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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 681 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato SIOTTO SIMONA
e
, c.f. , nata ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato TONELLO ILENIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiararsi la separazione personale tra i SIg.ri e CP_1 [...]
, coniugati con matrimonio celebrato a Longare in data 3.06.2023, trascritto nei registri del Pt_1
Comune di Longare, anno 2023, atto n. 42 parte 2 serie C, ordinandosi all'Ufficiale di Stato civile di procedere alle relative annotazioni.
2. Assegnarsi alla SI.ra , che ivi continuerà a CP_1 vivere con i due figli e la casa coniugale, sita in Arzignano, Via Custoza n. 53, Per_1 Persona_2 catastalmente identificata come segue: Comune di Arzignano, Via Custoza n. 41, piano T1, Foglio 1, particella 1323 sub. 24, Cat. A/2, classe 03, consistenza 11,5 vani, Rendita Euro 1336.33; Comune di
Arzignano, Via Custoza n. 49, piano S1, Foglio 1, particella 1323 sub. 25, Cat. C/6, classe 03,
1 consistenza mq. 31, Rendita Euro 97,66. Si dà atto che il SI. trasferirà formalmente Parte_1 domicilio e residenza entro e non oltre 1 mese dal deposito del presente ricorso per separazione;
fino a quel momento, le parti continueranno a convivere presso la casa coniugale e proseguiranno a farsi carico delle spese di casa, delle utenze e delle necessità del figlio in modo comune e condiviso. Per_1
Il SI. si obbliga a consegnare alla SI.ra tutte le chiavi ed i dispositivi di Pt_1 CP_1 accesso alla casa familiare, e la SI.ra si obbliga a riconsegnare dette chiavi ed i CP_1 dispositivi, nonche' quelle già a sue mani al momento del rilascio della casa familiare, così come disciplinato nel capoverso che segue. Detta assegnazione deve intendersi limitata sino al 31.12.2026, con termine per il rilascio flessibile sino al 15.01.2027, con facoltà per la SI.ra di CP_1 rilasciare anche prima la casa familiare e riconsegnarne anzi tempo il possesso al SI. Parte_1
3. Il figlio continuerà a vivere con la madre presso la casa familiare, ove manterrà la
[...] Per_1 propria residenza.
4. Affidarsi il figlio minore ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso. Le decisioni di maggior rilievo ed interesse relative al figlio saranno quindi assunte di comune accordo da entrambi i genitori i quali dovranno concordare il comune indirizzo educativo.
Entrambi i genitori si obbligano a tenere costantemente informato l'altro di tutto ciò che riguarda il minore con particolare riferimento alle questioni di salute e agli impegni scolastici in modo da consentire all'altro di essere costantemente presente nella crescita e nello sviluppo psicofisico del bambino. I genitori si impegnano e si obbligano reciprocamente ad adottare un comportamento rispettoso delle genitorialità dell'altro, in piena applicazione dei principi, della ratio e dello spirito della normativa relativa all'affidamento condiviso. In particolare, tutte le attività sportive, ludiche, ricreative, extrascolastiche terranno conto delle attitudini dei figli, e verranno concordate tra i genitori tenendo conto degli aspetti logistici e dei costi. Quanto alla scuola, entrambi i genitori si informeranno sulle comunicazioni scolastiche, reciprocamente fornendole all'altro genitore;
se e quando possibile, andranno insieme ai colloqui scolastici ed a ritirare schede e pagelle. Quanto alle questioni connesse alla salute del minore, entrambi i genitori faranno riferimento al pediatra di fiducia, il quale suggerirà eventuali cure e visite specialistiche. Ad integrazione di quanto sopra stabilito, le parti precisano che:
- quando le scuole sono chiuse o quando il figlio non si reca a scuola per malattie o altre evenienze il genitore con il quale il bambino si sveglia si occuperà delle sue esigenze connesse alla giornata di riferimento;
- in caso di impossibilità di un genitore di tenere il figlio nei giorni e negli orari stabiliti, il medesimo dovrà affidare in via prioritaria il figlio all'altro genitore e solo in caso di impossibilità dello stesso ci si potrà rivolgere a terzi, sia essi parenti, baby- sitter e amici;
- il figlio parteciperà alle feste di compleanno dei suoi amici o compagni di scuola, a prescindere da chi lo avrà in carico con adeguato accordo;
- il figlioletto parteciperà alle feste di compleanno dei famigliari (cugini, nonni, zii) con adeguato accordo;
- nessuno dei genitori pubblicherà sulle sociali foto del figlio,
2 impegnandosi a rispettarne la privacy. Inoltre, le parti concordano sulla necessità di non stravolgere le abitudini del minore, da sempre parimenti gestito e supportato da entrambi i genitori e si impegnano a fare quanto possibile, compatibilmente con gli impegni lavorativi, perché il figlio stia con i genitori tempi adeguati, e perché continui a mantenere rapporti sereni con i nonni materni ed i nonni paterni.
La SI.ra in merito si impegna a consentire al SI. di continuare a mantenere CP_1 Pt_1 un rapporto continuativo con la minore in modo che nei fine settimana nei quali il Persona_2
Per_ figlio sta con il papà salvo diversa volontà della bambina, possa parimenti stare sia con Per_1 il SI. sia con il fratellino o il sabato o la domenica di permanenza. Inoltre ed in ogni caso, Pt_1 le parti stabiliscono che il SI. starà con il figlio e lo terrà con sé: - a weekend alternati, dal Pt_1 sabato mattina alle 10 e sino al riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina;
- due giorni infrasettimanali con il pernottamento, identificati nei giorni di martedì e di giovedì di goni settimana, con riaccompagnamento a scuola la mattina successiva). Al fine di rispettare la serenità del figlioletto,
e consentire al medesimo di abituarsi, le parti concordano che il regime di affidamento decorra dal deposito del presente ricorso quanto ai fine settimana, e che i pernottamenti infrasettimanali vengano introdotti gradualmente con decorrenza dalla sistemazione stabile del papà in altra abitazione. Inoltre, il minore starà con il padre: - 7 giorni durante le vacanze natalizie in modo che il minore possa trascorrere le festività natalizie e di capodanno ad anni alterni con ciascuno dei genitori. - un periodo, non continuativo, di 3 settimane (2 settimane consecutive ed 1 settimana non consecutiva) durante le ferie estive, da concordarsi di anno in anno tra i genitori entro il mese di marzo di ogni anno;
- almeno un ponte programmato all'anno, festa del papà e giorno del suo compleanno e viceversa con la mamma un ponte, la festa della mamma ed il compleanno della mamma. - quanto alle vacanze pasquali, le stesse seguiranno il calendario ordinario quanto al we, mentre il lunedì in Albis spetterà, comunque, all'altro genitore.
5. A titolo di concorso nel mantenimento del figlio, il SI. si Pt_1 obbliga a corrispondere alla SI.ra un contributo ordinario pari ad Euro 300,00 mensili, CP_1 con decorrenza dal mese della sentenza di separazione, e pagamento entro e non oltre il giorno 10 del mese di riferimento. Detto contributo sarà soggetto a rivalutazione Istat con decorrenza dal mese di riferimento del 2025. 6. Detto contributo diverrà pari ad Euro 350,00 nel caso in cui la SI.ra rilasci la casa familiare prima del termine del 31.12.2026 stabilito al punto 2 del presente CP_1 ricorso e comunque rimarrà di Euro 350,00 dal momento del predetto rilascio. Dal compimento dei 6 anni di il contributo verrà rivisto in ragione dei tempi di permanenza del minore con i rispettivi Per_1 genitori, concordando sin d'ora che se verranno mantenuti i tempi attualmente il contributo al mantenimento diverrà pari ad Euro 400,00; viceversa, in caso di aumento dei tempi di permanenza del minore presso il padre, il contributo potrà essere rivisto in modo proporzionale ed equo.
7. Le spese straordinarie afferenti il figlio saranno a carico del 50% per genitore, e saranno regolamentate,
3 sia in punto an sia in punto quantum debeatur, dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, da intendersi quale parte integrante del presente ricorso.
8. L'assegno unico verrà percepito al 50% tra i genitori.
9. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti nascenti dal matrimonio, le parti concordano che l'autovettura Jeep Renegate, targata FN065MC attualmente intestata al SI. Pt_1
venga trasferita, contestualmente alla separazione coniugale, alla SI.ra . Il
[...] CP_1 trasferimento del suddetto bene rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione e le parti chiedono pertanto di beneficiare delle agevolazioni fiscali
(esenzione da imposte) previste dall'art. 19 della L. 06.03.87 n. 74. 10. I coniugi si dichiarano reciprocamente autosufficienti e dichiarano di aver regolato ogni rapporto fra gli stessi e di non aver reciprocamente più nulla a pretendere;
11. I coniugi si dichiarano sin da ora disponibili al rilascio del proprio passaporto e di quello del figlio minore ovvero di documento equipollente valido ai fini dell'espatrio. 12. Spese legali reciprocamente compensate, senza vincolo di solidarietà tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AR (VI) in data 03/06/2023, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 13/05/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore (nato il [...]), alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1 ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Arzignano, Via
4 Custoza n. 53, in favore di quale genitore convivente con il figlio minore;
CP_1 Per_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti si dichiarano reciprocamente autosufficienti e dichiarano di aver regolato ogni rapporto fra gli stessi, non avendo più nulla a pretendere ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in AR (VI) in data 03/06/2023 con atto trascritto al n. 42, parte II, serie C, anno 2023, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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