Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 13.3.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 738 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Carolina Capuano, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, in virtù di mandato generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere stata percettrice di Naspi, ha esposto che l' in data 16.11.2023 le notificava un provvedimento di CP_1 recupero (parziale) dell'indebito pari ad euro 1.041,09, relativo ai ratei di indennità di disoccupazione corrisposti nel periodo dal 19.8.2023 al 17.9.2023.
Ha dedotto la irripetibilità dell'indebito per l'assenza di motivazione alla base del provvedimento di recupero nonché, nel merito, in ragione dell'insussistenza di un pagamento indebito nel periodo dal
19.8.2023 al 17.9.2023, nel corso del quale la ricorrente non era occupata in alcuna attività lavorativa.
attribuzione.
Costituendosi in giudizio l' ha riconosciuto il diritto della ricorrente alla Naspi per tutto CP_1
il periodo dal 19.8.2023 al 17.9.2023, considerato, solo per mero errore materiale, come cessato alla data del 19.8.2023 (invece che alla data del 18.9.2023). Ha aggiunto di avere già provveduto all'annullamento dell'indebito oggetto di causa.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, a spese di lite integralmente compensate.
In conformità alle conclusioni rassegnate all'odierna udienza dai difensori delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto nel presente giudizio.
Parte ricorrente ha chiesto invece la condanna dell' al pagamento delle spese di lite;
di CP_2
conseguenza, questo giudice deve provvedere sulle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale.
Basti rilevare in proposito che la fondatezza della pretesa azionata dalla ricorrente emerge, de plano, solo considerando il certificato storico del Centro per l'impiego di GO (Na) (prodotto dalla ricorrente), dal quale risulta che il contratto di supplenza, come docente di sostegno, decorreva dal 18.9.2023 e non dal 19.8.2023.
Ne consegue che appare congruo, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, liquidare a favore del procuratore della parte ricorrente le spese sostenute per lo studio e l'introduzione del presente giudizio;
spese che si liquidano nel dispositivo tenuto conto del valore della causa (cause di previdenza di valore fino a euro 1.100).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna a pagare al ricorrente le spese di giustizia, che vengono liquidate in euro CP_1
400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Carolina Capuano, dichiaratosi antistatario.
Cremona, 13.3.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino