Sentenza breve 12 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 29 settembre 2025
Commentario • 1
- 1. Quale il termine per la denuncia della detenzione di armiAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 2 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/09/2025, n. 7580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7580 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07580/2025REG.PROV.COLL.
N. 06709/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6709 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Cuomo e Daniele Luigi De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, e Questura di Potenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n.372/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza e della Questura di Potenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti il difensore di parte appellante e viste le conclusioni delle parti resistenti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. per la Basilicata il signor -OMISSIS- ha impugnato:
- il Decreto -OMISSIS- con il quale il Vice Prefetto di Potenza ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere qualsiasi specie di armi, munizioni o materie esplodenti;
- il successivo Decreto -OMISSIS- (notificato il -OMISSIS-), con il quale il Questore di Potenza gli ha revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata il -OMISSIS-.
I provvedimenti facevano seguito alla nota -OMISSIS- del Comando della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in quanto durante il controllo del -OMISSIS-, era stato riscontrato che il signor -OMISSIS-: 1) non aveva denunciato la detenzione di 7 cartucce calibro 22; 2) non aveva comunicato l’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65; 3) aveva trasferito le armi dal luogo indicato nella denuncia di detenzione, cioè dalla sua abitazione, sita in -OMISSIS- -OMISSIS-, al garage, sito in -OMISSIS- -OMISSIS-.
Con il riscorso il ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto inficiati da eccesso di potere per difetto di istruttoria, evidenziando che il Giudice delle Indagini Preliminari di Potenza con Decreto -OMISSIS- aveva accolto l’istanza di archiviazione del Pubblico Ministero -OMISSIS-, in quanto: 1) l’omessa denuncia delle 7 cartucce calibro 22 doveva essere “confrontata con l’elevato quantitativo di munizioni regolarmente detenute”; 2) la mancata comunicazione dell’utilizzo di 1 cartuccia calibro 38 special e di 38 cartucce calibro 7,65 non costituisce “violazione del dovere di diligenza nella conservazione delle armi, tale da esporre a pericolo la pubblica sicurezza”; 3) il trasferimento delle armi “dall’abitazione ad un garage adiacente alla stessa, da considerarsi quale sua pertinenza”, non è “rilevante”.
1.2. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Potenza e la Questura di Potenza, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
1.3. Con sentenza n. 372 del 12 giugno 2023 il T.A.R. Per la Basilicata ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell’Amministrazione.
2.1. Con atto notificato l’1 agosto 2023 il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo due distinti motivi di appello così rubricati:
I) Violazione di legge per falsa/omessa applicazione dei presupposti dell'art. 39 e dell'art. 43 T.U.L.P.S. - Violazione di legge per falsa/omessa applicazione degli artt. 1 e 11/3° comma T.U.L.P.S - Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e difetto d'istruttoria.
II) Mancata e/o omessa motivazione della sentenza n. 246/2023 - Eccesso di potere per motivazione insufficiente.
Con i motivi di gravame l’appellante lamenta, in sintesi, l’omesso esame, da parte del giudice di prime cure, delle censure proposte in ricorso e comunque il difetto assoluto di motivazione della sentenza, ritenendo che il TAR non abbia altrimenti argomentato se non con riferimento a principi di ordine generale contenuti nelle norme di legge.
2.2. Si sono costituiti in appello, con atto di mera forma, il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Potenza e la Questura di Potenza
2.3. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Sotto un primo profilo l’appellante impugna la sentenza laddove il TAR ha ritenuto sussistente la violazione di non aver denunciato il trasferimento delle armi e munizioni dall’appartamento al civico -OMISSIS- al garage numero civico -OMISSIS-.
L’appellante deduce che il garage è una pertinenza dell’abitazione, che si trova al piano terra in corrispondenza del balcone del proprio appartamento sito al secondo piano, e che vi si accede oltre che dalla strada anche dall’interno dello stabile; deduce dunque che le armi si trovano detenute nello stesso luogo da circa 40 anni, posto che inizialmente il garage non aveva un suo autonomo numero civico che è stato successivamente introdotto dalla nuova toponomastica adottata dal Comune.
3.1. La censura è infondata.
Rileva il Collegio che nel provvedimento impugnato si contesta che il garage è luogo separato dall’abitazione che si trova al secondo piano del medesimo stabile, sicché appare condivisibile la motivazione della sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che quest’ultimo “…, anche se pertinenziale, risulta nettamente separato dall’abitazione, perché si trova al piano terra di un edificio, all’interno del quale il ricorrente abita al secondo piano”.
Non si tratta, infatti, di un garage comunicante e direttamente accessibile dall’appartamento del ricorrente (il quale infatti abita al secondo piano), risultando dunque del tutto inconferente che esso sia accessibile anche dalla parte interna dello stabile nonché accertare la successiva assegnazione da parte del Comune di un numero civico autonomo e diverso da quello attribuito alle abitazioni dello stabile.
4. Quanto all’omessa denuncia delle 7 cartucce calibro 22 L.R., il TAR ha ritenuto che non essendo munizioni per armi comuni da sparo, è sempre obbligatoria la denuncia della detenzione anche di una sola cartuccia calibro 22.
Lamenta l’appellante l’erroneità della sentenza sul punto e sostiene che le 7 cartucce calibro 22, essendo munizioni per armi lunghe da caccia, rientrano nel quantitativo massimo detenibile senza denuncia fino al numero di 1.500. Deduce pertanto l’appellante, che le cartucce in contestazione erano da egli legittimamente detenute senza obbligo di denuncia in ragione della regolare detenzione del fucile carabina calibro 22 L.R., così come dallo stesso denunciato al Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- in data -OMISSIS-; sicché detenendo regolarmente il fucile calibro 22, egli era conseguentemente legittimato a detenere fino a 1500 cartucce.
Aggiunge inoltre che alle ore 20.00 del giorno -OMISSIS- aveva ha ceduto diverse armi al sig. -OMISSIS-, tra cui la carabina calibro 22 L.R., e che il giorno -OMISSIS- (cioè il giorno successivo), nel tardo pomeriggio si era recato presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- per denunciare l’avvenuta cessione dell’arma. Sostiene pertanto che aveva a disposizione 72 ore per consegnare le n.7 cartucce calibro 22 non più detenibili e che quindi, al momento del controllo, le 72 ore non erano ancora scadute, sicché non poteva dirsi integrata alcuna violazione della normativa.
4.1. Le superiori censure sono infondate.
4.1.1. Sotto un primo profilo nel provvedimento impugnato è chiaramente argomentato che l’art.26 della L.110/75 consente di detenere fino a 1000 cartucce a pallini per fucile da caccia; e che tuttavia le cartucce calibro 22 sono munizioni a palla singola per le quali a norma dell’art.38 TULPS è sempre obbligatoria la denuncia all’autorità di P.S. anche qualora se ne detenga soltanto una.
Quindi al di là delle circolari impropriamente invocate dall’appellante, la norma di legge richiamata nel provvedimento è chiara e inequivocabile, e nemmeno una cartuccia del tipo in argomento può essere detenuta senza la relativa denuncia.
4.1.2. Sotto altro profilo, con riferimento all’art. 38 R.D. n. 773/1931, nella parte in cui prevede che la detenzione di qualunque arma deve essere denunciata “entro 72 ore successive all’acquisizione della loro materiale disponibilità” (primo comma) nonché che “la denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qualvolta il possessore trasferisca l’arma in luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia” (sesto comma), il giudice di prime cure ha correttamente rilevato (richiamando la Sentenza della I^ Sezione penale della Corte di cassazione che n. 10197 del 6.3.2018), che “esso va interpretato nel senso che il predetto termine dilatorio di 72 ore, invocato dal ricorrente, si applica esclusivamente alla denuncia di acquisizione dell’arma e non anche al suo trasferimento in un diverso luogo, in quanto il citato termine di 72 ore deve intendersi riferito a chi acquista per la prima volta la disponibilità di un’arma e non anche a chi già ce l’ha, perché l’iniziale disponibilità dell’arma è già avvenuta”. Con conseguente infondatezza della censura.
5. Quanto alla mancata comunicazione dell’utilizzo di n.1 cartuccia calibro 38 special e di n.38 cartucce calibro 7,65 e/o la non giustificazione della mancanza di tali cartucce per pistola, l’appellante sostiene come la questione relativa al consumo di munizioni sia stata risolta definitivamente fin dal lontano 2006 dal Ministero dell’Interno il quale, con la Circolare n. 557/PAS.10611-10171 del 07.08.2006, ha chiarito che l’obbligo di denuncia ex art. 58 Reg. Esec. T.U.L.P.S. deve ritenersi posto a carico del detentore di munizioni nella sola ipotesi di modificazione in aumento del quantitativo delle medesime, mentre il detentore è esentato da detto obbligo, e dunque la relativa omissione non è penalmente perseguibile, in caso di modificazioni in decremento delle munizioni stesse (e in tal senso richiama anche Cass. Sez. I, 18/05/2001 n.20234).
Su tale assunto, ritiene che nessuna irregolarità e/o violazione di legge poteva ritenersi integrata.
5.1. La censura è infondata.
Ciò che nel provvedimento specificamente si contesta all’appellante è il decremento ingiustificato delle munizioni per pistola per non essere lo stesso titolare di porto d’armi per arma corta. In altre parole, non potendo egli avere legittimamente “consumato” (esploso) le cartucce mancanti per essere privo del porto di pistola, manca qualsiasi giustificazione al decremento delle munizioni non avendone per altro verso denunciato la cessione. Sul punto l’appellante nulla deduce, apparendo inconferente la giurisprudenza citata in punto di “consumo di munizioni” e relativo decremento del loro numero, attesa la ridetta mancanza del porto d’armi per arma corta che ne inibiva in radice il consumo.
6. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello è infondato e va respinto.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti attesa la mancata articolazioni di difese scritte da parte dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.