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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 3.4.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 664/2022
promossa
da - appellante - Parte_1
Avv.ti ZO OT e CH OT
contro
- appellato – Controparte_1
Avv. Luca Piccini
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 344/2022 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 18.5.2022, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 18.5.2022 il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso con cui dipendente di Controparte_1 Parte_1
aveva chiesto la condanna della sua datrice di lavoro al
[...] risarcimento del danno alla persona, nella frazione differenziale e complementare rispetto alle tutele assicurative pubbliche, che aveva affermato essergli dovuto in relazione alle conseguenze di un'allergia, con componente asmatica e anosmia, secondo la sua prospettazione, contratta a causa dell'esposizione al gas tetraidrotiofene (THT), cui lo avrebbe costretto lo svolgimento delle mansioni a lui assegnate.
2. Più specificamente, secondo l'originario attore, egli sarebbe stato esposto al THT - sostanza utilizzata per odorizzare il metano, qualificata dal ricorrente come tossica - dal 1990 al
1993, periodo nel quale sarebbe stato addetto alle mansioni di spurgo sifoni, poi nello svolgimento dei compiti di addetto alla manutenzione delle cabine di riduzione (che gli sarebbero stati assegnati dal 1990 fino al 2007) e infine nel periodo in cui aveva lavorato come rilevatore di gas tossici (mansione che avrebbe svolto fino al 2013).
3. In tutto il periodo la sua datrice di lavoro (prima CP_2
poi l'odierna appellante, che l'aveva incorporata per
[...] fusione) non avrebbe approntato misure minimamente adeguate a impedire la dispersione del gas nell'ambiente, sia nella fase della sua immissione negli impianti, sia in quella di trasporto delle bombole che lo contenevano, che sarebbe avvenuta con furgoni aziendali, privi di aria condizionata e di qualsiasi separazione dell'abitacolo dal vano dove si trovavano i contenitori con il THT.
4. L'esposizione all'agente ritenuto nocivo avrebbe causato a ancora secondo la sua tesi difensiva, una lesione CP_1 dell'epitelio olfattorio, manifestatasi con iniziali fastidi nel
2014 e poi nel febbraio 2016, ed evoluta in una grave riduzione dell'olfatto associata a diminuzione del gusto, diagnosticata nel settembre 2016.
5. Assunta la relazione almeno concausale tra la patologia e l'esposizione professionale a THT, il lavoratore aveva quantificato l'entità dei postumi permanenti nel 17% e determinato il complessivo danno differenziale e
2 complementare in € 37.431,54, somma al cui pagamento aveva chiesto la società fosse condannata.
6. si era costituita per resistere, contestando Parte_1
l'origine professionale della malattia e comunque argomentando l'inesistenza di qualsiasi violazione dell'obbligo di sicurezza di cui era gravata. Aveva negato comunque i presupposti per il risarcimento del danno differenziale e complementare, rilevando in fatto come l' non avesse CP_3 riconosciuto la patologia come professionale.
7. Il Tribunale, ascoltati diversi testimoni e disposta una CTU medico legale, ha, come detto, accolto integralmente il ricorso, ritenendo provata l'esposizione del lavoratore a THT, sulla base delle deposizioni dei testi, oltre che, all'esito della CTU, di cui ha recepito le conclusioni, l'esistenza della patologia, la tossicità del gas e l'azione almeno concausale della relativa esposizione nella genesi della malattia denunciata. In ordine alla misura del risarcimento ha affermato non essere stato contestato il conteggio del ricorrente.
8. impugna la sentenza davanti a questa Corte Parte_1
e ne chiede la riforma, affidando le proprie ragioni a tre motivi.
Con il primo lamenta che il Tribunale abbia fatto malgoverno del materiale istruttorio di causa. Ciò, innanzi tutto, quanto all'effettività dell'esposizione, tema probatorio sul quale il primo giudice avrebbe dato una lettura parziale ed erronea delle deposizioni testimoniali, dalle quali emergerebbe, secondo l'appellante, un'esposizione solo sporadica di CP_1 al THT.
9. Il primo giudice avrebbe erroneamente valutato il materiale di causa anche quanto al nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia, non considerando la distanza temporale tra la cessazione dell'esposizione, come riferita dai testi, e
3 l'insorgenza dei sintomi. Del pari avrebbe erroneamente omesso di valutare l'esito del procedimento , conclusosi CP_3 con il rigetto della domanda di malattia professionale, come pure il fatto che l'appellato fosse stato l'unico dipendente della società a contrarre una patologia come quella di cui si discute.
