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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/02/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 831/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 novembre 2022 da
P.IV , sede legale in in Teolo (PD), Parte_1 P.IV_1
via Galileo Galilei n. 12, I.3/4, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso di primo grado, dall'avv. Simone Forte, CF , con domicilio digitale C.F._1
PEC
Email_1
- appellante - contro
, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Melograni, C.F.: , con domicilio digitale PEC C.F._2
t Email_2
- appellato - contro
, con sede in Roma, via Controparte_2
Giuseppe Grezar n. 14 C.F. e P.IV , in persona del legale P.IV_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Romeo
Chiavellati, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_3
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.390/2022 del Tribunale di
Padova – sezione Lavoro
In punto: controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 9 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “nel merito, accertare e/o dichiarare
l'intervenuta ed effettiva cancellazione e/o caducazione dal ruolo esattoriale dei seguenti titoli, avvisi di addebito, n.37720150002858826,
n.37720160002129462, n.37720170003743201, n.37720180002699455,
n.37720180002995540 e n.37720190002727237, contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
n.07776202000000368000, fascicolo n° 2020/553, per i quali non risulta pervenuta alcuna risposta da parte degli Enti di competenza nel complessivo termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, con conseguente annullamento dei suddetti titoli e la loro immediata cancellazione;
pag. 2/14 in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i giudizi con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'on. collegio adito non ritenesse di accogliere il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “conferma della sentenza n. 390/22 CP_1
del Tribunale di Padova, respingendo il ricorso promosso da Parte_1
e di cui è causa, perché infondato in fatto ed in diritto. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di compenso professionale e spese del presente grado del giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “Nel Controparte_2
merito rigettarsi le domande tutte dell'appellante per le ragioni di cui in narrativa con conseguente integrale conferma della gravata sentenza. In via subordinata accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della riscossione per le ragioni di cui in narrativa. Accertarsi
e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell
[...]
per le ragioni di cui in narrativa. Rigettarsi qualsivoglia Controparte_3
censura in relazione all'operato dell'agente. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 novembre 2022 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n.390/22 del giudice del lavoro del Tribunale
[...]
di Padova di rigetto della domanda tesa all'accertamento dell'intervenuta
“cancellazione e/o caducazione dal ruolo esattoriale degli avvisi di pag. 3/14 addebito, n.37720150002858826, n.37720160002129462,
n.37720170003743201, n.37720180002699455, n.37720180002995540 e n.37720190002727237, contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.07776202000000368000.
Con memoria depositata il 9 ottobre 2023 si è costituita
[...]
e in data 18 novembre 2022 l' chiedendo entrambi Controparte_2 CP_1
gli enti appellati il rigetto dell'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio fuori udienza per riequilibrio del ruolo, è stata discussa e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice ha premesso che la società, a seguito della notificazione in data 29 febbraio 2020 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione ad una serie di avvisi di addebito, aveva dedotto di avere presentato il 16.03.2020 all CP_2
un'istanza di sospensione della riscossione prevista dall'art. 1,
[...]
commi da 537 a 544, della legge 24.12.2012, n. 228, con la quale assumeva essere intervenuta la prescrizione ovvero la decadenza del diritto di credito prima che il ruolo fosse reso esecutivo.
Ha poi rammentato che la stessa società aveva dedotto che era ampiamente decorso il termine di 220 giorni dal 16.03.2020 (considerata anche la sospensione dall'8.03 al 31.05.2020, disposta dal d.l. n. 18 del 17.03.2020, di proroga della scadenza alla data del 6.01.2021), senza che fosse pervenuta alcuna risposta. In forza di tali rilievi la parte ricorrente aveva sostenuto che fossero integrate le condizioni per la cancellazione e/o la caducazione dal ruolo pag. 4/14 esattoriale di tutti i titoli indicati con conseguente venir meno dei crediti portati dagli avvisi .
In ragione di tale prospettazione del bene della vita la cui tutela era invocata, il giudice ha rammentato che il comma 539 bis dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1), del d. lgs. 24 settembre 2015 n. 159), prevede che “la reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione”.
Con riferimento al caso di specie ha osservato che l' Controparte_2
aveva documentato che gli avvisi di addebito n.
[...]
