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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3108/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3108 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa: da elettivamente domiciliato in Giulianova, alla via Dalmazia n. 15, presso e Parte_1
nello studio degli avv.ti Lorenzo Sabatini e Vittorio Sabatini che lo difendono e rappresentano, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione attore contro
elettivamente domiciliata a Giulianova, via Ruetta Bompadre n. Controparte_1
8/A, presso lo studio dell'avv. Libera D'Amelio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 11.2.2025 da intendersi integralmente trascritte pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità contrattuale e professionale della convenuta nella causazione del danno da lui subito e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 8.686,74, ovvero della somma maggiore o minore risultante di giustizia, a titolo di risarcimento dei i danni patrimoniali derivanti dall'errata condotta professionale della convenuta, con interessi e rivalutazione e vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che era titolare della omonima ditta individuale, costituita in data 30.12.1988 come impresa familiare insieme al fratello il quale aveva terminato la propria attività Persona_1
di familiare coadiuvante in data 31.12.2012;
- che fin dall'inizio della propria attività conferiva incarico per la tenuta dei necessari registri e scritture contabili, nonché per la redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali alla ragioniera alla quale consegnava i documenti fiscali non Controparte_1
appena venivano emessi o ricevuti;
- che, a seguito di un accertamento fiscale avvenuto in data 8.11.2017, l'attore apprendeva dall'Agenzia delle Entrate che il modello Unico Persone fisiche 2013, relativo all'anno di imposta 2012, presentato per suo conto dalla in data 30.9.2013, risultava CP_1
privo di qualsivoglia dato, sia tra le componenti positive che negative;
- che dalle procedure di controllo attuate dell scaturivano imposte e sanzioni per CP_2 un totale di € 11.658,74;
- che il comportamento negligente della convenuta causava all'attore un danno derivante dall'addebito di sanzioni ed interessi altrimenti non dovuti per € 3.333,74;
- che la convenuta ometteva di segnalare, anche in sede di accertamento, la natura di impresa familiare della ditta individuale per tutto l'anno 2012 e ciò originava Parte_1
una maggior somma accertata a titolo di imposte pari a € 5.353,00;
- che erano ravvisabili profili di responsabilità professionale per imperizia, imprudenza e negligenza nell'operato professionale della convenuta;
pagina 2 di 9 - che il danno subito dall'attore era pari all'importo di € 8.686,74, derivante dalla somma tra interessi e sanzioni addebitati dall'Agenzia delle Entrate e l'importo, non dovuto, accertato a titolo di imposte.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda attorea, con vittoria delle spese di lite, deducendo in sintesi:
- che, nel corso dello svolgimento dell'incarico professionale, la convenuta valutava e concordava con il cliente qualsiasi decisione e scelta in merito alla posizione contabile della
Ditta;
- che l'accertamento fiscale del 08.11.2017 a carico dell'attore scaturiva da un controllo del cosiddetto “spesometro”, a seguito del quale venivano evidenziate anomalie che, a loro volta, determinavano un accertamento con addebito di presunte maggiori imposte dovute;
- che l'attore delegava la convenuta per l'assistenza ed il compimento di tutte le attività necessarie e gli adempimenti ritenuti opportuni per la definizione della pratica dinanzi alla
Agenzia delle Entrate senza mai avanzare alcun rimprovero sull'opera professionale, anche in ragione della preventiva determinazione della linea fiscale e contabile dell'attività sin dal principio;
- che la convenuta, nel corso del procedimento de quo, portava a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate la circostanza che l'attore fosse titolare di una impresa familiare e, pertanto, il reddito conseguito nel periodo di imposta oggetto di verifica andava ripartito tra e il di Pt_1
lui collaboratore, ma l'organo accertatore non accedeva a tale conclusione, ribadendo che il maggior reddito accertato era imputabile esclusivamente ed integralmente al titolare dell'impresa individuale;
- che, pertanto, nessun comportamento negligente, imprudente e imperito poteva essere addebitato alla convenuta.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e documentale, giungeva all'udienza del
11.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito del deposito delle note scritte, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9 In punto di diritto, giova premettere, come affermato dal costante orientamento della Suprema Corte, che il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì
Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio
1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II,
5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. n. 15659/11).