10. Con il secondo motivo la società censura la pronuncia nel capo in cui ha ritenuto provata la responsabilità ex art. 2087 c.c., a suo dire, senza adeguatamente considerare la documentazione prodotta dalla sua difesa, che sarebbe stata invece idonea a dare conto dell'attuazione, da parte degli organi sociali e dei loro preposti, di ogni misura concretamente disponibile, utile a impedire l'esposizione dei lavoratori al THT.
11. Con il terzo motivo l'appellante lamenta poi che il
Tribunale, nella quantificazione del danno concretamente risarcibile dal datore di lavoro, non abbia considerato l'incidenza di patologie preesistenti, da cui era affetto, CP_1 che già gli avevano causato una considerevole riduzione dell'olfatto e che avevano quindi aggravato il danno, in ipotesi legato all'esposizione lavorativa a THT. Ove avesse valutato tale incidenza, il giudice avrebbe dovuto liquidare il danno nella minor somma di € 8.469,03.
12. Con il medesimo motivo, ancora in punto di quantum del risarcimento, la società assume comunque che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto non contestato il conteggio della controparte, mentre esso sarebbe stato depositato dall'originario attore con le note conclusive, cui la società non avrebbe potuto replicare, non essendosi svolta la discussione orale. E il conteggio sarebbe errato, in base alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano anche non considerando l'incidenza delle pregresse patologie, di cui al punto che precede. In base a tali criteri, infatti, secondo l'appellante, il
4 totale in ipotesi dovuto al lavoratore, sarebbe pari a €
24.539,09.
13. L'appellante ha concluso quindi come segue: “a) in tesi
e in totale riforma della sentenza impugnata, rigetti integralmente le domande proposte dal b) in ipotesi e CP_1 in parziale riforma della sentenza impugnata ridetermini il danno differenziale dovuto quantificandolo in € 8.469,03 o, in ulteriore subordine, in € 24.539,09. Il tutto con vittoria di spese
e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio e con ogni consequenziale pronuncia di legge”.
14. Il lavoratore si è costituito per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
15. La Corte, ritenutolo indispensabile ai fini del decidere, ha nuovamente ascoltato uno dei testimoni già escussi dal
Tribunale, a chiarimento della sua deposizione. Ha quindi disposto un approfondimento dell'indagine peritale svolta in primo grado, con lo stesso CTU nominato dal Tribunale, su due questioni: a) la compatibilità tra l'epoca di manifestazione della malattia e la sua relazione almeno concausale con la noxa lavorativa;
b) il ruolo delle patologie extralavorative concomitanti (pacificamente accertate) nell'eziologia dell'affezione da cui il lavoratore è affetto.
16. All'esito del supplemento, il collegio, ritenuto che esso non consentisse di superare i dubbi, posti dal testo originario della relazione peritale, ha disposto il rinnovo della CTU.
17. Infine, acquisita la relazione del secondo perito e ascoltata la discussione orale, ha deciso come segue.
18. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito, è utile in primo luogo ribadire come l'originario attore avesse allegato di essere stato esposto all'agente, che affermava avergli causato la patologia di cui è causa, per un
5 tempo molto lungo (circa vent'anni) e in ragione dello svolgimento di diverse mansioni. Si tratta di una prospettazione che, ad avviso del collegio, l'istruttoria ha sostanzialmente confermato. Soprattutto dalla deposizione del teste (anche all'esito del chiarimento fornito dal Tes_1 testimone, risentito in questo grado, quanto alla durata di tale esposizione) è emerso infatti come, dalla metà degli anni novanta per circa dieci anni come operaio e poi come capo squadra fino al 2013, sia stato addetto abitualmente CP_1 all'odorizzazione, mansione che comportava il trasporto e l'immissione del THT negli impianti. I testi (oltre a il teste Tes_1
anch'egli collega di addetto alle sue Tes_2 CP_1 stesse mansioni fin dal 1994) hanno poi descritto dettagliatamente le operazioni di cui erano richiesti gli addetti all'odorizzazione e riferito di come, sia al momento dell'immissione del gas nelle tubature, sia prima, nella fase del trasporto, i lavoratori fossero esposti alla dispersione e quindi al contatto con il gas, seppure, nel tempo, in misura sempre più ridotta, fino all'esternalizzazione dell'attività, avvenuta nel 2013 (così “Il signor si è Tes_2 CP_1 occupato anche del travaso delle bombole contenenti tht nelle tubature. L'addetto portava le bombole nell'impianto di riduzione e con l'aiuto di due flessibili ne scaricava il contenuto dentro un grosso contenitore detto “maialino”. All'inizio le bombole erano di alluminio, quindi, non essendo a tenuta stagna, facevano uscire tutte le esalazioni di tht che l'addetto respirava sia durante il trasporto che nell'atto del travaso. A metà degli anni 90 circa, le bombole sono state cambiate e ora sono in acciaio, il che impedisce la fuoriuscita del gas, che comunque ancora un po' si sente. In ogni caso quando viene staccato il flessibile continuano a uscire delle gocce di sostanza
6 il cui odore si propaga. So che il signor ha svolto le CP_1 mansioni di rilevatore di gas tossici, ma non so in che periodo.