37720180002699455000 e n. 37720180002995540000, erano già stati oggetto di una precedente istanza datata 19.07.2019, per cui la successiva istanza del 16.03.2020 era inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso.
Esclusa la fondatezza all'effetto preclusivo del richiamo della stessa parte alla sentenza n.350/2020 dello medesimo giudice patavino, di rigetto delle domande tese all'annullamento degli ulteriori avvisi, ad avviso del giudice aveva rilievo dirimente la circostanza, pure documentata dalla che CP_2
analoga istanza, avente il medesimo oggetto di quella del 16.03.2020, era già stata presentata dalla ricorrente in data 29.07.2019, per cui correttamente la successiva del 16.03.2020 (quella rilevante nel presente giudizio), era stata dichiarata inammissibile dall' con nota del CP_2
23.03.2020.
In conclusione, ha ritento inammissibile il ricorso.
2) Con l'appello la censura la sentenza in relazione ai Parte_1
seguenti motivi.
pag. 5/14 Col primo motivo lamenta il difetto di motivazione avendo riguardo alla sussistenza della ammissibilità dell'istanza di sospensione legale della riscossione. Sostiene che l'istanza ex art.1, comma 538 della leggen.228 va presentata “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione…”. Ritiene che tale termine decorra non solo dalla notifica “delle cartelle di pagamento”, ma da qualsiasi atto - anche successivo - della procedura cautelare o esecutiva.
Col secondo motivo si duole dell'errore in cui è incorso il primo giudice avendo riguardo alla totale irrilevanza della documentazione allegata dalla resistente.
Assume al riguardo che le parti resistenti non hanno prodotto alcuna prova sui puntuali riscontri che avrebbero dovuto fornire al contribuente così come previsto dall'art. 1, comma 540, Legge 218/2012, non avendo provveduto a documentare l' alcuna prova dell'invio delle risposte CP_1
all'istanza effettuata dal contribuente, essendosi limitato a depositare documentazione riguardante la notifica delle “cartelle di pagamento presupposte” all'istanza medesima, non oggetto del giudizio.
Col terzo motivo assume la violazione della legge n.228 del 2012. Afferma che l'istanza di sospensione legale della riscossione ha la finalità di ottenere una risposta da parte dell'Ente creditore circa la bontà del procedimento di iscrizione a ruolo del credito e successiva notificazione.
La legge n.228 “punisce” l'inerzia degli enti creditori che non hanno adempiuto al loro dovere di rispondere al contribuente nel termine di 220
pag. 6/14 giorni imposto dalla Legge. Puntualizza, quindi, che la sanzione prevista dalla normativa consiste nell'annullare di diritto il credito contenuto nelle cartelle di pagamento/avviso di addebito oggetto di istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 540, della Legge 228/2012.
Col quarto motivo lamenta l'omessa osservanza del dovere di allegazione in capo all'ufficio. Richiama a tale fine la sentenza n. 114/2021 della
Commissione Provinciale Tributaria di Udine con la quale è escluso l'onere di motivazione o di allegazione in capo al contribuente. Di talché l'omessa risposta determina automaticamente l'annullamento del diritto di credito.
Col quinto motivo impugna la sentenza in relazione all'irrituale costituzione dell' con conseguente “stralcio della documentazione CP_2
depositata dalla stessa, nonché delle relative memorie, argomentazioni ed eccezioni.”. Rileva che la parte convenuta si è costituita in giudizio mediante atto di avvocato del libero foro. A seguito del decreto-legge n.
193/2016, dal 1° luglio 2017 l è Controparte_4
subentrata in toto ad il mutamento di natura giuridica Controparte_5
dell che da società per azioni a totale Controparte_3
partecipazione pubblica, quindi persona giuridica di diritto privato, è divenuta un ente di diritto pubblico, produce effetti anche sul piano processuale. Richiama giurisprudenza di legittimità (sentenza n.
28684/2018) circa l'invalidità degli atti di costituzione in giudizio e le controdeduzioni, i ricorsi in appello, i ricorsi per Cassazione proposti dall per mezzo di un avvocato del libero Controparte_2
foro. Da ciò discende l'inammissibilità delle domande giudiziali avanzate e l'inutilizzabilità delle deduzioni e della documentazione depositata nei fascicoli processuali. Ricorda che ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 193 del 2016,
pag. 7/14 convertito in Legge n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, l deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura CP_2
dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo.
