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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/12/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.ssa MA Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito dell'udienza del
13.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 1319/2024 R.G.
TRA
وcon sede in Jacurso (CZ), località [...] 66
Parte_1
Pt_1 ", p. iva P.IVA_1 in persona del 1.r.p.t. sig.ra Parte_2 nata a [...]
, il 30.5.1958, residente in [...], cod. fisc. C.F. 1 e
Parte_2 in proprio, nata a [...] il [...], residente in [...], viale
Europa 66, cod. fisc. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F. 1 '
RA IA del Foro di Lamezia Terme (c.f.: ) ed C.F. 2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cortale (CZ), viale Europa n.
10, come da procura in atti.
-Ricorrente-
E
(C.F. P.IVA_2 ), in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giacinto Greco e
PU MA TE, giusta procura in atti.
-Resistente-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.9.2024, parte ricorrente premetteva che in data 23.8.2024, 16.8.2024 e 23.8.2024 venivano notificate alla sig.ra Parte_2 quale 1.r.p.t. della società e alla predetta società, le ordinanze- 66 Parte_1 ingiunzioni n. OI-001561495 e n. OI-001622859 nonché, alla sola sig.ra Parte_2 quale و
1.r.p.t. della società l'ordinanza- 66 Parte_1
,
ingiunzione n. OI-001612413, in relazione al pagamento, in favore dell' CP_1 delle seguenti somme: euro 5.482,28 (ordinanze-ingiunzioni n. OI-001561495 e n. OI-001622859), ed euro 10.148,00 (ordinanza-ingiunzione n. OI-001612413) quali sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Parte ricorrente impugnava le predette ordinanze per violazione del termine di 90 gg previsto per la notifica dall'art. 14 L. n. 689/1981.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva l' CP_1 che, attesa la notifica tardiva, procedeva all'annullamento della ordinanze-ingiunzione impugnate, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. A seguito dell'udienza del 13.11.2025, lette le note depositate dalla parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Dall'esame degli atti di causa emerge che effettivamente l'CP_1 ha annullato le ordinanze ingiunzione in quanto notificate tardivamente alla parte ricorrente.
Tenuto conto dell'avvenuto e pacifico annullamento degli atti impugnati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, le stesse devono essere poste a carico dell CP_1 in applicazione del principio di “soccombenza virtuale” attesa la notifica tardiva degli atti impugnati e il successivo annullamento da parte dell' CP_1 Le spese vengono, quindi, liquidate tenuto conto del valore dichiarato della controversia, della assenza di istruttoria e della non complessità della causa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna 1 CP_1 al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 11.12.2025
II GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa MA Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.ssa MA Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito dell'udienza del
13.11.2025, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 1319/2024 R.G.
TRA
وcon sede in Jacurso (CZ), località [...] 66
Parte_1
Pt_1 ", p. iva P.IVA_1 in persona del 1.r.p.t. sig.ra Parte_2 nata a [...]
, il 30.5.1958, residente in [...], cod. fisc. C.F. 1 e
Parte_2 in proprio, nata a [...] il [...], residente in [...], viale
Europa 66, cod. fisc. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F. 1 '
RA IA del Foro di Lamezia Terme (c.f.: ) ed C.F. 2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cortale (CZ), viale Europa n.
10, come da procura in atti.
-Ricorrente-
E
(C.F. P.IVA_2 ), in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giacinto Greco e
PU MA TE, giusta procura in atti.
-Resistente-
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza- ingiunzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.9.2024, parte ricorrente premetteva che in data 23.8.2024, 16.8.2024 e 23.8.2024 venivano notificate alla sig.ra Parte_2 quale 1.r.p.t. della società e alla predetta società, le ordinanze- 66 Parte_1 ingiunzioni n. OI-001561495 e n. OI-001622859 nonché, alla sola sig.ra Parte_2 quale و
1.r.p.t. della società l'ordinanza- 66 Parte_1
,
ingiunzione n. OI-001612413, in relazione al pagamento, in favore dell' CP_1 delle seguenti somme: euro 5.482,28 (ordinanze-ingiunzioni n. OI-001561495 e n. OI-001622859), ed euro 10.148,00 (ordinanza-ingiunzione n. OI-001612413) quali sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
Parte ricorrente impugnava le predette ordinanze per violazione del termine di 90 gg previsto per la notifica dall'art. 14 L. n. 689/1981.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva l' CP_1 che, attesa la notifica tardiva, procedeva all'annullamento della ordinanze-ingiunzione impugnate, chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. A seguito dell'udienza del 13.11.2025, lette le note depositate dalla parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Dall'esame degli atti di causa emerge che effettivamente l'CP_1 ha annullato le ordinanze ingiunzione in quanto notificate tardivamente alla parte ricorrente.
Tenuto conto dell'avvenuto e pacifico annullamento degli atti impugnati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Con riferimento alle spese di lite del presente giudizio, le stesse devono essere poste a carico dell CP_1 in applicazione del principio di “soccombenza virtuale” attesa la notifica tardiva degli atti impugnati e il successivo annullamento da parte dell' CP_1 Le spese vengono, quindi, liquidate tenuto conto del valore dichiarato della controversia, della assenza di istruttoria e della non complessità della causa, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna 1 CP_1 al pagamento nei confronti della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00, oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 11.12.2025
II GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa MA Francesca Cerchiara