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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/08/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 550/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCANDURRA LUCA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. QUERINI Controparte_1 C.F._2
SILVIA;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spilimbergo (PN) il
22/05/1993, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Spilimbergo in data 26/05/2020, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. 14 p. II s. C anno 2020, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 16 parte II serie
C anno 2020; con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
07/05/1990 (riconosciuta da entrambi i genitori) e , Parte_2
nata a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente
autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 22/05/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SPILIMBERGO (PN).
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore designato,
all'udienza del 07/07/2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha avanzato una proposta conciliativa della controversia, tenuto conto degli atti, dei documenti allegati, delle dichiarazioni delle parti. I difensori, pertanto, hanno chiesto un breve differimento onde conferire con i propri assistiti sulla proposta conciliava e hanno chiesto che nelle more sia pronunciata sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice relatore, dato atto, ha rinviato la causa al 12/09/2025 e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione parziale sullo status.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dall'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Spilimbergo in data 26/05/2020, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. 14 p. II s. C anno 2020, e
Pag. 2 di 4 confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 16
parte II serie C anno 2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in SPILIMBERGO (PN) il 22/05/1993; Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 5, parte 1, serie -);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 07/07/2025.
RINVIA
Pag. 3 di 4 all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
13/08/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
Dott. Giorgio Cozzarini
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 550/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
SCANDURRA LUCA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. QUERINI Controparte_1 C.F._2
SILVIA;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Spilimbergo (PN) il
22/05/1993, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Spilimbergo in data 26/05/2020, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. 14 p. II s. C anno 2020, e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 16 parte II serie
C anno 2020; con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
07/05/1990 (riconosciuta da entrambi i genitori) e , Parte_2
nata a [...] il [...], maggiorenni ed economicamente
autosufficienti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 22/05/1993, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SPILIMBERGO (PN).
Disposta la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore designato,
all'udienza del 07/07/2025, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il Giudice relatore ha avanzato una proposta conciliativa della controversia, tenuto conto degli atti, dei documenti allegati, delle dichiarazioni delle parti. I difensori, pertanto, hanno chiesto un breve differimento onde conferire con i propri assistiti sulla proposta conciliava e hanno chiesto che nelle more sia pronunciata sentenza non definitiva sullo status.
Il Giudice relatore, dato atto, ha rinviato la causa al 12/09/2025 e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione parziale sullo status.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dall'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Spilimbergo in data 26/05/2020, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello Stato Civile, al n. 14 p. II s. C anno 2020, e
Pag. 2 di 4 confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri, al n. 16
parte II serie C anno 2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in SPILIMBERGO (PN) il 22/05/1993; Controparte_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 5, parte 1, serie -);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 07/07/2025.
RINVIA
Pag. 3 di 4 all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
13/08/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
Dott. Giorgio Cozzarini
Pag. 4 di 4