CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 202 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall' Avv. Carlo Stasi;
C.F._2
[...]
[...]
[...]
[...]
(C.F. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(CF. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Laura Rizzo;
[...] C.F._4
-APPELLATI-
1 A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 19.10.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione regolarmente notificato il 02.10.2018 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio i sigg.ri e per sentire accogliere nei Parte_3 Parte_4
loro confronti le seguenti conclusioni:1) dichiarare i sigg.ri e Parte_3 Parte_4
in solido, tenuti , e per lo effetto condannarli, alla restituzione in favore deli attori per le causali di cui in narrativa della somma di €.11.915,440 oltre interessi dalle singole dazioni al soddisfo, nell'importo di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. dal dì della notifica di quest'atto al soddisfo.2) dichiarare i sigg.ri
e tenuti a rimborsare ai deducenti le spese di registrazione Parte_3 Parte_4
della sentenza n.1652 del Tribunale di Lecce pari ad €.192,26 oltre interessi legali sino al soddisfo;
3) dichiarare i sigg.ri e tenuti e quindi condannarli a cancellare Parte_3 Parte_4
a loro spese la trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio per revocatoria e della relativa sentenza di 1° grado. 4) provvedere sulle spese di giudizio.
Esponevano gli attori che con sentenza n.1652/10 del Tribunale di Lecce pronunciata a seguito di domanda giudiziale proposta dagli odierni convenuti, nell'ambito del procedimento n.1440/00 R.G., venivano condannati al pagamento in loro favore delle spese legali.
Rilevavano che il giudizio n.1440/00 aveva ad oggetto un'azione revocatoria ordinaria, , finalizzata a rendere inefficace nei loro confronti ( a tutela di propri pretesi crediti ) un negozio di fondo patrimoniale posto in essere dagli attori. L'azione revocatoria veniva accolta dal Tribunale sull'assunto che anche il credito litigioso e/o contestato era suscettibile di legittimare il suo preteso titolare all'esperimento dell'azione revocatoria.
A seguito della condanna e del passaggio in giudicato della sentenza gli attori sono stati costretti a pagare agli odierni convenuti la somma di €.11.915,44 oltre ad €.196,26 spese di registrazione sentenza.
Accadeva, tuttavia che le pretese creditorie degli odierni attori risultavano definitivamente infondate.
In considerazione di tanto gli attori asserivano di aver diritto alla restituzione delle somme per spese legali nonché alla cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione per revocatoria effettuata sul loro bene.
2 Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio i sigg.ri e a rassegnando le seguenti Parte_3 Pt_4
conclusioni: 1) in primis dichiararsi l'improcedibilità della domanda per non aver esperito il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
2) in subordine dichiararsi l'inammissibilità della domanda;
3) In ulteriore subordine, il rigetto della domanda per come proposta perché infondata;
4) in estremo pronunci la compensazione delle suddette somme con quelle vantate dai convenuti;
5) chiedeva la condanna dei convenuti ex art.96 c.p.c. in misura non inferiore ad €.3.000,00= 6) con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale precisate le conclusioni veniva fissata l'udienza del 12.11.2020 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione”.
Con sentenza n. 208 del 2021, pubblicata in data 26.01.2021, il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto;
compensate interamente le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2021, e hanno Parte_5 Parte_1
interposto appello avverso la citata sentenza, notificata il 26.01.2021 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di “annullare l'impugnata sentenza n.208/2021 Tribunale di Lecce e per l'effetto accogliere tutte le richieste di cui all'atto di citazione di primo grado e cioè: 1) dichiarare i signori e in Parte_3 Parte_4
solido, tenuti, e per l'effetto condannarli alla restituzione, in favore degli attori e per le causali di cui in narrativa, la somma di euro 11.915,44 oltre interessi dalle singole dazioni al soddisfo, e nell'importo di cui al quarto comma dell'art.1284 c.c. dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo. 2) dichiarare i signori e tenuti e quindi condannarli a rimborsare ai deducenti Parte_3 Parte_4
le spese di registrazione della sentenza n.1652/2010 Tribunale di Lecce pari a euro 192,26 oltre interessi legali sino al soddisfo. 3) condannare e al pagamento delle Parte_3 Parte_4
spese del doppio grado di giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 10.06.2021, si sono costituiti e , i Parte_3 Parte_4
quali hanno richiesto il rigetto dell'appello; la condanna di controparte per lite temeraria ad una somma non inferiore ad € 3.000,00; in subordine, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, ed in particolare dichiararsi il rigetto della domanda per come proposta perché infondata;
in estremo subordine, salvo gravame, la pronuncia di compensazione tra il credito azionato dall'appellante e quello vantato dagli appellati;
con
3 condanna di controparte alle spese per lite temeraria ex art.96 c.p.c. in misura non inferiore ad € 3.000,00; con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e competenze di lite.
All'udienza cartolare del 16.11.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle quattro articolazioni del proposto appello, rubricate, rispettivamente:
1) Sulla natura di giudicato formatosi sull'azione pauliana esercitata in forza ed a tutela di credito litigioso
2) Sull'efficacia del giudicato revocatorio
3) Sull'intangibilità del giudicato
4) I distinguo tra sentenza passata in giudicato e sentenza non definitiva operati dalla impugnata sentenza risultano essere del tutto inconferenti gli appellanti e sottopongono all'attenzione della Corte Parte_1 Parte_2
una serie di argomenti diretti a dimostrare che il giudice di primo grado ha errato nel rigettare la domanda da loro proposta nei confronti di e di Parte_3
, al fine di vedersi restituire gli importi ricevuti da questi ultimi, Parte_4
a titolo di rimborso delle spese processuali, e corrisposti dagli odierni appellanti quali convenuti soccombenti nel separato giudizio per revocatoria ordinaria proposta nei loro confronti dai predetti coniugi , ed inoltre (al fine) di vedersi Parte_6
rimborsare le spese di registrazione della sentenza emessa in detto procedimento oltre che di vederli condannare a farsi carico delle spese di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo di quel giudizio e della relativa sentenza di 1° grado.
Gli appellanti pongono come premessa in fatto delle censure mosse alla sentenza di primo grado l'intervenuto accertamento negativo (passato in giudicato) della pretesa creditoria litigiosa a suo tempo fatta valere da e nei loro confronti e Parte_3 Pt_4
posta a base dell'azione revocatoria da questi ultimi esperita vittoriosamente.
4 Gli odierni appellati nella propria comparsa di costituzione e risposta, depositata tardivamente, hanno contrastato tale premessa dichiarando di voler riproporre “quelle eccezioni di carattere preliminare che non sono state affrontate dalla sentenza impugnata in quanto ritenute assorbite…” e ponendo la questione dell'esistenza (in realtà) di una pluralità di crediti da tutelarsi con la proposta revocatoria, da cui dovrebbe conseguire la caducazione del presupposto in fatto posto a fondamento dell'appello, con conseguente rigetto dello stesso.
Senonchè, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che nella stessa si dà atto
“dell'accertamento, in via giudiziale, dell'inesistenza del credito ….avvenuto nella specie in esame…”
, imponendosi il rilievo che sul punto il Tribunale si è, invece, pronunciato e che la
“riproposizione” della questione al fine di poter utilmente inficiare tale pronuncia avrebbe dovuto essere introdotta in appello con comparsa (quanto meno) depositata tempestivamente, sì da poter essere apprezzata come appello incidentale (in senso sostanziale).
Ebbene, stante l'irrilevanza della questione posta dagli appellati, essendosi formato il giudicato al riguardo, in mancanza di appello incidentale sul punto, ritiene la corte, all'esito della disamina dei motivi d'appello, che gli stessi debbano essere disattesi, in quanto fondati su un'ipotesi interpretativa dell'istituto dell'azione revocatoria - riguardato nel rapporto con le ragioni creditorie a tutela delle quali la stessa è preordinata – che non si ritiene di condividere alla luce di considerazioni di sistema e dell'operare di principi generalissimi, quali il principio di intangibilità del giudicato, che i motivi d'impugnazione non sono riusciti a scalfire.
Passando ad esaminare gli argomenti sviluppati dagli appellanti la Corte osserva quanto segue: con riferimento al tema posto con la prima articolazione della proposta impugnazione (“Sulla natura del giudicato formatosi sull'azione pauliana esercitata in forza ed a tutela del credito litigioso”), gli appellanti invocano quella che definiscono “costante, consolidata giurisprudenza della Suprema Corte”, richiamando il dettato della sentenza della
Suprema Corte n. 19289/07, di cui riproducono uno stralcio, precisando che lo stesso riassumerebbe tutti i motivi di confutazione della sentenza impugnata da loro selezionati. Richiamano altresì il dettato di altra sentenza della Suprema Corte – di 20
5 anni precedente, la n. 1220/86 – la quale “…ha statuito che la parte soccombente nel giudizio revocatorio ha diritto ad ottenere la cancellazione dell'eventuale trascrizione di tale domanda e della conseguente sentenza, ove sia stata, successivamente e definitivamente esclusa l'esistenza del credito, si cui l'azione esperita era fondata” (p. 5 e 6 dell'atto d'appello).
La Difesa dell'appellante dichiara di essersi affidata “…all'autorevolezza della fonte citata, avente funzione di nomofiliachia…” e di aver ritenuto “…del tutto superfluo soffermarsi sui presupposti giuridici” di tali pronunce (che la stessa sembra ritenere comuni), così come procedere ad ulteriori approfondimenti “su argomenti che costituiscono patrimonio ormai consolidato della giurisprudenza e, dunque del nostro ordinamento giuridico” (p. 6 dell'atto d'appello).
Ciò premesso osserva la Corte, innanzitutto, di non avere trovato riscontro della
“costante, consolidata giurisprudenza della Suprema Corte” evocata dalla Difesa (che, del resto, ha indicato due sole, isolate, pronunce distanti fra loro circa 20 anni) a supporto delle proprie tesi ed osserva, ancora, che, nei passaggi di tali due sentenze incorporati nell'atto d'appello, non è dato evincere un percorso motivazionale rigoroso e compiuto che, a partire dalla natura condizionale della pronuncia di inopponibiltà dell'atto dispositivo al creditore - che questa Corte non può che tenere ferma - enunci, nell'esercizio della funzione nomofilattica riconosciuta dall'art. 65 co. 1 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, le norme ed i principi giuridici la cui applicazione giustificherebbe l'assunto degli appellanti secondo cui l'efficacia di giudicato della sentenza definitiva di accoglimento dell'azione revocatoria proposta da chi vanti un credito litigioso, venga ad essere superata e travolta, in tutte le sue statuizioni, dal successivo accertamento negativo del credito.
In effetti entrambe le pronunce, nei passaggi riportati si limitano ad affermare apoditticamente, l'una “…la configurabilità di un'obbligazione di restituzione che bene legittimerebbe sia il debitore sia i terzi che si sono visti dichiarare inefficace ed inopponibile l'atto e siano stati condannati alle spese giudiziali della revocatoria a ripetere quanto corrisposto a tale titolo”
e l'altra, “…il diritto ad ottenere la cancellazione dell'eventuale trascrizione di tale domanda e della conseguente sentenza ove sia stata, successivamente e definitivamente esclusa l'esistenza del credito, su cui l'azione esperita era fondata”, senza però giustificare il fondamento giuridico di
6 quell'obbligazione e di quel diritto (se non richiamando nozioni generali circa il carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale e prospettando (si ripete, solo apoditticamente) una successiva risoluzione degli effetti sostanziali della pronuncia di accoglimento della revocatoria, pur passata in giudicato, a partire, appunto, dalla “natura condizionale” di tale pronuncia, ma senza farsi carico della responsabilità “nomofilattica” di dare conto della coerenza di tali affermazioni rispetto alla consolidata elaborazione giurisprudenziale (a partire dalla nota pronuncia delle SSUU n. 9440 del 2004) del rapporto (di, costantemente ribadita, estraneità) fra la verifica di fondatezza dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - implicante l'accertamento di una situazione giuridica astratta, di potenziale lesività della garanzia patrimoniale generica, cui è tenuto il debitore – e le vicende del credito litigioso, le ragioni del cui soddisfacimento, ove lo stesso risulti sussistente, l'azione revocatoria è tipicamente diretta a presidiare;
né soprattutto, rispetto ai generalissimi principi in materia di “giudicato”.
Né la Difesa degli appellanti, pur preso atto della necessità di soffermarsi sui presupposti giuridici delle decisioni richiamate, al fine di tentare di confutare la decisione del primo giudice, è riuscita ad opporre alla stessa condivisibili e decisivi argomenti di critica.
Ed infatti, deve qualificarsi come mero sofisma la pretesa di contrastare il richiamo del principio della tendenziale intangibilità del giudicato posto dal Tribunale a fondamento della decisione di rigetto delle domande degli odierni appellati, ricorrendo all'argomento che: “Proprio perché oggetto di revocatoria è l'accertamento della potenzialità della lesione della garanzia patrimoniale, i due diversi accertamenti (negazione della sussistenza del credito
a tutelarsi e statuizione sulla capacità astratta della fattispecie a ledere la garanzia patrimoniale) non generano conflitti di giudicato” (p. 8 dell'atto d'appello).
Ed infatti proprio l'enunciazione di un tale principio – estrapolato dalla richiamata sentenza delle SSUU n. 9440/2004 – conferma, piuttosto, l'irrilevanza, dopo l' accoglimento, con pronuncia definitiva, di una domanda revocatoria proposta ex art. 2901 c.c., del successivo accertamento dell'insussistenza del credito a tutelarsi, in quanto non costituendo, quest'ultimo, un antecedente logico dell'azione revocatoria, le
7 sue vicende, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della revocatoria, non sono idonee a spiegare alcuna efficacia su tale giudicato, riguardato in tutte le sue articolazioni decisorie .
