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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2024, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 541/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, all'udienza pubblica del giorno 26.09.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G. 541/2022
TRA
(C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Di Giovanni,
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Enrico Claudio Schiavone (C.F.
) C.F._2
Resistente
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2022 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società resistente invocava il rigetto del ricorso. Disposta CTu contabile, in data odierna, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Va premesso che l'istante nel presente giudizio chiede: “IN VIA PRINCIPALE 1.
Accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione del ricorrente, per violazione dell'art. 1, comma 7 L.
223/91, per mancanza di indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di applicazione dei criteri e per l'assoluta genericità ed illegittimità dell'Accordo Sindacale del 10.10.2013 e del 03.03.2015;
2. Per l'effetto, condannare la società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente, determinato in riferimento alla differenza tra la retribuzione spettante in caso di effettiva prestazione lavorativa e il trattamento di integrazione salariale percepito per tutta la durata della cassa integrazione dal 10.02.2014 al 31.12.2015, come da allegati conteggi, pari ad € 16.095,07#, o per quell'altro periodo da accertarsi in corso di causa;
IN VIA GRADATA 3. Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c da parte della “ , in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannare la società resistente, al risarcimento del danno patito dal sig.
, ex 1218 c.c., tenuto conto della retribuzione Parte_1
spettante al lavoratore in caso di effettiva prestazione dell'attività lavorativa ed il trattamento di integrazione salariale percepito per
2 tutta la durata della cassa integrazione ovvero per quell'altro periodo da accertarsi in corso di causa;
4. Condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”. La società convenuta si è costituita in giudizio invocando il rigetto della domanda.
Invero, deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del
Giudicante è stata risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10844/2017, avente ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, essendovi assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello oggetto di decisione, si fa rinvio integrale alla predetta decisione.
La Suprema Corte, invero, nella citata pronuncia che integralmente si condivide, ha statuito “Con il primo motivo di ricorso si denuncia
"violazione della I. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, in relazione alla I. n.
223 del 1991, art. 1 e al DPR n. 218 del 2000, nonché all'art. 15 preleggi", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui "ha affermato che la disciplina di cui al DPR 10.6.2000 n. 218 art. 2 non avrebbe alcuna efficacia abrogativa della legge 223/1991, art. 1, comma 7, relativo all'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura alle 00.SS. i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere". Con il secondo motivo si denuncia "Violazione dell'art. 2
3 del DPR 218/2000, dell'art. 1, comma 7, I. n. 223 del 1991 e dell'art. 5 della I. 20 maggio 1975 n.164". Si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato a ritenere la violazione dell'art. 1, co. 7, I. n. 223 del
1991, perché la legge non richiederebbe che la comunicazione ivi prevista debba avere una determinata forma né che in essa vengano indicati i criteri di selezione del personale da collocare in CIGS o specificazioni in ordine alla rotazione.
2. I due motivi, congiuntamente scrutinabili per connessione, sono infondati in ragione del principio di diritto reiteratamente espresso da questa Corte (Cass. ord. VI n.
26587 del 2011; conf. Cass. n. 193 del 2016 e molte altre;
in origine v. Cass. n. 28464 del 2008). Invero, In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. 10 giugno 2000, n.
218, e le disposizioni della legge 23 luglio 1991 n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 citata. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 218, citato, sarebbe del tutto estraneo all' esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato, reclamando un
4 sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato". Val la pena aggiungere che, in generale, l'adeguatezza delle comunicazioni di avvio delle procedure di cui alla I. n. 223 del 1991 compete al giudice del merito verificare (v. da ultimo Cass. n. 17061 del 2016, in motivazione).
3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione delle stesse norme di legge di cui al secondo per avere la Corte di Appello ritenuto illegittima la sospensione in CIGS in quanto l'accordo sindacale "non ha avuto ad oggetto i criteri concreti di rotazione data la genericità delle formule indicate incentrate sulle esigenze tecniche organizzative, produttive e sul numero dei dipendenti e non sui meccanismi per la loro individuazione". Parte ricorrente eccepisce che nessuna disposizione di legge prescriverebbe "oneri di forma per il verbale di accordo sindacale". Il motivo non può trovare accoglimento.
Una volta che la collocazione in cassa integrazione è risultata illegittima per violazioni attinenti alla comunicazione di apertura della procedura con accertamento che ha superato il vaglio di legittimità, il terzo motivo risulta inammissibile perché, anche ove fosse accolto, non travolgerebbe un decisum che autonomamente poggia anche su altra ratio decidendi (cfr., ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n.
4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009)”.
Ebbene, ciò posto in ordine all'an, considerate le contestazioni mosse dalla parte resistente sul quantum, veniva disposta CTU contabile per determinare l'importo delle somme spettanti al ricorrente.
Il CTU, con motivazione corretta e condivisibile, ha così concluso: “il sig. è risultato creditore nei confronti Parte_1
della società a titolo di differenze fra retribuzione CP_1
dovuta secondo il CCNL di categoria e retribuzione percepita a titolo di CIGS a zero ore, per il periodo febbraio 2014 - ottobre 2015, dell'importo complessivo pari ad € 14.139,51, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. da
5 calcolarsi dalla data di insorgenza delle singole ragioni di credito sino al soddisfo … escludendo le mensilità di novembre e dicembre
2015 in quanto il dipendente risultava collocato in solidarietà”
I risultati della relazione tecnica vanno condivisi, siccome fondati su corrette rilevazioni ed esenti da errori tecnici o logici.
Ne discende che, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dell'istante, la parte resistente, in persona del legale rappr, p.t., deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 14.139,51, per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. da calcolarsi dalla data di insorgenza delle singole ragioni di credito sino al soddisfo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente e condanna la società resistente a corrispondere, in favore del ricorrente, il risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito, pari alla somma complessiva di Euro 14.139,51, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
6 condanna la società resistente a pagare, in favore del ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Bari, 26.09.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela Vernia, all'udienza pubblica del giorno 26.09.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
Dando contestuale lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G. 541/2022
TRA
(C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Di Giovanni,
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Enrico Claudio Schiavone (C.F.
) C.F._2
Resistente
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2022 il ricorrente in epigrafe specificato adiva il Giudice del Lavoro di Bari al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società resistente invocava il rigetto del ricorso. Disposta CTu contabile, in data odierna, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Va premesso che l'istante nel presente giudizio chiede: “IN VIA PRINCIPALE 1.
Accertare e dichiarare l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione del ricorrente, per violazione dell'art. 1, comma 7 L.
223/91, per mancanza di indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di applicazione dei criteri e per l'assoluta genericità ed illegittimità dell'Accordo Sindacale del 10.10.2013 e del 03.03.2015;
2. Per l'effetto, condannare la società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente, determinato in riferimento alla differenza tra la retribuzione spettante in caso di effettiva prestazione lavorativa e il trattamento di integrazione salariale percepito per tutta la durata della cassa integrazione dal 10.02.2014 al 31.12.2015, come da allegati conteggi, pari ad € 16.095,07#, o per quell'altro periodo da accertarsi in corso di causa;
IN VIA GRADATA 3. Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991, nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c da parte della “ , in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannare la società resistente, al risarcimento del danno patito dal sig.
, ex 1218 c.c., tenuto conto della retribuzione Parte_1
spettante al lavoratore in caso di effettiva prestazione dell'attività lavorativa ed il trattamento di integrazione salariale percepito per
2 tutta la durata della cassa integrazione ovvero per quell'altro periodo da accertarsi in corso di causa;
4. Condannare in ogni caso la società resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario e distrattario”. La società convenuta si è costituita in giudizio invocando il rigetto della domanda.
Invero, deve osservarsi che la questione sottoposta all'attenzione del
Giudicante è stata risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10844/2017, avente ad oggetto un caso analogo al presente, le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass. n. 3367/2011). Del resto, nessun dubbio sussiste sull'ammissibilità di siffatto richiamo, in quanto l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, nel caso di specie, essendovi assoluta identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dalla Corte di Cassazione e quello oggetto di decisione, si fa rinvio integrale alla predetta decisione.
La Suprema Corte, invero, nella citata pronuncia che integralmente si condivide, ha statuito “Con il primo motivo di ricorso si denuncia
"violazione della I. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, in relazione alla I. n.
