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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 27 novembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1008, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MAGNANI GIANLUCA,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore,
1 , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore,
- convenuti (contumaci) -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 con l'avv. CIOCCA IVANOE,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.02.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio le parti convenute Parte_1 indicate in epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 16-17 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Piaccia al Tribunale adito in funzione di Giudice Unico, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, previa disapplicazione e/o annullamento della normativa nazionale eventualmente contrastante ed anche in diretta applicazione del principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato sancito dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE
1. accertare e dichiarare il diritto di a percepire Parte_1
l'emolumento contrattuale a carattere fisso e continuativo denominato Retribuzione
Professionale Docenti anche in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica oggi convenuta per supplenze temporanee;
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'emolumento contrattuale a carattere fisso e continuativo denominato Retribuzione Professionale Docenti in relazione agli incarichi a tempo determinato per supplenze temporanee a lei conferiti da parte dell'amministrazione scolastica oggi convenuta negli aa.ss. 2020/21 e 2021/22;
3. per l'effetto, condannare – in solido, individualmente o pro quota - il
[...]
, in persona del ministro p.t. nonché gli Istituti: Controparte_1 [...]
e in persona dei rispettivi Controparte_2 Controparte_3
2 dirigenti scolastici p.t., al pagamento in favore di , Parte_1 anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro cessante), della somma complessiva lorda di € 2.960,85 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
4. ordinare al la regolarizzazione contributiva e previdenziale della Controparte_1 parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi.
Le parti convenute
[...]
e Controparte_5 [...]
sono rimaste contumaci. Controparte_3
Si è invece costituita in giudizio la parte convenuta evidenziando CP_4 la propria posizione di terzietà e/o di estraneità rispetto al merito della controversia in corso tra le altre parti e chiedendo in ogni caso la condanna delle altre parti convenute al pagamento dei contributi non versati, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni indicate appresso, anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
In base alla documentazione in atti (all.ti 4.a e 4.b al fascicolo di parte convenuta, recante contratti di lavoro e certificati di servizio) risulta che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del
3 convenuto – in qualità di docente e in forza di incarichi di supplenza CP_1 breve e/o temporanea – nell'a.s. 2020/2021 dal 28.10.2020 e il 30.06.2021 e nell'a.s. 2021/2022 dal 7.10.2021 al 28.06.2022.
La parte ricorrente ha dedotto che l'attività di insegnamento svolta nell'ambito dei suddetti incarichi di supplenza breve e/o temporanea è stata assolutamente analoga a quella svolta dai suoi colleghi a tempo indeterminato nel medesimo periodo considerato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità, e ha lamentato di non avere ricevuto – differentemente dai colleghi che prestano la medesima attività con contratti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale fino al 31 agosto (cioè fino al termine dell'anno scolastico) oppure fino al 30 giugno
(cioè fino al termine delle attività didattiche) – l'indennità fissa e continuativa denominata Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), non legata a particolari modalità di svolgimento della prestazione e corrisposta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", prevista dall'art. 7, co. 1, del CCNL per il personale comparto Scuola del 15.03.2001, dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dall'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 e dai successivi CCNL di rinnovo, con conseguente disparità di trattamento e arbitraria discriminazione contrastante con la direttiva 1999/70/CE, sul lavoro a tempo determinato.
La giurisprudenza, pronunciatasi su casi identici a quello costituente oggetto del presente giudizio, ha chiarito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di
4 quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2018, n. 20015; nello stesso senso cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 05/03/2020, n. 6293).
E' opportuno riportare per esteso alcuni passaggi motivazionali della pronuncia appena citata: secondo la Suprema Corte “2. l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr.
5 fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n.
196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 RO Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di
6 contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per
7 porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cassazione civile, sez. lav.,
27/07/2018, n. 20015).
Applicando tali principi e regole al caso concreto, va dunque riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento della componente retributiva di cui sopra in riferimento ai periodi di servizio effettivamente svolti in forza di incarichi di supplenza breve o temporanea.
Per ciò che concerne la quantificazione della prestazione spettante, apparendo i conteggi prodotti dalla parte ricorrente chiari, analitici, intellegibili e basati su mere stime matematiche, essi possono essere utilizzati ai fini della decisione senza necessità di C.T.U. contabile.
In conclusione, spettano alla parte ricorrente a titolo di Retribuzione professionale docenti (R.P.D.) per docenti a tempo determinato – in riferimento al servizio prestato in forza di supplenze brevi e temporanee nell'a.s. 2020/2021 (dal 28.10.2020 e il 30.06.2021) e nell'a.s. 2021/2022 (dal
7.10.2021 al 28.06.2022) – euro 2.960,85, liquidati in ogni caso anche in equitativa ex art. 432 c.p.c.
Dall'avvenuto accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico delle parti convenute
[...]
, Controparte_1 Controparte_2
e , della
[...] Controparte_3 somma sopra indicata consegue l'obbligo di queste ultime di provvedere alla regolarizzazione contributiva previdenziale in favore della parte ricorrente, versando alla parte convenuta i corrispondenti contributi omessi: CP_4 pertanto le parti convenute Controparte_1
, e
[...] Controparte_2 [...]
devono essere condannate a Controparte_3
8 provvedere al versamento diretto dei medesimi contributi in favore della parte convenuta CP_4
L'eccezione di prescrizione del diritto della parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva previdenziale, sollevata dalla parte convenuta
è infondata: difatti tra la data di notificazione del ricorso giurisdizionale CP_4 nei confronti della parte convenuta (costituente il primo atto con il quale CP_4 la parte ricorrente ha segnalato a l'esistenza di omissioni contributive CP_4 imputabili alle parti convenute datrici di lavoro) e la data di inizio del più risalente rapporto di lavoro di cui si discute non era ancora decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3 della L. n. 335/1995 e s.m.i.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e le parti convenute , Controparte_1
e Controparte_2 [...]
seguono la soccombenza, ai sensi Controparte_3 dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico di tali parti convenute, in solido tra loro: tali spese sono liquidate nella misura di euro 1.400,00; ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta devono essere interamente compensate, in ragione della CP_4 peculiare posizione rivestita, nel presente giudizio, da tale parte convenuta: lo stesso vale per le spese relative ai rapporti tra le parti convenute
[...]
Controparte_5
e , da un
[...] Controparte_3 lato, e la parte convenuta dall'altro. CP_4
P.Q.M.
9 - accertata la violazione del principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato posto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE e disapplicata la normativa nazionale contrastante con essa, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione professionale docenti (R.P.D.) in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica per supplenze temporanee negli aa.ss. 2020/2021 e nell'a.s. 2021/2022;
- per l'effetto, condanna le parti convenute
[...]
Controparte_5
e
[...] Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore della
[...] parte ricorrente, di euro 2.960,85 a titolo di Retribuzione professionale docenti (R.P.D.), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna le parti convenute Controparte_1
, e
[...] Controparte_2
, in solido tra loro, Controparte_3 al versamento, in favore della parte convenuta dei contributi CP_4 previdenziali correlati alla retribuzione di cui sopra;
- respinge ogni altra domanda ed eccezione;
- condanna le parti convenute
[...]
e Controparte_5
, in solido tra loro, Controparte_3 al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.400,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte convenuta
CP_4
- compensa le spese di lite tra le parti convenute CP_1
10 Controparte_5
[...] Controparte_3
e la parte convenuta
[...] CP_4
Velletri, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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