3) L'appello va dichiarato inammissibile.
3.1) La Corte evidenzia quanto alla nullità del mandato conferito ad avvocato del libero foro da parte dell' Controparte_6
come la questione sia infondata e da ritenersi superata in ragione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sezioni unite già con sentenza n. 30008 del 19/11/2019 che ha ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: «fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si Controparte_2
avvale:…omissis…in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma Controparte_4
non obbligata, ad avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell' di non avvalersi di un Pt_2
funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
pag. 8/14 3.2) Confermata la rappresentanza in giudizio di tutte le parti, occorre ora evidenziare come sulla soluzione della controversia in oggetto esplichi assorbente rilievo la questione sollevata d'ufficio all'odierna udienza circa la natura dell'azione proposta in primo grado trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art 617 c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva dell CP_2
3.3) Quanto alla carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, il rigetto del motivo di appello relativo alla Controparte_2
costituzione in giudizio della consente di ritenere il difetto di CP_2
legittimazione passiva rispetto alle domande attoree. Infatti, le questioni sollevate in questo grado attraverso il rilievo dell'irrituale condotta dell'Agenzia produce un effetto “mediato” costituito dall'accertamento dell'insussistenza del credito dell'Ente titolare, ossia l' CP_1
Sul punto è sufficiente richiamare Cassazione Civile a sezioni Unite n.
7514/22, pronuncia ove, nel comporre il contrasto insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha stabilito che in questo caso la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, limitandosi il concessionario ad assumere il ruolo di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.. Nella massima della sentenza si legge quanto segue:“… In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti
pag. 9/14 del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
3.4) Quanto alla qualificazione quale opposizione ex art. 617 c.p.c. del ricorso di primo grado va rilevato che la deduzione della parte attiene esclusivamente ad un vizio procedimentale, ossia l'affermata inerzia rispetto all'istanza presentata dalla parte che l'ordinamento sanziona ai sensi dell'art.1 comma 540 delle legge n.228 del 2012 in base al quale “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”.
3.5) Anche volendo prescindere dall'eccezione di tardività dell'opposizione ex art.617 c.p.c sollevata in primo grado dall' (non esaminata dal CP_1
primo giudice, ma rilevabile d'ufficio dal giudice: Cass. Civ. S.U. n.8501 del 2021), posto che la notificazione della comunicazione è datata 29 febbraio 2020 mentre il ricorso risulta depositato l'8 marzo 2021, va osservato che “va fatta applicazione del cd. principio dell'apparenza, per il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento
pag. 10/14 esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante;
ex plurimis: Cass., Sez. U,
Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 - 01; Sez. U, Sentenza n.
4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 - 01;) Solo in mancanza di una qualificazione dell'opposizione da parte del giudice "a quo", questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l'impugnazione
(comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti)”.
6.2 Che nella specie si tratti di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come sostenuto dall'odierno appellante, emerge peraltro chiaramente dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio, con cui il deduceva la nullità e/o Pt_3
inesistenza degli atti di pignoramento e degli atti ad esso prodromici perché mai notificati, con violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, nonchè la nullità per mancata indicazione della natura del credito e degli interessi ivi contenuti.” (in motivazione Cass. n.15740/2019).
3.6) Nel caso di specie la pretesa relativa alla caducazione del titolo deriverebbe dal denunciato vizio, meramente procedurale, costituito dall'inerzia nella procedura esecutiva.
Posto che la disciplina in commenta si riferisce ai “tributi”, quindi esula dalla tale ambito la riscossione dei contributi relativi agli avvisi di addebiti indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va rammentato, ad ogni modo, che l'art.1 comma 537 della legge n.228 del
2021 prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a
pag. 11/14 sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma
538.”.
Emerge , quindi, che la critica rivolta all'agente di riscossione inerisce propriamente alla mancata attivazione del procedimento di sospensione e della successiva omessa tempestiva risposta, situazione che determina una specifica causa estintiva del ruolo: in tale senso valga il rinvio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “
4.2. La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del
05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall entro il termine di 220 giorni previsto Controparte_2
dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del
2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.” (da ultimo, Ordinanza n.30841 del 2024).
Si tratta, quindi, di un effetto latamente caducatorio, assimilabile al rilievo di decadenza proprio della specifica azione prevista per l'opposizione a ruolo ex art.29 del d.l.v. n.46 del 1999, salvo determinare (contrariamente all'ipotesi di decadenza prevista da tale ultima disciplina), l'ulteriore conseguenza dell'annullamento d'ufficio del credito.
L'inosservanza della previsione di legge in tale modo denunciata ai fini di accertare l'estinzione del debito quindi, non opera per l'effetto di un fatto estintivo precedente l'azione, e quindi, in funzione della verifica di una pag. 12/14 pregressa causa estintiva del credito – situazione che rientra tipicamente nell'opposizione all'esecuzione -, ma solo in ragione e per l'effetto dell'accertamento giudiziale che con quell'azione il ricorrente si prefigge di ottenere: solo a seguito di tale accertamento, infatti, l'effetto estintivo del credito si potrebbe produrre.
4) Va quindi dichiarata inammissibile l'opposizione svolta da Parte_1
[...]
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel minimo, tenuto conto del carattere preliminare della questione risolutiva del giudizio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del
2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
Vanno compensate per il resto in ragione della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione passiva.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
ed inammissibile l'appello;
[...]
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' liquidate in €.4.236,00 oltre al forfetario ex lege. Compensa nel CP_1
resto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 9 gennaio 2025
pag. 13/14 Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 15 novembre 2022 da
P.IV , sede legale in in Teolo (PD), Parte_1 P.IV_1
via Galileo Galilei n. 12, I.3/4, in persona del legale rapp.nte p.t., rappresentata e difesa, come da procura allegata al ricorso di primo grado, dall'avv. Simone Forte, CF , con domicilio digitale C.F._1
PEC
Email_1
- appellante - contro
, in Controparte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Melograni, C.F.: , con domicilio digitale PEC C.F._2
t Email_2
- appellato - contro
, con sede in Roma, via Controparte_2
Giuseppe Grezar n. 14 C.F. e P.IV , in persona del legale P.IV_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Romeo
Chiavellati, C.F. , con domicilio digitale PEC C.F._3
Email_3
- appellata –
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.390/2022 del Tribunale di
Padova – sezione Lavoro
In punto: controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Causa trattata all'udienza del 9 gennaio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “nel merito, accertare e/o dichiarare
l'intervenuta ed effettiva cancellazione e/o caducazione dal ruolo esattoriale dei seguenti titoli, avvisi di addebito, n.37720150002858826,
n.37720160002129462, n.37720170003743201, n.37720180002699455,
n.37720180002995540 e n.37720190002727237, contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
n.07776202000000368000, fascicolo n° 2020/553, per i quali non risulta pervenuta alcuna risposta da parte degli Enti di competenza nel complessivo termine di 220 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, con conseguente annullamento dei suddetti titoli e la loro immediata cancellazione;
pag. 2/14 in ogni caso, dichiarare vinte le spese di entrambi i giudizi con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'on. collegio adito non ritenesse di accogliere il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “conferma della sentenza n. 390/22 CP_1
del Tribunale di Padova, respingendo il ricorso promosso da Parte_1
e di cui è causa, perché infondato in fatto ed in diritto. Con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di compenso professionale e spese del presente grado del giudizio.”
Conclusioni per parte appellata : “Nel Controparte_2
merito rigettarsi le domande tutte dell'appellante per le ragioni di cui in narrativa con conseguente integrale conferma della gravata sentenza. In via subordinata accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'istanza di sospensione della riscossione per le ragioni di cui in narrativa. Accertarsi
e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva sostanziale dell
[...]
per le ragioni di cui in narrativa. Rigettarsi qualsivoglia Controparte_3
censura in relazione all'operato dell'agente. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 15 novembre 2022 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n.390/22 del giudice del lavoro del Tribunale
[...]
di Padova di rigetto della domanda tesa all'accertamento dell'intervenuta
“cancellazione e/o caducazione dal ruolo esattoriale degli avvisi di pag. 3/14 addebito, n.37720150002858826, n.37720160002129462,
n.37720170003743201, n.37720180002699455, n.37720180002995540 e n.37720190002727237, contenuti nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.07776202000000368000.
