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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
.
SENTENZA N.
N. 2680/2024, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16.10.2024, da
1) Parte_1
nato/a Como il 20.10.1968
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Raffaele Donadini
e
2) Parte_2
nato/a Chiaromonte (PZ) il 30.07.1971
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Raffaele Donadini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in LG MA, in data 09.05.1992,
(anno 1992, atto n. 10 , reg., parte II , serie A) SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 07.06.2010
omologato con decreto del 23.07.2010
□ con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nato il [...] Como Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.10.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in LG
MA il 09.05.1992 e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune nel
Registro degli Atti di Matrimonio nell'anno 1992 con atto n. 10, parte II, serie A, tra la signora
ed il signor alle condizioni di cui al ricorso, dunque con nessun Parte_2 Parte_1
contributo assistenziale e/o economico essendo ambedue le parti economicamente autosufficienti ed
il figlio a sua volta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Parte_4
La signora dichiara di rinunciare alla prestazione di libero passaggio della Parte_2
previdenza professionale Svizzera del signor (cosiddetto Secondo Pilastro), con Parte_1
ordine di annotazione dell'emananda sentenza da parte dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 09.05.1992, in LG MA Parte_1 Parte_2
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LG MA
(anno 1992, atto n. 10, reg. matrimoni, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LG MA perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 24.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
SENTENZA N.
N. 2680/2024, R.G. DIV.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 16.10.2024, da
1) Parte_1
nato/a Como il 20.10.1968
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Raffaele Donadini
e
2) Parte_2
nato/a Chiaromonte (PZ) il 30.07.1971
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Raffaele Donadini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in LG MA, in data 09.05.1992,
(anno 1992, atto n. 10 , reg., parte II , serie A) SEPARAZIONE:
separati consensualmente con verbale in data 07.06.2010
omologato con decreto del 23.07.2010
□ con i seguenti economicamente AUTOSUFFICIENTI: Parte_3
- nato il [...] Como Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 16.10.2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in LG
MA il 09.05.1992 e trascritto presso l'ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune nel
Registro degli Atti di Matrimonio nell'anno 1992 con atto n. 10, parte II, serie A, tra la signora
ed il signor alle condizioni di cui al ricorso, dunque con nessun Parte_2 Parte_1
contributo assistenziale e/o economico essendo ambedue le parti economicamente autosufficienti ed
il figlio a sua volta maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Parte_4
La signora dichiara di rinunciare alla prestazione di libero passaggio della Parte_2
previdenza professionale Svizzera del signor (cosiddetto Secondo Pilastro), con Parte_1
ordine di annotazione dell'emananda sentenza da parte dell'Ufficiale di Stato Civile competente.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso, neppure in via temporanea, la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha figli minori, né maggiorenni economicamente non autosufficienti.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in data 09.05.1992, in LG MA Parte_1 Parte_2
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LG MA
(anno 1992, atto n. 10, reg. matrimoni, parte II, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LG MA perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 24.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao