Art. 33. Collocamento nel ruolo ordinario del personale ausiliario di ruolo aggiunto
Con le modalita' di cui all' articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L.
Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Con le modalita' di cui all' articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei custodi e guardie notturne delle Soprintendenze alle antichita' e belle arti sono inquadrati nella qualifica di custode e guardia notturna del ruolo indicato nell'allegata tabella L.
Qualora in dipendenza del predetto inquadramento gli impiegati vengano a percepire uno stipendio inferiore a quello goduto, ai medesimi sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.