CASS
Sentenza 22 dicembre 2021
Sentenza 22 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/12/2021, n. 46857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46857 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RM RT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 13 gennaio 2021 dalla Corte d'appello di Torino Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita nell'udienza del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere NA NA RO CI;
Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Luca Tampieri, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
Letta la memoria - con allegata nota spese - della parte civile, con cui è stato chiesto di rigettare il ricorso e confermare le statuizioni civili RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RM RT in ordine ai reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, commessi fino al 31 maggio 2013, e ha rideterminato la pena per i residui reati di truffa e di cui all'art. 483 cod. pen. Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze del merito, l'imputato, quale componente del Consiglio Provinciale di Torino, aveva ottenuto varie somme dalla Provincia a titolo di rimborsi "chilometrici" e per spese varie, Penale Sent. Sez. 2 Num. 46857 Anno 2021 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 03/11/2021 avendo dichiarato falsamente di abitare nel luogo di residenza in Cherasco, anziché in Torino, e, quindi, di spostarsi da Cherasco a Torino per espletare il mandato elettorale. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. e 25 Cost. in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Torino, anziché di quello di Cuneo, nella cui circoscrizione si troverebbe la banca, dove l'imputato avrebbe avuto il conto corrente e sarebbero stati effettuati i bonifici;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essersi la Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità del ricorrente e nel qualificare i fatti come truffa anziché come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, limitata a recepire la motivazione della sentenza di primo grado. La Corte d'appello avrebbe poi errato nel non ritenere vincolante, al fine dell'assoluzione, la sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Torino e confermata in secondo grado, con cui il responsabile del giornale on fine "Lo Spiffero" è stato condannato per diffamazione ai danni del ricorrente, per averlo apostrofato quale "furbetto dei rimborsi" in un articolo. Inoltre, sarebbero state travisate le prove, atteso che l'imputato abitava a Cherasco, e sarebbero stati valorizzati elementi avulsi dalle risultanze, con assenza di linearità e consequenzialità nel percorso argomentativo della sentenza;
3) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 cod. pen. nonché al computo del quantum di pena, inflitto a titolo di continuazione;
4) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla statuizione e alla quantificazione della provvisionale in favore della parte civile, disancorata dalla richiesta della medesima parte, che aveva chiesto una somma inferiore rispetto a quella liquidata in sentenza. Il ricorrente ha infine chiesto di dichiarare l'improcedibilità con riguardo ai reati ascritti, commessi in data precedente al primo settembre 2013, per intervenuta estinzione per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in parte fondato. 1.1 Il primo motivo del ricorso, con cui il ricorrente ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale, è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la competenza si determina avendo riguardo alla contestazione 2 formulata dal Pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782). Nel caso in esame, all'imputato è stato contestato di avere ottenuto, in Torino, varie somme dalla Provincia a titolo di rimborsi "chilometrici" e per spese varie, avendo dichiarato falsamente al Responsabile del Servizio Consiglio di abitare nella sede di residenza in Cherasco, anziché in Torino, e, quindi, di spostarsi da Cherasco a Torino per espletare il mandato di consigliere provinciale. Secondo la contestazione, quindi, i fatti sono stati commessi in Torino e ciò, alla luce del principio di diritto suindicato, consente di affermare che correttamente è stata ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di tale città. Di contro, il ricorrente, senza effettuare nessun riferimento alla contestazione mossagli, ha fondato l'eccezione di incompetenza su un rilievo fattuale, avendo dedotto che i rimborsi sarebbero stati versati su un conto corrente a lui intestato presso la Banca del Credito Cooperativo d'Alba, Langhe e Roero, che ha sede ad Alba, così che il reato si sarebbe perfezionato ad Alba, che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Cuneo. In tal modo, però, il ricorrente ha contrapposto una sua ricostruzione in fatto, del tutto inconferente rispetto al menzionato orientamento di legittimità in tema di competenza, la cui applicazione, come già detto, postula solo l'analisi della contestazione, formulata dalla Parte pubblica, con conseguente irrilevanza anche delle sollecitate indagini ex art. 507 cod. proc. pen., tese ad accertare in quale luogo fossero avvenuti i pagamenti dei rimborsi in questione. 1.2 Il secondo motivo del ricorso è fondato soltanto nella parte in cui è stata dedotta l'erronea qualificazione dei fatti contestati al capo A) della rubrica accusatoria. Non colgono nel segno, invece, le doglianze, in esso formulate, relative alla sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. 1.2.1 Quanto a queste ultime deduzioni deve premettersi che la Corte territoriale, sulla base dei tabulati Telepass e di quelli relativi al traffico telefonico nonché delle testimonianze assunte e dell'analisi dei consumi, idrici ed elettrici, dell'immobile di Cherasco, ha ritenuto accertato che l'imputato non abitava in Cherasco, luogo da lui dichiarato nelle varie autocertificazioni presentate alla Provincia di Torino per ottenere il rimborso delle spese correlate al mandato di consigliere provinciale. 3 9/ La menzionata Corte ha poi analiticamente disatteso i rilievi difensivi, incluso quello relativo alla vincolatività della sentenza, emessa dal Tribunale di Torino e confermata in secondo grado, con cui il responsabile del giornale on line "Lo Spiffero" è stato condannato per diffamazione ai danni del ricorrente, per averlo apostrofato in un articolo quale "furbetto dei rimborsi". A fronte della motivazione della pronuncia impugnata, innanzitutto, devono considerarsi prive di specificità le critiche difensive relative all'omessa indicazione da parte del Collegio torinese delle ragioni di condivisione dell'apparato argomentativo, posto dalla pronuncia di primo grado a fondamento della responsabilità del ricorrente. Dalla lettura della sentenza impugnata, difatti, emerge chiaramente che la Corte del merito non si è limitata a rinviare alla motivazione della decisione del Tribunale ma ha passato in rassegna tutte le emergenze processuali oggetto dell'ampia disamina del primo decidente e ha poi puntualmente vagliato i motivi di gravame, espressi nell'atto di impugnazione, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire l'univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite. Di contro, le doglianze del ricorrente non sono consentite là dove, pur se richiamando il vizio di travisamento della prova, sono invero tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questa Corte di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2.2 In tale contesto giova precisare che la Corte territoriale non è incorsa in errori, nell'avere ritenuto non vincolante, al fine delle sue determinazioni, la sentenza, pronunciata in altro procedimento nei confronti del responsabile del giornale on line "Lo Spiffero", condannato per diffamazione ai danni del ricorrente, per averlo apostrofato in un articolo quale "furbetto dei rimborsi". Questa Corte (Sez. 2, n. 52589 del 6/7/2018, Rv. 275517) ha già avuto modo di affermare che la sentenza definitiva, resa in altro procedimento penale e 4 acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. Si è precisato che tale conclusione si trae esplicitamente dal disposto dell'art. 238 bis cod. proc. pen., che prevede la possibilità di acquisire sentenze rese in altro procedimento penale, ai fini della prova dei fatti in esse accertati, ma richiama sia l'art. 187 cod. proc. pen. in relazione alla necessità di valutare i fatti relativi all'imputazione per come articolata sia l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quanto alla necessità di valutare la prova del fatto accertato nel diverso procedimento unitamente agli altri elementi di prova. Operazione, quest'ultima, che, nel caso in disamina, la Corte territoriale, nell'esercizio dell'autonomia e della libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lei istituzionalmente riservate, ha effettuato, avendo messo in risalto che le risultanze, emerse nel procedimento in corso, come analiticamente riportate e vagliate là dove ha disatteso i rilievi difensivi mossi avverso le stesse, sono "sicuramente di maggiore completezza rispetto alle altre" e sono "tali da far ritenere errata la conclusione", alla quale nell'altro procedimento "è pervenuto il Tribunale relativamente all'effettiva residenza del prevenuto". 1.2.3 E' fondata, invece, la deduzione, formulata sempre nel secondo motivo, relativa all'erronea qualificazione dei fatti di cui al capo A), operata dai giudici del merito. Secondo il ricorrente, nel caso in esame, difetterebbe l'induzione in errore della Provincia di Torino, con conseguente sussumibilità dei fatti nel paradigma normativo dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona, per l'appunto, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640, commi primo e secondo n. 1, e 640-bis cod. pen.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di quest'ultima. La medesima - diretta a delineare una fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte, la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa - trova infatti applicazione allorché del paradigma della truffa vengano a mancare l'estremo degli artifici e dei raggiri e il requisito dell'induzione in errore. 