diventate vincolanti e precisa che l'accettazione risulti:
- dalla comunicazione dell'ing. del 05.12.2017 (doc. 8 di il quale aveva dato atto Per_1 CP_1
che i carichi fossero per un requirement e non qualcosa da discutere (non risultando Parte_1
da nessuna parte che il riferimento fosse da intendersi ai soli test di vibrazione e non anche a quelli di shock);
- dal fatto che il test di qualifica allo shock sia stato eseguito per ben quattro volte;
- dalla circostanza che all'esito del quarto tentativo aveva ammesso di aver sbagliato il Pt_1
progetto (doc. 31 di . CP_1
Osserva poi che nella mail del 05.12.2017 aveva evidenziato che i carichi di shock erano Pt_1 elevati e che non vi erano laboratori (“facility”) adatti in cui testarli ma non aveva manifestato alcun rifiuto né preoccupazione per le potenzialità delle ottiche.
Rileva che sia nuova e quindi inammissibile la deduzione secondo la quale sarebbe prassi del settore, confermata dal manuale ECSS, di definire di concerto tra le parti le specifiche dei test.
Aggiunge che il manuale ECSS non è stato neanche prodotto e rileva che le parti hanno comunque assunto obbligazioni differenti rispetto alla prassi richiamata ma non dimostrata dall'appellante.
Ribadisce che l'avvenuta erogazione del parziale finanziamento del da parte della Pt_6 Pt_2
Commissione Europea non costituisca prova dell'adempimento di al contratto oggetto di Pt_1
causa.
pagina 19 di 34 Deduce poi che né né HI all'attualità commercializzano il sistema poiché CP_1 Parte_2
la fase di organizzazione della produzione ai fini della vendita non è ancora ultimata e, in ogni caso, sarebbe impossibile commercializzarlo con l'ottica di posto che non ha fornito Pt_1 Pt_1
ad il relativo progetto. CP_1
Evidenzia infine che l'accettazione d'ordine (doc. 4 indicava espressamente un livello CP_1
TRL9 e non TRL6 (come dedotto con il gravame), che non sia dato comprendere cosa si intenda con la sigla TRLS6 riportata nell'appello e deduce che comunque le domande di
[...] non siano state basate sull'individuazione di tale livello, che pertanto sarebbe Controparte_1
irrilevante ai fini della decisione.
In riferimento al secondo motivo deduce innanzitutto che lo stesso sia implicitamente condizionato all'accoglimento del primo.
Evidenzia che la produzione ad opera di parte appellante di una relazione tecnica di parte sia sostanzialmente finalizzata ad estendere l'oggetto del giudizio ad argomenti che oltre ad essere irrilevanti sarebbero anche nuovi e, quindi, inammissibili.
Ritiene che l'oggetto del giudizio non sia di natura tecnica ma giuridica (con conseguente superfluità della richiesta CTU).
Precisa, dal punto di vista tecnico, che sia pacifico che:
- per le ottiche realizzate per uso spazio i requisiti di resistenza, fra cui quella agli shock, sono un fattore determinante ed essenziale;
- la parte committente aveva indicato ad i requisiti di resistenza delle ottiche, fra cui la Pt_1
resistenza agli shock;
- aveva condotto il test di qualifica allo shock in base ai requisiti di cui al documento Pt_1 dell'01.12.2017 ed aveva ammesso, all'esito del fallito quarto tentativo, di aver sbagliato il progetto (doc. 31 di;
CP_1
- il successivo test di shock, condotto in data 07.11.2020, era avvenuto a livelli di carico circa dieci volte inferiori, in quanto, essendo finalizzato unicamente a consentire l'accesso al volo con era stata considerata la protezione fornita dallo specifico ambiente di volo. CP_5
Ribadisce quindi che i profili tecnici rilevanti ai fini della decisione siano noti e chiarì per cui correttamente il Tribunale non aveva dato ingresso ad alcuna CTU.
pagina 20 di 34 Ribadisce che il manuale ECSS non stabilisce livelli standard di resistenza allo shock per le ottiche da impiegare in ambito spazio. Deduce, comunque, che eventuali indicazioni sarebbero superate dall'accordo raggiunto dalle parti.
Ribadisce che nel caso di specie non era stata richiesta la fornitura di un'ottica che potesse volare solo su un determinato satellite lanciato da uno specifico lanciatore, bensì un'ottica che soddisfacesse requisiti di robustezza ben più stringenti, in quanto sarebbe stata destinata ad essere imbarcata su tutti i piccoli satelliti lanciati da tutti i più comuni lanciatori: questo era il motivo per cui nel documento dell'01.12.2017 aveva precisato che i carichi corrispondenti ai livelli CP_1
indicati dovevano essere applicati direttamente alla telecamera e non alla telecamera inserita nell'ambiente di volo di un veicolo usato per una specifica missione.
Ritiene che la tesi per cui sia erroneo eseguire il test di qualifica su un modello di volo (FM) e non su un modello di qualifica (EQM) sia del tutto irrilevante poiché, essendo i due modelli identici quanto a caratteristiche, l'esito della prova non sarebbe cambiato (essendo solo preferibile utilizzare per i test un modello di qualifica al fine di non danneggiare il modello di volo).
Spiega infine le ragioni per le quali (al netto dei dati inesatti riportati e/o non chiaramente leggibili) da un'attenta lettura della relazione tecnica di parte prodotta con il gravame risulta che neanche il CTP si sia spinto sino ad affermare che l'ottica realizzata da sia Parte_1
compatibile con qualsiasi lanciatore presente sul mercato.
Con riguardo al terzo motivo rileva innanzitutto che nel giudizio di primo grado non abbia Pt_1
contestato che i requisiti tecnici contenuti nel documento dell'01.12.2017 non avessero importanza essenziale ai fini dell'adempimento del contratto ma ne aveva soltanto contestato la loro efficacia vincolante. Considera pertanto nuova ed inammissibile la doglianza afferente alla pretesa non essenzialità dei requisiti tecnici.
In ogni caso deduce la manifesta infondatezza dell'eccezione, ritenendo evidente che, se l'ottica CP_ doveva essere utilizzata per uno Tracker destinato ad essere lanciato nello spazio da vari lanciatori e su diversi satelliti (ciascuno con proprie caratteristiche) i requisiti di robustezza non potevano che essere essenziali. Il loro mancato rispetto non avrebbe infatti consentito di far pagina 21 di 34 raggiungere all'oggetto il livello qualifica richiesto da pregiudicando così la qualità CP_1
complessiva dell'intero progetto Pt_2
Ritiene che il Tribunale abbia espressamente ed adeguatamente motivato in merito alle ragioni per le quali i requisiti oggetto del contendere non costituissero “solamente” un elemento contrattuale quanto piuttosto un elemento essenziale del contratto.
Deduce che non sia affatto vero che i livelli di shock richiesti da Controparte_1
fossero immotivatamente superiori agli standard ECSS, ribadendo che non esistono standard obbligatori ECSS e rilevando che nulla abbia provato in tal senso. Parte_1
Precisa, infine, di avere pagato le fatture emesse da prima che venisse svolto il test di Pt_1
qualifica allo shock, non dopo, ragione per la quale il pagamento non varrebbe quale prova dell'avvenuta accettazione del prodotto.
Formula, quindi, appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale si duole che il Tribunale nel quantificare l'equivalente in denaro della lente montata sulla telecamera imbarcata sul satellite di abbia CP_5
Pa erroneamente considerato che si trattasse di tutte e tre le lenti in origine consegnate da Pt_1
Pa Deduce che sul satellite di sia stata imbarcata solo una delle tre lenti e che le altre CP_5
due siano rimaste a terra, per cui afferma che queste ultime sono restituibili in natura.
Evidenzia che dopo la sentenza in data 18.04.2024, ha comunicato ad tale erroneità, CP_1 Pt_1
Pa dichiarandosi disponibile a restituire in natura le due lenti a terra ed a valorizzare in euro
16.000 la lente in volo (doc. C) ma non ha acconsentito. Pt_1
Dopo aver precisato che ex art. 1458 c.c. la restituzione per equivalente monetario può disporsi soltanto qualora la restituzione materiale del bene sia impossibile e che non ha Parte_1 fornito la prova dell'impossibilità di restituzione materiale di tutte e tre le lenti, chiede che la sentenza venga riformata disponendo che sia tenuta a restituire per equivalente ad CP_1 Pt_1
Pa solo la lente in volo, quantificata in € 16.000, essendo le altre due lenti restituibili in natura.
A comprova della disponibilità materiale delle due lenti, produce il documento originario di consegna delle tre ottiche da parte di dal quale si evincono i numeri di serie (doc. D), Pt_1
pagina 22 di 34 nonché le foto con corrispondenti certificati di conformità delle due rimaste a terra (docc. E ed
F).
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta l'erronea quantificazione delle spese di lite.
Si duole che il Tribunale abbia omesso la liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione.
Rileva che tale fase spetta comunque anche se non vi è stata materiale attività di assunzione di prove costituende e precisa che in primo grado la trattazione della causa sia avvenuta in maniera completa essendo state depositate tutte e tre le memorie istruttorie, oltre tutto particolarmente impegnative. Si duole inoltre che non siano stati liquidati gli esposti anticipati per complessivi
€ 786 (per diritti di cancelleria e CU).
Chiede quindi la riforma della sentenza sul punto.
III) Decisione della Corte.
1) Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni della decisione pare opportuno illustrare quanto meno un'estrema sintesi dei documenti in atti.
La proposta contrattuale predisposta da in data 31.07.2017 (doc. 3 attore), già nella parte Pt_1
“generale” descrittiva delle caratteristiche principali del prodotto (par. 2, pag. 6, nonché par. 4.2.3
e par. 7.3) prevedeva espressamente che il prodotto realizzato dovesse essere sottoposto a test ambientali (c.d. environmental tests) tanto da stimarne anche i costi (par. 8, pag. 21).
Le specifiche di questi test, pacificamente, non sono incluse nel contratto stipulato tra le parti.
Come già illustrato dal Tribunale, il contratto è frutto della proposta di del 31.07.2017, Pt_1 integrata dalle “condizioni” aggiuntive indicate da VA in data 03.08.2017 (doc. 4 attore) che ha sostanzialmente richiesto che venissero rispettate anche le “deadline” del contratto già in essere con la Commissione Europea (quest'ultimo avente ad oggetto la realizzazione di un prodotto da realizzarsi e validarsi sino a livello TRL9).
E' pacifico e documentato che le specifiche di test ambientali siano contenute nel documento denominato “Environmental loads for Argo system qualification” del 01.12.2017 (doc. 7 attore).
Con riferimento ai livelli di shock, il documento in esame specifica che:
pagina 23 di 34 - i livelli di shock indicati devono intendersi riferiti solamente alla telecamera e non alla telecamera integrata nel veicolo utilizzato per la missione;
- i livelli di shock sono stati determinati avuto riguardo da una parte alla necessità di rendere compatibile la telecamera con il maggior numero di lanciatori sul mercato e dall'altra di renderla appetibile sul mercato (tenuto conto delle caratteristiche di analoghi prodotti concorrenti già esistenti). ben sapeva che voleva mettere sul mercato un'ottica compatibile con tutti i lanciatori Pt_1 CP_1
presenti sul mercato, come risulta dalla mail del 12.10.2017 (doc. 50 attore).
A seguito della ricezione di tali specifiche, (nella persona dell'ing. Pt_1 Persona_2 responsabile tecnico non ha comunicato la mancata accettazione e/o l'impossibilità di Pt_1 raggiungere i carichi proposti. Piuttosto, con mail del 05.12.2017, ha risposto che “VA è responsabile dei carichi e se questi sono per me un requirement, non qualcosa da discutere, per cui non chiedo spiegazioni. I carichi di shock sono esagerati” (doc. 8 attore).
Le parti hanno poi discusso su chi dovesse sopportare i costi degli shock test.
In particolare, si è lamenta del fatto che per effettuare dei test con livelli concretamente Pt_1
richiesti i costi fossero più elevati di quelli inizialmente ipotizzati (mail maggio 2019, doc. 51 attore), non invece che i livelli richiesti fossero irraggiungibili o altro.
Successivamente alla cessione del contratto da VA ad con scrittura privata in data CP_1
01.10.2019 (doc. 15 attrice) le parti hanno convenuto di posticipare l'esecuzione degli shock test in maniera tale da realizzare un prodotto utilizzabile non solo per l'attuazione di quanto convenuto con la Commissione Europea (al fine di ottenere il relativo finanziamento) ma anche per dimostrare le prestazioni del prodotto ai potenziali clienti nell'ambito del c.d. Programma
Striving gestito da Sitael.
Dai vari scambi mail prodotti in atti risulta chiaro che fosse comunque indispensabile la finalizzazione del progetto in tempo utile per partecipare ad un “volo” inizialmente fissato a dicembre 2020 (docc. 22, 24 attrice), in difetto del quale sussisteva il concreto rischio per CA di perdere il finanziamento europeo.
pagina 24 di 34 All'esito del fallimento dei vari shock test, ha ulteriormente chiesto che le venisse data Pt_1 un'ulteriore possibilità, manifestandosi disponibile a “rivedere in toto il progetto dell'ottica e garantendo le stesse performance dell'ottica precedente (docc. 27, 31 attore, mail del 22 e del
29.10.2020).
