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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa SS AB -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott. ssa Nadia Zampogna -Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11101 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno
2023, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino alla Via Michele Schina n. 15, presso lo studio dell'avv.
Luca Vuolo, C.F. , che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in C.F._2 atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._3 residente in [...] lett. A;
RESISTENTE - CONTUMACE NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza del 28 gennaio 2025, insisteva per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni già indicate in atti, nonché recepite nella sentenza non definitiva di pronuncia della separazione personale tra coniugi.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 3 marzo 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis. 12 e 473-bis. 47 c.p.c., depositato in data 19 dicembre 2023, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, con in Giugliano in Campania il 12/02/2007 Controparte_1
(trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al numero 11, parte I, serie, anno 2007); che dalla loro unione non erano nati figli;
che da tempo essi coniugi non convivevano essendo venuta meno, a causa di forti contrasti, la necessaria comunione affettiva e sentimentale;
che la resistente era economicamente autosufficiente;
tanto premesso, stante l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale nonché, cumulativamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis. 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio al verificarsi dei presupposti.
Il resistente, nonostante la rituale notifica ex art. 143 c.p.c. del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione personale delle parti, celebratasi in data 02 aprile 2024, il
Presidente relatore, sentita la ricorrente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2303/2024, emessa in data 9 maggio 2024, il Collegio pronunciava la separazione tra le parti e, con separata ordinanza, disponeva, previa rimessione della causa sul ruolo, il prosieguo del giudizio per la domanda di divorzio fissando l'udienza del 28 gennaio 2025, all'esito della quale veniva disposto rinvio, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., al 16 aprile 2025, onde consentire il deposito in atti della sentenza di separazione con attestazione di passaggio in giudicato.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note entro il termine perentorio del 16 aprile 2025, parte ricorrente rappresentava la volontà di divorziare alle condizioni già indicate in atti;
indi il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
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-In via preliminare, la domanda è procedibile essendo decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni ed avendo le parti depositato la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
-La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
-Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente relatore (avvenuta il 02 aprile 2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n. 2303/2024, emessa in data 09 maggio 2024 dal Tribunale di Napoli
Nord -passata in giudicato-; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
-In ordine alle statuizioni accessorie, i rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, già recepite nella sentenza non definitiva di separazione, che, per brevità, si intendono quivi riportate e trascritte.
- In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
-Vanno disposte le formalità di legge in base al disposto dell'art. 10 l.div. riformato dalla legge
147/22.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede: - PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in Campania il 12 febbraio 2007 tra , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Giugliano in Campania (Atto n. 11, Parte I, S. Anno 2007);
- compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa SS AB