5 Anche di recente questa Corte (Sez. F., n. 44878 del 6/08/2019, Rv. 279036) ha ribadito che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere un'autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva. Nel caso in esame, la Corte d'appello, nel qualificare i fatti come truffa aggravata, ha affermato che i rimborsi non avvenivano autonomamente per il solo fatto di domandarli, "ossia per la semplice presentazione della domanda alla stregua di un gettone di presenza di cui si deve solamente provvedere alla riscossione, ma essi conseguivano alla presentazione da parte del prevenuto di una serie di documenti" (ticket giustificativi dei viaggi e varie autocertificazioni), che hanno indotto in errore l'amministrazione erogante. La Corte territoriale ha aggiunto che la Pubblica amministrazione non aveva "un ruolo completamente passivo", poiché l'erogazione poteva non essere disposta, come rimarcato dal teste UT OL. Siffatta motivazione si appalesa viziata. Il Collegio del merito ha desunto la discrezionalità della Pubblica amministrazione nell'erogazione dei rimborsi dalle dichiarazioni di UT OL, che, però, per come riportate testualmente in sentenza, esprimevano idee personali del teste riguardo alle valutazioni da compiersi in caso di scoperta della falsità delle autocertificazioni, presentate dall'imputato, ma non erano descrittive dell'attività che la Provincia di Torino svolgeva con riguardo alle richieste di rimborsi da parte dell'interessato. In altri termini, il teste ha indicato le conseguenze che si sarebbero verificate nell'ipotesi della scoperta della falsità delle autocertificazioni ma la sua deposizione non ha apportato elementi utili al fine di stabilire se l'ente erogatore si limitasse a prendere atto dell'esistenza dei requisiti, autocertificati dal richiedente, o se compisse un'autonoma attività di accertamento. Anche il riferimento, fatto dalla Corte d'appello ai documenti, che il richiedente poneva a corredo della domanda, non è elemento utile a ricondurre la fattispecie concreta nell'ambito della truffa, atteso che ciò che segna la linea di demarcazione tra tale delitto e quello di cui all'art. 316 ter cod. pen. è il tipo di controllo (preventivo di veridicità o solo eventuale e successivo) che l'ente erogatore svolge sui documenti e non la produzione o meno di documenti da parte dell'interessato. 6 Deve rilevarsi, invece, che l'erogazione dei rimborsi, nel caso in esame, avveniva sulla base della sola presentazione delle autocertificazioni e della documentazione, prodotta dal richiedente, senza che la Pubblica amministrazione fosse chiamata a svolgere un'attività di valutazione discrezionale. Come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 50255 del 13/11/2015, Rv. 265406) in tema di delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, l'indennità elargita dalla Regione, tramite il meccanismo del rimborso, in favore dei propri consiglieri, per le spese di trasporto da questi sostenute per il raggiungimento del luogo di esercizio del mandato, rientra, ove indebitamente percepita, tra le erogazioni rilevanti ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen. Difatti, in tutte le ipotesi in cui le risorse pubbliche vengono erogate sulla base della semplice condotta, consistente nell'utilizzo o nella presentazione di documenti e dichiarazioni falsi, rispetto ai quali non vi è un controllo preventivo di veridicità (ma solo eventualmente successivo), non può configurarsi l'induzione in errore. Ne discende che la fattispecie di cui al capo A) dell'imputazione va correttamente ricondotta nell'alveo dell'art. 316 ter cod. pen. 1.3 II terzo e il quarto motivo del ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, sono privi di specificità. 1.3.1 Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte ha affermato che, "anche considerando i rimborsi singolarmente, essi non appaiono di minima entità, rappresentando un danno sicuramente rilevante". In tal modo il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione del principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Rv. 271695), secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. 1.3.2 Nessun vizio inficia anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., che, secondo la Corte territoriale, non poteva essere invocata utilmente, atteso "che la somma di 1.950,00 a oggi restituita appare del tutto insufficiente rispetto al totale dell'erogazione percepita". Costituisce ius receptum (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368) quello per cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso. 1.3.3 Deve poi rilevarsi che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la Corte d'appello ha rideterminato la pena a seguito della declaratoria di estinzione 7 di alcuni reati e ha applicato aumenti a titolo di continuazione in misura inferiore rispetto a quelli determinati dal primo giudice, così che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - ha tenuto conto del fatto che alcuni reati erano estinti per prescrizione. 1.3.4 Quanto alla doglianza relativa all'omessa motivazione sul motivo d'appello relativo alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, deve premettersi che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva ritenuto di potere concedere le attenuanti generiche "non più che equivalenti". La Corte territoriale ha espressamente sottolineato di non condividere i rilievi dell'appellante sul trattamento sanzionatorio, così che deve affermarsi che la medesima Corte ha ritenuto, al pari del primo giudice, che il giudizio di equivalenza fosse quello più idoneo al fine di ottenere una pena congrua rispetto alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo dell'imputato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non può ravvisarsi il vizio di mancanza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento. 1.3.5 Le censure sulla disposta provvisionale non sono consentite. Già da tempo le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 6/11/2014, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/1/2007, Rv. 236068), al quale il Collegio aderisce. In ragione della non impugnabilità per cassazione della provvisionale anzidetta, resta superfluo precisare che il ricorrente ha trascurato del tutto di considerare che la parte civile aveva chiesto l'assegnazione non già di euro 8 /2( 3.550,00 ma di una somma "non inferiore ad euro 3.550,00", così che il giudice del merito non ha liquidato una somma superiore a quanto richiesto dalla stessa parte là dove ha quantificato la provvisionale in 12.000,00 euro. 1.4 La fondatezza della censura sull'erronea qualificazione dei fatti di cui al capo A) come truffa aggravata consente, come anche richiesto dal ricorrente, di dichiarare l'estinzione per prescrizione delle condotte di cui all'art. 316 ter cod. pen. poste in essere dopo il 31 maggio 2013 (sino al 31 maggio 2013 la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte d'appello) e sino al 7 gennaio 2014. A tale epilogo si perviene tenuto conto che il termine di 7 anni e mezzo ha subito sospensioni sia nel periodo indicato nella sentenza di secondo grado (pari a 1 mese e 20 giorni) sia per l'emergenza COVID. Deve evidenziarsi al riguardo che questa Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432), in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandennica da Covid-19, ha affermato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. Orbene, nel caso in esame, proprio nel periodo suindicato era prevista la scadenza del termine per proporre appello che, conseguentemente, era prorogato all'il_ maggio 2020. Difatti, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19 dicembre 2019 con termine di giorni 70 per la motivazione ed è stata depositata il 27 febbraio 2020. Da tale giorno decorrevano i 45 giorni ex art. 585 cod. proc. pen. per la proposizione dell'appello che, quindi, venivano a scadere "dentro" la sospensione COVID, tanto che dalle annotazioni della sentenza di primo grado risulta che l'appello è stato depositato il 15 giugno 2020. Deve quindi affermarsi che, anche nel presente caso, il procedimento ha subito una stasi processuale a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, cit), così da rientrare tra quelli per cui si applica la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020. Alla luce di quanto precede, qualificati i fatti contestati al capo A) ai sensi dell'art. 316 ter c.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per i suddetti reati commessi dopo il 31 maggio 2013 (sino al 31 maggio 2013 la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte d'appello) e sino al 7 gennaio 2014, perché estinti per prescrizione. 1.5 Va precisato che al medesimo epilogo decisorio non può pervenirsi con riguardo ai reati di cui al capo B), essendo il ricorso totalmente inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto questi ultimi reati. Questa Corte (Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, Rv. 268966) ha affermato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali, inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. 1.6 Alla luce di tutto quanto sopra argomentato deve allora disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i reati di cui al capo A), qualificati ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen., commessi dopo il 31 maggio 2013 (sino al 31 maggio 2013 la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte d'appello) e sino al 7 gennaio 2014, in quanto estinti per prescrizione, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione ai suddetti reati sub A), commessi dopo il 7 gennaio 2014. Deve altresì dichiararsi l'inammissibilità nel resto del ricorso e, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati di cui al capo A) commessi dopo il 7 gennaio 2014 e ai reati di cui al capo B), commessi dopo il 31 maggio 2013 (sino al 31 maggio 2013 la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte d'appello anche per tali reati). 1.7 La liquidazione delle spese in favore della parte civile va rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
qualificati i fatti contestati al capo A) ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i predetti reati commessi sino al 7 gennaio 2014 sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione ai reati sub A), commessi dopo tale data. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, udienza del 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore NA NA RO CI Pigro Messini D'Agostini i • Il Presidente fz (..)...e),
Udita nell'udienza del 3 novembre 2021 la relazione fatta dal Consigliere NA NA RO CI;
Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020, dal Sostituto Procuratore Generale in persona di Luca Tampieri, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
