TRIB
Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/11/2024, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers one dei Gi udi ci:
- Dr.ss a Rosella Nocera President e
- Dr.ss a Tizi ana Di Gioi a Giudi ce relatore
- Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 2905/ 2024 R .G. V.G., promossa con ricorso congiunt o ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato il 30.05.2024, pendent e t ra
, nat o ad Al tam ura (BA) il 06.10.1962, rappresent ato e Parte_1 difeso dall'Avv. Menzulli Vito,
e
, nat a a Nova Iguacu (B rasil e) il Controparte_1
25.05.1975, rappresentata e difesa dall'Avv. Moramarco Giovanni, nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: s ciogli ment o del m at rim onio su dom anda congiunt a ex art. 473-bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con i l ri corso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. deposit ato il
30.05.2024, e premesso Parte_1 Controparte_1 che:
- avevano con t ratto mat rimonio civil e i l 25.03.1994 in Alt amura
(BA) (anno 1994 – part e I, n. 3);
- dall'unione delle parti nascevano le due figlie (n. il Per_1
28.08.1995) e (n. il 22.04.2004); Per_2
- con ri cors o congi unto del 03.04.2007 i coniugi chi edevano al
Tri bunal e di B ari di pronunci are la separazione personale;
- il Tri bunal e di B ari omologava la separazione con decret o del
27.09.2007;
- le parti si erano accordat e anche in ordi ne all e condi zi oni con cui divorziare;
tutto quant o premes so, chi edevano al Tribunal e di B ari di recepire t ali loro accordi, di chi arando es pressam ente di non volersi ri concili are e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di not e scritt e.
Con decreto del 07.06.2024, il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del 05.11.2024.
All'udienza del 05.11.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano di chi arat o di vol ersi avval ere della facolt à di sostit uire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi de ll'art. 127-t er c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisi one i n C am era di consi glio.
Il Pubblico Ministero rendeva parere favorevole l'11.6.2024.
*****
La domanda di s cioglimento del mat rim onio ci vil e su ri corso congiunto è fondat a e m erit a, pert anto, accogli mento sussist endo le condizi oni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modi fiche.
Invero, dall a copi a del decreto di om ol oga del 27.09.2007 em erge non solo che i coni ugi sono s eparati m a che dall a dat a dell 'udi enza di com pari zione t enutasi i n quel procedim ento a quel la di proposizione del present e ri corso risulta compiut o i l t ermi ne di legge ri chi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare legitt imo desum ere che dall a dat a dell a com pari zi one del giudi zio separativo ad oggi l e parti siano vissut e ini nt errott ament e separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione mat eri al e e spi rituale necessaria al perdurare del mat rimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alta mura (BA), nei cui atti il matrim oni o ris ulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
Quanto ai rapporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e sono conformi alla l egge e, pert anto, devono essere recepi te in sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e i nt egralment e t ra l e parti attesa l a nat ura del la cont roversi a.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando sulla domanda congi unt a propost a da e nel giudi zio n. Parte_1 Controparte_1
2905/ 2024 R.G. V.G., il Tri bunal e di Bari, P rim a S ezione ci vile, i n composizione collegiale, con l'intervento del P.M. in s ede, così provvede:
1. dichiara lo s ciogli ment o del mat rim onio ci vil e cel ebrato t ra i coniugi anzidett i in Altamura (BA) il 25.03.1994, trascritt o nel regist ro degl i atti di m atri moni o del predett o C omune (anno 1994, atto n. 3, part e I) all e condi zi oni concor dat e nel ri corso congi unto da int endersi qui int egralment e t rascritt e;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancel liere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune sui ndi cato per le annot azioni e gli ulteri ori adempi menti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. spese compens at e.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 19 novembre 2024.
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.s sa Ti ziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera