TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 377/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento N. R.G. 377/2025 promosso da:
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Foppiano Alessia ricorrente nei confronti di
(C.F. ) convenuto contumace Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente all'udienza del 14.10.2025 ha discusso la causa rassegnando le seguenti conclusioni:
SI CHIEDE che il Tribunale adito, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2762/22 del
05.12.2022 del Tribunale di Genova, voglia affidare in via esclusiva alla madre il figlio Parte_1
pagina 1 di 4 , con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre e disponendo, Persona_1 in ogni caso i provvedimenti meglio visti in ordine alla frequentazione con il padre nell'esclusivo interesse del minore.
Fermo il resto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2025 la ricorrente, esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore (2.2.2015) nato dall'unione con ha chiesto all'intestato Per_1 Controparte_1
Tribunale la modifica del regime di affidamento del minore in essere stabilito dal Tribunale di Genova con sentenza di divorzio n. 2762/20221.
In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del minore allegando un persistente disinteresse paterno.
Il convenuto, né costituito né comparso personalmente, è stato dichiarato contumace;
sebbene intimato, non è comparso a rendere l'interrogatorio formale. La causa, di natura documentale, è stata decisa all'udienza del 14.10.2025 a seguito di discussione orale. In ragione dell'età del minore, infradodicenne, non si è proceduto all'ascolto.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha illustrato che il padre è tuttora assente nella vita del minore, e che tale perdurante assenza è di ostacolo all'assunzione delle decisioni rilevanti per lo stesso, quali quelle in materia di salute e di rilascio dei documenti, per le quali, stante l'inerzia del padre, ha dovuto richiedere l'autorizzazione temporanea del Tribunale2.
1 Si conferma l'affido del minore ai genitori con regime condiviso con collocazione dello stesso presso l'abitazione Per_1 della madre in Ne, Via Case Soprane n.64; Si conferma il seguente regime di visita concordato in sede di separazione consensuale: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica (pernottamento compreso), oltre un giorno infrasettimanale, da concordarsi con la madre salvo diversi contingenti accordi relativi alle esigenze del minore, dalle ore 17:00 sino alle ore 20:00 quando il padre lo riaccompagnerà nell'abitazione materna. Dispone a carico del Sig. l'onere di concorrere al Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio versando alla signora la somma mensile di €.250,00 Parte_1 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese. 2 Con ordinanza in data 31.5.2025 la ricorrente è stata autorizzata in via temporanea e urgente ad assumere tutte le decisioni in materia di salute;
con successiva ordinanza in data 24.7.2025 la ricorrente è stata autorizzata a richiedere il rilascio della carta di identità per il minore. pagina 2 di 4 Il padre non vede da mesi e l'ultimo contatto è stato solo telefonico nel trascorso mese di Per_1 agosto.
Inoltre, il convenuto risulta non avere adempiuto integralmente all'obbligo di contribuzione posto suo carico dalla sentenza di divorzio.
Ciò premesso, il Collegio reputa che il contegno del convenuto -che nemmeno si è costituto in giudizio, non permettendo di apprezzare circostanze di segno contrario- non consenta di confermare l'affido condiviso in essere.
Disposizioni di rango costituzionale (art. 30, comma I, Cost.), ancor prima che codicistiche, impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli;
mentre nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni della madre, le quali risultano confermate dalla sostanziale irreperibilità del convenuto, questi da diversi mesi ha abbandonato la prole sia sotto il profilo morale che materiale. Si aggiunga che il convenuto nemmeno si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.
Come noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593)”.
L'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere, un contegno del genitore che è in totale distonia con un affido condiviso. Il genitore che si disinteressi, fino a questo punto, della disgregazione del proprio nucleo familiare dimostra una inidoneità genitoriale che legittima la sua esclusione dall'affidamento; tale comportamento di disinteresse– non certo allineato ai doveri dei genitori- determina l'obbligo di pronunciare l'affido esclusivo di alla madre, per la quale invece è Per_1 possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi la ricorrente occupata del figlio con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale.
Si ritiene altresì di dover disporre l'affidamento esclusivo di (affetto da sindrome di ADHD di Per_1 tipo misto) alla madre con concentrazione in capo a questa delle decisioni in materia di salute e di istruzione: questa concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore, in ragione delle specifiche condizioni oggettive del caso di specie, sintetizzabili pagina 3 di 4 da un lato nella particolare condizione di vulnerabilità del minore, dall'altro nell'atteggiamento omissivo, e per questo ostacolante, del padre. Nel caso in esame è infatti preminente l'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
Considerata la soccombenza del convenuto, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Genova n.
2762/2022
1) DISPONE che il minore (2.2.2015) sia affidata in modo esclusivo alla madre, Persona_2
presso la quale avrà residenza abituale e collocamento prevalente;
dispone che siano Parte_1 rimesse alla madre anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione e alla salute.
4) ND parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.900 per compensi, oltre accessori e spese forfettarie nella misura del
15%.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 14.10.2025
Il Presidente dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento N. R.G. 377/2025 promosso da:
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Foppiano Alessia ricorrente nei confronti di
(C.F. ) convenuto contumace Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente all'udienza del 14.10.2025 ha discusso la causa rassegnando le seguenti conclusioni:
SI CHIEDE che il Tribunale adito, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 2762/22 del
05.12.2022 del Tribunale di Genova, voglia affidare in via esclusiva alla madre il figlio Parte_1
pagina 1 di 4 , con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale del padre e disponendo, Persona_1 in ogni caso i provvedimenti meglio visti in ordine alla frequentazione con il padre nell'esclusivo interesse del minore.
Fermo il resto.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.3.2025 la ricorrente, esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore (2.2.2015) nato dall'unione con ha chiesto all'intestato Per_1 Controparte_1
Tribunale la modifica del regime di affidamento del minore in essere stabilito dal Tribunale di Genova con sentenza di divorzio n. 2762/20221.
In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del minore allegando un persistente disinteresse paterno.
Il convenuto, né costituito né comparso personalmente, è stato dichiarato contumace;
sebbene intimato, non è comparso a rendere l'interrogatorio formale. La causa, di natura documentale, è stata decisa all'udienza del 14.10.2025 a seguito di discussione orale. In ragione dell'età del minore, infradodicenne, non si è proceduto all'ascolto.
Ciò premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha illustrato che il padre è tuttora assente nella vita del minore, e che tale perdurante assenza è di ostacolo all'assunzione delle decisioni rilevanti per lo stesso, quali quelle in materia di salute e di rilascio dei documenti, per le quali, stante l'inerzia del padre, ha dovuto richiedere l'autorizzazione temporanea del Tribunale2.
1 Si conferma l'affido del minore ai genitori con regime condiviso con collocazione dello stesso presso l'abitazione Per_1 della madre in Ne, Via Case Soprane n.64; Si conferma il seguente regime di visita concordato in sede di separazione consensuale: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dalle ore 14:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica (pernottamento compreso), oltre un giorno infrasettimanale, da concordarsi con la madre salvo diversi contingenti accordi relativi alle esigenze del minore, dalle ore 17:00 sino alle ore 20:00 quando il padre lo riaccompagnerà nell'abitazione materna. Dispone a carico del Sig. l'onere di concorrere al Controparte_1 mantenimento ordinario del figlio versando alla signora la somma mensile di €.250,00 Parte_1 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 10 di ogni mese. 2 Con ordinanza in data 31.5.2025 la ricorrente è stata autorizzata in via temporanea e urgente ad assumere tutte le decisioni in materia di salute;
con successiva ordinanza in data 24.7.2025 la ricorrente è stata autorizzata a richiedere il rilascio della carta di identità per il minore. pagina 2 di 4 Il padre non vede da mesi e l'ultimo contatto è stato solo telefonico nel trascorso mese di Per_1 agosto.
Inoltre, il convenuto risulta non avere adempiuto integralmente all'obbligo di contribuzione posto suo carico dalla sentenza di divorzio.
Ciò premesso, il Collegio reputa che il contegno del convenuto -che nemmeno si è costituto in giudizio, non permettendo di apprezzare circostanze di segno contrario- non consenta di confermare l'affido condiviso in essere.
Disposizioni di rango costituzionale (art. 30, comma I, Cost.), ancor prima che codicistiche, impongono ai genitori di mantenere un contegno responsabile verso i figli, educandoli, prendendosi cura di loro, istruendoli;
mentre nel caso di specie, tenuto conto delle allegazioni della madre, le quali risultano confermate dalla sostanziale irreperibilità del convenuto, questi da diversi mesi ha abbandonato la prole sia sotto il profilo morale che materiale. Si aggiunga che il convenuto nemmeno si è presentato a rendere l'interrogatorio formale, con le conseguenze di cui all'art. 232 c.p.c.
Come noto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n. 16593)”.
L'attuale stato dei fatti, a ben vedere, lascia emergere, un contegno del genitore che è in totale distonia con un affido condiviso. Il genitore che si disinteressi, fino a questo punto, della disgregazione del proprio nucleo familiare dimostra una inidoneità genitoriale che legittima la sua esclusione dall'affidamento; tale comportamento di disinteresse– non certo allineato ai doveri dei genitori- determina l'obbligo di pronunciare l'affido esclusivo di alla madre, per la quale invece è Per_1 possibile formulare una prognosi favorevole, essendosi la ricorrente occupata del figlio con continuità fino ad oggi, e ciò non solo dal punto di vista morale, ma anche materiale.
Si ritiene altresì di dover disporre l'affidamento esclusivo di (affetto da sindrome di ADHD di Per_1 tipo misto) alla madre con concentrazione in capo a questa delle decisioni in materia di salute e di istruzione: questa concentrazione di genitorialità in capo alla sola madre rappresenta un modulo tutelante per il minore, in ragione delle specifiche condizioni oggettive del caso di specie, sintetizzabili pagina 3 di 4 da un lato nella particolare condizione di vulnerabilità del minore, dall'altro nell'atteggiamento omissivo, e per questo ostacolante, del padre. Nel caso in esame è infatti preminente l'interesse del minore ad avere un solo centro decisionale - ma tempestivo e funzionante- piuttosto che quello alla bigenitorialità.
Considerata la soccombenza del convenuto, questi deve essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, valore indeterminabile, complessità bassa.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Genova n.
2762/2022
1) DISPONE che il minore (2.2.2015) sia affidata in modo esclusivo alla madre, Persona_2
presso la quale avrà residenza abituale e collocamento prevalente;
dispone che siano Parte_1 rimesse alla madre anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione e alla salute.
4) ND parte convenuta alla rifusione delle spese processuali a favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in euro 2.900 per compensi, oltre accessori e spese forfettarie nella misura del
15%.
Così deciso in Vercelli, in camera di consiglio, il 14.10.2025
Il Presidente dott.ssa Michela Tamagnone
Il Giudice est. dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4