Ancora, in punto di diritto, si osserva che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di commercialista sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ai fini del giudizio di responsabilità, pertanto, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto.
In generale, il commercialista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
La Suprema Corte, in tema di responsabilità professionale, ha costantemente affermato che la stessa deriva dall'obbligo (ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c.) di pagina 4 di 9 assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di informazione del cliente, a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di chiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso (cfr. ex multis Cass. 18612/13; 8863/11).
Va ricordato che si tratta di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione del professionista, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà o la scelta tra soluzioni comunque opinabili.
Come affermato dalla giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.) o di aver agito con diligenza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. 9238/07), mentre incombe sul professionista convenuto l'onere di fornire la prova della corretta ed esatta esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi processualmente pacifica, in quanto non contestata, l'esistenza del contratto professionale avente ad oggetto tutti gli adempimenti conseguenti all'affidamento della gestione fiscale, ivi inclusi gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni quali sostituti d'imposta, dichiarazioni IVA ecc). La convenuta, in sede di interrogatorio formale, confermava di aver ricevuto dall'attore l'incarico per la tenuta dei necessari registri e scritture contabili, nonché per la redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali a partire dal 1988, affermando: IT ha una contabilità semplificata e mi consegnava trimestralmente le fatture ricevute acquisti e le fatture da lui emesse. Poi io le elaboravo… Io predisponevo la dichiarazione dei redditi in base al bilancio che scaturiva
pagina 5 di 9 dalla registrazione delle fatture acquisti e delle fatture emesse” (cfr. verbale di udienza del
12.7.2022).
In forza delle allegazioni documentali dell'attore, risulta, altresì, dimostrato l'invio del Modello Unico persone Fisiche 2013, relativo all'anno d'imposta 2012, senza l'indicazione di alcun valore (doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Tale circostanza è stata confermata dalla stessa convenuta, in sede di interrogatorio formale, che in proposito ha dichiarato “La dichiarazione comunque presentata non era omessa ma forse nella trasmissione dei dati dalla contabilità alla dichiarazione all'agenzia
è arrivato un documento vuoto” (cfr. verbale di udienza del 12.7.2022), nonché attestata nell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate (doc. 4 allegato all'atto di citazione).
All'infrazione tributaria rilevata seguiva il maggior debito, con conseguente richiesta di pagamento da parte dell'Erario, risultando le originarie somme dovute maggiorate di interessi di mora e sanzioni.
Ritiene il Tribunale che l'allegazione difensiva proposta dalla convenuta sulla riconducibilità dell'accertamento all'applicazione del cd. “spesometro” sia priva di pregio, atteso che l'ente accertatore riscontrava un'anomalia tra la dichiarata insussistenza di redditi imponibili e le operazioni imponibili risultanti dalla Banca dati Spesometro
Integrato.
Nessun rilievo assumono, poi, le deduzioni della convenuta sul preventivo accordo tra le parti sulla linea contabile e fiscale, in quanto non trovano riscontro nelle dichiarazioni della stessa (“ ha una contabilità semplificata e mi consegnava CP_1 Pt_1
trimestralmente le fatture ricevute acquisti e le fatture da lui emesse. Poi io le elaboravo
…Io predisponevo la dichiarazione dei redditi in base al bilancio che scaturiva dalla registrazione delle fatture acquisti e delle fatture emesse e quindi non c'era granché da parlare con lui perché non è una S.p.A. che ci sono problematiche con l'amministratore”) né nella deposizione dei testi, i quali hanno riferito circostanze univoche e coerenti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (cfr. dichiarazioni del teste , il quale Tes_1
ha confermato che la convenuta si occupava, per conto della della tenuta dei CP_3
necessari registri e scritture contabili, nonché della redazione e presentazione delle pagina 6 di 9 dichiarazioni fiscali, e dichiarazioni della teste la quale ha negato che l'attore, fin Tes_2
dall'inizio della propria attività, nel 1988, forniva indicazioni fiscali-contabili alla ragioniera in relazione alle proprie dichiarazioni fiscali, precisando Controparte_1
“Nessuno a casa nostra è in grado di capire questioni a carattere fiscale e quindi consegnavamo tutto alla ). CP_1
Parimenti priva di fondamento appare la doglianza di parte convenuta relativa alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della natura di impresa familiare dello e del Pt_1
rigetto di tale tesi da parte dell'ente, essendo rimasta allo stadio di mera allegazione, priva di riscontro.
