Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione 2^ civile in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°5447 del
Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via Fratelli Gabba n°7, presso e nello studio dell'avv. Giovanni Daleffe, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione attore
e
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Vittorio
Emanuele II n. 15, presso lo studio dell'avv. Natale Maria
Sala, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché
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(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via dei Bossi
n. 6, presso lo studio dell'avv. Matteo Pasculli , che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Motivi della Decisione
1. i fatti controversi.
Con citazione notificata il 28/06/2022 la Pt_1
ha evocato in giudizio e, nella
[...] Controparte_1
premessa di avere acquistato, con atto a rogito notar. rep. 9519 dell'11/12/2017, alcuni Controparte_3
terreni con destinazione agricola e altri ad impianti tecnologici meglio catastalmente descritti nell'atto introduttivo;
premesso altresì che il mappale 110, di sua proprietà, è occupato da un parcheggio a servizio dell'attività di , nonché da una recinzione Controparte_1
che delimita l'area circostante un capannone occupato da e che si trova impossibilitata ad Controparte_1 Pt_1
accedere al fondo di sua proprietà dalla presenza del parcheggio e del muro di recinzione;
premesso infine che la circostanza era stata portata a conoscenza di
[...]
ma che, nonostante tentativi per trovare una CP_1
soluzione bonaria e anche il procedimento di mediazione, non aveva inteso liberarlo;
sulla base di tali premesse svolgeva apposita domanda di revindica per sentirsi dichiarare piena e legittima, nonché esclusiva proprietaria dei terreni in questione, con la condanna della convenuta in
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al suo rilascio, “previa rimozione a cura e spese della convenuta delle strutture occupate da parte convenuta, insistenti sul pre- detto mappale 110 di proprietà di . Parte_1
Con comparsa depositata il 19/19/2022 si costituiva in giudizio questa essenzialmente Controparte_1
contrapponeva, all'iniziativa di controparte, la “mancanza di un'obiettiva evidenza in merito al presunto sconfinamento delle pertinenze di proprietà della (di cui al mappale 98) ai CP_1
danni del fondo di proprietà della di cui al mappale Pt_1
110”, deducendo che i terreni contestati erano stati acquistati da dalla società Controparte_1 CP_2
la quale “garantiva la piena titolarità e
[...]
disponibilità dei beni nonché l'esatta corrispondenza di quanto venduto rispetto a quanto attestato documentalmente”; deduceva inoltre che successivamente alla Controparte_1
compravendita, non aveva “aggiunto/edificato alcuna pertinenza al compendio immobiliare acquistato da CP_2
che si trova, quindi, nel medesimo stato di fatto di
[...]
quello esistente al mese di novembre 2016”.
A fronte dell'azione di parte attrice chiedeva ed otteneva, in prima udienza, di evocare in giudizio la propria dante causa formulando azione Controparte_2
di garanzia per evizione ex artt. 1480,1484 e 1485 c.c., ed in tal sede chiedeva, subordinatamente all'accoglimento della domanda di parte attrice, la condanna di CP_2
a tenere indenne e manlevare
[...] Controparte_1
“da quanto questa fosse eventualmente tenuta a pagare in
[...]
favore di parte attrice e/o per il minor valore che dovesse risultare – anche a seguito di apposita CTU – circa i beni
3 4
immobili ad essa venduti”.
La nel costituirsi in Controparte_2
giudizio opponeva: (a) l'infondatezza della domanda di parte attrice, da qualificarsi come regolamento di confini
(b) essere comunque infondata la domanda di manleva della
(c) la responsabilità esclusiva dell'arch. Controparte_1
, di cui domandava la chiamata in causa, atteso che Per_1
“l'acquisto dei beni immobili oggetto di questo giudizio da parte di è avvenuto sulla scorta delle valutazioni peritali e CP_4
della lottizzazione effettuate nell'ambito della procedura fallimentare di Arthemagroup s.r.l. da parte dell'Arch. CP_5
nella sua qualità di consulente tecnico incaricato dal
[...]
Tribunale di Monza”.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, arch. , e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 Per_1
c.p.c., venivano rigettate le richieste di prova orale e veniva disposta c.t.u. per l'accertamento dello stato dei luoghi.
Acquisita la relazione del consulente, all'udienza del
04/12/2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusionali e di replica.
2. qualificazione delle domande in citazione e delle eccezioni dei convenuti.
Nella narrativa della citazione la ha in Parte_1
sintesi lamentato: (a) che con decreto rep. 664/2017 del 9 novembre 2017, il Giudice Delegato del Fallimento
Arthemagroup S.r.l. in liquidazione ha trasferito al signor socio unico e legale Parte_2
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rappresentante dell'esponente, la proprietà di alcuni terreni con destinazione agricola e altri ad impianti tecnologici, siti in Aicurzio, via Restelli, tra cui quello censito al foglio 11, mappale 110, seminativo, cl. 1, are 03.05, reddito dominicale euro 1,97, reddito agrario euro 1,89; (b) che
, con atto 11 dicembre 2017, a Parte_2
rep. 9519 del notaio di ha conferito Persona_2 CP_3
i predetti immobili, tra cui il mappale 110, alla Parte_1
(c) che il mappale 110 confina, tra l'altro, con il mapp. 98, acquistato da con decreto rep. Controparte_2
355/2016 del 29 giugno 2016 del Giudice Delegato del
Fallimento Arthemagroup S.r.l. in Liquidazione e, successivamente, venduto da alla Controparte_2
(d) che sul mappale 110 era stato Controparte_1
realizzato un parcheggio a servizio dell'attività di
, oltre ad una recinzione che delimita un Controparte_1
capannone occupato da , così occupando Controparte_6
(usurpando) una porzione del terreno di ella esponente
(quale derivata dal decreto rep. 664/2017 del 9 novembre
2017 del Giudice Delegato del Fallimento Arthemagroup
S.r.l. e dall'atto di conferimento a rogito notar.
[...]
dell'11/12/2017). Persona_2
Nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio l'attrice chiedeva:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così giudicare:
Nel merito, dato atto che l'esponente fa riserva di procedere in separato giudizio per il risarcimento dei danni:
- accertare che è esclusiva proprietaria del Parte_1
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fondo censito al NCT del Comune di Aicurzio con il foglio 11, mappale 110, nella consistenza risultante dalle mappe catastali, per averlo acquistato in forza del titolo in atti;
- condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a rilasciare in favore dell'attrice la porzione del mappale 110 da essa occupata, previa rimozione a cura e spese della convenuta delle strutture occupate da parte convenuta, insistenti sul predetto mappale 110 di proprietà di Parte_1
- prevedere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. la somma di denaro dovuta da in relazione ad ogni Controparte_1
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento. In ogni caso: con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA, incluse quelle della mediazione”.
Nelle conclusioni della prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del giudizio l'attrice così modificava le sue conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, e dato atto che l'esponente fa riserva di procedere in separato giudizio per il risarcimento dei danni, così giudicare, nel merito, in principalità, accertare che è Parte_1
esclusiva proprietaria del fondo censito al NCT del Comune di
Aicurzio con il foglio 11, mappale 110, nella consistenza risultante dalle mappe catastali, per averlo acquistato in forza del titolo in atti;
in subordine,
- disporsi la determinazione dei confini tra le proprietà
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rispettivamente in capo a con unico socio, da una Parte_1
parte, e Controparte_1
- ordinarsi al Conservatore del Servizio Pubblicità
Immobiliare, Ufficio Provinciale di Milano 2, di procedere alle conseguenti trascrizioni e volturazioni con esonero da ogni responsabilità; in ogni caso:
- condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore a rilasciare in favore dell'attrice la porzione del mappale 110 da essa occupata, previa rimozione a cura e spese della convenuta delle strutture occupate da parte convenuta, insistenti sul pre-detto mappale 110 di proprietà di Parte_1
- prevedere ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. la somma di denaro dovuta da in relazione ad ogni Controparte_1
giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con vittoria di spese, incluso il rimborso forfetario delle spese generali IVA e CPA, incluse quelle della mediazione”.
Dall'esame dei fatti costitutivi (causa petendi) delle domande rassegnate in citazione e nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. si evince che l'attrice ha svolto un'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), laddove si è propriamente lamentata la sottrazione, mediante usurpazione, di un'intera porzione del terreno di proprietà della per effetto della realizzazione di una Parte_1
recinzione di confine e la costruzione di un parcheggio e si
è chiesta la liberazione della res in proprietà della Pt_1
(sia di quella rimasta nel possesso dell'attrice, che di
[...]
quella in tesi sottratta per via della sua incorporazione
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nella proprietà della convenuta) dei pesi (costruzioni) in tesi abusivamente creati, ciò mediante una pronuncia condannatoria alla riduzione in pristino.
Così qualificata la domanda principale, la convenuta ha eccepito: (a) da un lato di avere acquistato, da CP_2
anche le superfici rivendicate in citazione;
(b)
[...]
dall'altro, che l'eventuale accertamento della difformità dello stato di fatto dell'area attualmente di proprietà di rispetto a quanto risultante documentalmente CP_1
costituirebbe un'ipotesi di vizio occulto, tale da legittimare la garanzia per evizione.
Evidentemente, con la prima eccezione la convenuta ha inteso opporre, al titolo di proprietà vantato dall'attrice, un titolo di acquisto derivativo, a giustificazione della richiesta di rigetto delle domande di rivendicazione;
con la seconda eccezione la convenuta ha opposto il proprio diritto ad essere manlevata e tenuta indenne dalle conseguenze del giudizio azionando la garanzia per evizione.
3. il merito della lite.
3.1 Va premesso che l'assenza di qualsiasi contestazione in merito al fatto che il bene immobile costituente oggetto del contendere fosse, in origine, legittimamente appartenuti a Parte_2
per decreto rep. 664/2017 del 9 novembre 2017 del Giudice
Delegato del Fallimento Arthemagroup S.r.l. in liquidazione, e che fossero stati poi acquisiti in proprietà dall'attrice per atto di conferimento, ha esonerato la
(attrice in rivendicazione) di fornire la Parte_1
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“prova diabolica” vuoi di avere acquistato, a titolo derivativo, dal legittimo proprietario i beni rivendicati in giudizio, dimostrando la proprietà (per giusti titoli) dei precedenti danti causa sino a risalire ad un acquisto a titolo originario, vuoi di avere acquistato la proprietà in contesa per via di usucapione (acquisto a titolo originario), mediante successione nel possesso (ovvero accessione del possesso) dei propri precedenti danti causa sino a coprire il periodo del ventennio richiesto dalla legge (comb. disp. artt. 1146 e 1158 c.c.); in altri termini, essendo oggetto di controversia solo l'acquisto eccepito dai convenuti con riferimento ad epoca in ogni caso successiva al Fallimento
Arthemagroup S.r.l. in liquidazione ed alla devoluzione in favore del proprio dante causa degli immobili che, a dire della convenuta, sarebbero stati da lei acquisiti a titolo derivativo (compravendita da , è Controparte_2
estranea al tema del contendere la verifica che il predetto bene appartenesse realmente alla persona giuridica indicata in citazione e che sia stato acquisito dall'attrice con atto di conferimento in società (sul punto per tutte Cass.
22598/2010: “il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene
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in base ad un valido titolo di acquisto”; conf. Cass. 9303/2009;
Cass. 4975/2004).
Ciò detto, occorre evidenziare che il titolo opposto dalla convenuta non è idoneo a paralizzare le richieste di riduzione in pristino e di eliminazione delle opere realizzate sul terreno dell'attrice, svolte in citazione.
Ed infatti, da un lato deve affermarsi che la convenuta non acquistava più di quanto venduto da CP_2
con la compravendita racchiusa nel rogito a
[...]
firma notar. del 30 novembre 2016 rep. n° Parte_3
74249 (all. 3 alla comparsa di Stellina Real Estate), e cioè
“complesso industriale composto da cinque corpi di fabbricati ad uso industriale, depositi, ampia zona uffici ed esposizione, area libera per sosta e manovra mezzi pesanti, in Aicurzio, via
Restelli n. 3/5, indentificato catastalmente come segue: - Fg. 11
Part. 92 sub. 701, D/1, r.c. euro 92.063,61; - Fg. 11 Part. 92 sub. 702, D/1, r.c. euro 154,94; Fg. 11 part. 4, C/2, cl. 3, cons. mq. 10, r.c. euro 12,40; - Fg. 11 part. 95, D/1, r.c. euro 40,00; -
Fg. 11 part. 97 Seminativo cl. 1, are 06.15, r.d. euro 3,97, r.a. euro 3,81 (area rilasciata all'uso stradale pubblico); - Fg. 11 part. 93 Seminativo cl. 1, are 01.86, r.d. euro 1,20, r.a. euro 1,15
(area rilasciata all'uso stradale pubblico); - Fg. 11 part. 98
Seminativo cl. 1, are 01.64, r.d. euro 1,06, r.a. euro 1,02; - Fg.
11 part. 99 Seminativo cl. 1, are 00.80, r.d. euro 0,52, r.a. euro
0,50”, con le seguenti coerenze per l'intero compendio immobiliare, aree libere comprese: “mapp.li 71, 86, 5, 96,
110, 111, 28, 159, 157, 20, 114, 112, 85, tutti del fg. 11”, precisando che tale immobile veniva venduto “a corpo, nello stato attuale di fatto e di diritto” e, quindi non a misura (art. 10 11
1538 c.c.); per la migliore descrizione dei terreni compravenduti le parti dichiaravano, sempre nel rogito notarile, di fare riferimento al “decreto di trasferimento di beni immobili emesso dal Tribunale di Monza rep. 355/16 in data
29 giugno 2016 nell'ambito della procedura fallimentare n.
168/14 (lotti 1-2) trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Milano 2 in data 15 luglio 2016 n° 82443
d'ordine e n° 52176 particolare dalla società
“ARTHEMAGROUP SRL” in liquidazione” con allegate
“sotto “B”, “C”, “D” ed “E” le ultime relative schede catastali depositate all'Agenzia del Territorio Ufficio, Provinciale di
Milano” (così il tenore letterale del contratto, allegato doc.
3 alla comparsa di Stellina Real Estate).
Sono stati acquisiti in atti anche gli estratti degli delle schede catastali sopra menzionate, che riportano le sottoscrizioni autografe (non disconosciute da chicchessia) sia della venditrice ( ,) che CP_2 Controparte_2
dell'acquirente Controparte_1
E poiché in materia di determinazione dell'oggetto della compravendita immobiliare assume valore preminente proprio l'identificazione catastale del cespite compravenduto (cfr. per tutte Cass. 12631/1993: “nella compravendita dei beni immobili, l'indicazione del bene alienato deve essere effettuata in base alla descrizione obiettiva ed alle indicazioni topografico-catastali e non già secondo riferimenti soggettivi o situazioni di mero fatto che possono essere rilevanti per particolari fini (come l'usucapione, la determinazione del prezzo, l'evizione)”) deve ritenersi che la convenuta non abbia fornito dimostrazione alcuna di essere proprietaria
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(per atto inter vivos) del fondo distinto al mappale 110.
Invero, costituisce principio pacifico in giurisprudenza che, laddove le parti – ai fini dell'identificazione dell'oggetto della compravendita immobiliare – abbiano fatto testuale riferimento, nel contratto, ad un tipo di frazionamento o ad una scheda catastale, tanto più se lo abbiano richiamato ed approvato specificamente per iscritto, tale frazionamento acquisisce valore negoziale vincolante, essendo integrativo, a tutti gli effetti, del contratto di compravendita (il principio è pacifico;
per tutte si veda Cass. 3633/2004, che ha ribadito “in tema di compravendita immobiliare, qualora le parti abbiano fatto riferimento, ad ulteriore e conclusiva precisazione rispetto alle altre indicazioni, al tipo di frazionamento allegato all'atto di vendita, detto frazionamento, quale elemento testuale della volontà negoziale, costituisce il dato primario per l'esatta identificazione del bene trasferito, in quanto la sua specificità non lascia margini di incertezza nella determinazione dei relativi confini”; negli stessi termini è Cass. 501/2006; conf. Cass.
15304/2006: “nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante”; nello stesso senso Cass.
2857/2008; Cass. 6770/2001; Cass. 11744/1999: “il tipo di frazionamento o la piantina catastale, allegati all'atto e controfirmati dalle parti, costituiscono strumenti fondamentali per l'interpretazione del contratto di compravendita immobiliare, dal momento che a quei documenti le parti hanno fatto espresso riferimento”).
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Se quindi acquistava, in virtù Controparte_1
del rogito notarile sopra richiamato, (anche) il terreno distinto al mapp. 98 del foglio 27 del Comune Censuario di
Ceprano, nella consistenza, conformazione e confinazione
(il mappale 110, oggi dell'odierna attrice), quali desumibili dal frazionamento e dalle schede catastali richiamate nel rogito notarile, è incontestabile che l'erezione della recinzione “a delimitazione a est … e consistente in muretto di calcestruzzo di circa cm. 25 di spessore , avente altezza variabile dal suolo di circa cm. 30/40; sul predetto muretto è posizionata la recinzione in profilati metallici in acciaio altezza cm. 140 ,
La recinzione complessivamente misura in altezza mt. 170/180 ; in fondo è presente anche un cancello di lunghezza pari a metri
5,00 che risulta prospiciente sempre il mappale 110 (o parte di esso libero)” (come accertato dalla c.t.u. arch. , abbia Per_3
prodotto l'incorporazione di una superficie nel terreno acquistato dalla convenuta e la sua correlativa sottrazione al terreno in proprietà dell'attrice, ed è altrettanto incontestabile che l'edificazione di recinzioni, pavimentazioni e piantumazione (“Sull'area tra fabbricato e recinzione insiste pavimentazione in masselli in calcestruzzo autobloccanti, nonché a passo costante di circa ml. 6,90 una fila di alberi ad alto fusti, presumibilmente lecci”, relazione di c.t.u., arch. sia avvenuta occupando delle superfici di Per_3
terreno in proprietà dell'attrice (meglio di chi scrive, sono illustrative della situazione di fatto e della effettiva occupazione di porzioni di terreno in proprietà dell'attrice, le tavole a pagg. 18 e 19 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma arch. . Per_3
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Come anticipato, alla convenuta non può dirsi pervenuto nulla di più dei terreni descritti e identificati nella compravendita a rogito notar. Mussi del 30 novembre
2016 rep. n° 74249, più sopra esaminata.
Dalle premesse sopra esposte discende l'accoglimento della domanda di rivendicazione e di restituzione in pristino delle proprietà dell'attrice, con la conseguente condanna della convenuta a demolire sia il muro di recinzione che interclude, all'attrice la porzione di mappale di sua proprietà sia le costruzioni che insistono sulla stessa area c.d. annessa.
Peraltro la convenuta non ha inteso rivendicare altri diritti minori sulla porzione di mappale in questione, ed anzi vi ha evidentemente rinunciato, implicitamente ma inequivocabilmente, essendosi limitata a dedurre la preesistenza dello stato di fatto rispetto al proprio acquisto e a chiamare in garanzia la dante causa venditrice.
L'accoglimento della domanda principale (art. 948 c.c.) implica l'assorbimento della domanda subordinata formulata da parte attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
3.2 Quanto all'azione di garanzia per evizione svolta in comparsa di costituzione e risposta dalla convenuta in uno alla chiamata in causa del Controparte_1
terzo dante causa, giova Controparte_2
premettere che, contrariamente a quanto sostenuto da la garanzia per evizione può Controparte_2
essere esercitata anche dagli acquirenti costretti alla demolizione per effetto di violazioni delle distanze: v. Cass.
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n. 23818 del 21/12/2012: “In tema di compravendita, qualora
l'immobile venduto risulti costruito in violazione delle limitazioni legali della proprietà, la pretesa del proprietario del fondo confinante, diretta a ottenere il rispetto di tali limitazioni, può concretare un'ipotesi riconducibile, alternativamente, alla garanzia per evizione, ai sensi degli artt. 1483 e 1484 cod. civ., ovvero alla garanzia prevista dall'art. 1489 cod. civ., secondo che dall'accoglimento della domanda derivi, in tutto o in parte, la perdita della cosa venduta (nella specie, a seguito della totale o parziale demolizione dell'edificio costruito a distanza illegale), ovvero discenda soltanto una restrizione del godimento del bene, il quale resti, però, integro nella sua identità strutturale” (conf.
Cass. n. 6402 del 06/12/1984 e Cass. n. 318 del
31/01/1968, secondo la quale “Ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 1484 (evizione parziale) e non quella prevista dall'art.
1489 cod. civ. (cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi) nel caso in cui l'acquirente di un edificio, per effetto dell'azione esercitata dal terzo che, proprietario del fondo adiacente, abbia chiesto ed ottenuto dichiararsi l'inesistenza di una servitù di veduta a favore dell'edificio stesso ed a carico del proprio fondo, veda limitarsi a semplici luci alcuni prospetti e vedute che si trovino a distanza inferiore a quella legale dal fondo del terzo”).
Nel caso in esame, la convenuta è proprietaria del
“complesso industriale composto da cinque corpi di fabbricati ad uso industriale, depositi, ampia zona uffici ed esposizione, area libera per sosta e manovra mezzi pesanti, in Aicurzio, via
Restelli n. 3/5”, acquistato da con Controparte_2
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compravendita a rogito notar. Mussi del 30 novembre 2016 rep. n° 74249, più sopra esaminata.
Orbene, sugli immobili venduti sono state operate modifiche che violano il diritto del proprietario vicino,
Parte_1
Tali violazioni sono state accertate in sede di c.t.u., esperita in corso di causa, la quale ha evidenziato che “la proprietà della Resistente ha occupato, parzialmente, il mappale
110. Su tale planimetria risulta infatti in giallo il mappale 110, in rosso tutte le recinzioni esistenti che circoscrivono il piazzale ad uso pubblico, nonché la porzione di recinzione riferita alla proprietà della Resistente e che insiste sul mappale 110. Infatti parte del mappale 110 , non intercluso da recinzioni, rientra nel piazzale ad uso pubblico . … Per ciò che riguarda il mappale
110 , sullo stesso insiste la recinzione a delimitazione a est proprietà della Resistente e consistente in muretto di calcestruzzo di circa cm. 25 di spessore , avente altezza variabile dal suolo di circa cm. 30/40; sul predetto muretto è posizionata la recinzione in profilati metallici in acciaio altezza cm. 140 , La recinzione complessivamente misura in altezza mt. 170/180 ; in fondo è presente anche un cancello di lunghezza pari a metri 5,00 che risulta prospiciente sempre il mappale 110 (o parte di esso libero).
Sull'area tra fabbricato e recinzione insiste pavimentazione in masselli in calcestruzzo autobloccanti, nonché a passo costante di circa ml. 6,90 una fila di alberi ad alto fusti, presumibilmente lecci”.
Il c.t.u. ha inoltre evidenziato che “le opere ricadenti sul mappale 110 ( recinzioni, pavimentazioni e piantumazione) sono sicuramente riconducibili alle proprietà precedenti l'attuale, la
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Resistente ma anche la Terza chiamata Controparte_1
, (vedi i decreti di trasferimento e Controparte_2
vendita )”.
Non si prospettano, dunque, soluzioni alternative a quella già descritta: riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante rimozione e demolizione delle opere eseguite a distanza inferiore a quella legale e rilascio delle porzioni occupate.
Non pare possibile negare, dunque, che il venditore sia tenuto alla garanzia di legge. ha osservato che essa Controparte_2
andrebbe esclusa perché “ non ha formulato alcuna Pt_1
domanda risarcitoria nei confronti di essendosi CP_1
limitata a chiedere a codesto Giudice l'accertamento dei confini tra i due fondi. Tanto è vero che parte attrice si è espressamente riservata di “procedere in separato giudizio per il risarcimento dei danni”. Per questa ragione, non vi è alcuna pretesa risarcitoria azionata da nei confronti di da Pt_1 CP_1
cui quest'ultima può pretendere di essere tenuta indenne e manlevata da Ciò considerato, si chiede che codesto CP_2
Ill.mo Giudice accerti il difetto di legittimazione passiva”.
La difesa è infondata, atteso che, come visto, a seguito dell'azione di parte attrice volta a tutelare la sua proprietà a fronte delle violazioni della normativa di vicinato, parte convenuta ha subito evizione parziale;
il che comporta, per la convenuta, quantomeno i costi per la demolizione.
Il c.t.u., inoltre, rispondendo al quesito che gli chiedeva di indicare se l'occupazione del fondo di parte attrice avesse comportato variazioni catastali ha inoltre
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evidenziato che “A seguito di tali interventi non sono state apportate, allo stato attuale, variazioni catastali che possa avere aggiornato la situazione riscontrata”, sicchè non può dubitarsi della responsabilità della venditrice terza chiamata la quale, in sede di compravendita, garantiva la conformità catastale oggettiva, ossia la conformità tra lo stato dei luoghi e quanto risultante dalle schede catastali.
3.3 Conclusivamente, per quanto sin ora detto la domanda principale va accolta, cosi come la domanda proposta da nei confronti della terza Controparte_1
chiamata.
Quanto alle spese di lite, si osserva che:
- tra l'attrice e la convenuta si registra integrale soccombenza di che pertanto va Controparte_1
condannata alla rifusione delle spese della lite principale;
- (che ha visto accolta la domanda Controparte_2
di garanzia) è condannata, secondo sua soccombenza, a rifondere a le spese relative alla sua chiamata in CP_1
causa;
- le spese di c.t.u., salva la solidarietà delle parti nei confronti del consulente tecnico d'ufficio, sono definitivamente poste a carico di e Controparte_1
in solido tra loro, secondo loro Controparte_2
prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie le domande proposte, in citazione, da
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per l'effetto: Parte_1
- condanna la convenuta a Controparte_1
rilasciare in favore dell'attrice la porzione del mappale 110 occupato e ad eliminare e demolire le strutture insistenti sul predetto mappale 110 di proprietà di Parte_1
(muro di recinzione, piantumazioni e pavimentazioni) meglio individuate nella relazione di consulenza tecnica, da aversi qui per trascritta e riportata;
2) accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e per l'effetto: Controparte_1
- condanna a rifondere a Controparte_2
le somme versate dalla medesima in Controparte_1
esecuzione del capo 1 della presnete sentenza;
3) condanna alla rifusione, in Controparte_1
favore di delle spese del grado, che liquida Parte_1
in €984,80 per spese di mediazione obbligatoria, in €786,00 per esborsi, €8.244,40, oltre spese generali, IVA (se dovuta)
e CPA come per legge;
4) condanna alla rifusione, Controparte_2
in favore di delle spese del grado, Controparte_1
che liquida in €786,00 per esborsi, €8.244,40, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
5) ferma la solidarietà delle parti nei confronti del c.t.u., pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come separatamente liquidate, definitivamente a carico di e di Controparte_1 Controparte_2
Monza, 3 aprile 2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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