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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 7769/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Vincenza De Giglio e Fabrizio Occhinegro;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta che l convenuto, con Parte_1 CP_1 comunicazione datata 22 settembre 2022, le notificava la richiesta di ripetizione di somme indebitamente percepite su reddito/pensione di cittadinanza nel periodo compreso tra gennaio 2021 e gennaio 2022, per un importo complessivo pari ad euro 4.148,24, recante quale motivazione “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art.3 del DPCM 159/2013)”.
Inviata telematicamente all'uopo istanza di riesame, la stessa veniva respinta dall'Istituto con comunicazione pec del 20.05.2024.
La ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio al fine di vedersi annullare il provvedimento restitutorio contestato e, per l'effetto, dichiararsi irripetibile la somma di importo complessivo pari ad euro 4.148,24.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si CP_1 costitutiva, eccepiva la fondatezza delle proprie pretese, ove maturata la revoca del beneficio invocato ed il conseguente obbligo di ripetere quanto indebitamente percepito, e, per l'effetto, insisteva nel volersi rigettare l'avversa pretesa, destituita di alcun fondamento in fatto ed in diritto.
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Giova premettere che il beneficio assistenziale oggetto di causa, introdotto con D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019 (normativa poi abrogata con L. 29 dicembre 2022, n. 197), ai sensi dell'art. 1, co.1, costituiva una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Al comma 5 dell'art. 5 rubricato “Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio”, è previsto che gli altri requisiti, diversi da quelli reddituali e patrimoniali, “si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso,
l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7”.
Secondo l'art. 7, co. 4, “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Con riferimento alla composizione del nucleo familiare, l'art. 2, al co. 5, prevede che “il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a)
i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione
o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore
a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Sul punto, la ricorrente sostiene che il nucleo familiare, ai fini ISEE, è composto dalla stessa nonché dalla figlia. Quanto all'ex coniuge, invece, sostiene con il sig. è intervenuta separazione CP_2 consensuale omologata con decreto del 07.10.2019, “essendo evidente che la residenza effettiva del sig. fosse, già dal giugno 2019, CP_2 in Bari, alla via Riccardo Ciusa n. 23 e non in via Scipione l'Africano
n. 262, ove risiede (e risiedeva alla data della domanda per
l'ottenimento del reddito di cittadinanza unicamente la ricorrente con la figlia, regolarmente dichiarata dalla istante nella DSU)” (si v. pag. 9 atto introduttivo).
In primis, non possono sottacersi dubbi in ordine all'attendibilità della dichiarazione sottoscritta dal CP_2
(depositata in atti), coniuge separato della ricorrente, al quale potrebbe peraltro ritenersi “imputabile” la revoca del beneficio, non avendo tempestivamente cambiato la propria residenza. Infatti, il ha provveduto formalmente al cambio di residenza soltanto in CP_2 data 20.01.2021, dunque successivamente alla domanda di RDC presentata dalla ricorrente nel 2020 (cfr. relazione comune di Bari).
Né tali dichiarazioni consentono di stabilire con certezza quale fosse la residenza del nell'anno 2020 (anno della DSU della CP_2 ricorrente).
Pertanto, all'omessa dichiarazione dell'ex coniuge dalla ricorrente in DSU consegue la legittimità della revoca della prestazione.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 800, oltre oneri riflessi.
Bari, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giovanna Campanile
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna
Campanile, all'udienza del giorno 13 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 7769/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli Avv.ti Vincenza De Giglio e Fabrizio Occhinegro;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della
"ragione più liquida".
rappresenta che l convenuto, con Parte_1 CP_1 comunicazione datata 22 settembre 2022, le notificava la richiesta di ripetizione di somme indebitamente percepite su reddito/pensione di cittadinanza nel periodo compreso tra gennaio 2021 e gennaio 2022, per un importo complessivo pari ad euro 4.148,24, recante quale motivazione “Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'Art.3 del DPCM 159/2013)”.
Inviata telematicamente all'uopo istanza di riesame, la stessa veniva respinta dall'Istituto con comunicazione pec del 20.05.2024.
La ricorrente instaura, pertanto, il presente giudizio al fine di vedersi annullare il provvedimento restitutorio contestato e, per l'effetto, dichiararsi irripetibile la somma di importo complessivo pari ad euro 4.148,24.
Ritualmente evocato in giudizio, l convenuto si CP_1 costitutiva, eccepiva la fondatezza delle proprie pretese, ove maturata la revoca del beneficio invocato ed il conseguente obbligo di ripetere quanto indebitamente percepito, e, per l'effetto, insisteva nel volersi rigettare l'avversa pretesa, destituita di alcun fondamento in fatto ed in diritto.
Il ricorso non è fondato e, pertanto, non merita accoglimento.
Giova premettere che il beneficio assistenziale oggetto di causa, introdotto con D.L. n. 4/2019 convertito in Legge n. 26/2019 (normativa poi abrogata con L. 29 dicembre 2022, n. 197), ai sensi dell'art. 1, co.1, costituiva una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Al comma 5 dell'art. 5 rubricato “Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio”, è previsto che gli altri requisiti, diversi da quelli reddituali e patrimoniali, “si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso,
l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7”.
Secondo l'art. 7, co. 4, “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Con riferimento alla composizione del nucleo familiare, l'art. 2, al co. 5, prevede che “il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a)
i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione
o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore
a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Sul punto, la ricorrente sostiene che il nucleo familiare, ai fini ISEE, è composto dalla stessa nonché dalla figlia. Quanto all'ex coniuge, invece, sostiene con il sig. è intervenuta separazione CP_2 consensuale omologata con decreto del 07.10.2019, “essendo evidente che la residenza effettiva del sig. fosse, già dal giugno 2019, CP_2 in Bari, alla via Riccardo Ciusa n. 23 e non in via Scipione l'Africano
n. 262, ove risiede (e risiedeva alla data della domanda per
l'ottenimento del reddito di cittadinanza unicamente la ricorrente con la figlia, regolarmente dichiarata dalla istante nella DSU)” (si v. pag. 9 atto introduttivo).
In primis, non possono sottacersi dubbi in ordine all'attendibilità della dichiarazione sottoscritta dal CP_2
(depositata in atti), coniuge separato della ricorrente, al quale potrebbe peraltro ritenersi “imputabile” la revoca del beneficio, non avendo tempestivamente cambiato la propria residenza. Infatti, il ha provveduto formalmente al cambio di residenza soltanto in CP_2 data 20.01.2021, dunque successivamente alla domanda di RDC presentata dalla ricorrente nel 2020 (cfr. relazione comune di Bari).
Né tali dichiarazioni consentono di stabilire con certezza quale fosse la residenza del nell'anno 2020 (anno della DSU della CP_2 ricorrente).
Pertanto, all'omessa dichiarazione dell'ex coniuge dalla ricorrente in DSU consegue la legittimità della revoca della prestazione.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 800, oltre oneri riflessi.
Bari, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giovanna Campanile