TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/07/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, all'esito dell'udienza dell'11/7/2025, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3868 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
l.r.p.t. (c.f. ), con l'avvocato Mariachiara Paone P.IVA_1
-attrice/opponente-
E in persona del l.r.p.t. (p.i. ), con Controparte_1 P.IVA_2
l'avvocato Bruno Russo
-convenuta/opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
pagamento somme.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 769/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro su ricorso della società è stato ingiunto all' Controparte_1 [...]
di pagare, in favore della ricorrente odierna opposta, la Parte_1 somma di € 15.314,38, a titolo di sorte capitale delle fatture nn. 980, 1292, 1495, 1561,
1597, 1650, 1669, 1670, 1671, 1711, 1712, 1713, 1714, 1732, 1757, 1827, 1938, 1984,
Pag. 1 a 6 1985, 1990, 1991, 2063, 2105, 2174, 2191, 2221, 2222, 2237 (tutte del 2018), oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, quale corrispettivo delle forniture di materiale scientifico-sanitario in favore dell' . Parte_1
Cont Con la presente opposizione, l' ha eccepito la parziale estinzione del credito vantato dall'opposta, in ragione dell'intervenuto pagamento delle fatture nn. 1495,
1561, 1597, 1650, 1669, 1670, 1671, 1711, 1712, 1713, 1714, 1732, 1757, 1938, 1984,
1985, 1990, 1991, 2063, 2174, 2191; nonché l'insussistenza dei presupposti per il pagamento di interessi moratori.
Parte opposta, dal canto suo, ha dato atto dell'intervenuto pagamento delle fatture su indicate, nonché delle ulteriori fatture nn. 2221, 2222, 2237, ed ha argomentato per l'infondatezza dell'avversa domanda, relativamente alla questione della dovutezza degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002.
Con ordinanza del 27/5/2025, rilevato che dalla documentazione di causa non risultava alcuna convenzione stipulata in forma scritta tra la società opposta e l'
[...]
, veniva sottoposta alle parti la questione rilevata d'ufficio della nullità Parte_2 del contratto per carenza di forma scritta ad substantiam, assegnando, ai sensi dell'art. 101, co. 2 c.p.c., alle stesse un termine di venti giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio.
Quindi, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza dell'11/7/2025, all'esito della quale e della camera di consiglio tenuta al suo termine, è stata decisa come segue.
2. L'opposizione è fondata.
Invero, per giurisprudenza costante, i contratti stipulati dalla P.A., ed in genere dagli
Enti Pubblici (anche quando essi agiscano “iure privatorum”), in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio formalistico, con la conseguenza che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere la rilevanza di eventuali ratifiche o convalide successive.
Pag. 2 a 6 Inoltre, affinché il requisito formale possa ritenersi soddisfatto è necessario che la volontà delle parti sia consacrata in un unico documento contrattuale, salvo che la legge non autorizzi una diversa modalità di conclusione, come nel caso di contratti conclusi con imprese commerciali, i quali, a mente dell'art. 17 del R.D. n. 2440/1923, possono stipularsi a distanza a mezzo di corrispondenza: “Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza
l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere” (Cass. 22107/2004).
È poi da escludere che la sussistenza del requisito di forma possa essere ricavata dalla produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono, ovvero da manifestazioni di volontà implicite o desumibili da comportamenti meramente attuativi (il contratto stipulato dalla Pubblica Amministrazione non può dirsi perfezionato in forma verbale o per facta concludentia mediante esecuzione delle prestazioni ex art. 1327 c.c.).
I predetti principi sono stati in parte attenuati dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9775/2022, la quale, sanando un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità, ha affermato che, per la valida stipulazione dei contratti della P.A., anche diversi da quelli a trattativa privata con le ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam può ritenersi soddisfatto anche laddove non venga redatto un unico documento contrattuale, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo. Deve pertanto intendersi osservato il requisito della forma scritta anche quando la seconda sottoscrizione sia espressa in un documento separato, ovvero sia quando il privato abbia accettato per iscritto la volontà dell'Amministrazione espressa in precedenza attraverso l'attività provvedimentale, sia nell'ipotesi inversa in cui il privato formuli la proposta cui fa seguito l'accettazione dell'Amministrazione mediante il rilascio del provvedimento amministrativo.
Pag. 3 a 6 Nel caso in esame, l'opposta non ha fornito tempestivamente la prova dell'esistenza di un contratto in forma scritta sul quale fondare legittimamente la pretesa creditoria azionata in via monitoria, avendo prodotto, soltanto all'esito della richiamata ordinanza del 27/5/2025, la Convenzione per la fornitura di reattivi, materiale vario e diagnostici di uso manuale per i laboratori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Calabria, stipulato con la Appaltante – UA (registrato il CP_3
23/5/2012 al n. 345 serie 1, rep. 30/2012 – cfr. doc. depositato telematicamente in data
3/6/2025).
Siffatta produzione è, tuttavia, tardiva, in quanto effettuata al di là delle preclusioni assertive e probatorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Sul punto, deve essere precisato che l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di solo diritto, ma quelle di fatto ovvero quelle miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero una attività assertiva in punto di fatto e non già mere difese (v. Cass. n. 822/2024. V. anche Cass.
n. 11269/2023); la locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101 c.p.c., comma 2, deve essere circoscritta alle questioni siano esse di fatto o miste di fatto e diritto che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo certamente la parte attrice, che abbia errato nella delimitazione del thema decidendum e del thema probandum relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini al fine di chiedere prove o integrare le proprie argomentazioni difensive;
(Cassazione civile sez. lav., 22/11/2021, n. 35974).
Diversamente argomentando, vi sarebbe contraddizione tra le previsioni di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. ed il sistema delle preclusioni assertive e probatorie previste dall'art. 183 c.p.c.
In altri termini, dovendo darsi prova in forma scritta del contratto, fatto costitutivo del credito, poiché la forma forte risulta imposta da norme imperative, non vi è alcuno spazio per ritenere recuperabile una oramai preclusa possibilità di compiere attività
Pag. 4 a 6 probatoria oltre che assertiva (Cass. Sez. 3, 5.9.2023, Ord. 25849), essendo la decisione fondata non su un quadro fattuale diverso ma sulla mancata prova del fatto medesimo. Del resto, lo stesso art. 101 c.p.c. viene in rilievo solo rispetto a eccezioni e non già ai fatti costitutivi della pretesa, altrimenti l'intero edificio processuale delle preclusioni ne rimarrebbe scompaginato e, anzi, sconvolto: la parte attrice che ha errato nella delimitazione del thema probandum in relazione al fatto costitutivo non può, in definitiva, giovarsi del suo errore confidando in un “recupero” attraverso tale norma
(Cass. Sez. 1, 10.12.2024, Ord. 31689).
In ultima analisi, va considerato lo stesso dato testuale dell'art. 101, co. 2, c.p.c., che consente alle parti soltanto di depositare “memorie” sulla questione rilevata ufficio, non già di produrre nuovi mezzi di prova.
Ne consegue che la Convenzione prodotta da parte opposta in data 3/6/2025 non può essere utilizzata ai fini della decisione.
In definitiva, l'opposizione spiegata va accolta e il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€
15.314,38), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, trattazione e decisoria)
e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità in diritto delle questioni controverse affrontate e del rilievo d'ufficio della nullità del contratto azionato.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'opposizione proposta dall' , in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto, Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo n. 769/2019;
Pag. 5 a 6 - condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 11/7/2025
Il Giudice
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6