2) Ciò premesso, il primo motivo di appello principale è nel suo complesso infondato.
2.1) La tesi di parte appellante secondo la quale l'oggetto del contratto fosse “solamente” la realizzazione di un prototipo funzionale al conseguimento di un finanziamento europeo è decettiva.
Ad avviso di questa Corte, confonde la finalità per la quale è stato concesso un Pt_1 finanziamento dalla Commissione Europea (ad con l'oggetto del contratto stipulato tra le CP_1
odierne parti in causa.
E' chiaro che le parti abbiano convenuto che il prodotto finale rispettasse anche le c.d. deadline del contratto già in essere con la Commissione Europea (doc. 4 attrice).
Questo non significa che il contratto stipulato tra ed si riducesse al “solo” Pt_1 CP_1
conseguimento di tale finanziamento.
In altri termini non vi è necessario parallelismo tra impegni assunti da nei confronti della CP_1
Commissione Europea ed accordi raggiunti dalle odierne parti in causa.
Si tratta piuttosto di stabilire se i c.d. carichi ambientali, anche se non contenuti nell'originario contratto, siano stati o meno accettati per fatti concludenti, come ritenuto dal Tribunale.
Ne consegue che è irrilevante anche il fatto che:
- un'ottica (testata con valori inferiori a quelli concordati) sia stata comunque lanciata in orbita su un satellite e non si sia rotta;
- il progetto europeo sia stato concluso, approvato e finanziato.
2.2) La deduzione che le ottiche fornite da dovessero essere testate per il livello TRL6 e Pt_1
non TRL9 è stata motivatamente contestata da che ha sostenuto che si tratti di deduzioni CP_1
nuove, di un dato errato di cui non vi è traccia negli accordi contrattuali e che sia inconferente ai fini dell'oggetto del contendere.
pagina 25 di 34 In proposito si rileva che l'allegazione difensiva non è stata formulata nel primo grado di giudizio entro il maturare delle preclusioni assertive, con conseguente inammissibilità della stessa. non indica quale sia la specifica parte della sua proposta contrattuale che contiene Parte_1
una qualche limitazione al livello TRL6.
La proposta di integrazione contrattuale del 03.04.2027 (prodotta sub doc 4 attrice) dà piuttosto atto che sia il diverso contratto stipulato con la Commissione Europea a prevedere un livello di validazione TRL9.
La medesima proposta di integrazione contrattuale ha poi previsto l'impegno delle parti contraenti (VA, a rispettare anche le deadline previste dal contratto già in essere CP_1 Pt_1
con la Commissione Europea.
Ad ogni modo, la questione può stimarsi inconferente rispetto all'oggetto del contendere che verte sull'avvenuta pattuizione (o meno) e sul mancato raggiungimento dei carichi ambientali richiesti, tale essendo la ragione per la quale è stato risolto il contratto.
2.3) E' priva di rilievo decisorio la doglianza di ripetuta nelle varie parti del gravame, Pt_1 secondo la quale le specifiche dei test non erano contenute nell'originario contratto stipulato tra le parti così come è irrilevante ai fini del decidere il fatto (pacifico) che il regolamento contrattuale non sia contenuto in un unico documento (circostanza di cui si dà atto anche nella sentenza impugnata).
Si tratta piuttosto di valutare se sia corretto quanto ritenuto dal Tribunale, ovverosia che i c.d.
Loads for siano stati accettati per fatti concludenti da CP_7 Parte_5
Pt_1
Anche il riferimento al fatto che le specifiche tecniche non avessero natura “essenziale” ai fini della risoluzione del contratto è decettivo. Il Tribunale non ha ragionato in termini di
“essenzialità” (tesi che è stata sostenuta da e di automatica risoluzione del contratto ma ha CP_1 valutato la gravità e l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione giudiziale.
2.4) Quanto al rilievo secondo il quale in nessun documento contrattuale è stato previsto che il prototipo dovesse essere qualificato per la commercializzazione, si rileva che dalla documentazione versata in atti è dato comunque comprendere che questo fosse l'obiettivo finale pagina 26 di 34 che le parti avevano di mira, pur all'esito di ulteriori accordi mirati per l'appunto alla commercializzazione del prodotto.
In effetti:
- la stessa nel primo grado di giudizio ha dato atto che e VA avevano Pt_1 CP_1
l'ambizione di commercializzare un prodotto utilizzabile su qualsiasi satellite senza ulteriori negoziazioni con i singoli lanciatori” (pag. 13,14 comparsa primo grado);
- le parti avevano ben chiara la possibilità di una futura commercializzazione tanto da aver dato atto che l'eventuale produzione e commercializzazione di 1.0 sarebbe stata oggetto di un Pt_2
accordo successivo tra le parti e tanto da avere pattuito il differimento del primo shock test proprio al fine di collaborare e svolgere ulteriori attività per mostrare ai “potenziali clienti” le caratteristiche del prodotto (doc. 15 attrice).
2.5) Le ulteriori censure di sviluppate mediante censura parcellizzata dei singoli documenti Pt_1
richiamati in sentenza, trascurano quello che è il risultato complessivo che emerge dai documenti ove esaminati nel loro insieme. Si tratta in altri termini di censure che non valgono a scalfire l'intero quadro probatorio, essendo evidente che abbia accettato i carichi ambientali Pt_1
richiesti.
In particolare:
- quando li ha ricevuti, si è limitata ad affermare che i carichi erano “esagerati” ma non Pt_1
irraggiungibili, non ha mosso ulteriori osservazioni ed ha pacificamente dato seguito alla progettazione;
- sono poi sorti attriti tra le parti in ordine a chi dovesse sopportare i costi degli shock test avendo segnalato che, a fronte di carichi così elevati, sarebbero lievitati anche i costi dei test (ed in Pt_1
queste mail nessuna contestazione viene mossa in relazione alla concreta misura dei carichi);
- nulla di ulteriore rispetto ai carichi ha obiettato quando le parti hanno contrattualmente Pt_1
pattuito di differire la data di effettuazione degli shock test;
- quando tutti i test sono falliti, ha chiesto di poter riprogettare il tutto ma non si è Pt_1
lamentata dell'irraggiungibilità dei carichi richiesti né ha prospettato la mancata accettazione da parte sua dei livelli fissati a fronte della dichiarata intenzione di di voler risolvere il Pt_1
contratto.
pagina 27 di 34 3) Anche il secondo motivo è nel suo complesso infondato.
3.1) Deve innanzitutto ritenersi ammissibile la produzione in appello della relazione tecnica di parte operata da valevole peraltro quale mera argomentazione difensiva di carattere Pt_1
tecnico e priva di valore probatorio (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1614 del
19/01/2022).
In estrema sintesi, tale relazione dà atto che:
- non ha preso in considerazione il manuale CP_1 C.F._1
- solitamente le unità passive (nel caso sub iudice le ottiche) non vengono sottoposte a shock test;
- ove previsto uno shock test, questo solitamente viene effettuato in base all'accomodamento dell'unità nel satellite e l'ubicazione della struttura ottica deve essere prescelta individuando la parte del satellite in cui la sollecitazione è minima;
- è inesplicabile la scelta di porre un incremento della sollecitazione rispetto ad un carico già eccessivo e non simile a quello che il telescopio sperimenterà durante il suo normale esercizio.
In relazione alle allegazioni di carattere tecnico contenute in tale relazione si rileva, quanto al primo profilo, che ha replicato dando atto che il manuale ECSS non stabilisce livelli di CP_1
standard di resistenza allo shock per ottiche da impiegare in ambito spaziale ed ha altresì aggiunto che tali livelli non esistono.
Ne consegue che, non essendo stato prodotto il manuale in questione, l'allegazione difensiva è priva di riscontro probatorio. Comunque, tale argomentazione difensiva non chiarisce neanche perché l'eventuale presenza di “linee guida” circa i livelli di standard di resistenza allo shock possa superare e/o invalidare il diverso accordo raggiunto dalle parti.
Oltre tutto dalla disamina della documentazione contrattuale in atti e dalle stesse allegazioni delle parti è agevole evincere quale sia la ragione per la quale i carichi di shock dovessero essere applicati solo sull'ottica. La stessa non era infatti destinata ad essere installata su uno specifico satellite, doveva resistere alle sollecitazioni provocate da tutti i lanciatori in commercio e, dovendo risultare appetibile sul mercato, doveva avere caratteristiche diverse e migliori rispetto ai prodotti già in commercio.
pagina 28 di 34 La circostanza che sia prassi che il committente non richieda che l'ottica venga sottoposta a specifici test è priva di rilievo decisorio atteso che nel caso concreto i c.d. “Environmental Loads for Argo system qualification” (ove per l'appunto sono stati previsti i carichi ed è stato altresì previsto che gli stessi venissero applicati direttamente sull'ottica) sono stati accettati per fatti concludenti e quindi sono stati contrattualmente previsti.
Quanto alla natura “elevata” dei carichi, la relazione di parte non giunge a sostenere che i carichi richiesti siano impossibili e/o irraggiungibili.
D'altro canto, come già illustrato, è chiara (dalla documentazione in atti) la ragione per la quale aveva richiesto il raggiungimento di valori più elevati, volendo offrire un prodotto avente CP_1
una qualche capacità concorrenziale rispetto alle ottiche già in commercio.
Pa In merito alla doglianza concernente l'effettuazione dei test sull' (Flight Model) anziché sull'EQM, il Tribunale ha espressamente e correttamente motivato dando atto che la questione è priva di rilievo atteso che entrambi i modelli (modello di qualifica e modello di volo) condividono le stesse caratteristiche intrinseche, circostanza peraltro espressamente riconosciuta da in sede di comparsa nel primo grado di giudizio (pag. 9) ove ha riconosciuto che è Pt_1
Pa possibile ma rischioso utilizzare il per i test, per il semplice motivo che così operando si testa direttamente il prodotto finale con il rischio di danneggiarlo.
3.2) Quanto alle varie considerazioni relative all'erroneità del primo test, alla mancanza di sufficiente preavviso, l'appellante non censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha evidenziato che sono stati ben quattro i test falliti e che l'unico test che ha avuto esito positivo è stato effettuato con carichi inferiori a quelli concordati.
3.3) In ordine alla doglianza secondo la quale il primo test è stato fatto “in ritardo” ed a ridosso del termine per consegnare il prodotto finito, il Tribunale ha correttamente osservato che le parti hanno espressamente concordato di differire la data di esecuzione del primo test, come risulta dall'accordo sottoscritto in data 01.10.2019 (doc. 15 attrice).
La circostanza che si sia trattato di un differimento concordato consente di escludere che detto differimento possa essere addebitato all'una o all'altra parte o ancora che possa rendere pagina 29 di 34 irrilevante il successivo inadempimento di Parte_1
3.4) L'attrice, già nel primo grado di giudizio, ha motivatamente contestato che il prodotto che oggi sta pubblicizzando sia quello progettato da CP_1 Pt_1
Si osserva in proposito che è la stessa ad avere confermato di non avere mai Parte_1 consegnato i progetti dell'ottica ad (proprio a causa della risoluzione del contratto), cosa CP_1
che impedisce ab origine di affermare che il prodotto pubblicizzato e/o eventualmente commercializzato da corrisponda a quello progettato da CP_1 Parte_1
Dalla circostanza che abbia validato e messo in commercio un'altra Controparte_1
ottica non può quindi inferirsi il corretto adempimento di Pt_1
4) Il terzo motivo contiene plurime censure.
4.1) Quanto all'errata applicazione dell'art. 1455 c.c. non corrisponde al vero che il Tribunale non abbia motivato le ragioni sottese alla sua valutazione, avendo piuttosto scrutinato i presupposti soggettivi (interesse del creditore all'esatto adempimento) ed oggettivi (alterazione dell'equilibrio contrattuale) della risoluzione.
La circostanza che in esecuzione del contratto abbia corrisposto consistenti acconti non può CP_1 comportare l'implicita rinuncia da parte della stessa alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto e/o l'implicita accettazione del prodotto fornito, per la semplice ragione che i pagamenti in acconto (l'ultimo dei quali conseguente alla fattura di del dicembre 2018) sono tutti CP_1
antecedenti al primo test fallito (del 10.09.2020). I pagamenti sono quindi avvenuti in un momento in cui non sussisteva ancora un accertato inadempimento di Pt_1
4.2) Quanto all'omessa applicazione dell'art. 1227 c.c., se è vero che il Tribunale non ha motivato in diritto e non ha richiamato espressamente tale disposizione normativa, è altrettanto vero che ha preso in considerazione (ritenendoli infondati) tutti i fatti a tale scopo dedotti da
Pa (errata determinazione dei livelli di shock, utilizzo del per effettuare i test, errata Pt_1
gestione delle tempistiche di esecuzione dei test, esecuzione dei test direttamente sulla telecamera) sui quali si à già detto in relazione ai precedenti motivi di gravame (cui per brevità si rimanda).
pagina 30 di 34 Quanto alla doglianza secondo la quale i test avrebbero dovuto essere utilizzati non solo come strumento di qualificazione del prodotto ma come “fase di verifica” per consentire ad Pt_1 eventuali rettifiche, si trascura che nel caso di specie sono stati effettuati quattro test, l'ultimo dei quali ad ottobre 2020 e l'impossibilità di ulteriori rettifiche è stata determinata dalla necessità di consegnare un prodotto finito per essere utilizzato nel volo inizialmente programmato a dicembre
2020 (docc. 22, 24 parte attrice).
