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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
ha pronunziato all'udienza del 27.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3341 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Mazzei presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Malta n. 160;
- RICORRENTE -
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Erminia Veronica Cristiana Mandarino presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Battipaglia alla via Plava n. 32;
- RESISTENTE -
OGGETTO: spettanze retributive e impugnativa di licenziamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 20.6.2024 rappresentava di Parte_1
aver lavorato alle dipendenze della società a Controparte_1
oggetto il noleggio di autoveicoli come addetto alla gestione dei clienti inquadrabile come impiegato del CCNL Turismo e Pubblici esercizi dall'1.12.2019 al 31.1.2023 senza tuttavia ricevere nessuna delle correlate spettanze retributive durante lo svolgimento del rapporto di lavoro né il tfr alla sua cessazione. Chiedeva, pertanto, la condanna della predetta società al pagamento in suo favore della somma complessiva di 94.902,67 €.
Lamentando altresì l'illegittimità del sostenuto licenziamento comminatogli e l'omesso versamento dei contributi, chiedeva inoltre la condanna sempre della predetta società a tutte le conseguenze previste dal legislatore nell'ipotesi di licenziamento individuale illegittimo e il risarcimento dei danni subiti per il mancato versamento dei contributi.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio
[...]
sostenendo di non aver mai avuto alle proprie dipendenze il Controparte_1
che sarebbe stato soltanto il marito della socia accomandante NI Pt_1
IO da cui poi si sarebbe separato guarda caso proprio in coincidenza col termine del sostenuto rapporto di lavoro subordinato, che questi già avrebbe avuto piuttosto un rapporto di lavoro subordinato col Comune di Olevano sul
Tusciano e che se anche avesse prestato qualche attività lo avrebbe fatto soltanto affectionis vel benevolentiae causa. Tant'è vero che già dalla lettura del ricorso non sarebbe stato evincibile alcun elemento dell'invocato vincolo della subordinazione. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, dopo un tentativo di conciliazione non riuscito, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter
c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è infondato e va, pertanto, rigettato per le Pt_1
ragioni che si vengono a indicare.
La domanda attorea proposta ha a oggetto rivendicazioni economiche (a titolo di differenze retributive per lavoro svolto e tfr), sanzioni per licenziamento individuale illegittimo e risarcimento danni per omesso versamento dei contributi che trova il proprio fondamento nell'asserito svolgimento di attività di lavoro subordinato dall'1.12.2019 al 31.1.2023 con mansioni di addetto alla gestione dei clienti inquadrabili in un non meglio precisato livello impiegato del
CCNL Turismo e Pubblici esercizi, secondo l'orario e le modalità indicate in ricorso.
Parte resistente contesta in radice, ex ante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Segnatamente la società resistente sostiene che il sarebbe stato soltanto il marito della socia accomandante NI Pt_1
IO da cui poi si sarebbe separato guarda caso proprio in coincidenza col termine del sostenuto rapporto di lavoro subordinato e che se anche avesse prestato qualche attività lo avrebbe fatto soltanto affectionis vel benevolentiae
causa.
Logica impone, allora, di vagliare preliminarmente se si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato come allegato da parte ricorrente. Appare
evidente, infatti, che laddove fosse escluso un rapporto di lavoro subordinato tra le parti ogni pretesa sarebbe infondata.
Orbene, il non ha assolto a tale onere probatorio su di esso gravante. Pt_1
Occorre rammentare che, secondo l'oramai costante orientamento seguito sul punto dalla Corte di Cassazione (cfr., una per tutte, Cass. 23845/17), è
possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata, in relazione al precipuo rapporto preso in considerazione, la sussistenza di una serie di elementi caratteristici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., quali, in primis, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, al potere disciplinare e al potere di controllo del soggetto datoriale.
Ai medesimi fini possono altresì costituire 'indici sintomatici' del medesimo requisito della dipendenza, ancorché solo in via sussidiaria e purché tra loro concorrenti, quantomeno per una valutazione di tipo presuntivo, anche ulteriori circostanze - tra cui, per esempio, la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore all'interno dell'impresa, il vincolo di orario cui lo stesso è
sottoposto, la forma della retribuzione percepita, l'assenza di rischio economico e imprenditoriale in capo al medesimo - tutte da apprezzare alla luce della specificità dell'incarico conferito al dipendente, nonché delle concrete modalità di attuazione della prestazione dallo stesso svolta.