Con memoria depositata il 9 ottobre 2023 si è costituita
[...]
e in data 18 novembre 2022 l' chiedendo entrambi Controparte_2 CP_1
gli enti appellati il rigetto dell'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio fuori udienza per riequilibrio del ruolo, è stata discussa e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice ha premesso che la società, a seguito della notificazione in data 29 febbraio 2020 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione ad una serie di avvisi di addebito, aveva dedotto di avere presentato il 16.03.2020 all CP_2
un'istanza di sospensione della riscossione prevista dall'art. 1,
[...]
commi da 537 a 544, della legge 24.12.2012, n. 228, con la quale assumeva essere intervenuta la prescrizione ovvero la decadenza del diritto di credito prima che il ruolo fosse reso esecutivo.
Ha poi rammentato che la stessa società aveva dedotto che era ampiamente decorso il termine di 220 giorni dal 16.03.2020 (considerata anche la sospensione dall'8.03 al 31.05.2020, disposta dal d.l. n. 18 del 17.03.2020, di proroga della scadenza alla data del 6.01.2021), senza che fosse pervenuta alcuna risposta. In forza di tali rilievi la parte ricorrente aveva sostenuto che fossero integrate le condizioni per la cancellazione e/o la caducazione dal ruolo pag. 4/14 esattoriale di tutti i titoli indicati con conseguente venir meno dei crediti portati dagli avvisi .
In ragione di tale prospettazione del bene della vita la cui tutela era invocata, il giudice ha rammentato che il comma 539 bis dell'art. 1 della legge 24.12.2012, n. 228 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1), del d. lgs. 24 settembre 2015 n. 159), prevede che “la reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione”.
Con riferimento al caso di specie ha osservato che l' Controparte_2
aveva documentato che gli avvisi di addebito n.
[...]
37720180002699455000 e n. 37720180002995540000, erano già stati oggetto di una precedente istanza datata 19.07.2019, per cui la successiva istanza del 16.03.2020 era inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso.
Esclusa la fondatezza all'effetto preclusivo del richiamo della stessa parte alla sentenza n.350/2020 dello medesimo giudice patavino, di rigetto delle domande tese all'annullamento degli ulteriori avvisi, ad avviso del giudice aveva rilievo dirimente la circostanza, pure documentata dalla che CP_2
analoga istanza, avente il medesimo oggetto di quella del 16.03.2020, era già stata presentata dalla ricorrente in data 29.07.2019, per cui correttamente la successiva del 16.03.2020 (quella rilevante nel presente giudizio), era stata dichiarata inammissibile dall' con nota del CP_2
23.03.2020.
In conclusione, ha ritento inammissibile il ricorso.
2) Con l'appello la censura la sentenza in relazione ai Parte_1
seguenti motivi.
pag. 5/14 Col primo motivo lamenta il difetto di motivazione avendo riguardo alla sussistenza della ammissibilità dell'istanza di sospensione legale della riscossione. Sostiene che l'istanza ex art.1, comma 538 della leggen.228 va presentata “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione…”. Ritiene che tale termine decorra non solo dalla notifica “delle cartelle di pagamento”, ma da qualsiasi atto - anche successivo - della procedura cautelare o esecutiva.
Col secondo motivo si duole dell'errore in cui è incorso il primo giudice avendo riguardo alla totale irrilevanza della documentazione allegata dalla resistente.
Assume al riguardo che le parti resistenti non hanno prodotto alcuna prova sui puntuali riscontri che avrebbero dovuto fornire al contribuente così come previsto dall'art. 1, comma 540, Legge 218/2012, non avendo provveduto a documentare l' alcuna prova dell'invio delle risposte CP_1
all'istanza effettuata dal contribuente, essendosi limitato a depositare documentazione riguardante la notifica delle “cartelle di pagamento presupposte” all'istanza medesima, non oggetto del giudizio.
Col terzo motivo assume la violazione della legge n.228 del 2012. Afferma che l'istanza di sospensione legale della riscossione ha la finalità di ottenere una risposta da parte dell'Ente creditore circa la bontà del procedimento di iscrizione a ruolo del credito e successiva notificazione.