Né l'affermazione “non generano conflitti di giudicato” (estrapolata dal brano surriportato) si presta ad avallare la tesi, sostenuta dagli appellanti, secondo cui le sentenze
“condizionali” – come quella di accoglimento della revocatoria - non sarebbero assistite dalla tendenziale intangibilità del giudicato, trattandosi di tesi a sostegno della quale gli appellanti non hanno offerto alcun argomento di efficace perorazione, limitandosi, in definitiva, ad auspicare solo (ma vanamente), che la Corte possa ritenerla autoevidente.
Mentre non si ritiene affatto convincente l'attribuzione, alla sentenza di accoglimento della revocatoria con pronuncia non più impugnabile, di un'efficacia solo precaria destinata ad essere superata da un successivo accertamento negativo del credito a tutela del quale sia stata proposta la revocatoria.
Occorre a tale riguardo chiarire in che senso l'elaborazione dell'istituto processuale della revocatoria ordinaria giustifichi la definizione di sentenza “condizionale” alla pronuncia di accoglimento della relativa domanda, pervenendo ad esiti interpretativi che disattendono l'impostazione difensiva degli appellanti.
Premesso che è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito a rendere manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima, va ribadito che è sufficiente, e allo stesso tempo necessario, che il credito sia meramente allegato, anche nella forma della mera aspettativa, proprio alla luce della funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svolta dall'azione revocatoria. Come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (fra le tante, dopo la pronuncia delle SSUU n. 9940 del 2004, Cass. n. 2673 del 2016 e n. 23208 del
2016), il credito litigioso è senz'altro idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicchè – si è detto - il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria.
8 In particolare Cass. Sez. U. n. 9440 del 2004 ha affermato che, risultando allegato “quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria il 'credito eventuale', in veste di 'credito litigioso', la sussistenza (ed insieme la dimostrazione) di questo è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito, del quale non è quindi necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria”. La circostanza della non applicabilità della sospensione, la quale attiene all'esistenza di questione pregiudiziale in senso tecnico (cfr. art. 34 c.p.c.), comprova l'estraneità del credito alla questione suscettibile di accertamento incidentale (Cass. n. 3369/2019).
Ma: “Resta fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finchè l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato” (Cass. n. 9855 del 2014). Va infatti accordato il dovuto rilievo alla circostanza che l'attuazione dell'interesse tutelato dalla revocatoria si realizza sul piano processuale in due fasi distinte: la prima è quella diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione del debitore;
la seconda è quella rappresentata dall'esperimento delle eventuali azioni esecutive (o cautelari) sui beni oggetto dell'atto revocato. Ebbene, com'è noto, la dichiarazione di inefficacia non vale di per sé a legittimare il creditore a procedere esecutivamente sul bene oggetto dell'atto revocato, occorrendo, a tal fine, che vengano ad integrazione i presupposti che condizionano l'esercizio delle azioni esecutive. Sicchè, nel caso in cui il credito non sia esigibile o sia contestato, essendo, pacificamente esperibile l'actio pauliana in vista della eventuale pronuncia costitutiva dell'inefficacia dell'atto lesivo, fino alla data in cui il creditore non risulti munito di un titolo esecutivo, rimarrà però sospesa l'attuazione in concreto della dichiarazione di inefficacia. Ed è in tal senso che viene in rilievo la natura “condizionata” della pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria, all'interno di una vicenda ricostruttiva le cui coordinate, come sopra ricostruite, in nessun passaggio autorizzano a ritenere che l'accertamento negativo del credito che l'attore in revocatoria invoca a fondamento della propria legittimazione ad agire, ove intervenuto dopo l'accoglimento della revocatoria con pronuncia non più impugnabile, travolga tale pronuncia, che non si ha motivo di ritenere sottratta alla “intangibilità” del giudicato, da ciò conseguendo,
9 piuttosto e solo, che, in difetto di un titolo esecutivo, l'attore in revocatoria, pur vittorioso, non potrà promuovere l'azione esecutiva.
I quattro motivi d'appello formulati dagli appellanti, valutati congiuntamente in quanto ineriscono il comune assunto che l'accertamento sopravvenuto dell'inesistenza del credito a tutela del quale era stata esperita l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. possa incidere, ex post, sulla validità della sentenza revocatoria passata in giudicato, e in particolare sul capo relativo alla condanna alle spese, vanno, pertanto, tutti disattesi, in quanto detto assunto è rimasto indimostrato.
Può essere disposta la compensazione integrale fra le parti delle spese processuali anche della presente fase, in considerazione della peculiarità delle questioni e della scarsità dei precedenti giurisprudenziali, alcuni dei quali favorevoli alle tesi degli appellanti.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; dichiara interamente compensate fra le parti le spese della presente fase.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 30 maggio n. 115 a carico di e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in Lecce, il 23.10.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Maurizio Petrelli
10