D'altro canto, non può trascurarsi che all'esito del fallimento dei vari shock test non ha Pt_1
proposto di apportare una qualche limitata modifica al prodotto ma si è dichiarata disponibile rivedere integralmente il progetto dell'ottica nell'intenzione di garantire le stesse performance dell'ottica precedente (attore docc. 27, 31).
Si rileva in proposito che non vi è prova ed è inverosimile che una simile attività potesse essere effettuata in un così limitato arco di tempo, considerate le tempistiche già richieste per la precedente ed infruttuosa attività progettuale.
4.3) Quanto alle istanze istruttorie di parte appellante, considerato che i motivi di appello vertono precipuamente su questioni di diritto (avvenuta accettazione per fatti concludenti degli
Environmental loads, presupposti soggettivi ed oggettivi della risoluzione) la richiesta di approfondimento istruttorio mediante CTU deve essere disattesa in quanto superflua.
Le istanze di prova orale articolate da parte appellante devono per contro stimarsi inammissibili. ha in particolar modo richiesto che vengano ammessi i capitoli di prova per testi già Parte_1
dedotti nel primo grado di giudizio.
Secondo la giurisprudenza “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Corte di
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
5) Deve per contro essere accolto l'appello incidentale di Controparte_1
5.1) Il primo motivo di appello incidentale è fondato.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva allegato che Controparte_1
pagina 31 di 34 Pa l'impossibilità di restituzione in natura riguardava una sola ottica , ovverosia quella “in volo”, dandosi contestualmente atto che il restante materiale era rimasto a terra ed era passibile di restituzione.
Tale deduzione difensiva non è stata contestata da la quale ha solamente chiesto la Parte_1
condanna alla restituzione materiale dei beni consegnati in esecuzione del contratto ed alla restituzione per equivalente qualora non fosse stata possibile la restituzione “in natura”.
Può pertanto ritenersi che nel primo grado di giudizio non sia stata oggetto di specifica
Pa contestazione la possibilità della materiale restituzione di due delle tre lenti consegnate.
D'altro canto, in difetto di allegazione e prova dell'impossibilità di materiale restituzione (onere della prova gravante sull'attore in ripetizione ex art. 2037 c.c.) non può farsi luogo ad una condanna pecuniaria per equivalente.
Le produzioni documentali operate in appello da riscontrano Controparte_1
ulteriormente la tesi della possibilità di restituire due delle lenti.
Non costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento di eventuali ed ipotetici danneggiamenti e/o deperimenti di tali lenti.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, Controparte_1
Pa deve essere condannata alla materiale restituzione delle due lenti ancora nella sua detenzione mentre l'importo monetario per equivalente liquidato dal Tribunale deve essere ridotto ad
€ 16.000,00 (corrispondente al valore di una sola lente, valore sul quale non vi è motivo di gravame).
5.2) E' parimenti fondato il secondo motivo di appello incidentale.
In primo grado sono stati assegnati termini ex art. 183 c.p.c. ed ha depositate tutte e tre le CP_1
memorie nonché ulteriori documenti volti a dare prova dei fatti allegati.
L'art. 4, comma 4, lett. c DM n. 55/2014 ricomprende nella fase istruttoria le richieste di prova, le memorie illustrative e/o di precisazione della domanda e l'esame degli scritti e delle produzioni documentali delle altre parti.
La fase istruttoria è stata quindi chiaramente svolta ed i compensi per tale fase sono dovuti pur in difetto di istruttoria orale.
Nel caso di specie, stante la complessità delle questioni trattate, le memorie depositate da parte attrice non sono state neanche “sintetiche” o “di stile”. Non sussistono quindi motivi che pagina 32 di 34 giustifichino la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria nei parametri minimi.
Per quanto il Tribunale non abbia espressamente illustrato i criteri sottesi alla liquidazione delle spese di lite, l'importo finale liquidato (€ 8.433,00) si ottiene solamente espungendo dai compensi medi la fase istruttoria.
Il compenso dovuto, attingendo ai parametri medi del DM n. 55/2014 come attualmente vigente
(controversia di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00) ricomprendendovi la fase trattazione-istruttoria è pari ad € 14.103,00.
Sono documentati gli esposti anticipati da e non liquidati nella sentenza di primo grado. CP_1
6) Concludendo, l'appello principale di deve essere rigettato mentre deve essere Parte_1 accolto l'appello incidentale di Controparte_1
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di Pt_1
ed in favore di
[...] Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00),
- dell'attività espletata nel sub procedimento di sospensiva (fase studio ed introduttiva) liquidabile nei parametri minimi attesa la relativa semplicità delle questioni trattate e la loro parziale sovrapponibilità alle difese poi esplicitate nel giudizio di merito, con applicazione delle tabelle afferenti ai giudizi cautelari, tale essendo la natura della sospensiva (compensi per
€ 1.727,00);
- dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale) conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 (fatta eccezione della fase di trattazione liquidata nei parametri minimi atteso il “solo” svolgimento di un tentativo di conciliazione), come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22 (compensi per € 12.154).
Sono documentate spese per € 777,00 (C.U.).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 33 di 34
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale ed in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Torino
n. 2274/2024 pubblicata in data 16.04.2024, condanna alla restituzione Controparte_1
Pa in favore di delle due ottiche rimaste a terra (contraddistinte con i numeri di serie Parte_1
SN C18120001 ed SN C18120003) nonché, stante l'impossibilità di restituzione della terza ottica
Pa
, al pagamento per equivalente determinato in € 16.000,00 (in luogo del maggiore importo di
€ 48.000,00 indicato dal Tribunale);
3) Condanna a rimborsare ad le spese di lite del primo Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano nel maggior importo di € 786,00 per esposti, € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) Condanna a rimborsare ad le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
gravame, che si liquidano in € 777,00 per esposti, € 13.881,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
6) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 608/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Lentini Barbara, Parte_1 P.IVA_1
appellante appellato incidentale contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Curiale Roberto, Controparte_1 P.IVA_2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 14.03.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
13.03.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da inadempimento di contratto di prestazione d'opera
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“In via principale: accogliere il proposto appello per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza la sentenza n. 2274/2024 emessa dal Tribunale di Torino,
pagina 1 di 34 accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- In via principale nel merito: accertato l'adempimento di in relazione al contratto Parte_1
oggetto di causa, rigettare la domanda proposta dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto dedotte negli atti;
- In subordine nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenesse anche solo parzialmente inadempiente, accertare la non gravità Pt_1 dell'inadempimento, in considerazione dell'attuale funzionamento di e del suo utilizzo Pt_2 da parte dell'attrice; accertare inoltre, la non imputabilità del medesimo in capo a parte Con convenuta in ragione del concorso del creditore e di nella causazione del medesimo;
CP_1
- In ogni caso, rigettare la domanda restitutoria, in quanto infondata stante l'utilizzazione del prodotto consegnato da parte dell'attrice, e, eventualmente, limitare la condanna al risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato;
- In ogni caso, in via riconvenzionale: per tutte le ragioni esposte e documentate in atti, accertare il danno patrimoniale subito da in conseguenza della condotta tenuta da Pt_1 CP_1
per come risulterà provato in corso di causa, e condannare parte attrice al risarcimento del danno in favore della convenuta, quantificato in € 77.770,00, a titolo di danno emergente, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno da lucro cessante costituito dalla mancata partecipazione di alla commercializzazione del prodotto (come Pt_1
previsto dal contratto), da liquidarsi in via equitativa ex art.
1.226 c.c.;
- Nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accogliere la domanda di risoluzione del contratto e di restituzione degli importi corrisposti dall'attrice, condannare CP_1
Par alla restituzione dei componenti ricevuti da nel corso del rapporto contrattuale (DM, Pt_1
Pa e ) e, nel caso di impossibilità della restituzione, condannare al pagamento per equivalente Pa determinato nella misura di € 64.000,00 per l' ;
- Nella denegata ipotesi in cui fosse tenuta a risarcire anche solo parzialmente si Pt_1 CP_1
chiede di porre in composizione totale o parziale quanto reciprocamente dovuto tra le parti in causa;
- In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttoria articolati nelle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. con particolare riferimento alla richiesta di ammissione della CTU;
pagina 2 di 34 - In tutti i casi, con vittoria di spese e competenze di giudizio con applicazione dell'aumento fino al 30% delle stesse rispetto ai parametri ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis, del Decreto del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto 8 marzo 2018, n.
37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26.04.2018 atteso che il presente atto è redatto “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto;
- In via istruttoria: disporre la CTU tesa ad appurare che il progetto e le ottiche consegnate da sono dotate di requisiti che soddisfano l'oggetto del contratto e che, in subordine, le Parte_1
specifiche dei test di shock richieste da sono ridondanti rispetto allo scopo per il quale il CP_1
prototipo doveva essere realizzato, nonché accerti la responsabilità di (quantomeno in CP_1
termini di concorso) nella erronea determinazione delle specifiche dei test di shock, nella errata gestione delle tempistiche e delle modalità di esecuzione del contratto (con particolare riferimento alle modalità di svolgimento dei test di shock).
Si insiste, inoltre, per l'ammissione delle prove per testi indicate nelle memorie istruttorie depositate nel procedimento di primo grado, in quanto determinanti ai fini dell'accertamento dei fatti di causa e dell'adempimento di Parte_1
- In via subordinata: nella non creduta ipotesi di accertamento dell'inadempimento di Parte_1
accertare che lo stesso non possiede i requisiti di gravità e imputabilità e, pertanto, respingere la domanda di risoluzione del contratto e escludere il risarcimento in favore di o, in ulteriore CP_1
subordine, limitare la condanna al risarcimento del danno nei limiti del giusto e del provato, avuto riguardo all'utilità comunque pervenuta a parte appellata attraverso l'opera di Pt_1
(realizzazione e commercializzazione di ), nonchè al concorso di parte appellata ex art. Pt_2
1227 C.C.;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia la Corte d'Appello ecc.ma, respinta ogni contraria domanda, eccezione e istanza, anche istruttoria,
- in via principale: rigettare integralmente l'impugnazione avversaria;
- in via di appello incidentale:
pagina 3 di 34 1) riformulare la disposizione in ordine all'obbligazione restitutoria ex art. 1458 c.c. a carico di disponendo che essa restituisca ad le tre lenti (ottiche) Controparte_1 Parte_1
Pa
, di cui n. 2 per consegna materiale e n. 1 (quella imbarcata sul satellite, impossibile da riconsegnare materialmente) per equivalente monetario, nell'importo quantificato in euro
16.000,00. Con conseguente retrocessione da parte di del maggior importo CP_3
trattenuto in compensazione al momento del pagamento effettuato in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) rideterminare le spese di lite del primo grado, aggiungendo la liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione, quantificata nella misura che si era proposta nella nota spese di causa o nella diversa misura che la Corte riterrà congrua, nonché degli esposti pari ad euro 786,00;
- confermare per il resto la pronunciata decisione. Con vittoria di spese del presente grado, sia per la fase di merito che per la fase cautelare (sospensiva), oltre IVA, CPA, rimborso forfettario delle spese generali e successive occorrende”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. conveniva in giudizio la al fine di far dichiarare Controparte_1 CP_4
l'intervenuta risoluzione, ai sensi degli artt.1453 e 1455 c.c., del contratto stipulato in data
07.08.2017, integrato con scrittura dell'01.10.2019, avente ad oggetto la fornitura, previa progettazione e sviluppo, di un'ottica per uso spazio, debitamente qualificata secondo i livelli di resistenza commissionati, per grave ed esclusivo inadempimento della convenuta e di sentirla dichiarare tenuta e condannare a restituire, ex art. 1458 c.c., tutte le somme percepite in esecuzione del contratto (€ 187.000,00 al netto dell'iva), nonché a risarcirle tutti i danni cagionati in conseguenza dell'inadempimento (quantificati in € 23.846,20).
A fondamento della propria pretesa deduceva che era un'azienda high- Controparte_1
tech italiana fondata nel 1984, specializzata nella modellistica, simulazione e controllo di sistemi complessi le cui principali aree di attività includevano lo spazio, l'automotive e l'automazione industriale.
In particolare, si occupava di progettare soluzioni innovative e personalizzate, sviluppando CP_1
algoritmi di controllo e software real-time, strumenti per la progettazione di controlli automatici,
pagina 4 di 34 tecniche di sicurezza ed affidabilità, sistemi di localizzazione precisa per veicoli intelligenti e tecnologie per Industry 4.0.
Uno dei progetti chiave di era il sistema di determinazione dell'assetto dei veicoli spaziali, CP_1
noto come . Questo progetto, sviluppato con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana e Pt_2
dell'Agenzia Spaziale Europea, utilizzava algoritmi di auto calibrazione per sviluppare star tracker ad alta precisione destinati ai piccoli satelliti (Smallsats).
L'innovazione risiedeva negli algoritmi di mentre l'hardware della telecamera era costituito CP_1
da ottica ed elettronica avanzata.
Precisava che tale progetto aveva ricevuto un finanziamento dalla Commissione Europea nel
2016 per la realizzazione e la validazione in orbita del prototipo ARGO 1.0 e che nell'ottobre
2016, in collaborazione con la società VA International S.r.l., aveva iniziato ad attuare il suddetto Progetto Europeo ARGO.
A tal fine, necessitando il sistema di telecamere idonee ad essere lanciate e a viaggiare nello spazio, era venuta in contatto con la società che si era proposta quale soggetto Parte_1
realizzatore delle medesime con l'ausilio della società Techno System Development S.r.l..
A seguito di vari incontri con e VA, aveva formulato l'offerta del 31.07.2017 in CP_1 Pt_1
virtù della quale si sarebbe occupata della parte ottica e TSD della parte elettronica. Pt_1
Cont In data 03.08.2017 VA aveva trasmesso ad e a una lettera di conferma d'ordine, Pt_1
Cont subordinata all'accettazione di una serie di condizioni aggiuntive. e , valutate le nuove Pt_1
condizioni, ne avevano trasmesso l'accettazione in data il 07.08.2017 e in data 25.08.2017.
Il contratto così concluso consisteva nella progettazione e realizzazione dell'hardware (essendo il software a carico di , di un sensore stellare, rappresentato da tre elementi di base: CP_1
l'obbiettivo (Wide Angle Lens F28.5/1 – P/N C1732.001.000), la telecamera (Camera1 FPA and main electronics) ed il Router, i quali avrebbero rappresentato la componente materiale del
“Prodotto” oggetto di commercializzazione, fine ultimo di CP_1
Riferiva di aver, quindi, richiesto lo sviluppo e la fornitura di vari modelli hardware: progettazione e sviluppo di n. 1 Development Model (Modello di Sviluppo, abbreviato con la sigla DM) costituito da un obbiettivo ed una telecamera;
n. 1 Ground Model System (Sistema di
Modello di Terra, abbreviato con la sigla GM) costituito da 3 unità (ciascuna formata da un obbiettivo + una telecamera) ed 1 router;
n. 1 Flight Model (Modello di Volo, abbreviato con la
Pa sigla ) costituito da 3 unità (ciascuna formata da un obbiettivo + una telecamera + 1 router).
pagina 5 di 34 Ai sensi del contratto, avrebbe dunque dovuto fornire n. 7 obbiettivi (1 del DM, 3 del GM Pt_1
Pa e 3 del ), ciascuno a sua volta formato da sette singole lenti.
L'accordo prevedeva inoltre che dovesse provvedere a qualificare il proprio prodotto Pt_1
tramite il superamento di vari test ambientali, incluso espressamente il test di Shock, che era di importanza essenziale in quanto doveva attestare e garantire il richiesto elevato livello di robustezza dell'obiettivo (con le sue lenti).
Precisava che il modello “Engineering Qualification Model” era del tutto identico al modello di volo “Fly Model” (FM) e che, pertanto i test di verifica potevano essere indifferentemente svolti Pa sia sull'EQM che sul .
Aggiungeva che la formulazione delle specifiche dei test ambientali, incluso lo shock test, anziché essere contenuta nel contratto stipulato fra le parti era stata rimandata ad un momento successivo ed inserita all'interno del documento denominato “Enviromental loads for Argo system qualification” dell'01.12.2017.
Precisava di aver richiesto espressamente che i carichi corrispondenti ai livelli indicati nella tabella fossero applicati direttamente alla telecamera e non alla telecamera inserita nell'ambiente di volo del veicolo usato per una specifica missione e precisava che la differenza era rilevante perché nel secondo caso le sollecitazioni effettivamente subite dalla telecamera risultavano affievolite dalla protezione fornita dall'involucro satellitare e dunque di fatto l'oggetto in sé veniva testato per livelli nettamente inferiori.
Cont Precisava poi che in data 08.05.2018 il contratto intervenuto con e era stato ceduto da Pt_1
VA ad CP_1
Nonostante i test ambientali non fossero ancora stati eseguiti affermava di aver comunque effettuato il saldo delle fatture per complessivi € 187.000,00 + iva rimanendo in attesa dell'esecuzione dei detti test.
Allegava che durante i test di shock presso il laboratorio CIRA, l'ottica fornita da si era Pt_1
rotta ripetutamente, nonostante le modifiche apportate alle lenti al fine di ricalibrare il prodotto.
A fronte del fallimento del test numero tre, aveva comunicato ad che il fallimento CP_1 Pt_1
dell'ultimo test rendeva impossibile consegnare a entro la scadenza del 29.10.2020 la CP_5
camera di volo e la relativa documentazione, necessari per poter accedere al programmato volo di dicembre 2020 per cui aveva comunicato di non avere interesse a continuare a cercare soluzioni per rimediare agli insuccessi di Pt_1
pagina 6 di 34 Veniva poi eseguito un ultimo test che pure era fallito ed costretta ad ammettere la non Pt_1
conformità del proprio prodotto, aveva proposto ad di rifare completamente il progetto CP_1
dell'ottica ridisegnando la meccanica del nuovo obbiettivo ma non aveva accettato tale CP_1
proposta.
Riteneva quindi evidente l'inadempimento di al contratto concluso dal momento che Pt_1
l'ottica realizzata dalla convenuta non aveva soddisfatto i requisiti di robustezza commissionati dall'attrice.
La gravità dell'inadempimento era insita nel fatto stesso che il prodotto commissionato non era stato fornito e la progettazione e i modelli di sviluppo realizzati, essendo riferiti ad un oggetto risultato non conforme ai requisiti richiesti, erano privi di qualsiasi utilità per CP_1
Chiedeva quindi che venisse accertata l'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta ai sensi degli artt. 1453 e ss. con obbligo da parte di di Pt_1
restituire quanto percepito.
Si costituiva in giudizio contestando nel merito il proprio inadempimento e Parte_1
formulando in via riconvenzionale richiesta di rimborso dei costi che aveva sostenuto a causa della rottura delle ottiche impiegate durante i quattro tentativi di test di qualifica falliti, dei costi per un test di vibrazione e per il personale e relative trasferte sopportati in occasione di tali operazioni, il tutto per un totale di € 77.770,00.
Chiedeva, altresì, il risarcimento in via equitativa del danno per lucro cessante, sostenendo di avere diritto di partecipare alla commercializzazione del sistema e che l'aveva Pt_2 CP_1
estromessa.
In subordine, per il caso di accoglimento delle domande attoree, chiedeva che le venissero restituiti i suoi componenti o, in caso di impossibilità, che le venisse rimborsato il costo per il
Pa modello , da lei quantificato in € 48.000,00 eventualmente in compensazione con le maggiori somme dovute all'attrice.
Deduceva che il contratto era costituito da un insieme di proposte ed accettazioni reciproche, piuttosto che da un unico documento organico e precisava che in nessuna parte dei contratti o della documentazione erano state specificate le caratteristiche riguardanti i carichi dei test di shock.
pagina 7 di 34 Affermava che l'offerta tecnica di prevedeva che i test fossero eseguiti da essa stessa e in Pt_1
tutta la documentazione contrattuale non vi erano specifiche sui test di prova, incluso quello di shock.
Rilevava che le specifiche dei test erano state comunicate solo nel dicembre 2017 tramite il documento "Enviromental loads for Argo system qualification" e che, non essendo parte del contratto, detto documento non aveva efficacia obbligatoria nei suoi confronti.
Affermava che conformemente agli standard per la gestione dei progetti stabiliti dalla Pt_1
European Cooperation for Space Satandardization, aveva formulato la propria offerta prevedendo i 4 modelli: Development Model (DM), il cui scopo era verificare l'effettiva fattibilità del sistema ed eventualmente mettere in evidenza criticità e quindi rivedere le specifiche del sistema finale;
Ground Model (GM), modello per l'espletamento delle prove a terra;
Engineering Qualification
Model (EQM), destinato ad essere sottoposto alle prove ambientali (test di vibrazione, shock e temperatura); Flyght Model (FM), ovverosia il prodotto definitivo da mettere in volo.
Precisava che per contenere i costi, aveva escluso l'EQM ed aveva scelto di eseguire i test CP_1
ambientali direttamente sul modello destinato al volo. Pa Sottolineava che non sussisteva equivalenza tra il modello Fly ( ) ed il modello “Engineering qualification” (EQM) poiché scopo di quest'ultimo modello era essere sottoposto alle prove Pa ambientali (test di vibrazione, shock e temperatura), mentre il modello era il prodotto definitivo che sarebbe stato messo in volo, sicché il fatto che i test erano stati eseguiti su un
Pa modello e non su un modello EQM aveva influito sull'insuccesso delle prove.
Sottolineava che la prima rottura delle lenti era stata causata da un errore del laboratorio, evitabile se fosse stata in grado di partecipare al test o se vi avesse presenziato. Pt_1 CP_1
Precisava infatti che i test di shock presso il laboratorio Cira erano stati organizzati con tempistiche che avevano impedito oggettivamente ad di presenziare. Pt_1
Rilevava infine che si era resa disponibile a migliorare le ottiche secondo i requisiti Pt_1
maggiori richiesti ma era stata a rifiutarsi e ad insistere per la restituzione dei materiali. CP_1
Sulla sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 2274/2024, pubblicata in data 16/04/2024, il Tribunale di Torino:
- accertava l'inadempimento contrattuale di e dichiarava la risoluzione del contratto;
Parte_1
pagina 8 di 34 - condannava a restituire in favore di € 201.019,00 oltre Iva ed interessi legali dalla Pt_1 CP_1 domanda al saldo, nonché al risarcimento dei danni che quantificava in € 9.827,30; Par
- condannava a restituire le ottiche DM e a ed a pagare € 48.000,00 per le lenti CP_1 Pt_1
Pa
non restituibili;
- respingeva la domanda riconvenzionale proposta da Pt_1
- condannava a rimborsare le spese legali ad Pt_1 CP_1
Il Tribunale osservava quanto segue:
- oggetto del contratto stipulato tra ed era la realizzazione e fornitura di n. 7 obiettivi, CP_1 Pt_1
ciascuno dei quali formato da diverse lenti rispondenti a determinate caratteristiche tecniche;
- tali caratteristiche dovevano essere attestate e garantite da mediante il superamento di Pt_1
determinati test ambientali, tra i quali lo shock test, poiché le lenti dovevano essere in grado di non deteriorarsi e compromettersi durante il lancio nello spazio a bordo di un satellite;
- i carichi di shock non erano contenuti all'interno dell'offerta ma nel documento del 01.12.2017 denominato “Environmental loads for ”, accettato per comportamenti Parte_5
concludenti da come desumibile dal comportamento delle parti, dalle loro interazioni e Pt_1
dallo scambio di corrispondenza.
Il Tribunale osservava in particolare che non aveva avanzato riserve sulle Parte_1
potenzialità delle proprie ottiche neanche quando le erano stati trasmessi i parametri definitivi dei test di qualifica ed al contrario aveva affermato che si trattava di “richieste” rispetto alle quali non doveva richiedere spiegazioni di sorta. Parte_1
Il Tribunale riteneva pertanto che le pattuizioni contrattuali prevedevano che mediante Pt_1
varie fasi di sviluppo, produzione, test e ottimizzazione del prodotto fornisse ad la CP_1
componente ottica e che tale realizzazione dovesse presentare determinate caratteristiche tecniche.
Passava quindi a valutare se l'ottica realizzata dalla convenuta avesse o meno soddisfatto i requisiti di robustezza commissionati dall'attrice, e in caso negativo, se tale inadempimento fosse da ritenersi di lieve o di grave entità.
pagina 9 di 34 Dopo aver richiamato la giurisprudenza sulla valutazione della gravità dell'inadempimento, precisava che avrebbe dovuto fornire un'ottica che soddisfacesse specifici requisiti di Pt_1
robustezza previsti dal contratto, sennonché i test di qualifica allo shock, ripetuti quattro volte in diversi laboratori, avevano dimostrato che il prodotto non rispettava le specifiche richieste, con le lenti che risultavano sempre danneggiate o scheggiate nonostante le modifiche apportate dai tecnici di Pt_1
Pa Era irrilevante che i test di shock fossero stati eseguiti su un modello anziché su un modello
EQM, atteso che (condividendo tali modelli le stesse caratteristiche intrinseche) la scelta del modello su cui effettuare la verifica non aveva alcuna influenza sugli esiti dei test.
A seguito dell'ultimo test, condotto peraltro con carichi diversi da quelli concordati tra le parti e più “leggeri”, lo shock test era stato superato. In proposito non era condivisibile la tesi di Pt_1
secondo cui il superamento di tale ultimo test ed il fatto che aveva potuto partecipare
[...] CP_1
al lancio del satellite nel mese di gennaio 2021 comprovassero il suo esatto adempimento. In senso contrario, il Tribunale evidenziava che aveva commissionato un prodotto che CP_1 soddisfacesse standard di resistenza più elevati, per cui l'oggetto del contratto non era limitato alla realizzazione di un'ottica che potesse soddisfare i soli requisiti del volo di prova con CP_5
ma doveva essere in grado di soddisfare gli specifici requisiti di robustezza richiesti dal committente, requisiti che erano finalizzati consentire il montaggio del prodotto su una varietà di satelliti (non solo quello di , sopportando i carichi dei più comuni lanciatori. CP_5
Non era neanche fondata la tesi di secondo cui il differimento ed il ritardo con cui era stato Pt_1
eseguito il test finale di shock fosse da imputare alle esigenze di (tanto da arrivare a ridosso CP_1
della data del lancio del satellite -novembre 2020- con conseguente impossibilità per di Pt_1
Pa mettere ulteriormente a punto il secondo le richieste di . Era infatti dimostrato che già CP_1 precedentemente all'accordo del 01.10.2019 le parti si fossero accordate nel posticipare i test di shock “al fine di effettuare un test di qualifica che fosse compatibile anche con le esigenze del
Programma Striving”.
