TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 337 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024, con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA
(C.F.: ), in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Ferraro ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Piazza Mazzini n. 28 presso lo studio dell'avv. Alessandro Natale Missineo, giusta procura alle liti in atti. APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Maida, Vico VIII° CP_1 C.F._1
Garibaldi n. 2 presso lo studio dell'Avv. Davide Ciliberto che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti APPELLATO OGGETTO: appello – avverso la sentenza n. 21/2018 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 09.1.2018 e depositata il 10.1.2018. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2024, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di CP_1
Pace di Lamezia Terme, la , in persona del Presidente p.t., per sentirla condannare Parte_1 al risarcimento dei danni subiti nel terreno di cui è proprietario, coltivato a vigneto, grano ed ortaggi sito in Maida, loc. Piani di Forca, causati dall'accesso sul suo fondo di cinghiali in data 17.08.2017 e quantificati nella complessiva somma di euro 1.000,00. Nonostante la ritualità della notifica, la non risultava costituita alla prima udienza Parte_1 di comparizione, all'esito della quale veniva dichiarata contumace e veniva espletata la prova testimoniale. Con sentenza n. 21/2018 emessa il 9.1.2018 e depositata il 10.01.2018, il Giudice di Pace di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, accertava la responsabilità (extracontrattuale) della , in persona del Presidente p.t., nella causazione dei danni Parte_1 subiti dall'attore e, di conseguenza, accoglieva la domanda attorea condannando la P.A. convenuta al pagamento della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo rimborso, oltre che al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore liquidate in euro 600,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 550,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge distratti ex art. 93 c.p.c. Avverso tale sentenza proponeva appello la in persona del Presidente p.t., Parte_1 lamentando l'erroneità della decisione del giudice a quo per difetto di motivazione sul presupposto dell'errata applicazione dell'art. 2051 c.c. piuttosto che dell'art. 2043 c.c. secondo cui il danneggiato ha l'onere di provare oltre al nesso di causalità ex art. 2697 c.c. anche la sussistenza del comportamento doloso o colposo ascrivibile all'Ente pubblico tenuto al controllo della fauna, mentre l'attore non aveva neppure provato di avere recintato il fondo o che l'evento fosse ascrivibile alla invasione dei cinghiali;
eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del G.O., il tutto con il favore delle spese e competenze del giudizio. Resisteva al gravame con apposita comparsa di costituzione e risposta il quale eccepiva: CP_1
1) l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) l'inammissibilità, l'improponibilità o l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. perché proposto avverso una decisione in via equitativa;
3) l'infondata eccezione del difetto di giurisdizione;
4) nel merito, domandava la reiezione dell'impugnazione della controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata. La causa, senza espletamento di attività istruttoria vista l'esaustività della documentazione versata in atti, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2024 con la concessione alle parti dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE In limine litis va scrutinata l'eccezione di inammissibilità dell'appello spiegata dalla parte appellata per genericità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. L'eccezione è infondata e, pertanto, non merita di essere condivisa. L'art. 342 c.p.c. (introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012) così recita letteralmente: “la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Dunque, dal tenore letterale dell'art. 342 c.p.c. si evince che il campo di applicazione della pronuncia di inammissibilità è quello dell'impugnazione che difetta dell'indicazione di motivi specifici tassativamente predeterminati. Nel caso di specie, i motivi di impugnazione spiegati da parte appellante appaiono sufficientemente indicati e precisati avendo la stessa individuato le parti della sentenza impugnate nonché gli errori del giudice di prime cure, sottoponendoli a revisione critica. In particolare, l'impugnativa proposta contiene in sé la specifica indicazione delle parti della sentenza che si è inteso impugnare, dei motivi di doglianza, delle modifiche richieste e delle conseguenti domande, tanto da aver consentito alle parti appellate la formulazione di difese complete con riferimento a tutti gli assunti posti a fondamento del gravame ed esplicitati nell'atto di appello. Segue il rigetto dell'eccezione sollevata dall'odierna appellata. In via pregiudiziale va scrutinata l'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'appello avverso una decisione in via equitativa. L'eccezione è fondata e va accolta. Giova ricordare che l'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del D.lgs. n. 40 del 2006, sancisce che le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113 co. 2 c.p.c. sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o dei principi regolatori della materia, ovvero per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione, quando la stessa sia affetta da contraddizioni insanabili che non consentano di individuare il percorso logico seguito dal giudice. Il Giudice di Pace, nel giudizio di equità, è tenuto ad attenersi ai principi informatori della responsabilità civile a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 206 del 2004. Nell'atto d'appello contenente i motivi d'impugnazione, l'attore che denuncia la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal Giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. Tribunale Lecce sez. I, 11/11/2019, n.3471). In proposito, la Suprema Corte ha precisato che "le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100,00 sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi in tale ultima ipotesi presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità" (cfr. Cass. Civ. n. 4079/05, 7515/01, 17674/06). Ciò posto, si osserva che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di Pace avviene in funzione del valore della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione. Di conseguenza, per le cause di valore inferiore al limite previsto è ammissibile soltanto il ricorso per cassazione, abbia il giudice pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza o su altra questione preliminare di rito o di merito o abbia, infine, pronunciato sul merito e sulla competenza;
le sentenze con le quali il G.d.P. decide una controversia di valore superiore al limite previsto sono invece appellabili, anche nell'ipotesi in cui abbia erroneamente pronunciato secondo equità e non secondo diritto (Cass. Civ., Sez. Un., 14 dicembre 1998, n. 12542). Nella specie, la sentenza va ritenuta resa a norma dell'art. 113 co. 2 c.p.c., avendo l'attore in primo grado espressamente limitato la domanda risarcitoria alla somma di € 1.033,00. Ciò posto, giova osservare che, nel formulare il gravame, l'appellante non ha indicato quale dei motivi specifici di impugnazione, tra quelli ammessi dall'art. 339 c.p.c., intendeva proporre. Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che "il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass. 284/2007; Cass. 8466/2010)” (così Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n. 3005). Nella fattispecie, manca la chiara indicazione, nell'atto di gravame, dello specifico motivo di appello ammesso ai sensi dell'art. 339 c.p.c. Sul punto va ricordato che la costante giurisprudenza di legittimità ammette il rimedio dell'appello per vizio motivatorio unicamente nell'ipotesi di difetto di radicale assenza della motivazione (in questo senso, Corte di Cass. sent. n. 6410 del 2013; SS.UU., sent. n. 27399 del 2008, Corte di Cass. sent. n. 10775 del 2008), ovvero laddove la parte motiva del provvedimento sia del tutto inesistente, meramente apparente o insanabilmente contraddittoria, e non anche, evidentemente, nell'ipotesi in cui siano contestate le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione nella parte motiva del provvedimento;
in caso contrario, infatti, sarebbe sempre consentito censurare, attraverso il vizio motivatorio, il merito della decisione del giudice di prime cure, con ciò eludendo in radice il disposto dell'art. 339 c.p.c. Ne consegue che la sentenza impugnata deve ritenersi inappellabile e, pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile, inammissibilità che, attenendo ai presupposti dell'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio (Cass. Civ., Sez. III, 31 ottobre 2005, n. 21110); per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, parametri medi, con riduzione del 50% sul compenso così calcolato, stante la pronuncia in rito (art. 4, comma 9, D.M. 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado impugnata;
2) condanna la , in persona del Presidente p.t., al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 331,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge. Lamezia Terme, 6 giugno 2025. Il Giudice Teresa Valeria Grieco