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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 03/04/2025 N. 8223/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BALESTRO Parte_1 C.F._1
SILVIA e dell'avv. MORONI GIULIA RICORRENTE contro
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. MOSTACCHI SILVANA RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.6.24, ha convenuto in Parte_1 giudizio , chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: Nel merito, in via principale
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata lavoratori precoci a decorrere dal 1° febbraio 2023, per tutte le ragioni di cui in diritto;
2. condannare l' a corrispondere al ricorrente l'importo di € 2.379,04 ovvero il diverso importo ritenuto CP_1 di giustizia a titolo di rate sione di febbraio 2023; in subordine
3. accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell per violazione dell'art. 54, L. n. 88/1989, CP_1 per tutte le ragioni di cui in diritto;
4. condannare l' a corrispondere al ricorrente il risarcimento del danno nella misura dell'importo del rateo CP_1 di pensione non riconosciuto di febbraio 2023, per € 2.379,04 ovvero il diverso importo ritenuto di giustizia;
5. con vittoria di spese, diritti e onorari di legge ex D.M. n. 55/2014 e rimborso del contributo unificato di 43,00 euro;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
si è regolarmente costituita in giudizio, contestando nel merito la pretesa avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa, avente natura documentale, è stata discussa e decisa alla udienza del 4.4.25, con pubblicazione del dispositivo ad esito della camera di consiglio. Giova sinteticamente dare conto delle rispettive argomentazioni di parte (nei ristretti limiti della loro rilevanza ai fini della decisione). Il sig. , in data 23.02.2022 presentava domanda di certificazione per Parte_1
l'accesso alla pensione anticipata lavoratori precoci con definizione positiva in data 07.10.2022. La data di raggiungimento del requisito contributivo risultava fissata al 11.09.2022 (ciò a prescindere dalla finestra trimestrale che deve comunque intercorrere dalla data di perfezionamento a quella di decorrenza della pensione). Nella procedura di emissione della certificazione veniva conteggiata anche la contribuzione figurativa imputabile agli aumenti di valutazione (contribuzione aggiuntiva che sino al 2000 era riconosciuta per i macchinisti delle Ferrovie dello Stato), pari a 02 mesi e 17 giorni corrisposti per il periodo intercorrente dal 28.05.1994 al 31.12.1996 (cfr. doc.1 estratto conto previdenziale prodotto dal ricorrente). A fronte della certificazione ottenuta, il ricorrente rassegnava le dimissioni in data 25 ottobre 2022, con decorrenza dal 1° febbraio 2023, nel rispetto del preavviso contrattuale cui era soggetto (doc. 5 – dimissioni 25.10.2022 decorrenza 1.2.2023). Nella presente sede il ricorrente evidenzia come la scelta di rassegnare le dimissioni con decorrenza 1° febbraio 2023, fosse stata adottata in coerenza all'indicazione fornita dall' nel CP_1 provvedimento di riconoscimento delle condizioni di accesso (doc. 3 domanda di verifica per i requisiti di accesso alla pensione anticipata lavoratori precoci allegata al ricorso) nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa. Venendo meno alle proprie determinazioni, a seguito della presentazione della domanda di pensione, con lettera del 26 giugno 2023, l' aveva comunicato l'accoglimento della CP_1 CP_1 domanda di pensione anticipata-lavoratori precoci ma con decorrenza dal 1° marzo (e non più 1° febbraio 2023 come indicato in precedenza). Il ricorrente lamenta dunque l'illegittimità dei motivi fondanti il provvedimento in questione: ciò sotto il profilo della decorrenza -riconosciuta dal 1° marzo 2023 anziché dal 1° febbraio 2023 (decorrenza originariamente indicata dalla stessa . CP_1 ha dal canto suo evidenziato come, il conteggio della contribuzione figurativa aggiuntiva CP_1 del periodo 28.05.1994-31.12.1996 costituisse un errore, trattandosi di intervallo già coperto integralmente da contribuzione;
ciò poiché, ai sensi dell'art art.1 co.205 della L.232/2016 il beneficio della riduzione del requisito contributivo minimo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci – ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 41 anni- non sarebbe cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle medesime attività lavorative. L'effettiva maturazione del requisito per l'accesso avrebbe quindi dovuto essere fissata 2 mesi e 17 giorni successivamente a quella indicata, con conseguenziale decorrenza della pensione dal 1.12.2022, e dunque dal 01.03.2023 in virtù della finestra trimestrale normativamente prevista. Parte ricorrente ha peraltro evidenziato come, anche a voler considerare erroneo il dato di cui alla certificazione dell' dell'ottobre 2022, il requisito dei 41 anni si sarebbe comunque CP_1 perfezionato, al più tardi, nel novembre 2022, avendo il signor iniziato a lavorare il 2 novembre Pt_1
1981 senza alcuno scoperto contributivo sino alle dimissioni del 31 gennaio 2023.