L'obiettivo realizzato da non aveva soddisfatto i requisiti richiesti dal contratto e pertanto, Pt_1
la mancata realizzazione e successiva consegna di un prodotto conforme alle specifiche, integrava un grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto.
La risoluzione contrattuale comportava come conseguenza la condanna di alla Parte_1
pagina 10 di 34 restituzione degli importi ricevuti da in esecuzione del contratto per un importo CP_1
complessivo di euro 187.000,00 oltre IVA e interessi.
Sottolineava poi che la risoluzione del contratto determinava anche per la parte non inadempiente l'obbligo di restituzione delle prestazioni pecuniarie o della restituzione delle cose specifiche, nelle condizioni in cui si trovavano al momento della proposizione della domanda di risoluzione contrattuale, per cui riteneva che fosse tenuta a corrispondere ad tutta l'ottica dalla CP_1 Pt_1
stessa fornita, comprensiva dei modelli DM e GM nonché le lenti attualmente collocate sul
Pa satellite ).
Precisava che, stante l'oggettiva impossibilità di restituire le lenti in volo, dovesse CP_1 corrispondere ad l'equivalente monetario di tali lenti, pari al prezzo di cui al contratto, Pt_1 ovvero € 16.000 a lente per totali € 48.000,00.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno avanzata da il Tribunale osservava che CP_1 con riferimento agli importi di € 6.500,00 versato alla , i costi delle trasferte per CP_5
€ 1.396,80 ed i costi per ripetere i test ambientali di vibrazione per € 1.930,50, erano documentati e diretta conseguenza dell'inadempimento della e conseguentemente riteneva che gli stessi Pt_1
dovessero essere risarciti, poiché corrispondevano alla perdita subita dal creditore per effetto dell'inadempimento del debitore.
Con riferimento ai costi sostenuti da per lo svolgimento dei falliti testi di shock (primo e CP_1 secondo test € 8.916,00; terzo test € 5.102,00) precisava invece che con scrittura privata del
01.10.2019 si era accollata i costi del test di shock. CP_1
Secondo il Tribunale la scrittura privata del 01.10.2019 doveva essere intesa quale scrittura integrativa del primo contratto con la conseguenza che, venuta meno l'efficacia tra le parti della prima offerta per effetto della risoluzione contrattuale, anche la seconda scrittura privata era priva di effetti giuridici e soggiaceva alla risoluzione contrattuale, per cui la era tenuta a Pt_1 restituire alla quanto versato da quest'ultima. CP_1
Condannava quindi a restituire ad l'importo di € 14.019,00 (ricavato dalla somma Pt_1 CP_1 degli importi di € 8.916 ed € 5.103,00) come effetto restitutorio conseguente alla risoluzione contrattuale.
In relazione alla domanda riconvenzionale proposta da relativa alla richiesta di Pt_1
risarcimento delle spese sostenute per le esecuzioni dei test di shock presso il laboratorio
SERMS, le relative trasferte ed il corrispettivo del valore di n. 4 ottiche rotte e/o danneggiate pagina 11 di 34 durante lo svolgimento errato del predetto test, per un totale di € 77.770,00, il Tribunale rigettava la domanda venendo in rilievo costi generati dalla stessa parte inadempiente.
Parimenti il Tribunale non accoglieva la domanda di risarcimento danni per lucro cessante
(mancata partecipazione alla commercializzazione del prodotto) non avendo la convenuta fornito alcun genere di prova, neppure indiziaria, sull'utilità patrimoniale che la stessa avrebbe conseguito, né sulla ragionevole e fondata previsione che il danno si sarebbe potuto concretamente verificare.
Sul giudizio di appello. proponeva tempestiva impugnazione, instando per la sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza impugnata e rassegnando le conclusioni anche istruttorie (CTU e prova orale) riportate in epigrafe.
si costituiva in appello opponendosi all'istanza di sospensiva instando Controparte_1
per il rigetto del gravame.
Rigettata l'istanza di sospensiva, esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 13.03.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 14.03.2025 il Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti da Parte_1
Con il primo motivo deduce che il Tribunale abbia erroneamente individuato Parte_1
l'oggetto del contratto.
Sostiene che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, il contratto originario non conteneva specifiche dettagliate riguardanti i test di shock che avrebbero dovuto essere eseguiti sulle ottiche. Infatti, le specifiche dei test erano state determinate in una fase successiva e non accettate automaticamente da Pt_1
Sottolinea che il contratto prevedeva la fornitura di un prototipo funzionante, che consentisse ad di adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Unione Europea (che aveva CP_1
pagina 12 di 34 finanziato il progetto), capace di essere successivamente commercializzato, ma senza l'obbligo di rispettare specifici livelli di carico di shock imposti unilateralmente da CP_1
Sostiene che i documenti prodotti in giudizio dimostrino chiaramente che il contratto in questione non fosse costituito da un testo organico, bensì da un'offerta presentata congiuntamente da Pt_1
Cont e a seguito di concertazione tra le parti, successivamente accettata da VA.
In particolare, l'oggetto del contratto era delineato nel testo di accettazione delle offerte tecniche e ribadito nel contratto di cessione dell'08.05.2018 (doc. 1 fascicolo di primo grado).
Precisa che la realizzazione di 1.0 era finanziata dalla Commissione Europea nell'ambito Pt_2 del Progetto Horizon 2020, con l'obiettivo di incentivare l'accesso delle piccole e medie imprese al settore spaziale. Il progetto mirava a sviluppare uno Star Tracker denominato Argo 1.0, distinguendosi per la miniaturizzazione dei componenti e il contenimento dei costi, rendendolo così appetibile sul mercato internazionale.
Afferma che il progetto è stato concluso, approvato e finanziato per € 1.966.867,50, per cui sarebbe evidente che abbia adempiuto correttamente ai propri obblighi contrattuali. Pt_1
Rileva che la descrizione del progetto operata dalla Commissione Europea corrisponda esattamente al contenuto dell'accettazione delle conferme d'ordine.
Rileva, inoltre, che la qualificazione del progetto da parte della Commissione Europea come livello TRL6 (Tecnologia dimostrata in ambiente industrialmente rilevante) indica che le ottiche fornite da siano state adeguate. Pt_1
Rileva che sia l'accettazione dell'offerta tecnica, sia la scrittura privata di cessione dei contratti, specificavano che le ottiche e la telecamera fornite rispettivamente da e TSD dovessero Pt_1
essere testate per il livello TRL6 (mentre per la commercializzazione di occorre un livello Pt_2
di certificazione TRL9), ma non vi era alcuna previsione nella documentazione contrattuale che il prototipo dovesse essere qualificato per la commercializzazione, sicché ritiene che sia infondata la lamentela di riguardo il mancato raggiungimento dei requisiti per la CP_1
commercializzazione di . Pt_2
Evidenzia, quindi, che le specifiche di carico richieste da anche se in ipotesi tecnicamente CP_1
possibili, non sono state contrattualmente vincolanti venendo in rilievo un requisito aggiunto successivamente alla conclusione degli accordi contrattuali.
pagina 13 di 34 Sottolinea che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non abbia accettato i Pt_1
requisiti di shock ed al contrario abbia sin da subito segnalato di ritenerli sproporzionati rispetto agli standard di settore e alle effettive necessità del progetto.
Evidenzia che dalla corrispondenza intercorsa fra le parti emerge che e avessero Pt_1 CP_1
concordato di lavorare insieme per determinare i requisiti tecnici.
In particolare, in una mail del 5 dicembre 2017 aveva affermato che i carichi di shock Pt_1
erano considerati esagerati e richiedevano ulteriori discussioni per trovare un compromesso accettabile e ciò a dimostrazione che le specifiche dei test non fossero state accettate tout court da
Pt_1
Afferma inoltre che le specifiche dovevano essere concertate e adattate durante l'esecuzione del contratto e sostiene che abbia adempiuto al contratto fornendo le ottiche richieste nei tempi Pt_1
previsti e collaborando per eseguire i test necessari, sennonché le condizioni eccessive imposte successivamente da avrebbero reso impossibile il superamento dei test di shock. CP_1
La sentenza, secondo avrebbe quindi errato nel ritenere essenziali e vincolanti le Pt_1
specifiche dei test di shock successivamente imposte da ignorando il contesto collaborativo CP_1
e l'evoluzione contrattuale.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza nella parte in cui definisce l'oggetto del contratto e valuta l'adempimento contrattuale, riconoscendo la non essenzialità delle specifiche di shock e la piena conformità delle ottiche fornite agli accordi contrattuali originali.
Con il secondo motivo censura la sentenza sostenendo che il Tribunale abbia ingiustamente considerato come grave l'inadempimento contrattuale di ai sensi dell'art. 1455 c.c. Pt_1
ignorando le specifiche dinamiche contrattuali e le modalità di esecuzione dei test.
Ribadisce che le specifiche dei test di shock imposte da siano state eccessive (rispetto agli CP_1
standard di settore) e prontamente contestate da in quanto ritenute sproporzionate che Parte_1
ciononostante si sia offerta di collaborare per definire specifiche più realistiche. Parte_1
Inoltre, ritiene che la sentenza abbia errato nel considerare tali specifiche come essenziali, essendo probabilmente il Tribunale giunto a tale conclusione per mancanza di conoscenza del settore specifico e altamente tecnico in cui si inserisce il contratto in esame, ragione per la quale sostiene che l'elevato livello di tecnicismo che caratterizza la materia avrebbe richiesto pagina 14 di 34 l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) anche solo ai fini della lettura e dell'interpretazione della documentazione in atti, tale da richiedere competenze molto specifiche.
Al fine di chiarire meglio la documentazione del fascicolo di primo grado, produce in appello la relazione tecnica del prof. secondo cui: Testimone_1
- per tutti i lanciatori esaminati, la curva della resistenza agli shock cresce costantemente fino alla fascia di alta frequenza (1000 Hz), per poi diventare piatta;
- i grafici delle specifiche di shock richieste da mostrano per contro una crescita continua CP_1
oltre questa frequenza, segno evidente dell'eccessività delle specifiche richieste;
- le linee guida del settore, espresse nel manuale ECSS-E-HB-32-25, non sono state considerate da VA ed per l'elaborazione delle specifiche richieste;
CP_1
- è buona prassi eseguire i test di shock su modelli di qualifica (EQM) e non su modelli di volo
(FM), come richiesto da che aveva eliminato la realizzazione del modello EQM per ragioni CP_1
di budget;
- le specifiche di test richieste da sono immotivatamente superiori sia al necessario che ai CP_1
requisiti della maggior parte dei lanciatori sul mercato;
- ì livelli di shock per cui sono state testate le ottiche prodotte da sono per contro adeguati Pt_1
agli standard ECSS;
- le modalità di esecuzione dei test da parte di sono state contrarie alle buone pratiche di CP_1
settore.
Ribadisce che le comunicazioni tra ed dimostrano che vi sia stato un accordo per Pt_1 CP_1
lavorare insieme alla definizione dei requisiti tecnici, sottolineando di aver sempre mostrato disponibilità a collaborare per trovare soluzioni che rispettassero gli standard di settore.
Si duole quindi che abbia imposto unilateralmente specifiche non realistiche. CP_1
Sostiene che abbia gestito male le tempistiche e le modalità di esecuzione dei test, CP_1
ritardando l'avvio dei test e comunicando le date dei test con preavviso insufficiente, così impedendo a di partecipare adeguatamente. Pt_1
Si duole che i test siano stati eseguiti su modelli non idonei e con carichi di shock eccessivi, determinando risultati negativi che non riflettevano la qualità delle ottiche fornite.
Si duole che il Tribunale non abbia dato rilevanza alla circostanza che ha proposto Pt_1
soluzioni alternative per risolvere i problemi riscontrati durante i test, offrendo di rivedere il pagina 15 di 34 progetto delle ottiche e di eseguire nuovi test presso laboratori qualificati, sennonché ha CP_1
rifiutato queste proposte, dimostrando mancanza di collaborazione costruttiva.
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto riconoscere che le specifiche dei test di shock imposte da non sono state parte dell'accordo originale, che ha adempiuto correttamente alle CP_1 Pt_1
proprie obbligazioni fornendo ottiche conformi agli accordi originali, che le specifiche dei test di shock imposte successivamente da non erano vincolanti. CP_1
Afferma che non può essere ritenuta gravemente inadempiente e la responsabilità deve Pt_1
essere per lo meno condivisa tra le parti.
