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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 2374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2374 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6378/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
IA RA GI
TE IA GI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6378/2025, introdotta da
Parte_1
nato il [...] a [...]
e
Persona_1
nata l'[...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Ilaria Gioffre'
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma in data 22 giugno 2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (9 aprile 2008) e (17 Per_2 Per_3
ottobre 2009), entrambi minorenni alla data odierna.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il signor ha lasciato l'abitazione coniugale di comune Parte_1
accordo con la moglie e si è trasferito in Via Giuseppe Lugli n. 41.
3. In adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sul signor nei confronti del coniuge senza reddito e con il Parte_1
carico delle minori disabili, e, pertanto, il signor i Parte_1
obbliga a trasferire alla signora l'intera proprietà della Persona_1
casa familiare sita in Roma, via Guido Cantelli n. 19 di distinta la C.F.
del Comune di Roma al Foglio entro 6 mesi dall'omologa.
Contestualmente al trasferimento immobiliare, la signora Per_1
si accollerà la quota di ½ indiviso del mutuo di titolarità del
[...]
marito.
2 4. La condizione indicata nel n. 3 (trasferimento immobiliare e accollo del mutuo) rappresenta lo strumento e la condizione essenziale per definire il nuovo assetto economico-patrimoniale della famiglia.
5. Il signor verserà alla signora a Parte_1 Persona_1
titoli di mantenimento delle figlie e , entro il giorno 5 Per_2 Per_3
(cinque) di ogni mese, sul conto corrente alla stessa intestato, alle seguenti coordinate bancarie, [...], la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale.
6. Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per le figlie, preventivamente concordate, nonché, debitamente documentate ed approvate (elencate nel protocollo di intesa del
Tribunale di Roma) in ragion del 70% il padre e del 30% la madre.
7. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Per_1
[...]
8. Le figlie e sono affidate congiuntamente ad entrambi Per_2 Per_3
i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione e all'istruzione delle stesse, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle figlie.
9. La collocazione prevalente delle figlie è stabilita presso la madre nell'abitazione sita in Roma, via Guido Cantelli n. 19. 3 10. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie ogni qual volta lo desideri, anche per più giorni consecutivi, previo accordo e avviso alla madre, tenuto conto delle esigenze preminenti delle minori.
11. Fermo restando ciò in via generale, viene stabilita la seguente regolamentazione di visita: il padre trascorrerà con le figlie un fine settimana alternato con la madre, dall'uscita da scuola del venerdì,
sino alle ore 20.00 della domenica, per l'intero anno ad eccezione dei periodi per i quali i coniugi stabiliranno voler adottare, di volta in volta,
differenti accordi. 12. Inoltre, il padre avrà facoltà di tenere con sé le figlie per un giorno a settimana, con pernotto, quando non trascorrerà
con le stesse anche il weekend, indicativamente dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente che verranno accompagnate a scuola dal padre, mentre, nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il weekend presso la madre, il padre potrà tenerle per un pomeriggio,
oltrechè, per due giorni consecutivi con un pernotto, dall'uscita di scuola fino alle 20 del giorno successivo.
13. Entrambi i coniugi si impegnano a mostrare flessibilità negli orari concordati, per consentire eventuali modifiche dei giorni di visita,
anche compatibilmente a sopravvenente esigenze di lavoro degli stessi e a necessità delle figlie accordando che al padre siano garantiti, quale contenuto minimo del diritto di visita, due pomeriggi a settimana.
4 14. Per quanto concerne le vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; la vigilia di Capodanno con un genitore e
Capodanno con l'altro.
15. Stessa modalità verrà osservata per le vacanze Pasquali, nello specifico il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì
dell'Angelo con l'altro. Le parti si impegnano a gestire i predetti periodi senza arrecare turbamenti al minore e sin da ora dichiarano che le singole statuizioni concordate possano essere modificate
(previo accordo tra loro) al verificarsi di necessità di volta in volta da valutare;
16. Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno con ciascun genitore quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno.
17. I giorni dei compleanni delle figlie saranno trascorsi,
preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile,
staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del proprio compleanno, oltre il padre la festa del papà e la madre la festa della mamma, anche se dovessero ricadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
per quanto riguarda i compleanni dei familiari (nonni, zii e cugini di primo grado), i genitori favoriranno la partecipazione delle figlie, anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore.
5 18. Nel caso di malattie e/o impedimenti fisici che costringeranno le figlie a stare a casa, la madre consentirà al padre il diritto di visita e/o comunque consentirà al padre di recuperare i giorni perduti. Lo
stesso farà il padre, nel caso in cui le figlie si dovessero ammalare allorquando si trovassero presso di lui.
19. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e rilasciano sin da ora ampio consenso al rilascio del passaporto.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. on può che rivelarsi intollerabile;
deve Per_1 Parte_1
quindi essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
6 - dichiara la separazione personale dei coniugi nato il 15 Parte_1
ottobre 1970 a Roma e nata l'[...] a [...], i quali Persona_1
hanno celebrato matrimonio in Roma in data 22 giugno 2004; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00103; Parte1, Serie 53, Anno 2004;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 9 ottobre 2025
Il GI estensore
TE IA
Il Presidente
MA ZI
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA ZI Presidente
IA RA GI
TE IA GI relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6378/2025, introdotta da
Parte_1
nato il [...] a [...]
e
Persona_1
nata l'[...] a [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Ilaria Gioffre'
- ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti indicate in premessa si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il loro matrimonio era stato celebrato nel Comune di Roma in data 22 giugno 2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (9 aprile 2008) e (17 Per_2 Per_3
ottobre 2009), entrambi minorenni alla data odierna.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025 le parti hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della loro separazione:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il signor ha lasciato l'abitazione coniugale di comune Parte_1
accordo con la moglie e si è trasferito in Via Giuseppe Lugli n. 41.