2 In ragione di ciò viene quindi richiesto, in via principale, l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire la pensione anticipata lavoratori precoci con decorrenza 1.2.23; in via subordinata dichiararsi la responsabilità contrattuale di con conseguente diritto del ricorrente al risarcimento CP_1 del danno, anche ai sensi dell'art 54 della L.
9.3.1989 n 88. Ciò, secondo la prospettazione del ricorrente, per essere stato il contribuente indotto alle dimissioni dal colpevole comportamento dell che dapprima avrebbe comunicato il CP_1 perfezionamento del requisito contributivo indicando una data, salvo poi riconoscerne l'erroneità e valorizzarne una differente (e successiva). Il ricorso non appare meritevole di accoglimento. ha correttamente liquidato la domanda di riconoscimento della pensione anticipata con CP_1 decorrenza dal 1° marzo 2023 in quanto, nel caso di specie, il requisito contributivo dei 41 anni poteva ritenersi perfezionato solo al 30.11.2022, con la conseguenza che, applicando la finestra trimestrale, la decorrenza della pensione non poteva che essere al 1° marzo 2023. Non appare infatti contestabile che, il beneficio della riduzione del requisito contributivo minimo per la pensione anticipata per i lavoratori precoci, secondo il chiaro disposto dell'art. art.1 co.205 della L.232/2016, non sia cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle medesime attività lavorative. Questo è evidentemente il caso della contribuzione aggiuntiva riferita al periodo 28.05.1994 al 31.12.1996 che, sino al 2000, era riconosciuta per i macchinisti delle Ferrovie dello Stato;
tale contribuzione, pari a 02 mesi e 17 giorni, non era cumulabile con altre maggiorazioni previste per lo svolgimento delle medesime attività lavorative ai fini del raggiungimento del requisito contributivo dei 41 anni e dunque risulta erroneamente conteggiata da in sede di verifica dei requisiti per l'accesso CP_1 al beneficio. Anche a margine di ciò, non si ritiene sussistano i presupposti di una responsabilità contrattuale dell'Ente per erronea indicazione dei dati circa la posizione contributiva del ricorrente ed a tutela del legittimo affidamento del contribuente. In ricorso viene valorizzato l'art. 4, DPCM 23 maggio 2017, n. 87, di attuazione dell'art. 1, comma 199 L. 232/2016, secondo cui “Ai fini della domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede di residenza, che CP_1 ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione”. Tale norma viene equiparata all'art 54 della L. 88/1989 che ha tuttavia ambito di applicazione e contenuto precettivo differente, riferendosi a fattispecie non pienamente sovrapponibile a quella di causa. L'art. 54, L. 9 marzo 1989, n. 88 prevede che “È fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”. Nello specifico, l'estratto conto certificativo che la predetta norma disciplina, non è stato rilasciato e dunque non si verte in ipotesi, pur prese in esame dalla Giurisprudenza di Legittimità (cfr. Cass. 8 novembre 1996, n. 9776; 18 novembre 2000, n. 14953; 19 maggio 2001, n. 6867; 22 maggio 2001, n. 6995; 17 dicembre 2003, n. 19340; 28 marzo 2008, n. 8118; 30 marzo 2010, n. 7683; 3 febbraio 2012, n. 1660; 1 marzo 2012, n. 3195 e le più recenti Cass. 16 dicembre 2013, n. 28023; 8972/2014; n. 23282 del 2016; n. 2468 del 2018) in cui errate certificazioni abbiano indotto l'interessato a cessare il
3 rapporto di lavoro sul presupposto erroneo della sussistenza della contribuzione utile a fruire del trattamento pensionistico (poi insussistente). Solo in tale specifico contesto la Corte ha affermato che l'obbligo che fa carico all' , ai CP_1 sensi della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 54, di comunicare all'assicurato che ne faccia richiesta, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica determina responsabilità contrattuale nel caso di inosservanza generi danno, posto che la norma prevede appunto che "La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta". La violazione dell'obbligo di comunicazione cui fa riferimento la norma di cui all'art. 54. cit., presuppone non solo una specifica richiesta dell'interessato, ma anche la indicata funzione attribuita dalla legge alla comunicazione cui l'ente previdenziale è tenuto in ordine alla situazione previdenziale e pensionistica dell'assicurato; di qui il consequenziale legittimo affidamento di costui sulla esattezza dei dati forniti. Nel caso di specie, il tenore stesso della certificazione di cui al documento 4, appare altamente significativo nel suggerire la non incontrovertibilità della situazione del ricorrente, ancora soggetta a verifica (e ciò anche con riferimento al perfezionamento della anzianità contributiva richiesta):