223 del 1991, art. 1 e al DPR n. 218 del 2000, nonché all'art. 15 preleggi", censurando la sentenza impugnata nella parte in cui "ha affermato che la disciplina di cui al DPR 10.6.2000 n. 218 art. 2 non avrebbe alcuna efficacia abrogativa della legge 223/1991, art. 1, comma 7, relativo all'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura alle 00.SS. i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere". Con il secondo motivo si denuncia "Violazione dell'art. 2
3 del DPR 218/2000, dell'art. 1, comma 7, I. n. 223 del 1991 e dell'art. 5 della I. 20 maggio 1975 n.164". Si deduce che la Corte di Appello avrebbe errato a ritenere la violazione dell'art. 1, co. 7, I. n. 223 del
1991, perché la legge non richiederebbe che la comunicazione ivi prevista debba avere una determinata forma né che in essa vengano indicati i criteri di selezione del personale da collocare in CIGS o specificazioni in ordine alla rotazione.
2. I due motivi, congiuntamente scrutinabili per connessione, sono infondati in ragione del principio di diritto reiteratamente espresso da questa Corte (Cass. ord. VI n.
26587 del 2011; conf. Cass. n. 193 del 2016 e molte altre;
in origine v. Cass. n. 28464 del 2008). Invero, In tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s. devono escludersi incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. 10 giugno 2000, n.
218, e le disposizioni della legge 23 luglio 1991 n. 223: la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, e nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione, né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta e, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 citata. Né la normativa regolamentare ha spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto, atteso che, così opinando, il contenuto della norma di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 218, citato, sarebbe del tutto estraneo all' esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo, e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato, reclamando un
4 sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato". Val la pena aggiungere che, in generale, l'adeguatezza delle comunicazioni di avvio delle procedure di cui alla I. n. 223 del 1991 compete al giudice del merito verificare (v. da ultimo Cass. n. 17061 del 2016, in motivazione).
3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione delle stesse norme di legge di cui al secondo per avere la Corte di Appello ritenuto illegittima la sospensione in CIGS in quanto l'accordo sindacale "non ha avuto ad oggetto i criteri concreti di rotazione data la genericità delle formule indicate incentrate sulle esigenze tecniche organizzative, produttive e sul numero dei dipendenti e non sui meccanismi per la loro individuazione". Parte ricorrente eccepisce che nessuna disposizione di legge prescriverebbe "oneri di forma per il verbale di accordo sindacale". Il motivo non può trovare accoglimento.
Una volta che la collocazione in cassa integrazione è risultata illegittima per violazioni attinenti alla comunicazione di apertura della procedura con accertamento che ha superato il vaglio di legittimità, il terzo motivo risulta inammissibile perché, anche ove fosse accolto, non travolgerebbe un decisum che autonomamente poggia anche su altra ratio decidendi (cfr., ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n.
4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009)”.
Ebbene, ciò posto in ordine all'an, considerate le contestazioni mosse dalla parte resistente sul quantum, veniva disposta CTU contabile per determinare l'importo delle somme spettanti al ricorrente.
Il CTU, con motivazione corretta e condivisibile, ha così concluso: “il sig. è risultato creditore nei confronti Parte_1
della società a titolo di differenze fra retribuzione CP_1
dovuta secondo il CCNL di categoria e retribuzione percepita a titolo di CIGS a zero ore, per il periodo febbraio 2014 - ottobre 2015, dell'importo complessivo pari ad € 14.139,51, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. da
5 calcolarsi dalla data di insorgenza delle singole ragioni di credito sino al soddisfo … escludendo le mensilità di novembre e dicembre
2015 in quanto il dipendente risultava collocato in solidarietà”
I risultati della relazione tecnica vanno condivisi, siccome fondati su corrette rilevazioni ed esenti da errori tecnici o logici.
Ne discende che, dichiarata l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dell'istante, la parte resistente, in persona del legale rappr, p.t., deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di Euro 14.139,51, per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. da calcolarsi dalla data di insorgenza delle singole ragioni di credito sino al soddisfo.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro del ricorrente e condanna la società resistente a corrispondere, in favore del ricorrente, il risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito, pari alla somma complessiva di Euro 14.139,51, per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge;
6 condanna la società resistente a pagare, in favore del ricorrente, le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre accessori di legge e di tariffa e distrae in favore del procuratore antistatario;
pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Bari, 26.09.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
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