Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/05/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7629/2021 R.G., avente per oggetto:
“incidente scolastico”;
TRA
, c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. quali genitori esercenti la
[...] C.F._2
potestà sul figlio minore c.f. Persona_1
, rappresentati e difesi dall'avv. Marcella C.F._3
Morgante giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del tempore, Controparte_1 CP_2
amministrazione scolastica organicamente patrocinata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
, Controparte_3 CP_4 CP_5
, in persona del legale rappresentante p.t, p.i.
[...] P.IVA_1
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Smidili P.IVA_2
giusta procura in atti;
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di risarcimento dei danni formulata da Parte_1
e , quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore Parte_2
appare infondata e va, di conseguenza, rigettata. Persona_1
In punto di fatto, gli attori chiedono il risarcimento dei danni subiti dal minore a seguito di una caduta dello stesso durante l'orario di educazione fisica a scuola;
con particolare riferimento alle modalità del sinistro, gli attori non deducono alcunché, ma fanno derivare dal fatto in sé la responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e, quindi, del
. Solo con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. CP_1
prospettano una violazione dell'obbligo di vigilanza dell'insegnante di educazione fisica, forse perché distratta, a loro dire, dalla presenza di un collega intervenuto in sala.
Orbene, osserva innanzitutto questo Giudice che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore è esonerato dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., il nesso di causalità tra la condotta del debitore inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento, che si assume da essa derivato;
solo in presenza di tale prova, infatti, il danneggiante potrà essere in concreto gravato da un onere probatorio positivo, dimostrando, tenuto conto dell'allegazione del danneggiato, la circostanza dell'avvenuto o esatto adempimento, ovvero dell'impossibilità di adempiere per causa ad esso non imputabile.
2 Come chiarito dalla Suprema Corte, con specifico riguardo all'obbligazione degli insegnanti di sorvegliare l'alunno affidato alle loro cure, in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso o dell'impossibilità
dell'adempimento derivante da causa allo stesso non imputabile), mentre il principio generale espresso dall'art. 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova, anche in chiave presuntiva, del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (cfr., in motivazione, Cass. n.2114/2024; nello stesso senso, tra le tante, Cass. n.12760/2024, Cass. 5118/2023 e Cass.
n.8849/2021). In maniera molto specifica la S.C. «Nel caso di danno
arrecato dall'allievo a sé stesso, la responsabilità
dell'istituto scolastico e dell'insegnante ricade nell'ambito della
responsabilità contrattuale. Ciò comporta che l'istituto ha l'obbligo di
vigilare sulla sicurezza dell'allievo durante la prestazione scolastica.
Inoltre, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare il
nesso causale tra il comportamento inadempiente dell'istituto e il danno
subito, applicando il regime probatorio dell'art. 1218 c.c.» (Cass.
n.7715/2024).
Onere, nella specie, tale onere non risulta adeguatamente assolto dagli attori, che, oltre a non aver allegato, né a maggior ragione, provato
(neanche presuntivamente) che il danno sia stato conseguenza della condotta inadempiente del docente di educazione fisica, neanche hanno
3 chiarito (e tanto meno provato) le reali modalità di accadimento dell'evento lesivo, rimaste nemmeno prospettate.
Anche a seguito della prova testimoniale non risultano né le modalità dell'incidente né alcun comportamento inadempiente dell'insegnante (cfr. in particolare le dichiarazioni testimoniali del
, il quale ha detto di non aver visto l'incidente perché era di Tes_1
spalle, a differenza dell'insegnante di educazione fisica, la prof.ssa che si trovava in posizione contrapposta alla sua per scegliere i Per_2
ragazzi).
In definitiva, nessuna prova delle modalità dell'incidente né di alcun comportamento inadempiente dell'istruttore di educazione fisica.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto la domanda deve essere rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico del nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del CP_6
valore della controversia in relazione al quantum richiesto (da euro
26.001,00 a euro 52.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022 e ciò anche nei confronti del terzo chiamato considerato che «In tema
di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta
rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico
della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in
garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se
l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei
confronti del terzo» (Cass. n. 2520/2025).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico,
4 definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
7629/2021 R.G.,
rigetta la domanda formulata da e Parte_1 Parte_2
, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore
[...] Per_1
[...]
Condanna gli attori, in solido, al rimborso in favore delle controparti delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuna delle due parti, in complessivi euro 7.616,00 per compensi, di cui euro 1.701,00
fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase istruttoria-trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 24 maggio 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
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