Alla luce di quanto esposto, ritiene evidente che il Tribunale abbia errato nell'interpretazione dei fatti riguardanti l'adempimento di e l'impatto della condotta di Pt_1 CP_1
Inoltre, il perfetto funzionamento di 1.0, ancora oggi in orbita e pubblicizzato da Pt_2 CP_1 dimostrerebbe l'esatto adempimento da parte di Pt_1
Chiede quindi disporsi la riforma della sentenza con l'accertamento dell'esatto adempimento di accogliendosi altresì la domanda di risarcimento del danno formulata dalla stessa Pt_1 Pt_1
Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 1436, 1455 e 1227 c.c. e si duole dell'erroneo rigetto delle istanze istruttorie presentate dalla difesa Pt_1
In relazione alla violazione dell'art. 1346 c.c. (determinazione dell'oggetto del contratto), ribadisce che il Tribunale ha erroneamente considerato le specifiche di carico (test di shock) come un elemento essenziale del contratto.
Sostiene che se le parti avessero voluto conferire carattere di essenzialità a tali specifiche certamente le avrebbero determinate sin dalla stipula del primo contratto anziché rimettere la loro individuazione ad un atto successivo ed unilaterale di CP_1
Rileva che la determinazione dell'oggetto del contratto debba essere chiara e condivisa da entrambe le parti, cosa che non sarebbe avvenuta in questo caso.
In relazione alla violazione dell'art. 1455 c.c. (gravità dell'inadempimento) deduce che il suo asserito inadempimento non potrebbe comunque essere considerato grave dal momento che le specifiche imposte da erano “esagerate” rispetto agli standard industriali. CP_1
pagina 16 di 34 Sostiene inoltre che abbia continuato ad utilizzare e commercializzare il prodotto ( CP_1 Pt_2
[...
), dimostrando così che l'inadempimento non sia stato di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto.
Ritiene che lo stesso avvenuto pagamento del lavoro eseguito dimostri inequivocabilmente la correttezza dell'adempimento o quanto meno la scarsa importanza dell'inadempimento.
In relazione alla violazione dell'art. 1227 c.c. (concorso di colpa del creditore), ritiene che il
Tribunale non abbia considerato adeguatamente il concorso di CP_1
avrebbe infatti imposto specifiche di shock non realistiche, avrebbe mal gestito le CP_1
tempistiche e le modalità di esecuzione dei test e questi elementi avrebbero dovuto essere valutati per accertare la responsabilità condivisa nella mancata conformità alle specifiche.
Infine, critica la decisione del Tribunale di escludere le prove testimoniali e la consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ritenendo tali prove essenziali per dimostrare che le specifiche di shock imposte da siano state eccessive, non concordate e che l'inadempimento di non possa essere CP_1 Pt_1
considerato grave né imputabile esclusivamente ad essa.
Chiede, quindi, la riforma della sentenza di primo grado per quanto riguarda l'identificazione dell'oggetto del contratto, la valutazione della gravità dell'inadempimento ed il concorso di colpa di CP_1
Inoltre, richiede l'ammissione delle prove testimoniali e della CTU per valutare correttamente i fatti di causa.
Sostiene che, tenendo conto di tutti questi elementi, il contratto non avrebbe dovuto essere risolto e la richiesta di risarcimento danni di avrebbe dovuto essere respinta o quantomeno CP_1
limitata ai danni effettivamente provati.
II) Difese ed appello incidentale di Controparte_1
ha innanzitutto contestato la ricostruzione fattuale operata da parte Controparte_1
appellante deducendo che non sia vero:
- che la collocazione del software all'interno della telecamera invece che all'esterno fosse stata un'idea di Pt_1
pagina 17 di 34 - che le specifiche dei test di prova ai quali il prodotto avrebbe dovuto essere sottoposto non fossero state oggetto di pattuizione contrattuale fra le parti;
- che il test finale di qualifica allo shock, fosse stato rimandato di mesi per esigenze di e CP_1
che fosse stato sottratto all'incarico di (in senso contrario osserva che il test avrebbe potuto Pt_1
e dovuto essere eseguito da già dal maggio 2019); Pt_1
- che con la scrittura dell' 01.10.2019 le parti avevano pattuito un esonero di responsabilità per in ordine alla conduzione del test finale di qualifica allo shock e in ordine al suo esito (in Pt_1 senso contrario osserva che in quell'occasione era stato concordato che il test sarebbe stato posticipato e che il relativo costo sarebbe stato sopportato da per una volta sola, fermo CP_1
rimanendo che la responsabilità per la conduzione del test e per il suo esito sarebbero invece rimasti totalmente in capo a . Pt_1
In ordine poi allo svolgimento del test di qualifica dello shock rileva che con il Parte_1
gravame abbia omesso di riferire che erano stati svolti altri tre test (07.10.2020, 21.10.2020 e
29.10.2020) tutti falliti e che l'ultimo test (07.11.2020) utile per accedere al volo con era CP_5
stato eseguito con specifiche notevolmente ridotte, ragione per la quale lo stesso non poteva essere considerato un test atto a dimostrare l'adempimento del contratto con CP_1
Passa quindi all'esame dei singoli motivi di appello.
In ordine al primo motivo contesta che l'oggetto del contratto fosse la fornitura di un prodotto generico che consentisse ad di adempiere al contratto con la Commissione Europea. CP_1
Sostiene che l'oggetto del contratto fosse la realizzazione un'ottica con precisi requisiti tanto è vero che era stato svolto il test di qualifica allo shock.
Precisa che il finanziamento europeo non era condizionato alla realizzazione di ottiche aventi determinati requisiti tecnici.
Ritiene che la circostanza che le specifiche dei test siano state fornite ad in un Parte_1
momento successivo alla stipula del contratto non significhi che le stesse non fossero vincolanti.
In senso contrario rileva che già nel contratto era stato espressamente previsto che le suddette specifiche dovessero essere individuate in un secondo momento nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Ribadisce che dette specifiche erano state comunicate alla nel dicembre Pt_1
2017 tramite il documento “Environmental loads for Argo system qualification” (doc. 7 di CP_1
pagina 18 di 34 e proprio sulla base di esso aveva condotto i test di qualifica, fra cui quello di resistenza Pt_1
allo shock, ripetuto ben quattro volte con esito fallimentare.
Aggiunge inoltre che tali specifiche erano state accettate da che dopo aver eseguito i Pt_1
quattro tentativi di qualifica, tutti falliti, aveva ammesso di aver sbagliato totalmente il progetto.
Deduce che la tesi di (secondo la quale le specifiche non sarebbero state accettate e Parte_1
non sarebbero state vincolanti) sia oltre che infondata anche assurda, essendo impensabile che abbia corrisposto al fornitore € 187.000,00 per fargli fare “un po' come Controparte_1 gli pareva”.
Rileva inoltre che nel momento in cui aveva accettato tali specifiche le stesse erano Pt_1 diventate vincolanti e precisa che l'accettazione risulti:
- dalla comunicazione dell'ing. del 05.12.2017 (doc. 8 di il quale aveva dato atto Per_1 CP_1
che i carichi fossero per un requirement e non qualcosa da discutere (non risultando Parte_1
da nessuna parte che il riferimento fosse da intendersi ai soli test di vibrazione e non anche a quelli di shock);
- dal fatto che il test di qualifica allo shock sia stato eseguito per ben quattro volte;
- dalla circostanza che all'esito del quarto tentativo aveva ammesso di aver sbagliato il Pt_1
progetto (doc. 31 di . CP_1
Osserva poi che nella mail del 05.12.2017 aveva evidenziato che i carichi di shock erano Pt_1 elevati e che non vi erano laboratori (“facility”) adatti in cui testarli ma non aveva manifestato alcun rifiuto né preoccupazione per le potenzialità delle ottiche.
Rileva che sia nuova e quindi inammissibile la deduzione secondo la quale sarebbe prassi del settore, confermata dal manuale ECSS, di definire di concerto tra le parti le specifiche dei test.
Aggiunge che il manuale ECSS non è stato neanche prodotto e rileva che le parti hanno comunque assunto obbligazioni differenti rispetto alla prassi richiamata ma non dimostrata dall'appellante.
Ribadisce che l'avvenuta erogazione del parziale finanziamento del da parte della Pt_6 Pt_2
Commissione Europea non costituisca prova dell'adempimento di al contratto oggetto di Pt_1
causa.
pagina 19 di 34 Deduce poi che né né HI all'attualità commercializzano il sistema poiché CP_1 Parte_2
la fase di organizzazione della produzione ai fini della vendita non è ancora ultimata e, in ogni caso, sarebbe impossibile commercializzarlo con l'ottica di posto che non ha fornito Pt_1 Pt_1
ad il relativo progetto. CP_1
Evidenzia infine che l'accettazione d'ordine (doc. 4 indicava espressamente un livello CP_1
TRL9 e non TRL6 (come dedotto con il gravame), che non sia dato comprendere cosa si intenda con la sigla TRLS6 riportata nell'appello e deduce che comunque le domande di
[...] non siano state basate sull'individuazione di tale livello, che pertanto sarebbe Controparte_1
irrilevante ai fini della decisione.
In riferimento al secondo motivo deduce innanzitutto che lo stesso sia implicitamente condizionato all'accoglimento del primo.
Evidenzia che la produzione ad opera di parte appellante di una relazione tecnica di parte sia sostanzialmente finalizzata ad estendere l'oggetto del giudizio ad argomenti che oltre ad essere irrilevanti sarebbero anche nuovi e, quindi, inammissibili.
Ritiene che l'oggetto del giudizio non sia di natura tecnica ma giuridica (con conseguente superfluità della richiesta CTU).
Precisa, dal punto di vista tecnico, che sia pacifico che:
- per le ottiche realizzate per uso spazio i requisiti di resistenza, fra cui quella agli shock, sono un fattore determinante ed essenziale;
- la parte committente aveva indicato ad i requisiti di resistenza delle ottiche, fra cui la Pt_1
resistenza agli shock;
- aveva condotto il test di qualifica allo shock in base ai requisiti di cui al documento Pt_1 dell'01.12.2017 ed aveva ammesso, all'esito del fallito quarto tentativo, di aver sbagliato il progetto (doc. 31 di;
CP_1
- il successivo test di shock, condotto in data 07.11.2020, era avvenuto a livelli di carico circa dieci volte inferiori, in quanto, essendo finalizzato unicamente a consentire l'accesso al volo con era stata considerata la protezione fornita dallo specifico ambiente di volo. CP_5
Ribadisce quindi che i profili tecnici rilevanti ai fini della decisione siano noti e chiarì per cui correttamente il Tribunale non aveva dato ingresso ad alcuna CTU.
pagina 20 di 34 Ribadisce che il manuale ECSS non stabilisce livelli standard di resistenza allo shock per le ottiche da impiegare in ambito spazio. Deduce, comunque, che eventuali indicazioni sarebbero superate dall'accordo raggiunto dalle parti.
Ribadisce che nel caso di specie non era stata richiesta la fornitura di un'ottica che potesse volare solo su un determinato satellite lanciato da uno specifico lanciatore, bensì un'ottica che soddisfacesse requisiti di robustezza ben più stringenti, in quanto sarebbe stata destinata ad essere imbarcata su tutti i piccoli satelliti lanciati da tutti i più comuni lanciatori: questo era il motivo per cui nel documento dell'01.12.2017 aveva precisato che i carichi corrispondenti ai livelli CP_1
indicati dovevano essere applicati direttamente alla telecamera e non alla telecamera inserita nell'ambiente di volo di un veicolo usato per una specifica missione.
Ritiene che la tesi per cui sia erroneo eseguire il test di qualifica su un modello di volo (FM) e non su un modello di qualifica (EQM) sia del tutto irrilevante poiché, essendo i due modelli identici quanto a caratteristiche, l'esito della prova non sarebbe cambiato (essendo solo preferibile utilizzare per i test un modello di qualifica al fine di non danneggiare il modello di volo).
Spiega infine le ragioni per le quali (al netto dei dati inesatti riportati e/o non chiaramente leggibili) da un'attenta lettura della relazione tecnica di parte prodotta con il gravame risulta che neanche il CTP si sia spinto sino ad affermare che l'ottica realizzata da sia Parte_1
compatibile con qualsiasi lanciatore presente sul mercato.
Con riguardo al terzo motivo rileva innanzitutto che nel giudizio di primo grado non abbia Pt_1
contestato che i requisiti tecnici contenuti nel documento dell'01.12.2017 non avessero importanza essenziale ai fini dell'adempimento del contratto ma ne aveva soltanto contestato la loro efficacia vincolante. Considera pertanto nuova ed inammissibile la doglianza afferente alla pretesa non essenzialità dei requisiti tecnici.
In ogni caso deduce la manifesta infondatezza dell'eccezione, ritenendo evidente che, se l'ottica CP_ doveva essere utilizzata per uno Tracker destinato ad essere lanciato nello spazio da vari lanciatori e su diversi satelliti (ciascuno con proprie caratteristiche) i requisiti di robustezza non potevano che essere essenziali. Il loro mancato rispetto non avrebbe infatti consentito di far pagina 21 di 34 raggiungere all'oggetto il livello qualifica richiesto da pregiudicando così la qualità CP_1
complessiva dell'intero progetto Pt_2
Ritiene che il Tribunale abbia espressamente ed adeguatamente motivato in merito alle ragioni per le quali i requisiti oggetto del contendere non costituissero “solamente” un elemento contrattuale quanto piuttosto un elemento essenziale del contratto.