In conclusione, nella specie risultano integrate la prova del rapporto negoziale tra le parti, la sussistenza dell'inadempimento del debitore e la sua colpa ai sensi dell'art. 1218
c.c., con conseguente responsabilità per i danni direttamente derivanti dall'erronea dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012. Non si ravvisa, inoltre, la sussistenza di particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c. o di caso fortuito o di forza maggiore, neppure allegati dalla convenuta.
La violazione dei doveri di diligenza professionale dedotti da parte attrice non possono che condurre ad una affermazione di responsabilità della professionista convenuta per i danni cagionati.
Quanto alla liquidazione del danno, si osserva quanto segue.
Nel caso di inadempimento del professionista cui il cliente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
L'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone, quindi, di verificare oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dalla parte attrice, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi, spese e ulteriore imposta dovuta, derivanti dall'erronea presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dai documenti prodotti dall'attrice (cfr. atto di accertamento di cui al doc. 7 allegato all'atto di citazione) si evince che la maggior somma dovuta a titolo di sanzioni ed interessi pagina 7 di 9 ammonta a € 3.333,74. Deve, altresì, ritenersi sussistente un concreto il pregiudizio economico subito dal contribuente, derivante dal versamento di una maggiore imposta in ragione dell'omessa applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare nell'anno 2012
(cfr. doc. 1, 2 e 8 allegati all'atto di citazione) per € 5.353,00, pari alla differenza tra la sorte capitale oggetto di accertamento (€ 8.325,00) e le somme dovute in caso di applicazione del citato regime fiscale (2.972,00), che non sono state specificamente contestate dalla convenuta.
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni cagionati all'attore nella somma indicata nell'atto di citazione, pari a € 8.686,74, dovendosi ritenere dimostrato il pregiudizio causato all'attore dai predetti esborsi verso l'Erario.
Va, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all'attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte
(Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato (€ 8.686,74), devalutato all'epoca del fatto (8.3.2018, data dell'accertamento con adesione) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
pagina 8 di 9 Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass.
1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3108/2019, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € Parte_1
8.686,74, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 31.5.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3108 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa: da elettivamente domiciliato in Giulianova, alla via Dalmazia n. 15, presso e Parte_1
nello studio degli avv.ti Lorenzo Sabatini e Vittorio Sabatini che lo difendono e rappresentano, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione attore contro
elettivamente domiciliata a Giulianova, via Ruetta Bompadre n. Controparte_1
8/A, presso lo studio dell'avv. Libera D'Amelio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 11.2.2025 da intendersi integralmente trascritte pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentir accertare e dichiarare la Controparte_1
responsabilità contrattuale e professionale della convenuta nella causazione del danno da lui subito e, per l'effetto, condannarla al pagamento della somma di € 8.686,74, ovvero della somma maggiore o minore risultante di giustizia, a titolo di risarcimento dei i danni patrimoniali derivanti dall'errata condotta professionale della convenuta, con interessi e rivalutazione e vittoria di spese.
A fondamento della domanda l'attore allegava in sintesi e per quanto di interesse:
- che era titolare della omonima ditta individuale, costituita in data 30.12.1988 come impresa familiare insieme al fratello il quale aveva terminato la propria attività Persona_1
di familiare coadiuvante in data 31.12.2012;
- che fin dall'inizio della propria attività conferiva incarico per la tenuta dei necessari registri e scritture contabili, nonché per la redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali alla ragioniera alla quale consegnava i documenti fiscali non Controparte_1
appena venivano emessi o ricevuti;
- che, a seguito di un accertamento fiscale avvenuto in data 8.11.2017, l'attore apprendeva dall'Agenzia delle Entrate che il modello Unico Persone fisiche 2013, relativo all'anno di imposta 2012, presentato per suo conto dalla in data 30.9.2013, risultava CP_1
privo di qualsivoglia dato, sia tra le componenti positive che negative;
- che dalle procedure di controllo attuate dell scaturivano imposte e sanzioni per CP_2 un totale di € 11.658,74;
- che il comportamento negligente della convenuta causava all'attore un danno derivante dall'addebito di sanzioni ed interessi altrimenti non dovuti per € 3.333,74;
- che la convenuta ometteva di segnalare, anche in sede di accertamento, la natura di impresa familiare della ditta individuale per tutto l'anno 2012 e ciò originava Parte_1
una maggior somma accertata a titolo di imposte pari a € 5.353,00;
- che erano ravvisabili profili di responsabilità professionale per imperizia, imprudenza e negligenza nell'operato professionale della convenuta;
pagina 2 di 9 - che il danno subito dall'attore era pari all'importo di € 8.686,74, derivante dalla somma tra interessi e sanzioni addebitati dall'Agenzia delle Entrate e l'importo, non dovuto, accertato a titolo di imposte.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1
domanda attorea, con vittoria delle spese di lite, deducendo in sintesi:
- che, nel corso dello svolgimento dell'incarico professionale, la convenuta valutava e concordava con il cliente qualsiasi decisione e scelta in merito alla posizione contabile della
Ditta;
- che l'accertamento fiscale del 08.11.2017 a carico dell'attore scaturiva da un controllo del cosiddetto “spesometro”, a seguito del quale venivano evidenziate anomalie che, a loro volta, determinavano un accertamento con addebito di presunte maggiori imposte dovute;
- che l'attore delegava la convenuta per l'assistenza ed il compimento di tutte le attività necessarie e gli adempimenti ritenuti opportuni per la definizione della pratica dinanzi alla
Agenzia delle Entrate senza mai avanzare alcun rimprovero sull'opera professionale, anche in ragione della preventiva determinazione della linea fiscale e contabile dell'attività sin dal principio;
- che la convenuta, nel corso del procedimento de quo, portava a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate la circostanza che l'attore fosse titolare di una impresa familiare e, pertanto, il reddito conseguito nel periodo di imposta oggetto di verifica andava ripartito tra e il di Pt_1
lui collaboratore, ma l'organo accertatore non accedeva a tale conclusione, ribadendo che il maggior reddito accertato era imputabile esclusivamente ed integralmente al titolare dell'impresa individuale;
- che, pertanto, nessun comportamento negligente, imprudente e imperito poteva essere addebitato alla convenuta.
La causa, istruita a mezzo di prova orale e documentale, giungeva all'udienza del
11.2.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito del deposito delle note scritte, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
pagina 3 di 9 In punto di diritto, giova premettere, come affermato dal costante orientamento della Suprema Corte, che il creditore che agisce in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì
Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio
1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II,
5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass. n. 15659/11).
Ancora, in punto di diritto, si osserva che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale di commercialista sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ai fini del giudizio di responsabilità, pertanto, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto.
In generale, il commercialista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
La Suprema Corte, in tema di responsabilità professionale, ha costantemente affermato che la stessa deriva dall'obbligo (ex art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2236 c.c.) di pagina 4 di 9 assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di informazione del cliente, a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, di chiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso (cfr. ex multis Cass. 18612/13; 8863/11).
Va ricordato che si tratta di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione del professionista, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà o la scelta tra soluzioni comunque opinabili.
Come affermato dalla giurisprudenza, il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.) o di aver agito con diligenza.
