Articolo 1035 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1035. Norme procedurali 1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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