Deduce che non sia affatto vero che i livelli di shock richiesti da Controparte_1
fossero immotivatamente superiori agli standard ECSS, ribadendo che non esistono standard obbligatori ECSS e rilevando che nulla abbia provato in tal senso. Parte_1
Precisa, infine, di avere pagato le fatture emesse da prima che venisse svolto il test di Pt_1
qualifica allo shock, non dopo, ragione per la quale il pagamento non varrebbe quale prova dell'avvenuta accettazione del prodotto.
Formula, quindi, appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale si duole che il Tribunale nel quantificare l'equivalente in denaro della lente montata sulla telecamera imbarcata sul satellite di abbia CP_5
Pa erroneamente considerato che si trattasse di tutte e tre le lenti in origine consegnate da Pt_1
Pa Deduce che sul satellite di sia stata imbarcata solo una delle tre lenti e che le altre CP_5
due siano rimaste a terra, per cui afferma che queste ultime sono restituibili in natura.
Evidenzia che dopo la sentenza in data 18.04.2024, ha comunicato ad tale erroneità, CP_1 Pt_1
Pa dichiarandosi disponibile a restituire in natura le due lenti a terra ed a valorizzare in euro
16.000 la lente in volo (doc. C) ma non ha acconsentito. Pt_1
Dopo aver precisato che ex art. 1458 c.c. la restituzione per equivalente monetario può disporsi soltanto qualora la restituzione materiale del bene sia impossibile e che non ha Parte_1 fornito la prova dell'impossibilità di restituzione materiale di tutte e tre le lenti, chiede che la sentenza venga riformata disponendo che sia tenuta a restituire per equivalente ad CP_1 Pt_1
Pa solo la lente in volo, quantificata in € 16.000, essendo le altre due lenti restituibili in natura.
A comprova della disponibilità materiale delle due lenti, produce il documento originario di consegna delle tre ottiche da parte di dal quale si evincono i numeri di serie (doc. D), Pt_1
pagina 22 di 34 nonché le foto con corrispondenti certificati di conformità delle due rimaste a terra (docc. E ed
F).
Con il secondo motivo di appello incidentale lamenta l'erronea quantificazione delle spese di lite.
Si duole che il Tribunale abbia omesso la liquidazione della fase istruttoria e/o di trattazione.
Rileva che tale fase spetta comunque anche se non vi è stata materiale attività di assunzione di prove costituende e precisa che in primo grado la trattazione della causa sia avvenuta in maniera completa essendo state depositate tutte e tre le memorie istruttorie, oltre tutto particolarmente impegnative. Si duole inoltre che non siano stati liquidati gli esposti anticipati per complessivi
€ 786 (per diritti di cancelleria e CU).
Chiede quindi la riforma della sentenza sul punto.
III) Decisione della Corte.
1) Ai fini di una migliore comprensione delle ragioni della decisione pare opportuno illustrare quanto meno un'estrema sintesi dei documenti in atti.
La proposta contrattuale predisposta da in data 31.07.2017 (doc. 3 attore), già nella parte Pt_1
“generale” descrittiva delle caratteristiche principali del prodotto (par. 2, pag. 6, nonché par. 4.2.3
e par. 7.3) prevedeva espressamente che il prodotto realizzato dovesse essere sottoposto a test ambientali (c.d. environmental tests) tanto da stimarne anche i costi (par. 8, pag. 21).
Le specifiche di questi test, pacificamente, non sono incluse nel contratto stipulato tra le parti.
Come già illustrato dal Tribunale, il contratto è frutto della proposta di del 31.07.2017, Pt_1 integrata dalle “condizioni” aggiuntive indicate da VA in data 03.08.2017 (doc. 4 attore) che ha sostanzialmente richiesto che venissero rispettate anche le “deadline” del contratto già in essere con la Commissione Europea (quest'ultimo avente ad oggetto la realizzazione di un prodotto da realizzarsi e validarsi sino a livello TRL9).
E' pacifico e documentato che le specifiche di test ambientali siano contenute nel documento denominato “Environmental loads for Argo system qualification” del 01.12.2017 (doc. 7 attore).
Con riferimento ai livelli di shock, il documento in esame specifica che:
pagina 23 di 34 - i livelli di shock indicati devono intendersi riferiti solamente alla telecamera e non alla telecamera integrata nel veicolo utilizzato per la missione;
- i livelli di shock sono stati determinati avuto riguardo da una parte alla necessità di rendere compatibile la telecamera con il maggior numero di lanciatori sul mercato e dall'altra di renderla appetibile sul mercato (tenuto conto delle caratteristiche di analoghi prodotti concorrenti già esistenti). ben sapeva che voleva mettere sul mercato un'ottica compatibile con tutti i lanciatori Pt_1 CP_1
presenti sul mercato, come risulta dalla mail del 12.10.2017 (doc. 50 attore).
A seguito della ricezione di tali specifiche, (nella persona dell'ing. Pt_1 Persona_2 responsabile tecnico non ha comunicato la mancata accettazione e/o l'impossibilità di Pt_1 raggiungere i carichi proposti. Piuttosto, con mail del 05.12.2017, ha risposto che “VA è responsabile dei carichi e se questi sono per me un requirement, non qualcosa da discutere, per cui non chiedo spiegazioni. I carichi di shock sono esagerati” (doc. 8 attore).
Le parti hanno poi discusso su chi dovesse sopportare i costi degli shock test.
In particolare, si è lamenta del fatto che per effettuare dei test con livelli concretamente Pt_1
richiesti i costi fossero più elevati di quelli inizialmente ipotizzati (mail maggio 2019, doc. 51 attore), non invece che i livelli richiesti fossero irraggiungibili o altro.
Successivamente alla cessione del contratto da VA ad con scrittura privata in data CP_1
01.10.2019 (doc. 15 attrice) le parti hanno convenuto di posticipare l'esecuzione degli shock test in maniera tale da realizzare un prodotto utilizzabile non solo per l'attuazione di quanto convenuto con la Commissione Europea (al fine di ottenere il relativo finanziamento) ma anche per dimostrare le prestazioni del prodotto ai potenziali clienti nell'ambito del c.d. Programma
Striving gestito da Sitael.
Dai vari scambi mail prodotti in atti risulta chiaro che fosse comunque indispensabile la finalizzazione del progetto in tempo utile per partecipare ad un “volo” inizialmente fissato a dicembre 2020 (docc. 22, 24 attrice), in difetto del quale sussisteva il concreto rischio per CA di perdere il finanziamento europeo.
pagina 24 di 34 All'esito del fallimento dei vari shock test, ha ulteriormente chiesto che le venisse data Pt_1 un'ulteriore possibilità, manifestandosi disponibile a “rivedere in toto il progetto dell'ottica e garantendo le stesse performance dell'ottica precedente (docc. 27, 31 attore, mail del 22 e del
29.10.2020).
2) Ciò premesso, il primo motivo di appello principale è nel suo complesso infondato.
2.1) La tesi di parte appellante secondo la quale l'oggetto del contratto fosse “solamente” la realizzazione di un prototipo funzionale al conseguimento di un finanziamento europeo è decettiva.
Ad avviso di questa Corte, confonde la finalità per la quale è stato concesso un Pt_1 finanziamento dalla Commissione Europea (ad con l'oggetto del contratto stipulato tra le CP_1
odierne parti in causa.
E' chiaro che le parti abbiano convenuto che il prodotto finale rispettasse anche le c.d. deadline del contratto già in essere con la Commissione Europea (doc. 4 attrice).
Questo non significa che il contratto stipulato tra ed si riducesse al “solo” Pt_1 CP_1
conseguimento di tale finanziamento.
In altri termini non vi è necessario parallelismo tra impegni assunti da nei confronti della CP_1
Commissione Europea ed accordi raggiunti dalle odierne parti in causa.
Si tratta piuttosto di stabilire se i c.d. carichi ambientali, anche se non contenuti nell'originario contratto, siano stati o meno accettati per fatti concludenti, come ritenuto dal Tribunale.
Ne consegue che è irrilevante anche il fatto che:
- un'ottica (testata con valori inferiori a quelli concordati) sia stata comunque lanciata in orbita su un satellite e non si sia rotta;
- il progetto europeo sia stato concluso, approvato e finanziato.
2.2) La deduzione che le ottiche fornite da dovessero essere testate per il livello TRL6 e Pt_1
non TRL9 è stata motivatamente contestata da che ha sostenuto che si tratti di deduzioni CP_1
nuove, di un dato errato di cui non vi è traccia negli accordi contrattuali e che sia inconferente ai fini dell'oggetto del contendere.
pagina 25 di 34 In proposito si rileva che l'allegazione difensiva non è stata formulata nel primo grado di giudizio entro il maturare delle preclusioni assertive, con conseguente inammissibilità della stessa. non indica quale sia la specifica parte della sua proposta contrattuale che contiene Parte_1
una qualche limitazione al livello TRL6.
La proposta di integrazione contrattuale del 03.04.2027 (prodotta sub doc 4 attrice) dà piuttosto atto che sia il diverso contratto stipulato con la Commissione Europea a prevedere un livello di validazione TRL9.
La medesima proposta di integrazione contrattuale ha poi previsto l'impegno delle parti contraenti (VA, a rispettare anche le deadline previste dal contratto già in essere CP_1 Pt_1
con la Commissione Europea.
Ad ogni modo, la questione può stimarsi inconferente rispetto all'oggetto del contendere che verte sull'avvenuta pattuizione (o meno) e sul mancato raggiungimento dei carichi ambientali richiesti, tale essendo la ragione per la quale è stato risolto il contratto.
2.3) E' priva di rilievo decisorio la doglianza di ripetuta nelle varie parti del gravame, Pt_1 secondo la quale le specifiche dei test non erano contenute nell'originario contratto stipulato tra le parti così come è irrilevante ai fini del decidere il fatto (pacifico) che il regolamento contrattuale non sia contenuto in un unico documento (circostanza di cui si dà atto anche nella sentenza impugnata).
Si tratta piuttosto di valutare se sia corretto quanto ritenuto dal Tribunale, ovverosia che i c.d.
Loads for siano stati accettati per fatti concludenti da CP_7 Parte_5
Pt_1
Anche il riferimento al fatto che le specifiche tecniche non avessero natura “essenziale” ai fini della risoluzione del contratto è decettivo. Il Tribunale non ha ragionato in termini di
“essenzialità” (tesi che è stata sostenuta da e di automatica risoluzione del contratto ma ha CP_1 valutato la gravità e l'importanza dell'inadempimento ai fini della risoluzione giudiziale.
2.4) Quanto al rilievo secondo il quale in nessun documento contrattuale è stato previsto che il prototipo dovesse essere qualificato per la commercializzazione, si rileva che dalla documentazione versata in atti è dato comunque comprendere che questo fosse l'obiettivo finale pagina 26 di 34 che le parti avevano di mira, pur all'esito di ulteriori accordi mirati per l'appunto alla commercializzazione del prodotto.
In effetti:
- la stessa nel primo grado di giudizio ha dato atto che e VA avevano Pt_1 CP_1
l'ambizione di commercializzare un prodotto utilizzabile su qualsiasi satellite senza ulteriori negoziazioni con i singoli lanciatori” (pag. 13,14 comparsa primo grado);
- le parti avevano ben chiara la possibilità di una futura commercializzazione tanto da aver dato atto che l'eventuale produzione e commercializzazione di 1.0 sarebbe stata oggetto di un Pt_2
accordo successivo tra le parti e tanto da avere pattuito il differimento del primo shock test proprio al fine di collaborare e svolgere ulteriori attività per mostrare ai “potenziali clienti” le caratteristiche del prodotto (doc. 15 attrice).
2.5) Le ulteriori censure di sviluppate mediante censura parcellizzata dei singoli documenti Pt_1
richiamati in sentenza, trascurano quello che è il risultato complessivo che emerge dai documenti ove esaminati nel loro insieme. Si tratta in altri termini di censure che non valgono a scalfire l'intero quadro probatorio, essendo evidente che abbia accettato i carichi ambientali Pt_1
richiesti.
In particolare:
- quando li ha ricevuti, si è limitata ad affermare che i carichi erano “esagerati” ma non Pt_1
irraggiungibili, non ha mosso ulteriori osservazioni ed ha pacificamente dato seguito alla progettazione;
- sono poi sorti attriti tra le parti in ordine a chi dovesse sopportare i costi degli shock test avendo segnalato che, a fronte di carichi così elevati, sarebbero lievitati anche i costi dei test (ed in Pt_1
queste mail nessuna contestazione viene mossa in relazione alla concreta misura dei carichi);
- nulla di ulteriore rispetto ai carichi ha obiettato quando le parti hanno contrattualmente Pt_1
pattuito di differire la data di effettuazione degli shock test;
- quando tutti i test sono falliti, ha chiesto di poter riprogettare il tutto ma non si è Pt_1
lamentata dell'irraggiungibilità dei carichi richiesti né ha prospettato la mancata accettazione da parte sua dei livelli fissati a fronte della dichiarata intenzione di di voler risolvere il Pt_1
contratto.
pagina 27 di 34 3) Anche il secondo motivo è nel suo complesso infondato.