Letta la memoria - con allegata nota spese - della parte civile, con cui è stato chiesto di rigettare il ricorso e confermare le statuizioni civili RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 13 gennaio 2021 la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RM RT in ordine ai reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, commessi fino al 31 maggio 2013, e ha rideterminato la pena per i residui reati di truffa e di cui all'art. 483 cod. pen. Secondo la ricostruzione effettuata nelle sentenze del merito, l'imputato, quale componente del Consiglio Provinciale di Torino, aveva ottenuto varie somme dalla Provincia a titolo di rimborsi "chilometrici" e per spese varie, Penale Sent. Sez. 2 Num. 46857 Anno 2021 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA Data Udienza: 03/11/2021 avendo dichiarato falsamente di abitare nel luogo di residenza in Cherasco, anziché in Torino, e, quindi, di spostarsi da Cherasco a Torino per espletare il mandato elettorale. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 8 e ss. cod. proc. pen. e 25 Cost. in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Torino, anziché di quello di Cuneo, nella cui circoscrizione si troverebbe la banca, dove l'imputato avrebbe avuto il conto corrente e sarebbero stati effettuati i bonifici;
2) violazione di legge e vizi della motivazione, per essersi la Corte territoriale, nell'affermare la responsabilità del ricorrente e nel qualificare i fatti come truffa anziché come indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato, limitata a recepire la motivazione della sentenza di primo grado. La Corte d'appello avrebbe poi errato nel non ritenere vincolante, al fine dell'assoluzione, la sentenza irrevocabile, emessa dal Tribunale di Torino e confermata in secondo grado, con cui il responsabile del giornale on fine "Lo Spiffero" è stato condannato per diffamazione ai danni del ricorrente, per averlo apostrofato quale "furbetto dei rimborsi" in un articolo. Inoltre, sarebbero state travisate le prove, atteso che l'imputato abitava a Cherasco, e sarebbero stati valorizzati elementi avulsi dalle risultanze, con assenza di linearità e consequenzialità nel percorso argomentativo della sentenza;
3) violazione di legge e vizi della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 cod. pen. nonché al computo del quantum di pena, inflitto a titolo di continuazione;
4) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla statuizione e alla quantificazione della provvisionale in favore della parte civile, disancorata dalla richiesta della medesima parte, che aveva chiesto una somma inferiore rispetto a quella liquidata in sentenza. Il ricorrente ha infine chiesto di dichiarare l'improcedibilità con riguardo ai reati ascritti, commessi in data precedente al primo settembre 2013, per intervenuta estinzione per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è in parte fondato. 1.1 Il primo motivo del ricorso, con cui il ricorrente ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale, è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la competenza si determina avendo riguardo alla contestazione 2 formulata dal Pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018, Giugliano, Rv. 273484; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida, Rv. 246782). Nel caso in esame, all'imputato è stato contestato di avere ottenuto, in Torino, varie somme dalla Provincia a titolo di rimborsi "chilometrici" e per spese varie, avendo dichiarato falsamente al Responsabile del Servizio Consiglio di abitare nella sede di residenza in Cherasco, anziché in Torino, e, quindi, di spostarsi da Cherasco a Torino per espletare il mandato di consigliere provinciale. Secondo la contestazione, quindi, i fatti sono stati commessi in Torino e ciò, alla luce del principio di diritto suindicato, consente di affermare che correttamente è stata ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di tale città. Di contro, il ricorrente, senza effettuare nessun riferimento alla contestazione mossagli, ha fondato l'eccezione di incompetenza su un rilievo fattuale, avendo dedotto che i rimborsi sarebbero stati versati su un conto corrente a lui intestato presso la Banca del Credito Cooperativo d'Alba, Langhe e Roero, che ha sede ad Alba, così che il reato si sarebbe perfezionato ad Alba, che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Cuneo. In tal modo, però, il ricorrente ha contrapposto una sua ricostruzione in fatto, del tutto inconferente rispetto al menzionato orientamento di legittimità in tema di competenza, la cui applicazione, come già detto, postula solo l'analisi della contestazione, formulata dalla Parte pubblica, con conseguente irrilevanza anche delle sollecitate indagini ex art. 507 cod. proc. pen., tese ad accertare in quale luogo fossero avvenuti i pagamenti dei rimborsi in questione. 1.2 Il secondo motivo del ricorso è fondato soltanto nella parte in cui è stata dedotta l'erronea qualificazione dei fatti contestati al capo A) della rubrica accusatoria. Non colgono nel segno, invece, le doglianze, in esso formulate, relative alla sussistenza della responsabilità dell'imputato in ordine ad entrambi i reati ascrittigli. 1.2.1 Quanto a queste ultime deduzioni deve premettersi che la Corte territoriale, sulla base dei tabulati Telepass e di quelli relativi al traffico telefonico nonché delle testimonianze assunte e dell'analisi dei consumi, idrici ed elettrici, dell'immobile di Cherasco, ha ritenuto accertato che l'imputato non abitava in Cherasco, luogo da lui dichiarato nelle varie autocertificazioni presentate alla Provincia di Torino per ottenere il rimborso delle spese correlate al mandato di consigliere provinciale. 3 9/ La menzionata Corte ha poi analiticamente disatteso i rilievi difensivi, incluso quello relativo alla vincolatività della sentenza, emessa dal Tribunale di Torino e confermata in secondo grado, con cui il responsabile del giornale on line "Lo Spiffero" è stato condannato per diffamazione ai danni del ricorrente, per averlo apostrofato in un articolo quale "furbetto dei rimborsi". A fronte della motivazione della pronuncia impugnata, innanzitutto, devono considerarsi prive di specificità le critiche difensive relative all'omessa indicazione da parte del Collegio torinese delle ragioni di condivisione dell'apparato argomentativo, posto dalla pronuncia di primo grado a fondamento della responsabilità del ricorrente. Dalla lettura della sentenza impugnata, difatti, emerge chiaramente che la Corte del merito non si è limitata a rinviare alla motivazione della decisione del Tribunale ma ha passato in rassegna tutte le emergenze processuali oggetto dell'ampia disamina del primo decidente e ha poi puntualmente vagliato i motivi di gravame, espressi nell'atto di impugnazione, rilevandone con esauriente e coerente percorso valutativo l'infondatezza e così pervenendo a ribadire l'univoco valore dimostrativo delle fonti di prova acquisite. Di contro, le doglianze del ricorrente non sono consentite là dove, pur se richiamando il vizio di travisamento della prova, sono invero tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici del merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questa Corte di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 1.2.2 In tale contesto giova precisare che la Corte territoriale non è incorsa in errori, nell'avere ritenuto non vincolante, al fine delle sue determinazioni, la sentenza, pronunciata in altro procedimento nei confronti del responsabile del giornale on line "Lo Spiffero", condannato per diffamazione ai danni del ricorrente, per averlo apostrofato in un articolo quale "furbetto dei rimborsi". Questa Corte (Sez. 2, n. 52589 del 6/7/2018, Rv. 275517) ha già avuto modo di affermare che la sentenza definitiva, resa in altro procedimento penale e 4 acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., può essere utilizzata non soltanto in relazione al fatto storico dell'intervenuta condanna o assoluzione ma anche ai fini della prova dei fatti in essa accertati, ferma restando l'autonomia del giudice di valutarne i contenuti unitamente agli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio, in rapporto all'imputazione sulla quale è chiamato a pronunciarsi. Si è precisato che tale conclusione si trae esplicitamente dal disposto dell'art. 238 bis cod. proc. pen., che prevede la possibilità di acquisire sentenze rese in altro procedimento penale, ai fini della prova dei fatti in esse accertati, ma richiama sia l'art. 187 cod. proc. pen. in relazione alla necessità di valutare i fatti relativi all'imputazione per come articolata sia l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quanto alla necessità di valutare la prova del fatto accertato nel diverso procedimento unitamente agli altri elementi di prova. Operazione, quest'ultima, che, nel caso in disamina, la Corte territoriale, nell'esercizio dell'autonomia e della libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lei istituzionalmente riservate, ha effettuato, avendo messo in risalto che le risultanze, emerse nel procedimento in corso, come analiticamente riportate e vagliate là dove ha disatteso i rilievi difensivi mossi avverso le stesse, sono "sicuramente di maggiore completezza rispetto alle altre" e sono "tali da far ritenere errata la conclusione", alla quale nell'altro procedimento "è pervenuto il Tribunale relativamente all'effettiva residenza del prevenuto". 1.2.3 E' fondata, invece, la deduzione, formulata sempre nel secondo motivo, relativa all'erronea qualificazione dei fatti di cui al capo A), operata dai giudici del merito. Secondo il ricorrente, nel caso in esame, difetterebbe l'induzione in errore della Provincia di Torino, con conseguente sussumibilità dei fatti nel paradigma normativo dell'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, la fattispecie criminosa di cui all'art. 316-ter cod. pen., che sanziona, per l'appunto, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, costituisce norma sussidiaria rispetto al reato di truffa aggravata (artt. 640, commi primo e secondo n. 1, e 640-bis cod. pen.), essendo destinata a colpire condotte che non rientrano nel campo di operatività di quest'ultima. La medesima - diretta a delineare una fattispecie a struttura complessa, articolata in due condotte, la prima delle quali è necessariamente una dichiarazione falsa - trova infatti applicazione allorché del paradigma della truffa vengano a mancare l'estremo degli artifici e dei raggiri e il requisito dell'induzione in errore. 5 Anche di recente questa Corte (Sez. F., n. 44878 del 6/08/2019, Rv. 279036) ha ribadito che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata, finalizzata al conseguimento delle stesse, per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, dell'induzione in errore dell'ente erogatore, il quale si limita a prendere atto dell'esistenza dei requisiti autocertificati dal richiedente, senza svolgere un'autonoma attività di accertamento, la quale è riservata ad una fase meramente eventuale e successiva. Nel caso in esame, la Corte d'appello, nel qualificare i fatti come truffa aggravata, ha affermato che i rimborsi non avvenivano autonomamente per il solo fatto di domandarli, "ossia per la semplice presentazione della domanda alla stregua di un gettone di presenza di cui si deve solamente provvedere alla riscossione, ma essi conseguivano alla presentazione