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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6526/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to PELLEGRINO Parte_1
GENNARO giusto mandato a margine del ricorso introduttivo
Opponente
E
in persona del legale Controparte_1 rapp. te pt, rappresentata e difesa dall' avv. to AMBROSIO GIOVANNI giusta procura a margine della memoria difensiva
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver sottoscritto, in data 6 giugno 2018, verbale di conciliazione in sede sindacale con la a seguito di Controparte_1 licenziamento per giusta causa;
che nel verbale di Conciliazione gli si riconosceva, per il rapporto di lavoro svolto dal 02.03.1977 al 05.06.2018, con la qualifica di Operaio, livello E, la somma complessiva, al lordo delle ritenute di legge, in aggiunta alle competenze di fine rapporto di lavoro, di euro
35.000,00. Deduceva di avere accettato di vedersi corrispondere la somma netta che sarebbe risultata all'esito del calcolo e delle trattenute e delle ritenute fiscali dovute per legge nel corso dell'anno 2018; che la
[...]
in qualità di sostituto d'imposta, procedeva alla relativa Controparte_1 liquidazione in favore di esso ricorrente, operando previamente le trattenute fiscali di legge applicando l'aliquota che in via provvisoria aveva stimato secondo il regime di tassazione separata. Rappresentava che, nel mese di
Luglio 2023, si vedeva notificare da parte dell' Controparte_2
la cartella di pagamento n. 100 2023 0009893227000, per euro
[...]
901,66, quale sanzione dipesa dal calcolo errato delle somme dovute ad esso ricorrente e di quelle dovute al Fisco, avendo la società ex datrice di lavoro applicato un'aliquota inferiore a quella dovuta. Pertanto, sull'assunto di aver accettato in buona fede le somme liquidate dalla Controparte_1
affidandosi alla stessa per il calcolo della tassazione dovuta quale
[...] sostituto d'imposta, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del sig. della somma di euro 2.000,00 Parte_1
a titolo di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto
d'imposta, oltre agli interessi legali maturati, oltre al risarcimento dei danni. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Si costituiva la convenuta, contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del
22.10.2025, decideva con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate. Come evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente, sul presupposto di aver accettato in buona fede dalla in Controparte_1 esecuzione del verbale di conciliazione successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la somma di euro 27.242,93 al netto, affidandosi alla detta società per il calcolo della tassazione dovuta quale sostituto d'imposta, agisce in giudizio per vedere condannata l'ex datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 2.000,00 “a titolo di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto d'imposta”, per aver ricevuto dall' Controparte_3 una cartella di pagamento dall'importo di euro 901,66 per l'errata aliquota applicata dalla società convenuta.
Ebbene, giova richiamare il contenuto del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra le parti in causa onde verificare la sussistenza o meno di una responsabilità in capo alla da Controparte_1 inadempimento dell'obbligazione assunta con la detta transazione del
6.06.2018.
In tale verbale si legge testualmente “la Società Cooper Controparte_1 riconosce al sign. per il rapporto di lavoro svolto
[...] Parte_1 dal 2.03.2017 al 5.06.2018, con la qualifica di operaio, livello E, e risoltosi per licenziamento per giusta causa, la somma complessiva, al lordo delle ritenute di legge in aggiunta alle competenze di fine rapporto, di euro 35.000,00
(trentacinquemila/00), per i titoli e gli ammontari di seguito indicati: euro
34.000,00 lordi a titolo di incentivo all'esodo; euro 1.000,00 a titolo di corrispettivo della presente transazione”. Si legge ancora nel verbale che il
Sign. “accetta la predetta somma per i titoli di cui sopra e Parte_1 le modalità di pagamento, accetta il licenziamento per giusta causa e dichiara con il presente accordo definitivamente rinunciata ogni altra eventuale ragione di credito verso la società […]”, dichiarando “di non aver più nulla a pretendere
a qualsiasi titolo” “non appena avrà riscosso la succitata somma”.
In punto di diritto, rileva evidenziare che secondo l'orientamento della Suprema
Corte nell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata per determinare la volontà delle parti il principale strumento ermeneutico - id est, intrinsecamente giuridico - è costituito proprio "dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate", le quali d'altronde devono essere scrutinate "alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento
(art. 1363 c.c.), giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass.,
28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479).
E' stato altresì affermato che la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi.
(cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24699 del 14/09/2021 ;
Sez. L - , Ordinanza n. 2173 del 25/01/2022). L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, osserva il giudicante che dal chiaro tenore letterale del verbale di conciliazione – e senza che ciò diverga dallo spirito dello stesso - ben può evincersi che, in forza del suddetto accordo, la società odierna convenuta si era obbligata a versare la somma lorda complessiva di euro 35.000,00. E tale somma, per stessa ammissione dell' , è stata versata. Risulta, invero, che la Pt_1 società ha corrisposto all'ex dipendente la somma netta di euro 27.242,93, versando a favore del Fisco la somma di euro 7.757,07, per un totale, dunque, di euro 35.000,00, ossia l'importo di cui al richiamando verbale di conciliazione.
Pertanto, la società ha correttamente adempiuto all'obbligazione pecuniaria assunta con la sottoscrizione del verbale di conciliazione. Né può assumere rilievo la circostanza secondo cui l avrebbe accettato in buona fede Pt_1 la somma di euro 27.242,93 al netto, in quanto, nel detto verbale non era presente alcun patto che assicurasse al lavoratore un compenso al netto delle imposte di euro 27.242,93. Il patto, si ribadisce, prevedeva la corresponsione, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, della somma
“lorda” complessiva di euro 35.000,00.
Come correttamente evidenziato dalla convenuta, a prescindere da quale fossa l'aliquota dalla medesima stimata ed applicata, e quale invece fosse quella ritenuta dovuta dall' , ciò che rileva è che la Controparte_2 società si era obbligata a corrispondere esclusivamente la somma “lorda” di euro 35.000,00 e tale somma è stata corrisposta. Imputare alla società il saldo di imposta oggetto della cartella di pagamento notificata al ricorrente significherebbe chiedere alla società più di quanto la stessa si era obbligata a versare al suo lavoratore con il più volte richiamato verbale di conciliazione.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.030,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie.
Salerno, 22.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Caterina Petrosino