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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, pronuncia, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 259/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno-pensione
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Mirto Andrea ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in in Capua alla via Brezza P.co
Arcipelago, scala D
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli, domiciliati come in atti
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in atti, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato, in data
10.01.2024, adiva l'intestato Tribunale, convenendo in giudizio l'ente resistente per sentirlo condannare al pagamento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.lgs. n.
503/1992. Deduceva di aver presentato domanda in tal senso in data 24.04.2023, che veniva rigettata con la seguente motivazione “Lei non è stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 80% e pertanto non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”, dunque, per difetto di requisito sanitario. Deduceva di essere in possesso del requisito sanitario, essendogli stata riconosciuta con omologa dall'intestato Tribunale, adito per il riconoscimento dell'invalidità civile, l'80% di invalidità (cfr. all.); aggiungeva inoltre di essere in possesso del requisito contributivo, avendo accumulato un'anzianità contributiva pari a 21 anni, pur essendo, in ogni caso, detto requisito stato incontestato dall' CP_1
Si costituiva l' resistente, che con varie argomentazioni in fatto e diritto, chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso, invocando, in subordine, l'operatività del meccanismo delle finestre mobili previsto dalla legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 788/2010.
Il ricorso merita accoglimento.
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia presuppone il possesso di requisiti sanitari e amministrativi.
Il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - Età per il pensionamento di vecchiaia - ai commi 6 e 8 prevede:
“6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti” e “8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Con riferimento al requisito sanitario dell'invalidità maggiore o uguale all'80%, la scrivente intende aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 9081/2013)
e condiviso da copiosa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Torino del 29.03.2023; CdA di
Torino, 01/08/2016, n. 410 e del 07/09/2017, n.655).
E, invero, poiché le norme citate non contengono alcun richiamo alla riduzione della capacità di lavoro, la Corte di Cassazione citata (tra le altre) ha ritenuto, con condivisibile motivazione che la normativa in esame sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e di guadagno. La ha infatti così motivato: Parte_2
"
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n. 13495/2003. si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L.
n. 222 del 1984. 3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art.
1. il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%".
Il presupposto sanitario dedotto dal ricorrente, emergente dall'omologa dell'intestato
Tribunale deve ritenersi sussistente, avendo peraltro l'Ente resistente contestata la validità esclusivamente sotto il profilo della valutazione non eseguita con riferimento all'incidenza sulla capacità lavorativa ai sensi della legge 222/1984. Argomentazione che per i motivi sopra esposti non si ritiene di condividere.
Il presupposto contributivo dedotto dal ricorrente non è contestato specificamente dall' resistente. I requisiti di legge per beneficiare della pensione di vecchiaia CP_1
anticipata devono ritenersi provati (cfr. art. 1 co. 8 del D.Lgs. n. 503/1992; art. 12 del D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011; inoltre cfr. Circolare n. 50 del CP_1
23/02/1993, par. 1.1.2; Circolare n. 82 del 10/03/1994; Circolare n. 35 del CP_1 CP_1
14/03/2012; Circolare n. 53/2011). CP_1
Deve accogliersi l'eccezione subordinata da parte dell' E invero, dalla data di CP_1
maturazione dell'ultimo requisito necessario per la liquidazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. "finestra mobile"), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto.
Si tratta della controversa questione dell'applicabilità, alle pensioni di vecchiaia in deroga, del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, rubricato
"Interventi in materia previdenziale" e contenuto nel capo III, a sua volta rubricato
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza", sulla quale la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cassazione civile Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; sez. VI, 03/02/2020,
n.2382).
Conclusivamente, da quanto illustrato consegue che anche la prestazione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% è soggetta allo slittamento in avanti della decorrenza (di 12
o 18 mesi, a seconda dei casi), previsto dalla normativa susseguitasi dal 2010 in avanti.
Nel caso di specie è pacifico che l'accertamento dell'invalidità civile pari all'80% riconosciuto in data 18.11.2022, potendosi ancorare la sussistenza di detto incontestato requisito unicamente alla data dell'emissione della relativa omologa da parte del Tribunale. Poiché, come si è detto, tale accertamento consente di ritenere sussistente il requisito sanitario dal 18.11.2022, applicando il meccanismo della finestra mobile, il diritto del ricorrente alla pensione anticipata decorre dall'1.12.2023, ovvero decorsi 12 mesi dall'accertamento dell'ultimo requisito richiesto dalla legge (nel caso in esame, quello sanitario).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico della parte convenuta soccombente, applicati i valori medi di cui al DM 55/2014, con distrazione in favore del legale dichiaratosi in ricorso antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l' a pagare al ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata dall'1.12.2023, CP_1
oltre interessi legali sui ratei arretrati;
2. Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
1.580,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Mirto, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria C.V., 9.05.2025 La Giudice
Dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, pronuncia, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 259/2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: assegno-pensione
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Mirto Andrea ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in in Capua alla via Brezza P.co
Arcipelago, scala D
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Luca Cuzzupoli, domiciliati come in atti
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento pensione vecchiaia anticipata
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso in atti, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato, in data
10.01.2024, adiva l'intestato Tribunale, convenendo in giudizio l'ente resistente per sentirlo condannare al pagamento della pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del d.lgs. n.
503/1992. Deduceva di aver presentato domanda in tal senso in data 24.04.2023, che veniva rigettata con la seguente motivazione “Lei non è stato riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 80% e pertanto non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”, dunque, per difetto di requisito sanitario. Deduceva di essere in possesso del requisito sanitario, essendogli stata riconosciuta con omologa dall'intestato Tribunale, adito per il riconoscimento dell'invalidità civile, l'80% di invalidità (cfr. all.); aggiungeva inoltre di essere in possesso del requisito contributivo, avendo accumulato un'anzianità contributiva pari a 21 anni, pur essendo, in ogni caso, detto requisito stato incontestato dall' CP_1
Si costituiva l' resistente, che con varie argomentazioni in fatto e diritto, chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso, invocando, in subordine, l'operatività del meccanismo delle finestre mobili previsto dalla legge n. 122/2010 di conversione del d.l. n. 788/2010.
Il ricorso merita accoglimento.
Il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia presuppone il possesso di requisiti sanitari e amministrativi.
Il requisito sanitario per fruire della pensione anticipata di vecchiaia è costituito dalla invalidità uguale o maggiore all'80%.
L'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992 - Età per il pensionamento di vecchiaia - ai commi 6 e 8 prevede:
“6. Sono confermati i requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore alla data del 31 dicembre 1992 per i lavoratori non vedenti” e “8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Con riferimento al requisito sanitario dell'invalidità maggiore o uguale all'80%, la scrivente intende aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 9081/2013)
e condiviso da copiosa giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Torino del 29.03.2023; CdA di
Torino, 01/08/2016, n. 410 e del 07/09/2017, n.655).
E, invero, poiché le norme citate non contengono alcun richiamo alla riduzione della capacità di lavoro, la Corte di Cassazione citata (tra le altre) ha ritenuto, con condivisibile motivazione che la normativa in esame sia applicabile in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e di guadagno. La ha infatti così motivato: Parte_2
"
1. Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, deducendo che la formulazione di tale norma è tale da includere anche la nozione di capacità lavorativa generica rilevante nell'ambito dell'invalidità civile.
2. La decisione impugnata, che si è posta in consapevole dissenso dal precedente di questa Corte n. 13495/2003. si fonda essenzialmente sul rilievo che la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L.
n. 222 del 1984. 3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dal principio già fissato dal proprio ricordato arresto n. 13495/2003, ove è stato condivisibilmente rilevato che la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del 1984, art.
1. il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%".
Il presupposto sanitario dedotto dal ricorrente, emergente dall'omologa dell'intestato
Tribunale deve ritenersi sussistente, avendo peraltro l'Ente resistente contestata la validità esclusivamente sotto il profilo della valutazione non eseguita con riferimento all'incidenza sulla capacità lavorativa ai sensi della legge 222/1984. Argomentazione che per i motivi sopra esposti non si ritiene di condividere.
Il presupposto contributivo dedotto dal ricorrente non è contestato specificamente dall' resistente. I requisiti di legge per beneficiare della pensione di vecchiaia CP_1
anticipata devono ritenersi provati (cfr. art. 1 co. 8 del D.Lgs. n. 503/1992; art. 12 del D.L. n.
78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011; art. 24 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 201/2011; inoltre cfr. Circolare n. 50 del CP_1
23/02/1993, par. 1.1.2; Circolare n. 82 del 10/03/1994; Circolare n. 35 del CP_1 CP_1
14/03/2012; Circolare n. 53/2011). CP_1
Deve accogliersi l'eccezione subordinata da parte dell' E invero, dalla data di CP_1
maturazione dell'ultimo requisito necessario per la liquidazione della pensione occorre inoltre attendere un ulteriore periodo (la c.d. "finestra mobile"), che comporta lo slittamento della decorrenza economica della pensione di 12 o 18 mesi, a seconda dei casi, rispetto alla data di maturazione del diritto.
Si tratta della controversa questione dell'applicabilità, alle pensioni di vecchiaia in deroga, del disposto dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, rubricato
"Interventi in materia previdenziale" e contenuto nel capo III, a sua volta rubricato
"Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza", sulla quale la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che in tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cassazione civile Cass. civ. sez. VI, 07/02/2020, n.2905; sez. VI, 03/02/2020,
n.2382).
Conclusivamente, da quanto illustrato consegue che anche la prestazione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80% è soggetta allo slittamento in avanti della decorrenza (di 12
o 18 mesi, a seconda dei casi), previsto dalla normativa susseguitasi dal 2010 in avanti.
Nel caso di specie è pacifico che l'accertamento dell'invalidità civile pari all'80% riconosciuto in data 18.11.2022, potendosi ancorare la sussistenza di detto incontestato requisito unicamente alla data dell'emissione della relativa omologa da parte del Tribunale. Poiché, come si è detto, tale accertamento consente di ritenere sussistente il requisito sanitario dal 18.11.2022, applicando il meccanismo della finestra mobile, il diritto del ricorrente alla pensione anticipata decorre dall'1.12.2023, ovvero decorsi 12 mesi dall'accertamento dell'ultimo requisito richiesto dalla legge (nel caso in esame, quello sanitario).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto integralmente poste a carico della parte convenuta soccombente, applicati i valori medi di cui al DM 55/2014, con distrazione in favore del legale dichiaratosi in ricorso antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna l' a pagare al ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata dall'1.12.2023, CP_1
oltre interessi legali sui ratei arretrati;
2. Condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
1.580,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Andrea Mirto, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria C.V., 9.05.2025 La Giudice
Dott.ssa Valentina Paglionico