Quanto al riparto dell'onere probatorio, da tutto quanto precede deriva che il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato, la difettosa o inadeguata prestazione professionale, l'esistenza del danno, il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (cfr. Cass. 9238/07), mentre incombe sul professionista convenuto l'onere di fornire la prova della corretta ed esatta esecuzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale.
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi processualmente pacifica, in quanto non contestata, l'esistenza del contratto professionale avente ad oggetto tutti gli adempimenti conseguenti all'affidamento della gestione fiscale, ivi inclusi gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazione dei redditi, dichiarazioni quali sostituti d'imposta, dichiarazioni IVA ecc). La convenuta, in sede di interrogatorio formale, confermava di aver ricevuto dall'attore l'incarico per la tenuta dei necessari registri e scritture contabili, nonché per la redazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali a partire dal 1988, affermando: IT ha una contabilità semplificata e mi consegnava trimestralmente le fatture ricevute acquisti e le fatture da lui emesse. Poi io le elaboravo… Io predisponevo la dichiarazione dei redditi in base al bilancio che scaturiva
pagina 5 di 9 dalla registrazione delle fatture acquisti e delle fatture emesse” (cfr. verbale di udienza del
12.7.2022).
In forza delle allegazioni documentali dell'attore, risulta, altresì, dimostrato l'invio del Modello Unico persone Fisiche 2013, relativo all'anno d'imposta 2012, senza l'indicazione di alcun valore (doc. 5 allegato all'atto di citazione).
Tale circostanza è stata confermata dalla stessa convenuta, in sede di interrogatorio formale, che in proposito ha dichiarato “La dichiarazione comunque presentata non era omessa ma forse nella trasmissione dei dati dalla contabilità alla dichiarazione all'agenzia
è arrivato un documento vuoto” (cfr. verbale di udienza del 12.7.2022), nonché attestata nell'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate (doc. 4 allegato all'atto di citazione).
All'infrazione tributaria rilevata seguiva il maggior debito, con conseguente richiesta di pagamento da parte dell'Erario, risultando le originarie somme dovute maggiorate di interessi di mora e sanzioni.
Ritiene il Tribunale che l'allegazione difensiva proposta dalla convenuta sulla riconducibilità dell'accertamento all'applicazione del cd. “spesometro” sia priva di pregio, atteso che l'ente accertatore riscontrava un'anomalia tra la dichiarata insussistenza di redditi imponibili e le operazioni imponibili risultanti dalla Banca dati Spesometro
Integrato.
Nessun rilievo assumono, poi, le deduzioni della convenuta sul preventivo accordo tra le parti sulla linea contabile e fiscale, in quanto non trovano riscontro nelle dichiarazioni della stessa (“ ha una contabilità semplificata e mi consegnava CP_1 Pt_1
trimestralmente le fatture ricevute acquisti e le fatture da lui emesse. Poi io le elaboravo
…Io predisponevo la dichiarazione dei redditi in base al bilancio che scaturiva dalla registrazione delle fatture acquisti e delle fatture emesse e quindi non c'era granché da parlare con lui perché non è una S.p.A. che ci sono problematiche con l'amministratore”) né nella deposizione dei testi, i quali hanno riferito circostanze univoche e coerenti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (cfr. dichiarazioni del teste , il quale Tes_1
ha confermato che la convenuta si occupava, per conto della della tenuta dei CP_3
necessari registri e scritture contabili, nonché della redazione e presentazione delle pagina 6 di 9 dichiarazioni fiscali, e dichiarazioni della teste la quale ha negato che l'attore, fin Tes_2
dall'inizio della propria attività, nel 1988, forniva indicazioni fiscali-contabili alla ragioniera in relazione alle proprie dichiarazioni fiscali, precisando Controparte_1
“Nessuno a casa nostra è in grado di capire questioni a carattere fiscale e quindi consegnavamo tutto alla ). CP_1
Parimenti priva di fondamento appare la doglianza di parte convenuta relativa alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della natura di impresa familiare dello e del Pt_1
rigetto di tale tesi da parte dell'ente, essendo rimasta allo stadio di mera allegazione, priva di riscontro.