Va peraltro puntualizzato che, seppur i richiamati requisiti siano evidentemente destinati ad atteggiarsi in maniera differente a seconda della singola tipologia di prestazione da rendere, nonché del ruolo e della qualifica attribuiti al prestatore, si tratta comunque di presupposti imprescindibili al fine del riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a carattere subordinato, atteso che è principio parimenti consolidato da parte della
Suprema Corte quello secondo cui qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere resa sia con le modalità tipiche della subordinazione, sia in forma autonoma, con i connessi relativi precipitati in punti di disciplina e tutele applicabili.
Resta fermo che i sopra richiamati 'indici sintomatici', se da una parte possono essere senza dubbio utilizzati dal Giudice per rafforzare il giudizio di soggezione del lavoratore al potere datoriale, sotto altro punto di vista,
autonomamente considerati, non posso ritenersi da soli sufficienti ad accertare la sussistenza di un rapporto ex art. 2094 c.c.
Con la conseguenza che, anche ove fossero ravvisabili diversi criteri sussidiari,
la natura subordinata del rapporto professionale dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse riscontro dell'elemento fondamentale, ossia l'eterodirezione dell'attività del lavoratore. Si rileva infatti che, secondo un condivisibile approdo ermeneutico, 'L'elemento
che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di
lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua
autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi,
quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un
orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e
non decisiva' (cfr., ex multis, Cass. 1717/09, 7024/15, 28525/08).
Ne deriva che il proprium del rapporto di lavoro subordinato va essenzialmente ravvisato nell'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e di controllo di parte datoriale, con quest'ultimo dovendosi intendere la facoltà del datore di potersi ingerire nella prestazione lavorativa, determinandone le modalità di esecuzione;
detto in altri termini, per aversi subordinazione, il datore di lavoro deve normalmente determinare, non solo la prestazione del dipendente, ma, ancor più, il modo di svolgimento della stessa.
Sennonchè già dalla lettura del ricorso e, quindi, in punto di allegazione in sede di ricorso, difettano quegli elementi che avrebbero consentito di concludere per l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto in relazione alla vicenda di specie.
Con riferimento, infatti, al prioritario criterio alla luce del quale dovrebbe potersi ricavare la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato - ossia l'eterodirezione e il controllo datoriale rispetto alla prestazione resa dal lavoratore in riferimento al periodo dato - nulla è stato puntualmente allegato in ricorso dal per quanto concerne l'attività resa, non avendo, neppure Pt_1
sommariamente indicato quale direzione e controllo avrebbe operato la società
resistente in merito alla prestazione effettuata (per l'invero, in ricorso si accenna soltanto genericamente a non meglio precisate direttive organizzative impartite dal legale rappresentante, il socio accomandatario, CP_1
senza null'altro aggiungere).
A ben vedere, unica specifica deduzione a possibile sostegno della diversa qualificazione del rapporto è costituita dallo svolgimento, da parte del ritenuto dipendente, della prestazione in accordo con taluni orari fissi (dal lunedì al sabato dalle 14:00 alle 20:00) e basta (non può aggiungersi neppure la controprestazione della retribuzione fissa avendo ammesso lo stesso ricorrente di non aver mai ricevuto nessuna retribuzione, fissa o di altro tipo).
Come si è detto, tuttavia, ciò rappresenta un mero indice sussidiario del carattere di subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., da solo quindi inidoneo a dare prova di un rapporto di lavoro così qualificabile, attesa la sua compatibilità
con un rapporto a carattere autonomo.
Inoltre, da nessuna puntuale allegazione di parte ricorrente è dato evincere che tale orario sia stato effettivamente imposto da né quali fossero CP_1
le possibili conseguenze della violazione degli orari de quibus, nulla dunque potendosi ricavare in punto di subordinazione dell'attività svolta dal lavoratore. In buona sostanza, la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il e la società appare, tenuto conto Pt_1 Controparte_1
dell'assoluta genericità delle deduzioni attoree, una prospettazione apoditticamente formulata.
Si tratta di dati essenziali in generale per qualificare effettivamente una prestazione lavorativa come subordinata e la cui specificazione s'imponeva a
fortiori - ed è bene sottolineare tale punto - nel caso di specie per la presunzione di gratuità e senza vincoli della prestazione resa in ambito familiare (e invero, il ricorrente era marito della socia accomandante e, quindi,
almeno all'epoca dei fatti di causa a questa legato pur sempre da vincolo di coniugio - trattasi di circostanza che, sebbene non documentata, non è stata specificatamente contestata da parte ricorrente e, quindi, per tale via, ex art. 115 c.p.c., da ritenersi provata).
Tale assoluta genericità di allegazione è circostanza di per sé sufficiente al fine di determinare il rigetto delle domande attoree, non essendo stato fornito, già
sul piano meramente astratto delle prospettazioni del ricorso, alcun elemento fattuale in virtù del quale poter desumere l'eventuale carattere subordinato della prestazione fornita dal ricorrente.
Il difetto di allegazione relativamente ai fondamentali indici della subordinazione si estende, per evidente processo osmotico, anche ai capitoli di prova articolati in ricorso che risultano parimenti privi di qualsivoglia specificazione in merito all'effettiva natura dipendente dell'attività resa nel corso del tempo, con conseguente inammissibilità e irrilevanza dei medesimi capitoli.
Non è dato comprendere, poi, come il sostenuto rapporto di lavoro subordinato abbia avuto inizio e termine. In ricorso parte ricorrente non indica con chi fisicamente e in che termini avrebbe preso accordi per iniziare a lavorare a dicembre 2019 all'interno della società resistente. Parallelamente riferisce di essere stato mandato via a gennaio 2023 ma sempre genericamente - da chi personalmente, in quali circostanze ancora una volta non è dato sapere -).
Parimenti non si comprende come il sostenuto rapporto di lavoro subordinato abbia potuto conciliarsi, atteso oltretutto l'ampio e impegnativo orario indicato,
con l'altro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di
Olevano sul Tusciano (anche qui si tratta d'una circostanza da ritenersi provata
ex art. 115 c.p.c.; il ricorrente sorvola del tutto su tale aspetto pur evidenziato da parte resistente sin dalla sua memoria difensiva tempestivamente depositata) e senza ricevere neppure un euro per più di tre anni (circostanza questa ammessa dallo stesso ricorrente laddove, per contro, come sopra segnalato, la retribuzione fissa è un elemento tipico della subordinazione).
L'assenza di una qualsivoglia retribuzione per tutto questo tempo, anche a voler ritenere effettivamente prestata un'attività del all'interno della Pt_1
società resistente di cura dei contatti coi clienti, porta a intendere la stessa come svolta, piuttosto, in totale autonomia o anche sì in qualche modo coordinata con quella dei due soci della società resistente (la moglie NI IO, socia accomandante, e , socio accomandatario) ma CP_1
comunque senza vincolo di subordinazione (senza, cioè, soggezione del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro) della cui prova - lo si ripete per l'ennesima volta - era il ricorrente a essere onerato e non parte resistente. Il punto risolutivo non è una prestazione lavorativa del in favore della società resistente (anche a voler ritenere Pt_1
tale circostanza veritiera) ma le modalità con cui la stessa si è svolta.
Il ricorso non può che essere, allora, rigettato per l'assorbente e preminente rilievo del difetto di allegazione e prova circa il vincolo della subordinazione e per le incongruenze appena evidenziate senza necessità di soffermarsi - per la ragione più liquida - su altri aspetti pur già emersi - quali ad esempio l'errata individuazione del livello d'inquadramento e del CCNL applicabile -.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Sovvengono al riguardo i parametri del d.m. n. 55/2014 che impongono di rapportare le spese di lite alla tipologia di controversia (nel caso di specie causa di lavoro) e al valore della causa (nel caso di specie scaglione da 52.000,01 € a 260.000,00 €). La semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel rilevare il difetto di allegazione della subordinazione impone, tuttavia, di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Allo stesso modo la circostanza che la causa sia stata decisa senza svolgere alcuna effettiva attività istruttoria con la pur chiesta prova testimoniale esclude che si possa tener conto di tale fase nella quantificazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3341 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il al pagamento in favore della Pt_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi 5.360,00 € oltre
[...]
maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 27.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro