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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
2231/2021 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da già 6 ” ) e Parte_1 Pt_2 Pt_1 Pt_3 P.IVA_1
Dott. ), entrambi con Parte_4 C.F._1
l'avv. Pierluigi Vinci contro
( ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
( ), Persona_1 C.F._3 Parte_5
( ), ( ), C.F._4 Parte_6 C.F._5
, tutti con l'avv. Parte_7 C.F._6
Marianovella Gianfreda;
con sede legale in Romania, successivamente Controparte_2
ridenominata oggi Controparte_3 CP_4
[... Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Romania, Curatore Fallimentare della P.IVA_2
, contumace;
Controparte_6
oggetto: responsabilità professionale;
appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 08/10/2021 resa nel procedimento ex art. 702 ter cpc n.r.g. 4821/2019,
causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per gli appellanti e dott. Parte_8 Pt_4
: voglia l'Ecc.ma Corte adita – in riforma totale dell'Ordinanza
[...]
datata 08/10/2011, notificata via pec in data 11/10/2021, emessa dal
Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, a conclusione del procedimento sommario di cognizione instaurato ai sensi dell'art. 702 bis cpc n. 4841/2019 R.G. – ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta – giudicare come segue: nel merito, in via principale:
- in accoglimento dei “Motivi di appello” sub nn. I)- II)- III) -IV) dedotti in narrativa dell'atto di appello, emettere sentenza che – a modifica integrale di quanto statuito in primo grado dall'Ordinanza emessa dal
Tribunale di Vicenza a conclusione del procedimento sommario n.
4841/2019 R.G., – accerti e dichiari l'assenza di qualsiasi responsabilità sanitaria/malpractice a carico di Parte_9 [...]
e del dott. in relazione al decesso del sig. Pt_10 Parte_4
, con ogni conseguenza ed effetto giuridico;
Persona_2
- respingersi integralmente l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
2 - con vittoria delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e del giudizio di ATP con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei “motivi di appello” primo e secondo, respingersi in ogni caso l'appello incidentale ex adverso formulato in quanto infondato in fatto ed in diritto, e modificare l'Ordinanza datata
08/10/2011 emessa dal Tribunale di Vicenza a conclusione del procedimento sommario n. 4841/2019 R.G, in relazione alla quantificazione e liquidazione dei danni a favore degli Parte_11
come dedotto al terzo Motivo del presente atto di impugnazione, con ogni conseguenza ed effetto giuridico;
- condannare la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e/o in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, numero di iscrizione presso il Registro del Commercio in Romania J40/21751/1992, con sede in Romania, Bucarest, Sectorul 2, Strada SFÂNTUL ŞTEFAN, Nr.
23 e/o , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, CUI: con sede in Romania, Bucarest, Str. P.IVA_2
Viitoruluinr. 110, et. 1, ap. 3, sect. 2, in qualità di Curatore Fallimentare della (già Controparte_6 [...]
TA ),in persona CP_2 Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Strada Sfântul
Ștefan, n. 23, PARTER, sectorul 2, Bucarest, Romania, dichiarata fallita con sentenza n. 3270 del 29.06.2023 del Tribunale di Bucarest,
VII Sezione Civile, a risarcire e/o rifondere e/o comunque a manlevare integralmente 8 e/o il Dott. , in via solidale Pt_1 Parte_4
3 congiunta e/o disgiunta tra loro di quanto, questi saranno stati, in eventualità, condannato a pagare agli - con vittoria delle Parte_11
spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e del giudizio di ATP con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
in via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove come dedotte in atti del primo grado e non ammesse, segnatamente l'integrale rinnovazione della CTU medico legale effettuata per i motivi esposti;
conclusioni per gli appellati , in proprio e Controparte_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, e Persona_1 Parte_5 Parte_6
Parte_7
nel merito respingere l'appello proposto da Parte_12
e dal dott. per i motivi di cui in narrativa;
Parte_4
accogliere l'appello incidentale proposto dai signori , Controparte_1
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , e Persona_1 Parte_5 Parte_6
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata Parte_7
in parte qua, accertata e dichiarata la responsabilità dell' Parte_12
e del dott. , qualificare il danno subito dai
[...] Parte_4
congiunti del signor in termini di danno da morte e, per Persona_2
l'effetto, condannare , in persona del legale Parte_12
rappresentante pro tempore, e il dott. al risarcimento, Parte_4
in misura integrale, in favore dei signori , in proprio Controparte_1
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , e Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi sofferti
[...]
4 iure proprio e/o iure hereditatis in conseguenza della morte, come descritti in atti;
qualora si acceda alla qualificazione della fattispecie risarcitoria in termini di danno da perdita di chance, condannare l' Parte_12
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il dott.
[...]
, al risarcimento, in favore dei signori Parte_4 CP_1
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità
[...]
genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 Parte_5 [...]
e di tutti i danni patrimoniali e non Pt_6 Parte_7
patrimoniali dagli stessi sofferti iure proprio e/o iure hereditatis, in conseguenza del danno perdita di chance, come descritti in atti e comprensivi, dunque, anche del danno non patrimoniale iure hereditatis trasmesso alla figlia del signor sua unica erede, del Persona_2
danno patrimoniale iure proprio patito dalla signora e dalla CP_1
minore del danno emergente per le spese di assistenza Persona_1
dei Consulenti di Parte, nonché del danno da mora;
danni tutti da liquidarsi, in ogni caso, ove necessario, anche col ricorso al criterio equitativo, nella somma che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria delle poste liquidate all'attualità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e con il ristoro dell'ulteriore maggior danno anche ai sensi dell'art. 1224 cc, da liquidarsi, anche in via equitativa, in misura pari quantomeno agli interessi legali, comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito;
in via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che i genitori e la sorella della
5 signora attualmente vivono in Romania? 2) Vero Controparte_1
che i genitori della signora hanno problemi di salute Controparte_1
e devono attendere alle cure della figlia malata, sorella della signora
? 3) Vero che, dopo la morte del signor la Controparte_1 Per_1
piccola rida “papà” ogni volta che vede guidare un'auto Persona_1
simile a quella del padre? 4) Vero che, dopo la morte del signor Per_1
la piccola chiede alla madre perché non ha più un papà? Persona_1
5) Vero che, dopo la morte del signor la piccola Per_1 Persona_1
Le ha raccontato di fatti immaginari vissuti con il padre? 6) Vero che, dopo la morte del signor Lei ha visto la piccola Per_1 Persona_1
piangere spesso? 7) Vero che, dopo la morte del signor la Per_1
piccola cerca il contatto con figure maschili che Persona_1
ricordano il padre? 8) Vero che i genitori del signor vedevano Per_1
ogni giorno il proprio figlio? 9) Vero che il signor Persona_2
aiutava il padre nel lavoro dei campi? 10) Vero che, dopo la morte del figlio, il signor ha subito un grave declino fisico ed è Parte_6
costretto a ricoveri in ospedale? 11) Vero che, dopo la morte del figlio,
Lei ha sentito il signor dire “spero di morire…sono stanco Parte_6
di soffrire per la morte di mio figlio”? 12) Vero che, dopo la morte del figlio, la signora ha iniziato ad avere amnesie Parte_5
temporanee e le è stata diagnosticata una grave aritmia? 13) Vero che, dopo la morte del figlio, la signora piange in Parte_5
continuazione invocando il figlio deceduto? 14) Vero che la signora ha vissuto insieme con il fratello fino Parte_7 Persona_2
al momento in cui quest'ultimo andò a convivere con la compagna
? 15) Vero che la signora Le Persona_3 Parte_7
confidava che il fratello era per lei un punto di riferimento? 16) Vero che la signora usciva con il fratello e trascorreva le Parte_7
6 vacanze insieme con lui? 17) Vero che, dopo la morte del fratello, la signora sottrae tempo alla sua famiglia per dedicarsi Parte_7
ai genitori, star loro vicina, accompagnarli alle visite mediche o nei ricoveri ospedalieri? 18) Vero che, dopo la morte del fratello, la signora ha rinunciato alla carriera lavorativa per attendere Parte_7
alla cura dei genitori? Si indicano come testimoni i signori:
[...]
con riferimento a tutti i capitoli di prova;
con Tes_1 Testimone_2
riferimento ai capitoli di prova 1), 2), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15),
16), 17) e 18); , con riferimento a tutti i capitoli di Controparte_8
prova; con riferimento ai capitoli di prova 8), 9), 10), Testimone_3
11), 12) e 13); , con riferimento ai capitoli di prova 8), Testimone_4
9), 10), 11), 12) e 13); in via istruttoria, in subordine: nell'ipotesi in cui
Codesta Ecc.ma Corte ritenga che l'indagine tecnica medico legale acquisita al giudizio risulti non del tutto completa e/o necessitante di ulteriori approfondimenti, si chiede che il Collegio Peritale incaricato nel previo procedimento preventivo sia chiamato a chiarimenti in relazione agli elementi della fattispecie oggetto di contestazione da parte dell' e del dott. , con precipuo Parte_12 Pt_4
riferimento alla morfologia del danno subito dal signor in Per_1
conseguenza della condotta dei sanitari vicentini;
in ogni caso: con refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre che per il procedimento preventivo ex art. 696 bis cpc.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con ordinanza dell'11.10.2021 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la responsabilità dell' e del dott. Controparte_9 Pt_4
7 per il decesso di avvenuto il 25.6.2014 nel Pt_4 Persona_2
reparto di rianimazione dell'ospedale di in seguito alla Pt_3
gestione delle fasi precedente e successiva all'intervento chirurgico
(asportazione di un voluminoso neurinoma dell'acustico sinistro e, successivamente, craniotomia decompressiva e drenaggio ventricolare per edema cerebrale post-operatorio) cui il paziente è stato sottoposto, accogliendo la domanda svolta da in proprio e come Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nonché dai genitori del paziente ,
[...] Parte_5 Parte_6
e dalla sorella . Parte_7
2. Il tribunale, esaminata la relazione medico – legale ex art. 696- bis cpc determinante danni pari al 50% come perdita della chance di sopravvivenza del sig. ha liquidato € 168.250,00 a favore sia Per_1
di sia della figlia € 126.187,50 a Controparte_1 Persona_1
ciascuno dei genitori e , ed € 42.617,50 Parte_6 Parte_5
alla sorella , nonché per il danno da lucro cessante in Parte_7
favore della minore € 87.000,00, e per quello patrimoniale a Pt_6
€ 4.100,50 (spese funerarie) ed € 1.830,00 (compenso CTU), per
[...]
un totale di € 5.930,50. Le spese legali sono state regolate secondo soccombenza, e poste a carico dei convenuti.
3. In corso di causa è stata autorizzata la chiamata in garanzia della
- compagnia assicuratrice per r.c. dell' Controparte_2 Pt_12
ospedaliera - che è rimasta contumace ed è stata condannata a manlevare la parte convenuta, nel rispetto delle clausole contrattuali, in ordine al pagamento delle somme da corrispondersi ai ricorrenti, oltre alla rifusione delle spese di lite.
4. L e il dott. hanno quindi proposto Controparte_9 Pt_4
impugnazione, deducendo i seguenti motivi:
8 - I) mancato accoglimento della richiesta di mutamento di rito;
- II) errata affermazione della responsabilità in capo a 8 e Pt_1
al dott. attesa la natura della responsabilità medica e la Pt_4
erronea/mancata applicazione dell'art. 2236 cc nell'affermazione della responsabilità del dott. inoltre Pt_4
omesso accertamento della nullità e/o annullamento e/o comunque mancata integrale rinnovazione della CTU ed erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo, in palese violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
- III) errato riconoscimento dei danni richiesti dagli eredi Per_1
in assenza del nesso causale;
inversione dell'onere della prova relativamente ai danni riconosciuti e comunque errata quantificazione dei danni;
- IV) errata declaratoria di responsabilità a carico di 8 e Pt_1
del dott. e conseguente errata condanna al pagamento Pt_4
delle spese legali sia del giudizio di ATP sia del giudizio di primo grado a favore degli eredi Per_1
5. Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via incidentale, formulando motivi:
-
1. sulla individuazione del danno in termini di danno da morte;
-
2. sulla mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
-
3. sull'errata quantificazione del danno patrimoniale iure proprio della signora e della figlia CP_1 Per_1
-
4. sulla mancata pronuncia in ordine alle spese sostenute per il compenso dei propri consulenti di parte;
-
5. sulla mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno da mora;
9 -
6. sulle spese di lite.
6. Respinta l'istanza per la sospensione ex art. 283 cpc, la causa è stata dapprima interrotta all'udienza del 29.11.2023 per il fallimento della terza chiamata non costituita , poi riassunta ex Controparte_2
art. 303 cpc dall'Azienda ospedaliera e dal dott. . Gli appellati si Pt_4
sono costituiti in riassunzione, riportandosi integralmente a tutte le difese e domande già formulate.
7. La curatela Controparte_10 Controparte_6
(già ), ritualmente citata, non si è costituita
[...] Controparte_2
e ne viene dichiarata la contumacia. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione dal collegio sulle conclusioni sopra riportate.
8. Ritiene la Corte che l'appello principale sia fondato nei limiti che seguono. Col primo motivo (pagg. 21–23) gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia mutato il rito ex art. 702-ter cpc, rilevando che l'incompletezza e la contraddittorietà della CTU – quale solo mezzo di prova espletato – avrebbe dovuto imporre il passaggio al rito ordinario,
e che la perizia non sarebbe stata opponibile alla terza chiamata che non era stata parte del procedimento ex art. 696-bis cpc.
9. La Corte osserva come la natura del procedimento implichi una sommarietà da riferirsi non al profilo della cognizione, bensì a quello dell'istruzione, nel senso che il procedimento si caratterizza per una cognizione piena delle domande e delle eccezioni delle parti, e postula unicamente la possibilità di uno svolgimento in forma semplificata dell'istruttoria, tale da garantire l'accelerazione dei tempi del giudizio, da ponderare sull'intero complesso delle difese e argomentazioni, dovendo il giudice verificare la compatibilità del giudizio con le forme semplificate del rito.
10 10. Il Tribunale ha accertato, a prescindere dalla decisione poi resa in sentenza, che le emergenze di prova non erano suscettibili di mutamento, mancando prove contrarie di lunga indagine, rendendo così superflua la complessa articolazione della cognizione ordinaria, tenuto conto che la CTU poteva essere acquisita nel procedimento di merito, costituendo argomento di prova in grado di fondare - in difetto di contrarie conferenti nuove istanze istruttorie - la decisione di merito.
11. Infondata è poi l'eccezione sull'inopponibilità della CTU alla terza chiamata in garanzia perché non parte del giudizio, dal momento che l'elaborato peritale ben poteva essere valutato dal Giudice di primo grado (Cass. 32784/2019), anche considerando che la compagnia, ritualmente convenuta, non si è costituita, così rinunziando a sollevare osservazioni sulle risultanze peritali o sulla loro opponibilità, pertanto pienamente utilizzabili come elemento di prova da parte del Giudice
(peraltro la compagnia, per il tramite del rappresentante legale in Italia
– doc. 5 della convenuta – ha dato atto di essere a Controparte_11
conoscenza del procedimento ex art. 696-bis cpc tanto da conferire il mandato per l'assunzione della difesa al patrono dell'Ente ospedaliero).
Il motivo non è perciò accoglibile.
12. Col secondo motivo (pagg. 23-36) gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nell'affermare la responsabilità dell
[...]
e del dott. , e deducono errata applicazione sia degli CP_12 Pt_4
artt. 1218 – 2236 cc, sia delle regole sul riparto dell'onere probatorio, ritenendo insussistente la prova del nesso eziologico. Tale doglianza può essere esaminata congiuntamente al terzo motivo (pagg. 36 – 46) con il quale gli appellanti, ribadendo l'errore del tribunale nell'accertare il nesso di causa con l'evento morte, negano supporto probante ai danni
11 azionati dai ricorrenti e in ogni caso lamentano l'errata liquidazione del risarcimento.
13. Ritiene la Corte che non sia stato provato il nesso eziologico in relazione alla posizione del dott. per la morte dello Va Pt_4 Per_1
osservato preliminarmente che la responsabilità della struttura sanitaria aveva natura contrattuale, essendo fondata sul contratto di spedalità, in forza del quale l'ospedale si è obbligato a fornire al paziente la prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, del personale sanitario sufficiente ed efficiente, di attrezzature e macchinari adeguati), dovendo perciò rispondere, ex artt.
1218s. cc per fatto proprio derivante dal rapporto instaurato con il paziente, ovvero per fatto del personale in caso di negligenza e imperizia del dipendente nell'esecuzione della prestazione.
14. Sul punto, si osserva che all'epoca del sinistro era in vigore il DL
158/2012 (cd. decreto Balduzzi) e pertanto occorreva distinguere la responsabilità della struttura da quella del singolo medico che aveva operato in concreto: per quest'ultimo infatti, la responsabilità doveva essere accertata ai sensi dell'art. 2043 cc, dunque in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (esistenza del danno, nesso di causa con la condotta e la colpa), laddove «l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cc, se tali danni sono dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui ex art. 1228 cc, se dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale» (Cass. 1620/2012).
15. Nel caso in esame, la CTU ha accertato che «il comportamento attendista dei sanitari nel postoperatorio verosimilmente ridusse le probabilità di sopravvivenza del paziente…nella misura del 50%” (p.
30), così individuando la perdita di chance di sopravvivenza del sig.
12 Stimoli imputabile alla mancata esecuzione di una studio angio RMN preoperatorio della zona interessata dall'intervento per valutare la situazione vascolare del paziente, e per il ritardo diagnostico dell'edema/idrocefalo post-operatorio.
16. La CTU non ha rivolto critiche all'esecuzione dell'intervento, ma ha censurato il ritardo diagnostico, precisando che «vista la particolare difficoltà dell'atto chirurgico, con la concreta possibilità di eventi avversi, e in particolare l'incertezza del risultato del trattamento chirurgico decompressivo nei casi di idrocefalo/edema, si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per affermare che una diversa condotta avrebbe garantito la sopravvivenza del sig. secondo il Persona_2
principio del più probabile che non, per cui appare auspicabile il ricorso valutativo alla perdita di chances, nel senso che il risarcimento dovrebbe misurarsi secondo equità, considerato che il comportamento attendista dei sanitari nel postoperatorio, verosimilmente ridusse la probabilità di sopravvivenza del paziente, riduzione di probabilità che possiamo orientativamente indicare nella misura del 50%» (pagg. 29s),
e che «...la strategia non era quella di un risveglio lento e appena verificata l'anomalia di risveglio nell'immediato post-operatorio si sarebbe dovuto immediatamente eseguire una TC che purtroppo è stata eseguita ben circa cinque ore dopo la fine della procedura. L'esame
TC eseguito alle ore 22.16 (già con enorme ritardo, rispetto alle regole dell'arte nella gestione di tali pazienti) mostrava senza dubbio alcuno un edema della fossa posteriore con IV ventricolo spostato e idrocefalia in stato già avanzato considerata la presenza di trasudazione trans ependimaria. Lascia perplessi la reazione del neurochirurgo che davanti al risultato della TC ha deciso di aspettare ancora che il paziente smaltisse completamente gli anestetici (eventualità
13 inverosimile) con una rivalutazione clinico-neurologica eseguita due ore più tardi: tale comportamento ha in questo modo favorito un ulteriore aggravamento della sindrome d'ipertensione endocranica che come ben noto può portare rapidamente i pazienti verso un coma irreversibile. Si sostiene che il paziente sia stato operato (in tempo) quando ancora miotico con parametri neurologici nella norma, tale affermazione sembra quantomeno azzardata;
si ricorda che l'esame neurologico precedente il 2° intervento mostrava una GCS 3/15 e che la miosi nelle patologie della fossa cranica posteriore con compressione del tronco encefalico ha un valore prognostico negativo
e tipicamente può essere dimostrazione di un coma grave. Bisogna anche notare che alle ore 00:15 il neurochirurgo decide per la chirurgia e il paziente viene operato un'ora più tardi. La documentazione relativa al decorso post-operatorio dimostra quindi come oggettivamente TC, PIC/DVE e craniectomia decompressiva siano stati presidi adottati differitamente rispetto a quanto atteso in caso di idrocefalo ed edema diffuso della fossa posteriore». Inoltre,
«l'avvio di una terapia medica e/o chirurgica più precoce, avrebbe potuto determinare in modo differente la storia naturale del paziente….si vuole sostenere l'incompiutezza della strategia gestionale pre e soprattutto post-operatoria che indirizzasse ad una diagnosi più precoce dell'edema/idrocefalo. Infatti, in questi casi la messa in opera tempestiva di manovre terapeutiche aggressive risulta l'unica possibilità non sempre di successo per salvare la vita del paziente e quando possibile la funzione neurologica» (pagg. 25– 27).
17. Pertanto, tenuto conto che in base alla CTU non è dimostrato il nesso di causa tra il comportamento del sanitario e il decesso del paziente, nel senso che con la cura adeguata il paziente si sarebbe
14 salvato, non poteva essere riconosciuto liquidato il danno da morte – ovvero da perdita del rapporto parentale – nelle sue varie voci avanzate di danno non patrimoniale, dovendo invece trovare applicazione il ristoro del solo danno per la perdita della chance di sopravvivenza subita dal defunto e trasmessa all'unica erede legittima, ovvero la figlia
(vd. artt. 568, 569, 570 cc). Il danno andrà perciò Persona_1
liquidato in via equitativa in € 150.000,00 a carico dell , Controparte_9
non sussistendo i presupposti di cui all'art. 2043 cc per affermare una responsabilità del dott. , soprattutto considerando che il risultato Pt_4
dell'intervento decompressivo nei casi di idrocefalo/edema è connotato da incertezza nell'esito, e avendo l'ausiliare escluso che una diversa condotta del sanitario potesse garantire la sopravvivenza di PE
.
[...]
18. La mancanza di prova del nesso causale con l'evento morte rende infondata anche la pretesa di risarcire il danno da lucro cessante chiesto per pari a perdita delle elargizioni erogate dal padre, Persona_1
nonché del danno emergente relativo alle spese funerarie sostenute da per il figlio, dal momento che sono risarcibili solo le spese Parte_6
che le parti dimostrino essere necessarie non già con riferimento al fatto che un loro congiunto è morto, ma al fatto che sia morto nelle specifiche circostanze poste a fondamento delle loro domande risarcitorie.
19. La riforma dell'ordinanza nei termini indicati comporta, anche in ordine al quarto motivo di gravame (pagg. 46–48: condanna e quantificazione delle spese legali e peritali della fase a quo), un nuovo regolamento delle stesse, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base al criterio unitario che terrà conto anche degli esiti dei motivi del gravame incidentale.
15 20. In ogni caso, l'accoglimento dell'impugnazione principale nei termini che precedono assorbe i primi tre motivi di appello incidentale dei consorti e (pagg. 41–44: mancata valorizzazione CP_1 Per_1
di una «connessione causale certa» tra la condotta dei sanitari e la morte del sig. che avrebbe dovuto comportare un risarcimento Per_1
integrale e non quantificato nei termini di perdita di chance con dimezzamento degli importi riconosciuti per le voci di danno;
pagg. 44–
45: mancata decisione del Tribunale in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis a favore della figlia pagg. 45– 47: contestazione errata quantificazione Persona_1
del danno patrimoniale iure proprio dei ricorrenti).
21. Peraltro, in ordine al terzo motivo d'impugnazione incidentale, già il Tribunale ha escluso il danno patrimoniale iure proprio in capo alla sig.ra rilevando che «nessun obbligo di mantenimento CP_1
sussisteva in capo al defunto nei confronti della convivente more uxorio» (pagg. 26 – 27 ordinanza), tanto più che la ricorrente non ha dimostrato di aver avuto uno stabile contributo economico da parte del defunto , al di là della mera presunzione derivante dalla Persona_2
convivenza, e dall'elemento che «nella comune esperienza…chi vive in una famiglia e percepisce un reddito contribuisce con questo al ménage domestico».
22. Col quarto motivo (pagg. 47 – 48) i sig.ri e CP_1 Per_1
lamentano la mancata pronuncia sulle spese per i CTP sia in relazione alla fase ante causam che per il procedimento di ATP, richiamando a tal fine i doc. 40, 42. La Corte osserva come la consulenza tecnica di parte assuma natura di allegazione difensiva tecnica, e pertanto le spese per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, purché ne dimostri il pagamento (Cass.
16 1135/2023, 21402/2022, nonché App. Firenze 201/2023). Gli appellati non hanno documentato l'esborso, limitandosi a depositare (doc. 40 e
42) preavvisi di fatture (n. 86/2017 e n. 49/2015) e una copia di fattura
(n. 78/2015), senza dimostrare l'effettivo pagamento alle coordinate
Iban indicate nella stessa prodotta documentazione fiscale o con altre modalità. Tali spese non possono perciò essere riconosciute.
23. Con il quinto motivo (pagg. 48 – 49) i sig.ri e CP_1 Per_1
contestano al Tribunale di non aver statuito sul risarcimento del danno da mora, lamentando il mancato tempestivo godimento pecuniario del quantum risarcitorio dal momento del sinistro. L'obbligazione risarcitoria deve reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, ma nella specie non è dovuto alcun ristoro per il ritardo nel risarcimento, ove si consideri che la liquidazione dell'importo è espressa in valore monetario attuale. Sulla somma sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, 1° comma cc dalla presente sentenza al saldo.
24. Col sesto motivo (pag. 49) i sig.ri e lamentano CP_1 Per_1
l'errore nella liquidazione delle spese di lite relative al procedimento ex art. 696 bis cpc laddove non sono state applicate la voce prevista per la fase istruttoria, e la maggiorazione per la pluralità delle parti assistite.
25. Il motivo sarebbe astrattamente accoglibile, potendo trovare applicazione il disposto ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 (e conseguente maggiorazione) anche per la fase d'istruzione preventiva laddove non è stata altresì calcolata la fase istruttoria, esauritasi infatti nel procedimento ex art. 696 bis cpc.
26. Nondimeno, la liquidazione delle spese deve tener conto della riforma dell'ordinanza impugnata (in via principale e incidentale) col conseguente nuovo regolamento delle stesse che ponderi l'esito
17 complessivo della lite, che ha visto accolta nel merito soltanto la domanda della minore nei limiti dell'acquisito diritto Persona_1
iure hereditatis per la perdita della chance di sopravvivenza e, in via incidentale quella relativa alle spese dell'istruttoria preventiva e al compenso maggiorato.
27. Infatti, resta accertata la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, ma d'altro canto la pretesa degli appellati è risultata fortemente ridimensionata, sicché le spese devono essere compensate per metà, e per l'altra metà rideterminate a carico dell CP_9
applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento (da €
52.000,00 a € 260.000,00), tenuto altresì conto del decisum e del numero di parti assistite (art. 4 DM 55/2014).
28. Infine, la domanda di accertare il rapporto di garanzia formulata nei confronti della compagnia assicuratrice in bonis e reiterata in riassunzione alla curatela fallimentare – rimaste Controparte_4
contumaci - della già terza chiamata , con conseguente Controparte_2
pretesa di risarcimento e/o manleva, va dichiarata improcedibile, dovendo essere coltivata mediante l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale aperta nei confronti di tale società nel rispetto della giurisdizione, competenza e normativa applicabile al caso, incidendo comunque sul patrimonio della società fallita, anche laddove diretta a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
18 1. in riforma dell'ordinanza indicata in epigrafe, condanna l
[...]
a pagare a € 150.000,00, oltre interessi ai sensi CP_9 Persona_1
dell'art. 1284, 1° comma cc dalla presente sentenza al saldo;
2. compensa per metà spese di lite, e condanna l a Controparte_9
rifondere l'altra metà liquidata in € 8.000,00 per il primo grado, e in €
6.000,00 per l'appello, oltre spese vive e accessori di legge;
3. pone l'onere della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell
[...]
; CP_9
4. dichiara improcedibile la domanda dell nei Controparte_9
confronti della curatela fallimentare della già Controparte_4
compagnia assicuratrice terza chiamata;
Controparte_2
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 27.3.2025.
il Presidente
Marco Campagnolo
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
2231/2021 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da già 6 ” ) e Parte_1 Pt_2 Pt_1 Pt_3 P.IVA_1
Dott. ), entrambi con Parte_4 C.F._1
l'avv. Pierluigi Vinci contro
( ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._2
genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
( ), Persona_1 C.F._3 Parte_5
( ), ( ), C.F._4 Parte_6 C.F._5
, tutti con l'avv. Parte_7 C.F._6
Marianovella Gianfreda;
con sede legale in Romania, successivamente Controparte_2
ridenominata oggi Controparte_3 CP_4
[... Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
con sede in Romania, Curatore Fallimentare della P.IVA_2
, contumace;
Controparte_6
oggetto: responsabilità professionale;
appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Vicenza del 08/10/2021 resa nel procedimento ex art. 702 ter cpc n.r.g. 4821/2019,
causa trattenuta in decisione sulle seguenti: conclusioni per gli appellanti e dott. Parte_8 Pt_4
: voglia l'Ecc.ma Corte adita – in riforma totale dell'Ordinanza
[...]
datata 08/10/2011, notificata via pec in data 11/10/2021, emessa dal
Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, a conclusione del procedimento sommario di cognizione instaurato ai sensi dell'art. 702 bis cpc n. 4841/2019 R.G. – ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta – giudicare come segue: nel merito, in via principale:
- in accoglimento dei “Motivi di appello” sub nn. I)- II)- III) -IV) dedotti in narrativa dell'atto di appello, emettere sentenza che – a modifica integrale di quanto statuito in primo grado dall'Ordinanza emessa dal
Tribunale di Vicenza a conclusione del procedimento sommario n.
4841/2019 R.G., – accerti e dichiari l'assenza di qualsiasi responsabilità sanitaria/malpractice a carico di Parte_9 [...]
e del dott. in relazione al decesso del sig. Pt_10 Parte_4
, con ogni conseguenza ed effetto giuridico;
Persona_2
- respingersi integralmente l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto;
2 - con vittoria delle spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e del giudizio di ATP con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei “motivi di appello” primo e secondo, respingersi in ogni caso l'appello incidentale ex adverso formulato in quanto infondato in fatto ed in diritto, e modificare l'Ordinanza datata
08/10/2011 emessa dal Tribunale di Vicenza a conclusione del procedimento sommario n. 4841/2019 R.G, in relazione alla quantificazione e liquidazione dei danni a favore degli Parte_11
come dedotto al terzo Motivo del presente atto di impugnazione, con ogni conseguenza ed effetto giuridico;
- condannare la società in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore e/o in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, numero di iscrizione presso il Registro del Commercio in Romania J40/21751/1992, con sede in Romania, Bucarest, Sectorul 2, Strada SFÂNTUL ŞTEFAN, Nr.
23 e/o , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, CUI: con sede in Romania, Bucarest, Str. P.IVA_2
Viitoruluinr. 110, et. 1, ap. 3, sect. 2, in qualità di Curatore Fallimentare della (già Controparte_6 [...]
TA ),in persona CP_2 Controparte_7
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Strada Sfântul
Ștefan, n. 23, PARTER, sectorul 2, Bucarest, Romania, dichiarata fallita con sentenza n. 3270 del 29.06.2023 del Tribunale di Bucarest,
VII Sezione Civile, a risarcire e/o rifondere e/o comunque a manlevare integralmente 8 e/o il Dott. , in via solidale Pt_1 Parte_4
3 congiunta e/o disgiunta tra loro di quanto, questi saranno stati, in eventualità, condannato a pagare agli - con vittoria delle Parte_11
spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio e del giudizio di ATP con ripetizione degli importi già eventualmente versati anche peritali;
in via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove come dedotte in atti del primo grado e non ammesse, segnatamente l'integrale rinnovazione della CTU medico legale effettuata per i motivi esposti;
conclusioni per gli appellati , in proprio e Controparte_1
quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, e Persona_1 Parte_5 Parte_6
Parte_7
nel merito respingere l'appello proposto da Parte_12
e dal dott. per i motivi di cui in narrativa;
Parte_4
accogliere l'appello incidentale proposto dai signori , Controparte_1
in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , e Persona_1 Parte_5 Parte_6
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata Parte_7
in parte qua, accertata e dichiarata la responsabilità dell' Parte_12
e del dott. , qualificare il danno subito dai
[...] Parte_4
congiunti del signor in termini di danno da morte e, per Persona_2
l'effetto, condannare , in persona del legale Parte_12
rappresentante pro tempore, e il dott. al risarcimento, Parte_4
in misura integrale, in favore dei signori , in proprio Controparte_1
e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , e Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7
dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi sofferti
[...]
4 iure proprio e/o iure hereditatis in conseguenza della morte, come descritti in atti;
qualora si acceda alla qualificazione della fattispecie risarcitoria in termini di danno da perdita di chance, condannare l' Parte_12
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e il dott.
[...]
, al risarcimento, in favore dei signori Parte_4 CP_1
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità
[...]
genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 Parte_5 [...]
e di tutti i danni patrimoniali e non Pt_6 Parte_7
patrimoniali dagli stessi sofferti iure proprio e/o iure hereditatis, in conseguenza del danno perdita di chance, come descritti in atti e comprensivi, dunque, anche del danno non patrimoniale iure hereditatis trasmesso alla figlia del signor sua unica erede, del Persona_2
danno patrimoniale iure proprio patito dalla signora e dalla CP_1
minore del danno emergente per le spese di assistenza Persona_1
dei Consulenti di Parte, nonché del danno da mora;
danni tutti da liquidarsi, in ogni caso, ove necessario, anche col ricorso al criterio equitativo, nella somma che sarà ritenuta dovuta e di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria delle poste liquidate all'attualità in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo dall'evento al saldo e con il ristoro dell'ulteriore maggior danno anche ai sensi dell'art. 1224 cc, da liquidarsi, anche in via equitativa, in misura pari quantomeno agli interessi legali, comunque derivante dalla mancata disponibilità immediata nel conseguimento dell'equivalente monetario del credito;
in via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che i genitori e la sorella della
5 signora attualmente vivono in Romania? 2) Vero Controparte_1
che i genitori della signora hanno problemi di salute Controparte_1
e devono attendere alle cure della figlia malata, sorella della signora
? 3) Vero che, dopo la morte del signor la Controparte_1 Per_1
piccola rida “papà” ogni volta che vede guidare un'auto Persona_1
simile a quella del padre? 4) Vero che, dopo la morte del signor Per_1
la piccola chiede alla madre perché non ha più un papà? Persona_1
5) Vero che, dopo la morte del signor la piccola Per_1 Persona_1
Le ha raccontato di fatti immaginari vissuti con il padre? 6) Vero che, dopo la morte del signor Lei ha visto la piccola Per_1 Persona_1
piangere spesso? 7) Vero che, dopo la morte del signor la Per_1
piccola cerca il contatto con figure maschili che Persona_1
ricordano il padre? 8) Vero che i genitori del signor vedevano Per_1
ogni giorno il proprio figlio? 9) Vero che il signor Persona_2
aiutava il padre nel lavoro dei campi? 10) Vero che, dopo la morte del figlio, il signor ha subito un grave declino fisico ed è Parte_6
costretto a ricoveri in ospedale? 11) Vero che, dopo la morte del figlio,
Lei ha sentito il signor dire “spero di morire…sono stanco Parte_6
di soffrire per la morte di mio figlio”? 12) Vero che, dopo la morte del figlio, la signora ha iniziato ad avere amnesie Parte_5
temporanee e le è stata diagnosticata una grave aritmia? 13) Vero che, dopo la morte del figlio, la signora piange in Parte_5
continuazione invocando il figlio deceduto? 14) Vero che la signora ha vissuto insieme con il fratello fino Parte_7 Persona_2
al momento in cui quest'ultimo andò a convivere con la compagna
? 15) Vero che la signora Le Persona_3 Parte_7
confidava che il fratello era per lei un punto di riferimento? 16) Vero che la signora usciva con il fratello e trascorreva le Parte_7
6 vacanze insieme con lui? 17) Vero che, dopo la morte del fratello, la signora sottrae tempo alla sua famiglia per dedicarsi Parte_7
ai genitori, star loro vicina, accompagnarli alle visite mediche o nei ricoveri ospedalieri? 18) Vero che, dopo la morte del fratello, la signora ha rinunciato alla carriera lavorativa per attendere Parte_7
alla cura dei genitori? Si indicano come testimoni i signori:
[...]