da parte del prevenuto di una serie di documenti" (ticket giustificativi dei viaggi e varie autocertificazioni), che hanno indotto in errore l'amministrazione erogante. La Corte territoriale ha aggiunto che la Pubblica amministrazione non aveva "un ruolo completamente passivo", poiché l'erogazione poteva non essere disposta, come rimarcato dal teste UT OL. Siffatta motivazione si appalesa viziata. Il Collegio del merito ha desunto la discrezionalità della Pubblica amministrazione nell'erogazione dei rimborsi dalle dichiarazioni di UT OL, che, però, per come riportate testualmente in sentenza, esprimevano idee personali del teste riguardo alle valutazioni da compiersi in caso di scoperta della falsità delle autocertificazioni, presentate dall'imputato, ma non erano descrittive dell'attività che la Provincia di Torino svolgeva con riguardo alle richieste di rimborsi da parte dell'interessato. In altri termini, il teste ha indicato le conseguenze che si sarebbero verificate nell'ipotesi della scoperta della falsità delle autocertificazioni ma la sua deposizione non ha apportato elementi utili al fine di stabilire se l'ente erogatore si limitasse a prendere atto dell'esistenza dei requisiti, autocertificati dal richiedente, o se compisse un'autonoma attività di accertamento. Anche il riferimento, fatto dalla Corte d'appello ai documenti, che il richiedente poneva a corredo della domanda, non è elemento utile a ricondurre la fattispecie concreta nell'ambito della truffa, atteso che ciò che segna la linea di demarcazione tra tale delitto e quello di cui all'art. 316 ter cod. pen. è il tipo di controllo (preventivo di veridicità o solo eventuale e successivo) che l'ente erogatore svolge sui documenti e non la produzione o meno di documenti da parte dell'interessato. 6 Deve rilevarsi, invece, che l'erogazione dei rimborsi, nel caso in esame, avveniva sulla base della sola presentazione delle autocertificazioni e della documentazione, prodotta dal richiedente, senza che la Pubblica amministrazione fosse chiamata a svolgere un'attività di valutazione discrezionale. Come già affermato da questa Corte (Sez. 6, n. 50255 del 13/11/2015, Rv. 265406) in tema di delitto di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, l'indennità elargita dalla Regione, tramite il meccanismo del rimborso, in favore dei propri consiglieri, per le spese di trasporto da questi sostenute per il raggiungimento del luogo di esercizio del mandato, rientra, ove indebitamente percepita, tra le erogazioni rilevanti ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen. Difatti, in tutte le ipotesi in cui le risorse pubbliche vengono erogate sulla base della semplice condotta, consistente nell'utilizzo o nella presentazione di documenti e dichiarazioni falsi, rispetto ai quali non vi è un controllo preventivo di veridicità (ma solo eventualmente successivo), non può configurarsi l'induzione in errore. Ne discende che la fattispecie di cui al capo A) dell'imputazione va correttamente ricondotta nell'alveo dell'art. 316 ter cod. pen. 1.3 II terzo e il quarto motivo del ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio e alle statuizioni civili, sono privi di specificità. 1.3.1 Quanto al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., la Corte ha affermato che, "anche considerando i rimborsi singolarmente, essi non appaiono di minima entità, rappresentando un danno sicuramente rilevante". In tal modo il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione del principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Rv. 271695), secondo cui l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa. 1.3.2 Nessun vizio inficia anche il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., che, secondo la Corte territoriale, non poteva essere invocata utilmente, atteso "che la somma di 1.950,00 a oggi restituita appare del tutto insufficiente rispetto al totale dell'erogazione percepita". Costituisce ius receptum (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368) quello per cui, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso. 1.3.3 Deve poi rilevarsi che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, la Corte d'appello ha rideterminato la pena a seguito della declaratoria di estinzione 7 di alcuni reati e ha applicato aumenti a titolo di continuazione in misura inferiore rispetto a quelli determinati dal primo giudice, così che - contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente - ha tenuto conto del fatto che alcuni reati erano estinti per prescrizione. 1.3.4 Quanto alla doglianza relativa all'omessa motivazione sul motivo d'appello relativo alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, deve premettersi che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931). Nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva ritenuto di potere concedere le attenuanti generiche "non più che equivalenti". La Corte territoriale ha espressamente sottolineato di non condividere i rilievi dell'appellante sul trattamento sanzionatorio, così che deve affermarsi che la medesima Corte ha ritenuto, al pari del primo giudice, che il giudizio di equivalenza fosse quello più idoneo al fine di ottenere una pena congrua rispetto alla gravità dei fatti e all'intensità del dolo dell'imputato. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non può ravvisarsi il vizio di mancanza della motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento. 1.3.5 Le censure sulla disposta provvisionale non sono consentite. Già da tempo le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep. 1991, Capelli Rv. 186722). Trattasi di un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/1/2015, Rv. 263486; Sez. 2 n. 49016 del 6/11/2014, Rv. 261054; Sez. 6 n. 50746 del 14/10/2014, Rv. 261536; Sez. 5, n. 5001 del 17/1/2007, Rv. 236068), al quale il Collegio aderisce. In ragione della non impugnabilità per cassazione della provvisionale anzidetta, resta superfluo precisare che il ricorrente ha trascurato del tutto di considerare che la parte civile aveva chiesto l'assegnazione non già di euro 8 /2( 3.550,00 ma di una somma "non inferiore ad euro 3.550,00", così che il giudice del merito non ha liquidato una somma superiore a quanto richiesto dalla stessa parte là dove ha quantificato la provvisionale in 12.000,00 euro. 1.4 La fondatezza della censura sull'erronea qualificazione dei fatti di cui al capo A) come truffa aggravata consente, come anche richiesto dal ricorrente, di dichiarare l'estinzione per prescrizione delle condotte di cui all'art. 316 ter cod. pen. poste in essere dopo il 31 maggio 2013 (sino al 31 maggio 2013 la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte d'appello) e sino al 7 gennaio 2014. A tale epilogo si perviene tenuto conto che il termine di 7 anni e mezzo ha subito sospensioni sia nel periodo indicato nella sentenza di secondo grado (pari a 1 mese e 20 giorni) sia per l'emergenza COVID. Deve evidenziarsi al riguardo che questa Corte (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432), in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandennica da Covid-19, ha affermato che la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale. Orbene, nel caso in esame, proprio nel periodo suindicato era prevista la scadenza del termine per proporre appello che, conseguentemente, era prorogato all'il_ maggio 2020. Difatti, la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 19 dicembre 2019 con termine di giorni 70 per la motivazione ed è stata depositata il 27 febbraio 2020. Da tale giorno decorrevano i 45 giorni ex art. 585 cod. proc. pen. per la proposizione dell'appello che, quindi, venivano a scadere "dentro" la sospensione COVID, tanto che dalle annotazioni della sentenza di primo grado risulta che l'appello è stato depositato il 15 giugno 2020. Deve quindi affermarsi che, anche nel presente caso, il procedimento ha subito una stasi processuale a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, cit), così da rientrare tra quelli per cui si applica la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020. Alla luce di quanto precede, qualificati i fatti contestati al capo A) ai sensi dell'art. 316 ter c.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per i suddetti reati commessi dopo il 31 maggio 2013 (sino al 31 maggio 2013 la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte d'appello) e sino al 7 gennaio 2014, perché estinti per prescrizione. 1.5 Va precisato che al medesimo epilogo decisorio non può pervenirsi con riguardo ai reati di cui al capo B), essendo il ricorso totalmente inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto questi ultimi reati. Questa Corte (Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, Rv. 268966) ha affermato che, in caso di ricorso avverso una sentenza di condanna cumulativa, che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, l'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali, inerenti ai singoli capi di imputazione, impedisce che l'ammissibilità dell'impugnazione per uno dei reati possa determinare l'instaurazione di un valido rapporto processuale anche per i reati in relazione ai quali i motivi dedotti siano inammissibili, con la conseguenza che per tali reati, nei cui confronti si è formato il giudicato parziale, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. 1.6 Alla luce di tutto quanto sopra argomentato deve allora disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i reati di cui al capo A), qualificati ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen., commessi dopo il 31 maggio 2013 (sino al 31 maggio 2013 la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte d'appello) e sino al 7 gennaio 2014, in quanto estinti per prescrizione, mentre la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione ai suddetti reati sub A), commessi dopo il 7 gennaio 2014. Deve altresì dichiararsi l'inammissibilità nel resto del ricorso e, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine ai reati di cui al capo A) commessi dopo il 7 gennaio 2014 e ai reati di cui al capo B), commessi dopo il 31 maggio 2013 (sino al 31 maggio 2013 la prescrizione è stata dichiarata dalla Corte d'appello anche per tali reati). 1.7 La liquidazione delle spese in favore della parte civile va rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
qualificati i fatti contestati al capo A) ai sensi dell'art. 316 ter cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i predetti reati commessi sino al 7 gennaio 2014 sono estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio in relazione ai reati sub A), commessi dopo tale data. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, udienza del 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore NA NA RO CI Pigro Messini D'Agostini i • Il Presidente fz (..)...e),