Quale rilevatore di gas tossici andava presso gli impianti dove
c'era sospetto di una fuga di gas e con appositi strumenti verificava se effettivamente c'era del gas nell'aria. Tale attività non presupponeva il trasporto di bombole di tht. Ribadisco che il trasporto veniva effettuato per svolgere le mansioni che ho già descritto prima. Quando sono state cambiate le bombole la situazione dell'abitacolo del furgone che utilizzavamo per il trasporto è migliorata anche se l'odore continuava a sentirsi, perché nello stesso furgone venivano trasportati i flessibili che erano impregnati di sostanza. I furgoni non avevano l'aria condizionata poi, via via che è stata cambiata la flotta, l'aria condizionata è arrivata. Non c'era separazione stagna tra
l'abitacolo e il cassone, ma solo una normale parete divisoria.
A.d.r. Viaggiavamo con le bombole nel furgone per tutta la giornata, i giorni nei quali eravamo addetti al travaso delle bombole. L'odore del tht ci rimaneva attaccato addosso, nonostante utilizzassimo regolarmente delle tute sopra ai nostri vestiti. E' capitato più volte che siamo stati mandati via da un ristorante, perché il nostro odore non era gradevole.
Personalmente ho riscontrato che i giorni in cui rimanevo a contatto con il tht avevo alla sera un forte mal di testa. Ho riscontrato anche una leggera alterazione del gusto e dell'olfatto che passava dopo qualche giorno”; cfr. anche la deposizione del teste davanti al Tribunale: “Quando il signor Tes_1 CP_1 ha iniziato a lavorare con noi usavamo ancora i vecchi fusti. Si trattava di fusti, tipo quelli dell'olio, con due tappi sigillati che noi aprivamo al momento dell'uso. Se non utilizzavamo tutto il contenuto del fusto ritappavamo e rimettevamo il fusto nel furgone. Quando i fusti erano chiusi sigillati non si avvertiva
7 l'odore, ma appena li aprivamo per collegarli ai flessibili l'odore si sentiva ed era molto intenso. Ugualmente l'odore si sentiva quando richiudevamo il fusto senza il sigillo. Se nel fusto era rimasta della sostanza l'odore si continuava a sentire. Il furgone era impregnato dell'odore del tht e anche noi stessi, come i nostri abiti. La situazione era tale per cui a volte ci è capitato di non essere accettati al ristorante. Non solo. Noi addetti all'odorizzazione siamo stati dotati per un certo periodo di un numero maggiori di abiti della divisa (pantaloni e camicia), perché per togliere l'odore non bastava lavarli, ma bisognava tenerli all'aperto per almeno un giorno o due. Quando ero esposto al tht avevo normalmente mal di testa. Preciso che lavoravamo in due e solo uno dei due aveva la maschera, perché l'altro doveva essere in grado di percepire le fuoriuscite.
Infatti mentre le esalazioni minime che venivano fuori dal tappo colpivano solo noi, se fosse caduta anche solo una goccia
l'avrebbe sentita l'intero isolato, quindi bisognava correre ai ripari. I fusti sono stati cambiati alla fine degli anni 90. Sono stati sostituiti da fusti a pressione che non necessitano di essere aperti, quindi restano sempre sigillati, è la pressione dell'azoto che spinge nei serbatoi il tht. Il problema dell'odore resta con riguardo ai flessibili, cioè agli attacchi che usiamo per collegare i fusti all'impianto. Si tratta di tubi mobili che l'addetto riporta con sé dopo aver terminato l'operazione. In particolare dopo aver chiuso le due estremità del tubo con due tappi, inserisce suddetto tubo in una fodera di plastica, anch'essa chiusa. Nonostante ciò l'odore in qualche modo si sente”).
19. Ancora dalla deposizione soprattutto del teste Tes_1
(certamente informato dei fatti, in quanto addetto all'odorizzazione dal 1982, con mansioni di caposquadra dal
1995) risulta, ed è correttamente valorizzato dal Tribunale,
8 come la società non avesse apprestato misure protettive adeguate a impedire, o comunque contenere nella misura massima possibile, secondo le tecnologie all'epoca disponibili,
l'esposizione dei lavoratori al gas THT: il teste ha infatti riferito di come, formata la squadra da due operai, uno solo portasse la mascherina, perché l'altro doveva essere in grado di percepire eventuali fuoriuscite del gas e soprattutto di come l'azienda, per quanto variamente sollecitata dal medico competente, non avesse mai modificato in modo risolutivo i mezzi sui quali erano trasportate le bombole di THT e i flessibili che servivano per immettere il gas negli impianti
(strumenti anche questi ultimi fonte di dispersione). Così sul punto il teste in primo grado: “Preciso che lavoravamo in due e solo uno dei due aveva la maschera, perché l'altro doveva essere in grado di percepire le fuoriuscite. Infatti mentre le esalazioni minime che venivano fuori dal tappo colpivano solo noi, se fosse caduta anche solo una goccia l'avrebbe sentita
l'intero isolato, quindi bisognava correre ai ripari…. La contaminazione dei furgoni è stato un problema più volte discusso anche con il medico del lavoro. Noi avevamo chiesto di trasportare le bombole in furgoni telonati, ma la nostra richiesta non è stata accolta. Con l'aiuto del medico del lavoro, ottenemmo che i nostri furgoni fossero dotati di un oblò per consentire la circolazione dell'aria, ma ci accorgemmo ben presto che in questo modo l'aria contaminata del vano di carico veniva spinta all'interno dell'abitacolo. Il medico del lavoro allora ci consigliò di tenere aperta la ventola dell'impianto di aereazione con i finestrini chiusi in modo tale da creare un vortice d'aria per contrastare quello proveniente dal vano carico. La questione di fatto non è stata mai risolta” (cfr. anche la sua deposizione davanti alla Corte: “Sia prima della
9 sostituzione dei fusti, sia soprattutto dopo, il flessibile era la maggior fonte dell'odore. Da questo punto di vista la situazione
è nettamente migliorata quando l'azienda ha messo l'aria condizionata sui mezzi, il che ha consentito di isolare meglio
l'abitacolo. L'aria condizionata è stata introdotta nel 2008, su questa cosa ci ha dato una grossa mano il medico del lavoro.
Lui era intervenuto in questo senso anche prima del 2008, ma
l'azienda aveva ritenuto il problema irrisolvibile. Dopo che fu messa l'aria condizionata l'odore si sentiva solo quando entravamo nel vano del mezzo”).
20. Alla luce di questi dati istruttori, sembra al collegio che il Tribunale abbia correttamente ritenuto provate sia la continuativa esposizione del lavoratore all'agente assunto come nocivo, sia l'omissione, da parte della società, di minime misure precauzionali, invece sicuramente disponibili. Sono quindi infondate le censure contenute nel secondo motivo e, limitatamente al profilo ora in esame, nel primo.
21. Più complessa è, secondo la Corte, la questione, tipicamente medico legale, della relazione almeno concausale tra esposizione professionale a THT e l'insorgenza della patologia, da cui è pacificamente affetto. Gli aspetti di CP_1 specifica complessità di tale questione sono due: a) il fatto che, pur a fronte di un'esposizione di così lunga durata e sicuramente più significativa nel periodo più risalente di adibizione dell'appellato all'attività di odorizzazione, la patologia si sia manifestata nel 2016, dopo un periodo significativo dalla cessazione dell'esposizione, avvenuta nel
2013; b) la circostanza – pacifica - che il lavoratore sia affetto da patologie extralavorative afferenti allo stesso distretto di quella denunciata in causa (segnatamente stenosi delle fosse nasali per deviazione bi-convessa del setto nasale bilaterale,
10 più marcata a dx, ipertrofia dei turbinati inferiori e medi, etmoidite poliposa nel meato medio bilaterale, più evidente dal lato sinistro, nonché da rinite allergica con lieve componente asmatica). E la delicatezza delle questioni è avvalorata dal fatto che l' abbia escluso la natura professionale della CP_3 malattia di cui è causa, giudizio cui il lavoratore ha ritenuto di non opporsi.
22. Su entrambe queste questioni il collegio ha inteso approfondire l'indagine peritale, a fronte delle contestazioni contenute nel primo motivo di appello della società. Il supplemento richiesto al CTU già nominato in primo grado non ha consentito tuttavia di superare i dubbi sui due punti sopra indicati. Quanto al primo, infatti, il CTU ha richiamato la lunga durata dell'esposizione (indubitabile), ma nulla ha detto in ordine alla compatibilità con la natura professionale della malattia di un periodo di latenza significativo, successivo alla cessazione di tale esposizione. E anche quanto al secondo punto l'integrazione si è limitata a ribadire la conclusione raggiunta in primo grado, circa l'efficacia comunque concausale dell'esposizione professionale. Di qui, anche a fronte delle puntuali contestazioni del CTP della società, che non hanno trovato in effetti replica nel supplemento di perizia, la decisione del collegio di rinnovare la consulenza medico legale.
23. All'esito della propria indagine il secondo consulente dott. ha rilevato come il THT, o tiolano, o solfuro di Per_1 tetrametilene, sia una sostanza odorizzante che viene aggiunta, fra i suoi usi, per rendere percepibile il gas utilizzato come combustibile per usi domestici ed è un composto organico solforato, cioè un eterociclo saturo contenente zolfo
(tioetere ciclico). Si legge ancora nella relazione peritale che
11 l'agente “ha una propria tossicità ed è stato inserito, pur essendo liquido, nell'elenco dei gas tossici, pur essendo un composto che risulta nocivo irritante e il suo impiego soggiace a disposizioni di legge. Le prescrizioni per i lavoratori sono quelle di utilizzare mezzi di protezione, oltre alle modalità di trasporto, utilizzo e trattamento del THT, con i relativi obblighi per i datori di lavoro. La potenzialità lesiva del prodotto discende dalla composizione chimica e le schede di dati di sicurezza riportano una tossicità acuta orale e cutanea, oltre che irritativa a livello oculare e della cute per inalazione, ingestione e contatto”.
Secondo il CTU, invece, “non risultano adeguate pubblicazioni relative agli effetti cronici, se non quella – citata anche dal CTP appellante nelle sue note in atti – risalente all'anno 2009, ma relativa a due soli lavoratori che avrebbero sviluppato sintomi neurologici transitori (nausea, vomito, mal di testa), irritazione di cute e mucose, rinite cronica, broncopneumopatia cronica ostruttiva, ipertensione arteriosa e aritmia cardiaca;
manifestazioni neurologiche e respiratorie definite causate da esposizioni intermittenti elevate a THT”
24. Il CTU ha poi richiamato la circostanza, cui già si è fatto cenno, per cui è affetto da patologie comuni, accertate CP_1 nel 2005, nella specie “… crisi allergiche con rinite e lieve componente asmatica”, la cui eziologia è da allergeni comuni ubiquitari e pluristagionali, una “patologia complicata dalla comparsa di fatti reattivi mucosi alle prime vie aeree (poliposi naso-etmoidale TC accertata il 15/7/2016), dimostrativi la cronicità del quadro” (così, ancora testualmente, la relazione peritale).
25. Quanto alla manifestazione della patologia di cui è causa, il perito ha poi sottolineato come in atti sia riferita “la comparsa di ipo-anosmia e ipo-ageusia soggettiva, …, quattro
12 mesi prima della visita del 16/6/2016 presso il medico competente;
tale dato è confermato anche da quanto attestato alla visita ORL a Careggi in data 8/7/2016 (da circa due mesi prima)”. La manifestazione dei sintomi quindi, ha sottolineato il CTU risale a “vari anni dopo la cessazione della esposizione continuativa del lavoratore, il quale nel 2005 aveva avuto una crisi asmatica con accertamento di allergopatia ad antigeni comuni, ubiquitari e pluristagionali…. Ipotizzare che una crisi asmatica possa essere stata prodotta dal contatto per inalazione con il THT è possibile, ma si tratterebbe di un fatto acuto transitorio su preesistenze comuni e in grado di regredire senza reliquati, del resto non è ipotizzabile che questi si siano prodotti conseguendo ipo-anosmia e ipo-ageusia in tale epoca, perché l'intervallo temporale di circa undici anni successivo all'episodio non avrebbe fatto passare inosservate tali manifestazioni a comparsa non solo durante il lavoro al contatto con THT, peraltro senza alcun episodio asmatico ulteriore”.
26. Secondo il perito quindi “la potenzialità lesiva del THT è alquanto dubbia e comunque – per il tipo di esposizione
(inalazione e/o contatto cutaneo) – poco/nulla compatibile con
l'ipo-ageusia (si dovrebbe ipotizzare che il lavoratore durante
l'attività abbia toccato e/o messo in bocca le mani sporche di
THT), rendendosi evidente un altro elemento a sfavore della eziologia professionale dei disturbi soggettivi cui è portatore
l'appellato”.
27. Conclusivamente, secondo il CTU, “la criteriologia medico-legale non è concordante con una esposizione lavorativa causativa il quadro per il quale viene richiesto il risarcimento: la potenzialità lesiva non è documentata – anche quantitativamente e non solo come adeguatezza della sostanza
– ed è invero dubbia;
il criterio topografico mostra come siano
13 interessati due organi si senso (naso e bocca) non contigui se non attraverso il faringe;
il criterio cronologico e di continuità fenomenica mostrano un intervallo temporale estremamente lungo, senza manifestazioni validamente correlabili alla esposizione comparendo i sintomi quando l'attività lavorativa portava a contatti piuttosto saltuari e non a una esposizione definibile continuativa;
il criterio di esclusione di altre cause mostra come queste siano presenti, efficienti e conseguenti a patologia comune;
il criterio di possibilità scientifica è anch'esso non rispettato mancando specifici studi dimostrativi la correlazione delle manifestazioni attuali con una esposizione a
THT, non essendo descritti esiti di tale tipo e mancando una adeguata probabilità statistica a favore della ipotesi di parte appellata”.
28. Una conclusione ribadita dal CTU nella sua replica alle osservazioni critiche del CTP dell'appellato: si legge nella relazione in proposito che “la sofferenza delle mucose respiratorie trova più che adeguata origine nella patologia allergica cui è affetto il lavoratore, che ha manifestazioni pluri- stagionali;
appare difficile spiegare come una azione irritativa cronica da THT cessata nel 2013, dopo molteplici anni di lavoro, si sia palesata solo dal 2014 al 2016”. Il CTU ha quindi escluso la relazione anche solo concausale della malattia con l'esposizione lavorativa a THT.
29. La corte ritiene che le conclusioni del CTU dott. debbano essere condivise e poste a fondamento del Per_1 decidere. Esse infatti muovono da un'analisi approfondita dei dati medico legali in atti e ne danno una lettura che risulta congruente con alcune evidenze (a partire dal periodo di latenza della patologia, anche in rapporto all'andamento
14 dell'esposizione e alla sua cessazione), non altrimenti spiegabili.
30. Pertanto, aderendo a tali conclusioni, deve escludersi che la patologia da cui l'appellato è affetto sia stata anche solo concausata dall'attività lavorativa. Di conseguenza in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, le domande proposte da contro Controparte_1 devono essere respinte. Restano Parte_1 assorbite le ulteriori difese delle parti.
31. La particolare complessità e controvertibilità delle questioni medico-legali decisive ai fini di causa impone la compensazione delle spese processuali del doppio grado. Le spese delle CTU svolte in causa devono essere poste quindi a carico solidale dei litiganti, nella misura liquidata dal
Tribunale, quanto alla consulenza svolta in primo grado e nel quantum indicato in separati decreti, quanto alle indagini tecniche svolte davanti al collegio
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, respinge le domande proposte da CP_1
contro
[...] Parte_1
Dichiara compensate le spese processuali del doppio grado. Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese delle CTU svolte in causa, nella misura liquidata dal Tribunale quanto alla consulenza svolta in primo grado e nel quantum indicato in separati decreti quanto alle indagini tecniche svolte davanti al collegio. Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 10.4.2025 Il Presidente
Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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