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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/04/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 658 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rotella Maria Irene, giusta procura in calce al Parte_1
ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai procuratori, avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari
Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti, come in atti;
resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante lo scambio delle note di trattazione scritte, ex art 127 –ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2022, parte ricorrente chiedeva che fosse accertato il proprio diritto di percepire gli assegni al nucleo familiare periodo luglio 2016-giugno 2017 a favore del coniuge, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarre a favore del procuratore costituito ex art.93 c.p.c.. Lamentando l'illegittimità della mancata liquidazione degli assegni al nucleo familiare, deduceva di aver presentato, in data 22.04.2015, domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia n. 10029488 ; da detta ricostruzione ne era derivato un credito di € 5.641,16, ed a causa della percezione degli arretrati, perdeva il diritto agli assegni al nucleo familiare per il periodo luglio 2016-giugno 2017. Sicchè presentava una nuova domanda di ricostituzione, nel settembre 2021, per gli assegni al nucleo familiare, relativi al periodo
2016-2017, ma l' respingeva la richiesta, come da del 3.10.2016 , depositato in CP_1 CP_2
atti-
Si costituiva in giudizio la resistente, con memoria di costituzione depositata in data CP_1
19.12.2022, la quale chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza ed il rigetto del ricorso, in quanto infondate e non provate, e o per intervenuta prescrizione quinquennale, con vittoria di spese.
All'udienza, del 14.03.2024, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti di causa emerge come avuto riguardo a quanto espressamente previsto e riportato dall' art. 47 DPR 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 D.L. 384/92 conv. in L.n. 438/92 che testualmente recita: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla CP_1
data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione separata di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.” Stante la mancata presentazione del ricorso giudiziario entro il termine massimo indicato si è verificata la decadenza sostanziale dalla pretesa;
perdendo così, parte ricorrente, il diritto agli assegni familiari reclamati, a causa dell'invocata decadenza sostanziale prevista dall'art. 47 del DPR 30 aprile
1970 n. 639, come modificato dall'art. 4 del D.L. 384/92.
La successiva domanda presentata in data 06.09.2021, relativa agli stessi assegni al nucleo familiare e periodi, non ha rilievo, essendo già intervenuta la sostanziale decadenza.
La decadenza sostanziale è di ordine pubblico in quanto annoverabile tra le decadenze dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni, concernenti erogazioni di spese, gravanti sui bilanci pubblici;
pertanto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'istituto previdenziale, di rinunciare alla stessa o di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Stante l'inidoneità delle giustificazioni correttive rese da parte ricorrente, può ritenersi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto, conseguentemente ne discende il rigetto del ricorso in opposizione e della domanda principale del ricorrente
Reputa il giudicante che, nelle questioni trattate e nella qualità dei profili controversi, possano ravvisarsi ragioni sufficienti per compensare, tra le parti, le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• compensa, tra le parti, le spese di lite.
Catanzaro 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 658 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2022 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Rotella Maria Irene, giusta procura in calce al Parte_1
ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai procuratori, avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari
Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti, come in atti;
resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante lo scambio delle note di trattazione scritte, ex art 127 –ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.04.2022, parte ricorrente chiedeva che fosse accertato il proprio diritto di percepire gli assegni al nucleo familiare periodo luglio 2016-giugno 2017 a favore del coniuge, oltre interessi legali;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarre a favore del procuratore costituito ex art.93 c.p.c.. Lamentando l'illegittimità della mancata liquidazione degli assegni al nucleo familiare, deduceva di aver presentato, in data 22.04.2015, domanda di ricostituzione della pensione di vecchiaia n. 10029488 ; da detta ricostruzione ne era derivato un credito di € 5.641,16, ed a causa della percezione degli arretrati, perdeva il diritto agli assegni al nucleo familiare per il periodo luglio 2016-giugno 2017. Sicchè presentava una nuova domanda di ricostituzione, nel settembre 2021, per gli assegni al nucleo familiare, relativi al periodo
2016-2017, ma l' respingeva la richiesta, come da del 3.10.2016 , depositato in CP_1 CP_2
atti-
Si costituiva in giudizio la resistente, con memoria di costituzione depositata in data CP_1
19.12.2022, la quale chiedeva che fosse dichiarata l'inammissibilità delle domande per intervenuta decadenza ed il rigetto del ricorso, in quanto infondate e non provate, e o per intervenuta prescrizione quinquennale, con vittoria di spese.
All'udienza, del 14.03.2024, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dagli atti di causa emerge come avuto riguardo a quanto espressamente previsto e riportato dall' art. 47 DPR 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 D.L. 384/92 conv. in L.n. 438/92 che testualmente recita: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla CP_1
data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Per le controversie in materia di prestazioni della gestione separata di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.” Stante la mancata presentazione del ricorso giudiziario entro il termine massimo indicato si è verificata la decadenza sostanziale dalla pretesa;
perdendo così, parte ricorrente, il diritto agli assegni familiari reclamati, a causa dell'invocata decadenza sostanziale prevista dall'art. 47 del DPR 30 aprile
1970 n. 639, come modificato dall'art. 4 del D.L. 384/92.
La successiva domanda presentata in data 06.09.2021, relativa agli stessi assegni al nucleo familiare e periodi, non ha rilievo, essendo già intervenuta la sostanziale decadenza.
La decadenza sostanziale è di ordine pubblico in quanto annoverabile tra le decadenze dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni, concernenti erogazioni di spese, gravanti sui bilanci pubblici;
pertanto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'istituto previdenziale, di rinunciare alla stessa o di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze formulate dalle parti.
Stante l'inidoneità delle giustificazioni correttive rese da parte ricorrente, può ritenersi adempiuto l'onere probatorio gravante sull'ente opposto, conseguentemente ne discende il rigetto del ricorso in opposizione e della domanda principale del ricorrente
Reputa il giudicante che, nelle questioni trattate e nella qualità dei profili controversi, possano ravvisarsi ragioni sufficienti per compensare, tra le parti, le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso in opposizione;
• compensa, tra le parti, le spese di lite.
Catanzaro 10/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro