Articolo 14 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 luglio 1986
Art. 14. 1. Il Ministro dell'ambiente assicura la piu' ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente.
2. Gli atti adottati dal Consiglio nazionale per l'ambiente debbono essere motivati e, quando la loro conoscenza interessi la generalita' dei cittadini e risponda ad esigenze informative di carattere diffuso, vengono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell' articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 , con la menzione del numero del Bollettino Ufficiale del Ministero dell'ambiente, che riporta il testo integrale degli atti stessi nonche' il processo verbale delle sedute.
3. Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in conformita' delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e puo' ottenere copia previo rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo e' stabilito con atto dell'amministrazione interessata.
Nota all'art. 14:
I primi due commi dell' art. 3 della legge n. 839/1984 (Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) cosi' dispongono:
"Nella prima parte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati, oltre alle leggi, ai decreti, alle delibere e agli atti da inserire nella Raccolta ufficiale, gli altri atti ed i comunicati che interessino la generalita' dei cittadini e la cui pubblicita' risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, sono approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali puo' essere pubblicato il solo titolo, con l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto".
Entrata in vigore il 30 luglio 1986
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente