Decreto cautelare 14 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 8 marzo 2019
Sentenza 23 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/10/2023, n. 15570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15570 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 15570/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del giudizio di inidoneità di cui al Verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui viene attribuito per PS Sistema Psichico il -OMISSIS-;
-dei correlati referti contenenti le risultanze degli accertamenti psico-fisici previsti dall’art. 10 del Bando, con particolare riferimento al referto di visita psichiatrica e al referto anamnestico-psichiatrico del -OMISSIS-;
-della graduatoria finale del concorso, n. 61/11-4-1 del 13 dicembre 2018, pubblicata il 14 dicembre 2018 e di tutti gli atti presupposti o comunque collegati e connessi.
In ogni caso, per l'accertamento e la declaratoria dell'idoneità psico-fisica ai fini dell'ammissione alle prove successive (colloqui psico-attitudinali) ai fini del reclutamento e quindi dell’inserimento nella graduatoria finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso n. 97/2019 R.G., con il quale sono stati impugnati gli atti meglio indicati in epigrafe;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS- dell’8 marzo 2019 del con la quale è stata disposta verificazione;
Vista la relazione depositata dall’Organo verificatore in data 8 aprile 2019, con cui è stato espresso giudizio di inidoneità del ricorrente;
Visto l’atto depositato in data 18 settembre 2023, con il quale parte ricorrente ha dichiarato che non persiste interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto
- che, in conseguenza, debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- che le spese del giudizio debbano essere compensate fra le parti costituite;
- Ritenuto che, viceversa, debbano porsi a carico del ricorrente le spese della verificazione che, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione ..., sono liquidate in Euro 500,00 (cinquecento/00) e debbono essere accreditate, come richiesto dallo stesso Verificatore, a Difesa Servizi S.p.a. secondo le modalità indicate con la nota in atti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Pone a carico del ricorrente le spese di verificazione nei termini indicati in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.