Articolo 17 della Legge 30 settembre 1993, n. 388
Articolo 16Articolo 18
Versione
3 ottobre 1993
Art. 17. 1. L'attuazione delle norme di cui alla presente legge avviene in conformita' agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia. 2. Conformemente a quanto stabilito nell'articolo 29, paragrafo 4, della Convenzione, le disposizioni della medesima Convenzione rela- tive alle domande ed ai richiedenti asilo non escludono l'obbligo delle competenti autorita' nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell' articolo 10 della Costituzione della Repubblica come attuato dalla legislazione vigente.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1993
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