La legge n.228 “punisce” l'inerzia degli enti creditori che non hanno adempiuto al loro dovere di rispondere al contribuente nel termine di 220
pag. 6/14 giorni imposto dalla Legge. Puntualizza, quindi, che la sanzione prevista dalla normativa consiste nell'annullare di diritto il credito contenuto nelle cartelle di pagamento/avviso di addebito oggetto di istanza, ai sensi dell'art. 1, comma 540, della Legge 228/2012.
Col quarto motivo lamenta l'omessa osservanza del dovere di allegazione in capo all'ufficio. Richiama a tale fine la sentenza n. 114/2021 della
Commissione Provinciale Tributaria di Udine con la quale è escluso l'onere di motivazione o di allegazione in capo al contribuente. Di talché l'omessa risposta determina automaticamente l'annullamento del diritto di credito.
Col quinto motivo impugna la sentenza in relazione all'irrituale costituzione dell' con conseguente “stralcio della documentazione CP_2
depositata dalla stessa, nonché delle relative memorie, argomentazioni ed eccezioni.”. Rileva che la parte convenuta si è costituita in giudizio mediante atto di avvocato del libero foro. A seguito del decreto-legge n.
193/2016, dal 1° luglio 2017 l è Controparte_4
subentrata in toto ad il mutamento di natura giuridica Controparte_5
dell che da società per azioni a totale Controparte_3
partecipazione pubblica, quindi persona giuridica di diritto privato, è divenuta un ente di diritto pubblico, produce effetti anche sul piano processuale. Richiama giurisprudenza di legittimità (sentenza n.
28684/2018) circa l'invalidità degli atti di costituzione in giudizio e le controdeduzioni, i ricorsi in appello, i ricorsi per Cassazione proposti dall per mezzo di un avvocato del libero Controparte_2
foro. Da ciò discende l'inammissibilità delle domande giudiziali avanzate e l'inutilizzabilità delle deduzioni e della documentazione depositata nei fascicoli processuali. Ricorda che ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 193 del 2016,
pag. 7/14 convertito in Legge n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, l deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura CP_2
dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo.
3) L'appello va dichiarato inammissibile.
3.1) La Corte evidenzia quanto alla nullità del mandato conferito ad avvocato del libero foro da parte dell' Controparte_6
come la questione sia infondata e da ritenersi superata in ragione del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sezioni unite già con sentenza n. 30008 del 19/11/2019 che ha ribadito la piena legittimità della costituzione di professionista del libero foro: «fatta salva ed impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si Controparte_2
avvale:…omissis…in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio».
Posto, pertanto, che è facoltizzata, ma Controparte_4
non obbligata, ad avvalersi dei propri funzionari per la difesa in giudizio, nessun vizio è ravvisabile nella scelta dell' di non avvalersi di un Pt_2
funzionario affidando, invece, la difesa ad un avvocato del libero foro.
pag. 8/14 3.2) Confermata la rappresentanza in giudizio di tutte le parti, occorre ora evidenziare come sulla soluzione della controversia in oggetto esplichi assorbente rilievo la questione sollevata d'ufficio all'odierna udienza circa la natura dell'azione proposta in primo grado trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art 617 c.p.c. ed il difetto di legittimazione passiva dell CP_2
3.3) Quanto alla carenza di legittimazione passiva dell
[...]
, il rigetto del motivo di appello relativo alla Controparte_2
costituzione in giudizio della consente di ritenere il difetto di CP_2
legittimazione passiva rispetto alle domande attoree. Infatti, le questioni sollevate in questo grado attraverso il rilievo dell'irrituale condotta dell'Agenzia produce un effetto “mediato” costituito dall'accertamento dell'insussistenza del credito dell'Ente titolare, ossia l' CP_1
Sul punto è sufficiente richiamare Cassazione Civile a sezioni Unite n.
7514/22, pronuncia ove, nel comporre il contrasto insorto all'interno della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha stabilito che in questo caso la legittimazione a contraddire compete esclusivamente all'ente impositore, limitandosi il concessionario ad assumere il ruolo di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c.. Nella massima della sentenza si legge quanto segue:“… In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti
pag. 9/14 del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
3.4) Quanto alla qualificazione quale opposizione ex art. 617 c.p.c. del ricorso di primo grado va rilevato che la deduzione della parte attiene esclusivamente ad un vizio procedimentale, ossia l'affermata inerzia rispetto all'istanza presentata dalla parte che l'ordinamento sanziona ai sensi dell'art.1 comma 540 delle legge n.228 del 2012 in base al quale “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.”.