3.1) Deve innanzitutto ritenersi ammissibile la produzione in appello della relazione tecnica di parte operata da valevole peraltro quale mera argomentazione difensiva di carattere Pt_1
tecnico e priva di valore probatorio (Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1614 del
19/01/2022).
In estrema sintesi, tale relazione dà atto che:
- non ha preso in considerazione il manuale CP_1 C.F._1
- solitamente le unità passive (nel caso sub iudice le ottiche) non vengono sottoposte a shock test;
- ove previsto uno shock test, questo solitamente viene effettuato in base all'accomodamento dell'unità nel satellite e l'ubicazione della struttura ottica deve essere prescelta individuando la parte del satellite in cui la sollecitazione è minima;
- è inesplicabile la scelta di porre un incremento della sollecitazione rispetto ad un carico già eccessivo e non simile a quello che il telescopio sperimenterà durante il suo normale esercizio.
In relazione alle allegazioni di carattere tecnico contenute in tale relazione si rileva, quanto al primo profilo, che ha replicato dando atto che il manuale ECSS non stabilisce livelli di CP_1
standard di resistenza allo shock per ottiche da impiegare in ambito spaziale ed ha altresì aggiunto che tali livelli non esistono.
Ne consegue che, non essendo stato prodotto il manuale in questione, l'allegazione difensiva è priva di riscontro probatorio. Comunque, tale argomentazione difensiva non chiarisce neanche perché l'eventuale presenza di “linee guida” circa i livelli di standard di resistenza allo shock possa superare e/o invalidare il diverso accordo raggiunto dalle parti.
Oltre tutto dalla disamina della documentazione contrattuale in atti e dalle stesse allegazioni delle parti è agevole evincere quale sia la ragione per la quale i carichi di shock dovessero essere applicati solo sull'ottica. La stessa non era infatti destinata ad essere installata su uno specifico satellite, doveva resistere alle sollecitazioni provocate da tutti i lanciatori in commercio e, dovendo risultare appetibile sul mercato, doveva avere caratteristiche diverse e migliori rispetto ai prodotti già in commercio.
pagina 28 di 34 La circostanza che sia prassi che il committente non richieda che l'ottica venga sottoposta a specifici test è priva di rilievo decisorio atteso che nel caso concreto i c.d. “Environmental Loads for Argo system qualification” (ove per l'appunto sono stati previsti i carichi ed è stato altresì previsto che gli stessi venissero applicati direttamente sull'ottica) sono stati accettati per fatti concludenti e quindi sono stati contrattualmente previsti.
Quanto alla natura “elevata” dei carichi, la relazione di parte non giunge a sostenere che i carichi richiesti siano impossibili e/o irraggiungibili.
D'altro canto, come già illustrato, è chiara (dalla documentazione in atti) la ragione per la quale aveva richiesto il raggiungimento di valori più elevati, volendo offrire un prodotto avente CP_1
una qualche capacità concorrenziale rispetto alle ottiche già in commercio.
Pa In merito alla doglianza concernente l'effettuazione dei test sull' (Flight Model) anziché sull'EQM, il Tribunale ha espressamente e correttamente motivato dando atto che la questione è priva di rilievo atteso che entrambi i modelli (modello di qualifica e modello di volo) condividono le stesse caratteristiche intrinseche, circostanza peraltro espressamente riconosciuta da in sede di comparsa nel primo grado di giudizio (pag. 9) ove ha riconosciuto che è Pt_1
Pa possibile ma rischioso utilizzare il per i test, per il semplice motivo che così operando si testa direttamente il prodotto finale con il rischio di danneggiarlo.
3.2) Quanto alle varie considerazioni relative all'erroneità del primo test, alla mancanza di sufficiente preavviso, l'appellante non censura la parte della sentenza con cui il Tribunale ha evidenziato che sono stati ben quattro i test falliti e che l'unico test che ha avuto esito positivo è stato effettuato con carichi inferiori a quelli concordati.
3.3) In ordine alla doglianza secondo la quale il primo test è stato fatto “in ritardo” ed a ridosso del termine per consegnare il prodotto finito, il Tribunale ha correttamente osservato che le parti hanno espressamente concordato di differire la data di esecuzione del primo test, come risulta dall'accordo sottoscritto in data 01.10.2019 (doc. 15 attrice).
La circostanza che si sia trattato di un differimento concordato consente di escludere che detto differimento possa essere addebitato all'una o all'altra parte o ancora che possa rendere pagina 29 di 34 irrilevante il successivo inadempimento di Parte_1
3.4) L'attrice, già nel primo grado di giudizio, ha motivatamente contestato che il prodotto che oggi sta pubblicizzando sia quello progettato da CP_1 Pt_1
Si osserva in proposito che è la stessa ad avere confermato di non avere mai Parte_1 consegnato i progetti dell'ottica ad (proprio a causa della risoluzione del contratto), cosa CP_1
che impedisce ab origine di affermare che il prodotto pubblicizzato e/o eventualmente commercializzato da corrisponda a quello progettato da CP_1 Parte_1
Dalla circostanza che abbia validato e messo in commercio un'altra Controparte_1
ottica non può quindi inferirsi il corretto adempimento di Pt_1
4) Il terzo motivo contiene plurime censure.
4.1) Quanto all'errata applicazione dell'art. 1455 c.c. non corrisponde al vero che il Tribunale non abbia motivato le ragioni sottese alla sua valutazione, avendo piuttosto scrutinato i presupposti soggettivi (interesse del creditore all'esatto adempimento) ed oggettivi (alterazione dell'equilibrio contrattuale) della risoluzione.
La circostanza che in esecuzione del contratto abbia corrisposto consistenti acconti non può CP_1 comportare l'implicita rinuncia da parte della stessa alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto e/o l'implicita accettazione del prodotto fornito, per la semplice ragione che i pagamenti in acconto (l'ultimo dei quali conseguente alla fattura di del dicembre 2018) sono tutti CP_1
antecedenti al primo test fallito (del 10.09.2020). I pagamenti sono quindi avvenuti in un momento in cui non sussisteva ancora un accertato inadempimento di Pt_1
4.2) Quanto all'omessa applicazione dell'art. 1227 c.c., se è vero che il Tribunale non ha motivato in diritto e non ha richiamato espressamente tale disposizione normativa, è altrettanto vero che ha preso in considerazione (ritenendoli infondati) tutti i fatti a tale scopo dedotti da
Pa (errata determinazione dei livelli di shock, utilizzo del per effettuare i test, errata Pt_1
gestione delle tempistiche di esecuzione dei test, esecuzione dei test direttamente sulla telecamera) sui quali si à già detto in relazione ai precedenti motivi di gravame (cui per brevità si rimanda).
pagina 30 di 34 Quanto alla doglianza secondo la quale i test avrebbero dovuto essere utilizzati non solo come strumento di qualificazione del prodotto ma come “fase di verifica” per consentire ad Pt_1 eventuali rettifiche, si trascura che nel caso di specie sono stati effettuati quattro test, l'ultimo dei quali ad ottobre 2020 e l'impossibilità di ulteriori rettifiche è stata determinata dalla necessità di consegnare un prodotto finito per essere utilizzato nel volo inizialmente programmato a dicembre
2020 (docc. 22, 24 parte attrice).
D'altro canto, non può trascurarsi che all'esito del fallimento dei vari shock test non ha Pt_1
proposto di apportare una qualche limitata modifica al prodotto ma si è dichiarata disponibile rivedere integralmente il progetto dell'ottica nell'intenzione di garantire le stesse performance dell'ottica precedente (attore docc. 27, 31).
Si rileva in proposito che non vi è prova ed è inverosimile che una simile attività potesse essere effettuata in un così limitato arco di tempo, considerate le tempistiche già richieste per la precedente ed infruttuosa attività progettuale.
4.3) Quanto alle istanze istruttorie di parte appellante, considerato che i motivi di appello vertono precipuamente su questioni di diritto (avvenuta accettazione per fatti concludenti degli
Environmental loads, presupposti soggettivi ed oggettivi della risoluzione) la richiesta di approfondimento istruttorio mediante CTU deve essere disattesa in quanto superflua.
Le istanze di prova orale articolate da parte appellante devono per contro stimarsi inammissibili. ha in particolar modo richiesto che vengano ammessi i capitoli di prova per testi già Parte_1
dedotti nel primo grado di giudizio.
Secondo la giurisprudenza “In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado” (Corte di
Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 5812 del 23/03/2016).
5) Deve per contro essere accolto l'appello incidentale di Controparte_1
5.1) Il primo motivo di appello incidentale è fondato.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. aveva allegato che Controparte_1
pagina 31 di 34 Pa l'impossibilità di restituzione in natura riguardava una sola ottica , ovverosia quella “in volo”, dandosi contestualmente atto che il restante materiale era rimasto a terra ed era passibile di restituzione.
Tale deduzione difensiva non è stata contestata da la quale ha solamente chiesto la Parte_1
condanna alla restituzione materiale dei beni consegnati in esecuzione del contratto ed alla restituzione per equivalente qualora non fosse stata possibile la restituzione “in natura”.
Può pertanto ritenersi che nel primo grado di giudizio non sia stata oggetto di specifica
Pa contestazione la possibilità della materiale restituzione di due delle tre lenti consegnate.
D'altro canto, in difetto di allegazione e prova dell'impossibilità di materiale restituzione (onere della prova gravante sull'attore in ripetizione ex art. 2037 c.c.) non può farsi luogo ad una condanna pecuniaria per equivalente.
Le produzioni documentali operate in appello da riscontrano Controparte_1
ulteriormente la tesi della possibilità di restituire due delle lenti.
Non costituisce oggetto del presente giudizio l'accertamento di eventuali ed ipotetici danneggiamenti e/o deperimenti di tali lenti.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, Controparte_1
Pa deve essere condannata alla materiale restituzione delle due lenti ancora nella sua detenzione mentre l'importo monetario per equivalente liquidato dal Tribunale deve essere ridotto ad
€ 16.000,00 (corrispondente al valore di una sola lente, valore sul quale non vi è motivo di gravame).
5.2) E' parimenti fondato il secondo motivo di appello incidentale.
In primo grado sono stati assegnati termini ex art. 183 c.p.c. ed ha depositate tutte e tre le CP_1
memorie nonché ulteriori documenti volti a dare prova dei fatti allegati.
L'art. 4, comma 4, lett. c DM n. 55/2014 ricomprende nella fase istruttoria le richieste di prova, le memorie illustrative e/o di precisazione della domanda e l'esame degli scritti e delle produzioni documentali delle altre parti.
La fase istruttoria è stata quindi chiaramente svolta ed i compensi per tale fase sono dovuti pur in difetto di istruttoria orale.
Nel caso di specie, stante la complessità delle questioni trattate, le memorie depositate da parte attrice non sono state neanche “sintetiche” o “di stile”. Non sussistono quindi motivi che pagina 32 di 34 giustifichino la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria nei parametri minimi.
Per quanto il Tribunale non abbia espressamente illustrato i criteri sottesi alla liquidazione delle spese di lite, l'importo finale liquidato (€ 8.433,00) si ottiene solamente espungendo dai compensi medi la fase istruttoria.
Il compenso dovuto, attingendo ai parametri medi del DM n. 55/2014 come attualmente vigente
(controversia di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00) ricomprendendovi la fase trattazione-istruttoria è pari ad € 14.103,00.
Sono documentati gli esposti anticipati da e non liquidati nella sentenza di primo grado. CP_1
6) Concludendo, l'appello principale di deve essere rigettato mentre deve essere Parte_1 accolto l'appello incidentale di Controparte_1
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di Pt_1
ed in favore di
[...] Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- del valore della controversia (compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00),
- dell'attività espletata nel sub procedimento di sospensiva (fase studio ed introduttiva) liquidabile nei parametri minimi attesa la relativa semplicità delle questioni trattate e la loro parziale sovrapponibilità alle difese poi esplicitate nel giudizio di merito, con applicazione delle tabelle afferenti ai giudizi cautelari, tale essendo la natura della sospensiva (compensi per
€ 1.727,00);
- dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale) conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014 (fatta eccezione della fase di trattazione liquidata nei parametri minimi atteso il “solo” svolgimento di un tentativo di conciliazione), come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22 (compensi per € 12.154).
Sono documentate spese per € 777,00 (C.U.).
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 è tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
pagina 33 di 34
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale;
2) Accoglie l'appello incidentale ed in parziale modifica della sentenza del Tribunale di Torino
n. 2274/2024 pubblicata in data 16.04.2024, condanna alla restituzione Controparte_1
Pa in favore di delle due ottiche rimaste a terra (contraddistinte con i numeri di serie Parte_1
SN C18120001 ed SN C18120003) nonché, stante l'impossibilità di restituzione della terza ottica
Pa
, al pagamento per equivalente determinato in € 16.000,00 (in luogo del maggiore importo di
€ 48.000,00 indicato dal Tribunale);
3) Condanna a rimborsare ad le spese di lite del primo Parte_1 Controparte_1
grado di giudizio che si liquidano nel maggior importo di € 786,00 per esposti, € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
4) Conferma per il resto l'appellata sentenza;
5) Condanna a rimborsare ad le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1
gravame, che si liquidano in € 777,00 per esposti, € 13.881,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
6) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
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