In conclusione, nella specie risultano integrate la prova del rapporto negoziale tra le parti, la sussistenza dell'inadempimento del debitore e la sua colpa ai sensi dell'art. 1218
c.c., con conseguente responsabilità per i danni direttamente derivanti dall'erronea dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2012. Non si ravvisa, inoltre, la sussistenza di particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c. o di caso fortuito o di forza maggiore, neppure allegati dalla convenuta.
La violazione dei doveri di diligenza professionale dedotti da parte attrice non possono che condurre ad una affermazione di responsabilità della professionista convenuta per i danni cagionati.
Quanto alla liquidazione del danno, si osserva quanto segue.
Nel caso di inadempimento del professionista cui il cliente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
L'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone, quindi, di verificare oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dalla parte attrice, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi, spese e ulteriore imposta dovuta, derivanti dall'erronea presentazione della dichiarazione dei redditi.
Dai documenti prodotti dall'attrice (cfr. atto di accertamento di cui al doc. 7 allegato all'atto di citazione) si evince che la maggior somma dovuta a titolo di sanzioni ed interessi pagina 7 di 9 ammonta a € 3.333,74. Deve, altresì, ritenersi sussistente un concreto il pregiudizio economico subito dal contribuente, derivante dal versamento di una maggiore imposta in ragione dell'omessa applicazione del regime fiscale dell'impresa familiare nell'anno 2012
(cfr. doc. 1, 2 e 8 allegati all'atto di citazione) per € 5.353,00, pari alla differenza tra la sorte capitale oggetto di accertamento (€ 8.325,00) e le somme dovute in caso di applicazione del citato regime fiscale (2.972,00), che non sono state specificamente contestate dalla convenuta.
In conclusione, parte convenuta deve essere condannata al risarcimento dei danni cagionati all'attore nella somma indicata nell'atto di citazione, pari a € 8.686,74, dovendosi ritenere dimostrato il pregiudizio causato all'attore dai predetti esborsi verso l'Erario.
Va, altresì, riconosciuto il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
In particolare, su tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno deve essere riconosciuto all'attore anche il cd. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata tempestiva disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056 II comma c.c.
Quindi, non avendo parte attrice fornito alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà pertanto essere equitativamente calcolato ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte
(Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n.1712 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando, ad una base di calcolo costituita dall'attuale credito come sopra determinato (€ 8.686,74), devalutato all'epoca del fatto (8.3.2018, data dell'accertamento con adesione) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat Foi, un saggio di interesse corrispondente al rendimento medio degli interessi sui titoli di Stato (Bot, CCT) nel periodo di riferimento.
pagina 8 di 9 Sul complessivo ammontare del credito risarcitorio così come determinato e rivalutato, decorrono interessi in misura legale dalla pubblicazione dalla presente sentenza al saldo (a quest'ultimo riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di vertice secondo il quale, in tema di obbligazioni pecuniarie, qualora la liquidazione del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 co. 2 c.c., sia effettuata con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat sul costo della vita, il relativo importo copre, fino al momento della liquidazione, l'intera area del danno e non può, quindi, essere cumulato con gli interessi, ferma restando la spettanza degli interessi al tasso legale a partire dalla pronuncia giudiziale di liquidazione del danno e fino al giorno dell'effettivo soddisfo del creditore (in termini, Cass.23 gennaio 1995 n. 725, Cass. 16 dicembre 1994 n. 10796, Cass. 14 marzo 1995 n. 2930, Cass. 16 luglio 1992, n. 8663, Cass.
1 marzo 1989 n. 1099; Cass. 11439/1997).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in applicazione dei valori minimi, in considerazione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. r.g. 3108/2019, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento danni, della somma complessiva di € Parte_1
8.686,74, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, che liquida nella somma di € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Teramo, 31.5.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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