3.5) Anche volendo prescindere dall'eccezione di tardività dell'opposizione ex art.617 c.p.c sollevata in primo grado dall' (non esaminata dal CP_1
primo giudice, ma rilevabile d'ufficio dal giudice: Cass. Civ. S.U. n.8501 del 2021), posto che la notificazione della comunicazione è datata 29 febbraio 2020 mentre il ricorso risulta depositato l'8 marzo 2021, va osservato che “va fatta applicazione del cd. principio dell'apparenza, per il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere operata con riferimento
pag. 10/14 esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice "a quo", sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti (giurisprudenza costante;
ex plurimis: Cass., Sez. U,
Sentenza n. 10073 del 09/05/2011, Rv. 616877 - 01; Sez. U, Sentenza n.
4617 del 25/02/2011, Rv. 616599 - 01;) Solo in mancanza di una qualificazione dell'opposizione da parte del giudice "a quo", questa va effettuata dal giudice davanti al quale è stata proposta l'impugnazione
(comunque prescindendo dalle qualificazioni operate dalle parti)”.
6.2 Che nella specie si tratti di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come sostenuto dall'odierno appellante, emerge peraltro chiaramente dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio, con cui il deduceva la nullità e/o Pt_3
inesistenza degli atti di pignoramento e degli atti ad esso prodromici perché mai notificati, con violazione dell'art. 50 DPR 602/1973, nonchè la nullità per mancata indicazione della natura del credito e degli interessi ivi contenuti.” (in motivazione Cass. n.15740/2019).
3.6) Nel caso di specie la pretesa relativa alla caducazione del titolo deriverebbe dal denunciato vizio, meramente procedurale, costituito dall'inerzia nella procedura esecutiva.
Posto che la disciplina in commenta si riferisce ai “tributi”, quindi esula dalla tale ambito la riscossione dei contributi relativi agli avvisi di addebiti indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va rammentato, ad ogni modo, che l'art.1 comma 537 della legge n.228 del
2021 prevede: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a
pag. 11/14 sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma
538.”.
Emerge , quindi, che la critica rivolta all'agente di riscossione inerisce propriamente alla mancata attivazione del procedimento di sospensione e della successiva omessa tempestiva risposta, situazione che determina una specifica causa estintiva del ruolo: in tale senso valga il rinvio alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “
4.2. La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v. Cass. Sez. 5, sentenza n. 28354 del
05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall entro il termine di 220 giorni previsto Controparte_2
dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del
2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.” (da ultimo, Ordinanza n.30841 del 2024).
Si tratta, quindi, di un effetto latamente caducatorio, assimilabile al rilievo di decadenza proprio della specifica azione prevista per l'opposizione a ruolo ex art.29 del d.l.v. n.46 del 1999, salvo determinare (contrariamente all'ipotesi di decadenza prevista da tale ultima disciplina), l'ulteriore conseguenza dell'annullamento d'ufficio del credito.
L'inosservanza della previsione di legge in tale modo denunciata ai fini di accertare l'estinzione del debito quindi, non opera per l'effetto di un fatto estintivo precedente l'azione, e quindi, in funzione della verifica di una pag. 12/14 pregressa causa estintiva del credito – situazione che rientra tipicamente nell'opposizione all'esecuzione -, ma solo in ragione e per l'effetto dell'accertamento giudiziale che con quell'azione il ricorrente si prefigge di ottenere: solo a seguito di tale accertamento, infatti, l'effetto estintivo del credito si potrebbe produrre.
4) Va quindi dichiarata inammissibile l'opposizione svolta da Parte_1
[...]
5) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidando in rapporto al valore di causa nel minimo, tenuto conto del carattere preliminare della questione risolutiva del giudizio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del
2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022.
Vanno compensate per il resto in ragione della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità in tema di legittimazione passiva.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
ed inammissibile l'appello;
[...]
- condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell' liquidate in €.4.236,00 oltre al forfetario ex lege. Compensa nel CP_1
resto.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 9 gennaio 2025
pag. 13/14 Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 14/14