[..] I requisiti e le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'a" 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87/2017 saranno perfezionati in data 11/09/2022. In esito al monitoraggio previsto dalla legge, si attesta che sussiste la relativa copertura finanziaria. Pertanto può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dal 12/12/2022 presentando, qualora non l'abbia già fatto, la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici (Spid/CNS/CIE 3.0 cittadino/ patronato), sempre che a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa. Eventuali periodi oggetto di riscatto e ricongiunzione non ancora definiti con l'integrale pagamento dell'onere sono considerati provvisoriamente ai soli fini del riconoscimento delle condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci. L'accesso al beneficio è comunque condizionato alla verifica, all'atto di presentazione della domanda di pensione, del perfezionamento dell'anzianità contributiva richiesta, anche per effetto del regolare versamento dell'onere di riscatto o di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia di pagamento degli oneri di riscatto e ricongiunzione anche - ove previsto - mediante addebito su pensione. L'onere o le rate di onere di riscatto regolarmente ve iati e l'onere di ricongiunzione integralmente e regolarmente versato non saranno rimborsati anche nel caso in cui non si acceda alla pensione anticipata per lavoratori precoci.
[..] L'obbligo di comunicare informazioni esatte tutela l'affidamento che l'assicurato ripone nella correttezza delle informazioni stesse e genera responsabilità quando sulla base delle stesse l'assicurato effettui la scelta di risolvere anzitempo il proprio rapporto lavorativo, ma tale fattispecie di induzione in errore non caratterizza il caso in esame dove l'interessato, assume semplicemente di aver diritto al trattamento pensionistico di anzianità a partire da una certa data sulla base di una certificazione non definitiva rilasciata da nonché in considerazione di una comunicazione ove espressamente viene CP_1 fatta salva, ai fini dell'accesso al beneficio, la verifica, all'atto di presentazione della domanda di pensione, del perfezionamento dell'anzianità contributiva richiesta. In tema di responsabilità contrattuale di determinativa dell'obbligo di risarcire CP_1 il danno derivato da inesatte informazioni rese al contribuente, la giurisprudenza di legittimità ha anche
4 affermato che, in tema di prestazioni previdenziali, l'erronea certificazione resa dall'ente previdenziale all'assicurato, circa la sua posizione contributiva, non comporta automaticamente responsabilità risarcitoria di natura contrattuale dell'ente. Ciò poiché, il valore certificativo delle comunicazioni L. n. 88 del 1989 ex art. 54, potrebbe logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi (e dunque come tali non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati). Tanto non varrebbe appunto per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non potrebbero fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall'ente nella comunicazione di notizie che comunque rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità (così ad esempio Cass. n. 6643 del 2020). Nel caso in esame, la mera lettura dell'estratto contributivo a carattere provvisorio del ricorrente (doc 1 allegato al ricorso) rende evidente come, nel periodo 28.5.94-31.12.94 , e dunque nell'arco di circa 7 mesi, sia intervenuta una doppia contribuzione;
parte di questa contribuzione, pari a soli 2 mesi e 17 giorni degli oltre 7 mesi in questione- reca la dicitura fondo FS tot aum valut. Anche a fronte dell'errore di conteggio commesso da dunque, appare innegabile che CP_1 parte ricorrente non potesse ignorare di aver, in quello stesso periodo, avuto un unico rapporto di lavoro dal quale non poteva derivargli contribuzione -seppur non interamente- doppia. Alla luce degli indicati principi e conformemente al dettato normativo rilevante ai fini della fattispecie di causa si ritiene allora che la pretesa risarcitoria agita non sia fondata. Si ritiene comunque sussistano i presupposti per dare corso alla compensazione integrale delle spese di lite. Ciò avuto riguardo alla non univocità della giurisprudenza su questioni dirimenti ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 03/04/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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