3. In adempimento dell'obbligo di mantenimento gravante sul signor nei confronti del coniuge senza reddito e con il Parte_1
carico delle minori disabili, e, pertanto, il signor i Parte_1
obbliga a trasferire alla signora l'intera proprietà della Persona_1
casa familiare sita in Roma, via Guido Cantelli n. 19 di distinta la C.F.
del Comune di Roma al Foglio entro 6 mesi dall'omologa.
Contestualmente al trasferimento immobiliare, la signora Per_1
si accollerà la quota di ½ indiviso del mutuo di titolarità del
[...]
marito.
2 4. La condizione indicata nel n. 3 (trasferimento immobiliare e accollo del mutuo) rappresenta lo strumento e la condizione essenziale per definire il nuovo assetto economico-patrimoniale della famiglia.
5. Il signor verserà alla signora a Parte_1 Persona_1
titoli di mantenimento delle figlie e , entro il giorno 5 Per_2 Per_3
(cinque) di ogni mese, sul conto corrente alla stessa intestato, alle seguenti coordinate bancarie, [...], la somma di € 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat sul costo della vita dal mese e dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale.
6. Entrambi i genitori contribuiranno alle spese straordinarie per le figlie, preventivamente concordate, nonché, debitamente documentate ed approvate (elencate nel protocollo di intesa del
Tribunale di Roma) in ragion del 70% il padre e del 30% la madre.
7. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Per_1
[...]
8. Le figlie e sono affidate congiuntamente ad entrambi Per_2 Per_3
i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione e all'istruzione delle stesse, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle figlie.
9. La collocazione prevalente delle figlie è stabilita presso la madre nell'abitazione sita in Roma, via Guido Cantelli n. 19. 3 10. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé le figlie ogni qual volta lo desideri, anche per più giorni consecutivi, previo accordo e avviso alla madre, tenuto conto delle esigenze preminenti delle minori.
11. Fermo restando ciò in via generale, viene stabilita la seguente regolamentazione di visita: il padre trascorrerà con le figlie un fine settimana alternato con la madre, dall'uscita da scuola del venerdì,
sino alle ore 20.00 della domenica, per l'intero anno ad eccezione dei periodi per i quali i coniugi stabiliranno voler adottare, di volta in volta,
differenti accordi. 12. Inoltre, il padre avrà facoltà di tenere con sé le figlie per un giorno a settimana, con pernotto, quando non trascorrerà
con le stesse anche il weekend, indicativamente dall'uscita di scuola sino alla mattina seguente che verranno accompagnate a scuola dal padre, mentre, nelle settimane in cui le figlie trascorreranno il weekend presso la madre, il padre potrà tenerle per un pomeriggio,
oltrechè, per due giorni consecutivi con un pernotto, dall'uscita di scuola fino alle 20 del giorno successivo.
13. Entrambi i coniugi si impegnano a mostrare flessibilità negli orari concordati, per consentire eventuali modifiche dei giorni di visita,
anche compatibilmente a sopravvenente esigenze di lavoro degli stessi e a necessità delle figlie accordando che al padre siano garantiti, quale contenuto minimo del diritto di visita, due pomeriggi a settimana.
4 14. Per quanto concerne le vacanze natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; la vigilia di Capodanno con un genitore e
Capodanno con l'altro.
15. Stessa modalità verrà osservata per le vacanze Pasquali, nello specifico il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del Lunedì
dell'Angelo con l'altro. Le parti si impegnano a gestire i predetti periodi senza arrecare turbamenti al minore e sin da ora dichiarano che le singole statuizioni concordate possano essere modificate
(previo accordo tra loro) al verificarsi di necessità di volta in volta da valutare;
16. Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno con ciascun genitore quattro settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno.
17. I giorni dei compleanni delle figlie saranno trascorsi,
preferibilmente con entrambi i genitori, laddove non fosse possibile,
staranno a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, ad anni alterni;
ciascun genitore trascorrerà con le figlie il giorno del proprio compleanno, oltre il padre la festa del papà e la madre la festa della mamma, anche se dovessero ricadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza;
per quanto riguarda i compleanni dei familiari (nonni, zii e cugini di primo grado), i genitori favoriranno la partecipazione delle figlie, anche se dovessero capitare in giorni di competenza dell'altro genitore.
5 18. Nel caso di malattie e/o impedimenti fisici che costringeranno le figlie a stare a casa, la madre consentirà al padre il diritto di visita e/o comunque consentirà al padre di recuperare i giorni perduti. Lo
stesso farà il padre, nel caso in cui le figlie si dovessero ammalare allorquando si trovassero presso di lui.
19. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e rilasciano sin da ora ampio consenso al rilascio del passaporto.”
Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. on può che rivelarsi intollerabile;
deve Per_1 Parte_1
quindi essere pronunciata la loro separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
6 - dichiara la separazione personale dei coniugi nato il 15 Parte_1
ottobre 1970 a Roma e nata l'[...] a [...], i quali Persona_1
hanno celebrato matrimonio in Roma in data 22 giugno 2004; matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n.
00103; Parte1, Serie 53, Anno 2004;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 9 ottobre 2025
Il GI estensore
TE IA
Il Presidente
MA ZI
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