con riferimento a tutti i capitoli di prova;
con Tes_1 Testimone_2
riferimento ai capitoli di prova 1), 2), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15),
16), 17) e 18); , con riferimento a tutti i capitoli di Controparte_8
prova; con riferimento ai capitoli di prova 8), 9), 10), Testimone_3
11), 12) e 13); , con riferimento ai capitoli di prova 8), Testimone_4
9), 10), 11), 12) e 13); in via istruttoria, in subordine: nell'ipotesi in cui
Codesta Ecc.ma Corte ritenga che l'indagine tecnica medico legale acquisita al giudizio risulti non del tutto completa e/o necessitante di ulteriori approfondimenti, si chiede che il Collegio Peritale incaricato nel previo procedimento preventivo sia chiamato a chiarimenti in relazione agli elementi della fattispecie oggetto di contestazione da parte dell' e del dott. , con precipuo Parte_12 Pt_4
riferimento alla morfologia del danno subito dal signor in Per_1
conseguenza della condotta dei sanitari vicentini;
in ogni caso: con refusione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre che per il procedimento preventivo ex art. 696 bis cpc.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con ordinanza dell'11.10.2021 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato la responsabilità dell' e del dott. Controparte_9 Pt_4
7 per il decesso di avvenuto il 25.6.2014 nel Pt_4 Persona_2
reparto di rianimazione dell'ospedale di in seguito alla Pt_3
gestione delle fasi precedente e successiva all'intervento chirurgico
(asportazione di un voluminoso neurinoma dell'acustico sinistro e, successivamente, craniotomia decompressiva e drenaggio ventricolare per edema cerebrale post-operatorio) cui il paziente è stato sottoposto, accogliendo la domanda svolta da in proprio e come Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Per_1
nonché dai genitori del paziente ,
[...] Parte_5 Parte_6
e dalla sorella . Parte_7
2. Il tribunale, esaminata la relazione medico – legale ex art. 696- bis cpc determinante danni pari al 50% come perdita della chance di sopravvivenza del sig. ha liquidato € 168.250,00 a favore sia Per_1
di sia della figlia € 126.187,50 a Controparte_1 Persona_1
ciascuno dei genitori e , ed € 42.617,50 Parte_6 Parte_5
alla sorella , nonché per il danno da lucro cessante in Parte_7
favore della minore € 87.000,00, e per quello patrimoniale a Pt_6
€ 4.100,50 (spese funerarie) ed € 1.830,00 (compenso CTU), per
[...]
un totale di € 5.930,50. Le spese legali sono state regolate secondo soccombenza, e poste a carico dei convenuti.
3. In corso di causa è stata autorizzata la chiamata in garanzia della
- compagnia assicuratrice per r.c. dell' Controparte_2 Pt_12
ospedaliera - che è rimasta contumace ed è stata condannata a manlevare la parte convenuta, nel rispetto delle clausole contrattuali, in ordine al pagamento delle somme da corrispondersi ai ricorrenti, oltre alla rifusione delle spese di lite.
4. L e il dott. hanno quindi proposto Controparte_9 Pt_4
impugnazione, deducendo i seguenti motivi:
8 - I) mancato accoglimento della richiesta di mutamento di rito;
- II) errata affermazione della responsabilità in capo a 8 e Pt_1
al dott. attesa la natura della responsabilità medica e la Pt_4
erronea/mancata applicazione dell'art. 2236 cc nell'affermazione della responsabilità del dott. inoltre Pt_4
omesso accertamento della nullità e/o annullamento e/o comunque mancata integrale rinnovazione della CTU ed erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti al processo, in palese violazione degli artt. 115 e 116 cpc;
- III) errato riconoscimento dei danni richiesti dagli eredi Per_1
in assenza del nesso causale;
inversione dell'onere della prova relativamente ai danni riconosciuti e comunque errata quantificazione dei danni;
- IV) errata declaratoria di responsabilità a carico di 8 e Pt_1
del dott. e conseguente errata condanna al pagamento Pt_4
delle spese legali sia del giudizio di ATP sia del giudizio di primo grado a favore degli eredi Per_1
5. Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'impugnazione e, in via incidentale, formulando motivi:
-
1. sulla individuazione del danno in termini di danno da morte;
-
2. sulla mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis;
-
3. sull'errata quantificazione del danno patrimoniale iure proprio della signora e della figlia CP_1 Per_1
-
4. sulla mancata pronuncia in ordine alle spese sostenute per il compenso dei propri consulenti di parte;
-
5. sulla mancata pronuncia in ordine alla domanda di risarcimento del danno da mora;
9 -
6. sulle spese di lite.
6. Respinta l'istanza per la sospensione ex art. 283 cpc, la causa è stata dapprima interrotta all'udienza del 29.11.2023 per il fallimento della terza chiamata non costituita , poi riassunta ex Controparte_2
art. 303 cpc dall'Azienda ospedaliera e dal dott. . Gli appellati si Pt_4
sono costituiti in riassunzione, riportandosi integralmente a tutte le difese e domande già formulate.
7. La curatela Controparte_10 Controparte_6
(già ), ritualmente citata, non si è costituita
[...] Controparte_2
e ne viene dichiarata la contumacia. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione dal collegio sulle conclusioni sopra riportate.
8. Ritiene la Corte che l'appello principale sia fondato nei limiti che seguono. Col primo motivo (pagg. 21–23) gli appellanti lamentano che il Tribunale non abbia mutato il rito ex art. 702-ter cpc, rilevando che l'incompletezza e la contraddittorietà della CTU – quale solo mezzo di prova espletato – avrebbe dovuto imporre il passaggio al rito ordinario,
e che la perizia non sarebbe stata opponibile alla terza chiamata che non era stata parte del procedimento ex art. 696-bis cpc.
9. La Corte osserva come la natura del procedimento implichi una sommarietà da riferirsi non al profilo della cognizione, bensì a quello dell'istruzione, nel senso che il procedimento si caratterizza per una cognizione piena delle domande e delle eccezioni delle parti, e postula unicamente la possibilità di uno svolgimento in forma semplificata dell'istruttoria, tale da garantire l'accelerazione dei tempi del giudizio, da ponderare sull'intero complesso delle difese e argomentazioni, dovendo il giudice verificare la compatibilità del giudizio con le forme semplificate del rito.
10 10. Il Tribunale ha accertato, a prescindere dalla decisione poi resa in sentenza, che le emergenze di prova non erano suscettibili di mutamento, mancando prove contrarie di lunga indagine, rendendo così superflua la complessa articolazione della cognizione ordinaria, tenuto conto che la CTU poteva essere acquisita nel procedimento di merito, costituendo argomento di prova in grado di fondare - in difetto di contrarie conferenti nuove istanze istruttorie - la decisione di merito.
11. Infondata è poi l'eccezione sull'inopponibilità della CTU alla terza chiamata in garanzia perché non parte del giudizio, dal momento che l'elaborato peritale ben poteva essere valutato dal Giudice di primo grado (Cass. 32784/2019), anche considerando che la compagnia, ritualmente convenuta, non si è costituita, così rinunziando a sollevare osservazioni sulle risultanze peritali o sulla loro opponibilità, pertanto pienamente utilizzabili come elemento di prova da parte del Giudice
(peraltro la compagnia, per il tramite del rappresentante legale in Italia
– doc. 5 della convenuta – ha dato atto di essere a Controparte_11
conoscenza del procedimento ex art. 696-bis cpc tanto da conferire il mandato per l'assunzione della difesa al patrono dell'Ente ospedaliero).
Il motivo non è perciò accoglibile.
12. Col secondo motivo (pagg. 23-36) gli appellanti sostengono che il Tribunale ha errato nell'affermare la responsabilità dell
[...]
e del dott. , e deducono errata applicazione sia degli CP_12 Pt_4
artt. 1218 – 2236 cc, sia delle regole sul riparto dell'onere probatorio, ritenendo insussistente la prova del nesso eziologico. Tale doglianza può essere esaminata congiuntamente al terzo motivo (pagg. 36 – 46) con il quale gli appellanti, ribadendo l'errore del tribunale nell'accertare il nesso di causa con l'evento morte, negano supporto probante ai danni
11 azionati dai ricorrenti e in ogni caso lamentano l'errata liquidazione del risarcimento.
13. Ritiene la Corte che non sia stato provato il nesso eziologico in relazione alla posizione del dott. per la morte dello Va Pt_4 Per_1
osservato preliminarmente che la responsabilità della struttura sanitaria aveva natura contrattuale, essendo fondata sul contratto di spedalità, in forza del quale l'ospedale si è obbligato a fornire al paziente la prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, del personale sanitario sufficiente ed efficiente, di attrezzature e macchinari adeguati), dovendo perciò rispondere, ex artt.
1218s. cc per fatto proprio derivante dal rapporto instaurato con il paziente, ovvero per fatto del personale in caso di negligenza e imperizia del dipendente nell'esecuzione della prestazione.
14. Sul punto, si osserva che all'epoca del sinistro era in vigore il DL
158/2012 (cd. decreto Balduzzi) e pertanto occorreva distinguere la responsabilità della struttura da quella del singolo medico che aveva operato in concreto: per quest'ultimo infatti, la responsabilità doveva essere accertata ai sensi dell'art. 2043 cc, dunque in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (esistenza del danno, nesso di causa con la condotta e la colpa), laddove «l'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cc, se tali danni sono dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui ex art. 1228 cc, se dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale» (Cass. 1620/2012).
15. Nel caso in esame, la CTU ha accertato che «il comportamento attendista dei sanitari nel postoperatorio verosimilmente ridusse le probabilità di sopravvivenza del paziente…nella misura del 50%” (p.
30), così individuando la perdita di chance di sopravvivenza del sig.
12 Stimoli imputabile alla mancata esecuzione di una studio angio RMN preoperatorio della zona interessata dall'intervento per valutare la situazione vascolare del paziente, e per il ritardo diagnostico dell'edema/idrocefalo post-operatorio.
16. La CTU non ha rivolto critiche all'esecuzione dell'intervento, ma ha censurato il ritardo diagnostico, precisando che «vista la particolare difficoltà dell'atto chirurgico, con la concreta possibilità di eventi avversi, e in particolare l'incertezza del risultato del trattamento chirurgico decompressivo nei casi di idrocefalo/edema, si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per affermare che una diversa condotta avrebbe garantito la sopravvivenza del sig. secondo il Persona_2
principio del più probabile che non, per cui appare auspicabile il ricorso valutativo alla perdita di chances, nel senso che il risarcimento dovrebbe misurarsi secondo equità, considerato che il comportamento attendista dei sanitari nel postoperatorio, verosimilmente ridusse la probabilità di sopravvivenza del paziente, riduzione di probabilità che possiamo orientativamente indicare nella misura del 50%» (pagg. 29s),
e che «...la strategia non era quella di un risveglio lento e appena verificata l'anomalia di risveglio nell'immediato post-operatorio si sarebbe dovuto immediatamente eseguire una TC che purtroppo è stata eseguita ben circa cinque ore dopo la fine della procedura. L'esame
TC eseguito alle ore 22.16 (già con enorme ritardo, rispetto alle regole dell'arte nella gestione di tali pazienti) mostrava senza dubbio alcuno un edema della fossa posteriore con IV ventricolo spostato e idrocefalia in stato già avanzato considerata la presenza di trasudazione trans ependimaria. Lascia perplessi la reazione del neurochirurgo che davanti al risultato della TC ha deciso di aspettare ancora che il paziente smaltisse completamente gli anestetici (eventualità
13 inverosimile) con una rivalutazione clinico-neurologica eseguita due ore più tardi: tale comportamento ha in questo modo favorito un ulteriore aggravamento della sindrome d'ipertensione endocranica che come ben noto può portare rapidamente i pazienti verso un coma irreversibile. Si sostiene che il paziente sia stato operato (in tempo) quando ancora miotico con parametri neurologici nella norma, tale affermazione sembra quantomeno azzardata;
si ricorda che l'esame neurologico precedente il 2° intervento mostrava una GCS 3/15 e che la miosi nelle patologie della fossa cranica posteriore con compressione del tronco encefalico ha un valore prognostico negativo
e tipicamente può essere dimostrazione di un coma grave. Bisogna anche notare che alle ore 00:15 il neurochirurgo decide per la chirurgia e il paziente viene operato un'ora più tardi. La documentazione relativa al decorso post-operatorio dimostra quindi come oggettivamente TC, PIC/DVE e craniectomia decompressiva siano stati presidi adottati differitamente rispetto a quanto atteso in caso di idrocefalo ed edema diffuso della fossa posteriore». Inoltre,
«l'avvio di una terapia medica e/o chirurgica più precoce, avrebbe potuto determinare in modo differente la storia naturale del paziente….si vuole sostenere l'incompiutezza della strategia gestionale pre e soprattutto post-operatoria che indirizzasse ad una diagnosi più precoce dell'edema/idrocefalo. Infatti, in questi casi la messa in opera tempestiva di manovre terapeutiche aggressive risulta l'unica possibilità non sempre di successo per salvare la vita del paziente e quando possibile la funzione neurologica» (pagg. 25– 27).
17. Pertanto, tenuto conto che in base alla CTU non è dimostrato il nesso di causa tra il comportamento del sanitario e il decesso del paziente, nel senso che con la cura adeguata il paziente si sarebbe
14 salvato, non poteva essere riconosciuto liquidato il danno da morte – ovvero da perdita del rapporto parentale – nelle sue varie voci avanzate di danno non patrimoniale, dovendo invece trovare applicazione il ristoro del solo danno per la perdita della chance di sopravvivenza subita dal defunto e trasmessa all'unica erede legittima, ovvero la figlia
(vd. artt. 568, 569, 570 cc). Il danno andrà perciò Persona_1
liquidato in via equitativa in € 150.000,00 a carico dell , Controparte_9
non sussistendo i presupposti di cui all'art. 2043 cc per affermare una responsabilità del dott. , soprattutto considerando che il risultato Pt_4
dell'intervento decompressivo nei casi di idrocefalo/edema è connotato da incertezza nell'esito, e avendo l'ausiliare escluso che una diversa condotta del sanitario potesse garantire la sopravvivenza di PE
.
[...]
18. La mancanza di prova del nesso causale con l'evento morte rende infondata anche la pretesa di risarcire il danno da lucro cessante chiesto per pari a perdita delle elargizioni erogate dal padre, Persona_1
nonché del danno emergente relativo alle spese funerarie sostenute da per il figlio, dal momento che sono risarcibili solo le spese Parte_6
che le parti dimostrino essere necessarie non già con riferimento al fatto che un loro congiunto è morto, ma al fatto che sia morto nelle specifiche circostanze poste a fondamento delle loro domande risarcitorie.
19. La riforma dell'ordinanza nei termini indicati comporta, anche in ordine al quarto motivo di gravame (pagg. 46–48: condanna e quantificazione delle spese legali e peritali della fase a quo), un nuovo regolamento delle stesse, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base al criterio unitario che terrà conto anche degli esiti dei motivi del gravame incidentale.
15 20. In ogni caso, l'accoglimento dell'impugnazione principale nei termini che precedono assorbe i primi tre motivi di appello incidentale dei consorti e (pagg. 41–44: mancata valorizzazione CP_1 Per_1
di una «connessione causale certa» tra la condotta dei sanitari e la morte del sig. che avrebbe dovuto comportare un risarcimento Per_1
integrale e non quantificato nei termini di perdita di chance con dimezzamento degli importi riconosciuti per le voci di danno;
pagg. 44–
45: mancata decisione del Tribunale in relazione alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis a favore della figlia pagg. 45– 47: contestazione errata quantificazione Persona_1
del danno patrimoniale iure proprio dei ricorrenti).
21. Peraltro, in ordine al terzo motivo d'impugnazione incidentale, già il Tribunale ha escluso il danno patrimoniale iure proprio in capo alla sig.ra rilevando che «nessun obbligo di mantenimento CP_1
sussisteva in capo al defunto nei confronti della convivente more uxorio» (pagg. 26 – 27 ordinanza), tanto più che la ricorrente non ha dimostrato di aver avuto uno stabile contributo economico da parte del defunto , al di là della mera presunzione derivante dalla Persona_2
convivenza, e dall'elemento che «nella comune esperienza…chi vive in una famiglia e percepisce un reddito contribuisce con questo al ménage domestico».
22. Col quarto motivo (pagg. 47 – 48) i sig.ri e CP_1 Per_1
lamentano la mancata pronuncia sulle spese per i CTP sia in relazione alla fase ante causam che per il procedimento di ATP, richiamando a tal fine i doc. 40, 42. La Corte osserva come la consulenza tecnica di parte assuma natura di allegazione difensiva tecnica, e pertanto le spese per l'espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, purché ne dimostri il pagamento (Cass.
16 1135/2023, 21402/2022, nonché App. Firenze 201/2023). Gli appellati non hanno documentato l'esborso, limitandosi a depositare (doc. 40 e
42) preavvisi di fatture (n. 86/2017 e n. 49/2015) e una copia di fattura
(n. 78/2015), senza dimostrare l'effettivo pagamento alle coordinate
Iban indicate nella stessa prodotta documentazione fiscale o con altre modalità. Tali spese non possono perciò essere riconosciute.
23. Con il quinto motivo (pagg. 48 – 49) i sig.ri e CP_1 Per_1
contestano al Tribunale di non aver statuito sul risarcimento del danno da mora, lamentando il mancato tempestivo godimento pecuniario del quantum risarcitorio dal momento del sinistro. L'obbligazione risarcitoria deve reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, ma nella specie non è dovuto alcun ristoro per il ritardo nel risarcimento, ove si consideri che la liquidazione dell'importo è espressa in valore monetario attuale. Sulla somma sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1284, 1° comma cc dalla presente sentenza al saldo.
24. Col sesto motivo (pag. 49) i sig.ri e lamentano CP_1 Per_1
l'errore nella liquidazione delle spese di lite relative al procedimento ex art. 696 bis cpc laddove non sono state applicate la voce prevista per la fase istruttoria, e la maggiorazione per la pluralità delle parti assistite.
25. Il motivo sarebbe astrattamente accoglibile, potendo trovare applicazione il disposto ex art. 4, co. 2, D.M. 55/2014 (e conseguente maggiorazione) anche per la fase d'istruzione preventiva laddove non è stata altresì calcolata la fase istruttoria, esauritasi infatti nel procedimento ex art. 696 bis cpc.
26. Nondimeno, la liquidazione delle spese deve tener conto della riforma dell'ordinanza impugnata (in via principale e incidentale) col conseguente nuovo regolamento delle stesse che ponderi l'esito
17 complessivo della lite, che ha visto accolta nel merito soltanto la domanda della minore nei limiti dell'acquisito diritto Persona_1
iure hereditatis per la perdita della chance di sopravvivenza e, in via incidentale quella relativa alle spese dell'istruttoria preventiva e al compenso maggiorato.
27. Infatti, resta accertata la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera, ma d'altro canto la pretesa degli appellati è risultata fortemente ridimensionata, sicché le spese devono essere compensate per metà, e per l'altra metà rideterminate a carico dell CP_9
applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento (da €
52.000,00 a € 260.000,00), tenuto altresì conto del decisum e del numero di parti assistite (art. 4 DM 55/2014).
28. Infine, la domanda di accertare il rapporto di garanzia formulata nei confronti della compagnia assicuratrice in bonis e reiterata in riassunzione alla curatela fallimentare – rimaste Controparte_4
contumaci - della già terza chiamata , con conseguente Controparte_2
pretesa di risarcimento e/o manleva, va dichiarata improcedibile, dovendo essere coltivata mediante l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale aperta nei confronti di tale società nel rispetto della giurisdizione, competenza e normativa applicabile al caso, incidendo comunque sul patrimonio della società fallita, anche laddove diretta a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
18 1. in riforma dell'ordinanza indicata in epigrafe, condanna l
[...]
a pagare a € 150.000,00, oltre interessi ai sensi CP_9 Persona_1
dell'art. 1284, 1° comma cc dalla presente sentenza al saldo;
2. compensa per metà spese di lite, e condanna l a Controparte_9
rifondere l'altra metà liquidata in € 8.000,00 per il primo grado, e in €
6.000,00 per l'appello, oltre spese vive e accessori di legge;
3. pone l'onere della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell
[...]
; CP_9
4. dichiara improcedibile la domanda dell nei Controparte_9
confronti della curatela fallimentare della già Controparte_4
compagnia assicuratrice terza chiamata;
Controparte_2
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 27.3.2025.
il Presidente
Marco Campagnolo
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