Versione
30 luglio 1986
30 luglio 1986
Art. 14. 1. Il Ministro dell'ambiente assicura la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalita' dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 , con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonche' il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformita' delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e puo' ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo e' stabilito con atto dell'amministrazione interessata.
Nota all'art. 14:
I primi due commi dell' art. 3 della legge n. 839/1984 (Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) cosi' dispongono:
"Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali puo' essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto".
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalita' dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 , con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonche' il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformita' delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e puo' ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo e' stabilito con atto dell'amministrazione interessata.
Nota all'art. 14:
I primi due commi dell' art. 3 della legge n. 839/1984 (Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) cosi' dispongono:
"Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali puo' essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto".
Commentari • 5
- 1. Principi sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativiTony Masala · https://www.diritto.it/ · 16 marzo 2021 · 4.5840635
[…] La legislazione in materia di accesso Antecedentemente al 1990 vigeva la regola della segretezza espressamente prevista nell'art. 15 del D.P.R. n. 3 del 1957 “testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” inoltre, nel contesto normativo italiano non era presente una vera e propria norma generale relativa all'accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati ciò era presente in sporadiche disposizioni che concretizzavano l'eccezione alla regola come ad esempio, nell'art. 14 della legge n. 349/1986 in materia di informazioni ambientali, nell'art. 25 della legge n. 816 del 1985, nella legge n. 1150 del 1942 (art. 9) ed ancora, […]
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Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 07/03/2017, n. 3212Provvedimento: […] -violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, legge 241/1990, degli articoli 1, 2, 3 e 5 del d. lgs. 195/2005, dell'art. 3-sexies, comma 1, d. lgs. 152/2006, dell'art. 14, legge 349/1986 e dell'art. 97, comma 2, Cost., nonché del D.M. 17 aprile 2008 (pubblicato sul S.O. n. 115 alla G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008). Violazione e/o falsa applicazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Eccesso di potere nelle forme della irragionevolezza, illogicità, perplessità, equivocità, incertezza, ambiguità, errore nei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e carenza di motivazione.Leggi di più...
- eccesso di potere amministrativo·
- decreto ministeriale 17 aprile 2008·
- limiti dell'accesso alle informazioni·
- compensazione delle spese di lite·
- regolamento di accesso alle informazioni ambientali (d.lgs. 195/2005)·
- violazione del principio di trasparenza·
- annullamento del diniego di accesso·
- diritto di accesso alle informazioni·
- sindacabilità delle informazioni ambientali·
- accesso alle informazioni ambientali·
- pubblicità dell'informativa ambientale·
- trasparenza dell'azione amministrativa·
- legittimità del diniego di accesso·
- motivazione del diniego di accesso·
- pareri ministeriali